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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4672/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4672 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cantiello (c.f. ), presso il C.F._3 cui studio in Casal di Principe (CE), C.so Umberto I, n. 360, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 10.07.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 29.11.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei Parte_2 beni, in data 24.06.2017 in Casaluce (CE), dalla cui unione nascevano tre figli, e Per_1 Per_2
(tutti minorenni), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del Per_3 matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 25.09.2025, sostituita con note scritte, depositate il 23.09.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La SI.ra vivrà unitamente con i figli nell'abitazione di Via Vittorio Emanuele n. Parte_2
83 in Casaluce (CE);
3) I figli minori , e saranno affidati ad entrambi i Persona_4 Persona_5 Persona_6 genitori con la formula dell'affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la madre;
4) Il SI , previo accordo telefonico con la moglie, avrà facoltà di tenere con sé i Parte_1 figli ogni qualvolta gli sarà possibile e, in ogni caso prescindendo dal preventivo accordo con la SIa , potrà tenere con se le minori, nei seguenti giorni ed orari di ciascuna Parte_2
pagina 2 di 4 settimana:
- nel fine settimana ed a settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato, o dall'uscita della scuola, e fino alle ore 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie e di fine anno, a scelta ed in modo alternato per ciascun anno:
- dalle ore 9:30 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
- dalle ore 19:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, un giorno a scelta in modo alternato per ciascun anno, dalle ore 9:30 e fino alle ore 20:00, tra la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis;
- nel giorno della festa del papà e del compleanno e dell'onomastico del padre;
- durante le vacanze estive, e comunque nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, per dieci giorni nel mese di agosto, con comunicazione della data di inizio per iscritto entro il 30 maggio di ciascun anno;
5) Dal punto di vista economico, il SI si impegna a versare alla SIa Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile di euro Parte_2
150,00 per ciascuna figlia, per un totale di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a mezzo bonifico sul seguente IBAN:[...], intestato alla SI.ra , con Parte_2 aggiornamento ISTAT come per legge;
6) L'assegno unico sarà suddiviso nella misura del 50% per entrambi i genitori e l'importo totale di euro 800 sarà interamente usato per le esigenze dei minori da parte di ogni genitore, come per legge
7) La SI.ra rinuncia espressamente a qualsiasi contributo economico da parte del Parte_2
SI. in quanto si dichiara economicamente autosufficiente;
Parte_1
8) Il SI si obbliga altresì, sempre a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie, a provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., e sportivo-agonistiche preventivamente concordate tra i genitori e documentate;
9) Le parti si obbligano a comunicare, reciprocamente e per iscritto eventuali decisioni riguardanti la frequentazione scolastica, attività ludiche, sportive ecc. riguardanti le figlie minori le quali non avranno effetto se non preventivamente concordate ed approvate per iscritto;
10) Le parti si obbligano a comunicare, reciprocamente e per iscritto, gli eventuali loro cambi di domicilio o di residenza almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento;
11) I genitori si impegnano a non modificare il domicilio o la residenza dei minori, se non preventivamente concordato tra le parti;
12) Eventuali viaggi fuori dai confini nazionali saranno comunicati per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di partenza;
pagina 3 di 4 13) I coniugi dichiarano di prestare il loro consenso per eventuale rilascio di passaporto;
14) Per tutto quanto non previsto verranno applicate le leggi vigenti in materia.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
13.01.1975, e , nata ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 Parte_2 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casaluce (Atto n. 14 - Parte II – Serie A -
Anno 2017) anche ai fini dello scioglimento della comunione legale;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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