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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/12/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025 instaurata
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ferrari del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo giusta procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
iscritta al Registro delle Imprese di Treviso- Controparte_1
Belluno e avente codice fiscale n. P.IVA_1 rappresentata nel presente giudizio, giusta procura a rogito del notaio del 4.6.2019, rep. 30192, fasc. 34010 dalla Persona_1 procuratrice iscritta al Registro delle Imprese di Verona Parte_3
e avente codice fiscale in persona del suo procuratore Dott. P.IVA_2
1 in virtù di procura a rogito Notaio di Velletri CP_2 Persona_2 del 06.02.2023 (Rep. n. 78217 - Racc. 29319) rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Malizia del Foro di Roma, giusta procura alle liti in atti, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.12.2024
[...]
e hanno convenuto in giudizio la Pt_1 Parte_2 [...]
e per essa la sua procuratrice al fine Controparte_1 Parte_3 di opporsi all'atto di precetto notificato loro da tale convenuta con il quale questa aveva intimato il pagamento del complessivo importo di euro € 352.777,42 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto sul presupposto della sussistenza del debito scaturito dal contratto di mutuo stipulato da esso opponente di professione Parte_2 odontotecnico, con la CA di Credito Cooperativo di Riano in data
30.11.2011 per esigenze personali ed in particolare per la ristrutturazione dell'abitazione sita in Fiano Romano via Mentana n. 19 concessagli in comodato d'uso dalla madre. Mutuo rispetto al quale era terza datrice di ipoteca. Parte_1
Hanno precisato che la CA di Credito Cooperativo di Riano originariamente, e precisamente in data 4.8.2008, aveva concesso un mutuo di complessivi € 240.000,00, da restituire in 15 anni al tasso del
3,15% ovvero in rate di complessivi € 1.675,01, iscrivendo sull'immobile ipoteca sino alla concorrenza di € 480.000,00.
2 Stante il ritardo nel pagamento delle rate, il detto Istituto di credito, con atto a rogito del notaio del 30/11/2011, aveva Per_3 apparentemente concesso al in forza di mutuo posto a Parte_2 base dell'oggi opposto precetto, un prestito di apparenti € 300.000,00, da rimborsare questa volta in 360 rate mensili posticipate al maggior saggio d'interesse variabile del 3,75%, ossia pari al saggio “Euribor 1 mese”, oltre uno spread di 2,2 punti e quindi per iniziali € 1.329,29 cadauna, iscrivendo questa volta ipoteca sul medesimo immobile per la complessiva somma di € 600.000,00, senza poi procedere alla materiale dazione delle somme mutuate, che erano servite ad estinguere il precedente mutuo.
Hanno allegato, infine, che in data 26/10/2024 era stato notificato loro l'atto di precetto avverso il quale hanno proposto l'odierna opposizione ex art. 615, comma 1 cpc sulla base dei motivi che infra saranno esaminati.
Hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi indicati:
In via cautelare:
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per i motivi esplicitati nel presente atto, riconosciuti ricorrenti i gravi motivi ex art. 615 c.p.c., in relazione, in particolare, alla serietà e fondatezza dell'opposizione ed al suo probabile accoglimento;
In via preliminare:
-Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'istituto precettante e/o della mandante, per omessa prova di successione nella titolarità del credito e della loro legittimazione processuale;
In via principale e nel merito:
-Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole abusive contenute nel contratto di mutuo del 30/11/2011, per tutti i motivi espressi nel presente atto, nonché per vessatorietà e violazione degli art. 33, 34, 35 e 36 del D.lgs 206/2005;
3 -Accertare e dichiarare, nullo e/o parzialmente nullo, il contratto di mutuo del 30/11/2011 in quanto privo dei requisiti minimi di legge previsti dall'art. 38 e segg. D.lgs 385/1993 e dalla delibera Cicr del
22/05/1995 e/o per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e/o illegittimo il precetto opposto;
- Accertare e dichiarare, nullo e/o inefficace e/o improcedibile, l'atto di precetto opposto per mancanza di preventiva notificazione del titolo in violazione degli artt. 479 e 480 cpc e/o per assenza del requisito di esigibilità e certezza del credito precettato;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e moratori del contratto di cui è causa per violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB e/o dell'art. 2 legge 287/1990
e/o delle norme a tutela del consumatore di cui agli artt. 33 e seguenti del D.lgs 206/2005 e/o e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del precetto notificato;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi moratori pretesi in spregio all'art. 1283 cc.. e/o dell'articolo 120 TUB e /o dell'art. 1263 c.c.
e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del precetto notificato per le somme dovute a tale titolo”.
Si è costituita in giudizio per il tramite della Controparte_1 procuratrice che ha contestato la fondatezza degli Parte_3 spiegati motivi di opposizione e ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 14 ottobre
2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione introduttiva del presente giudizio è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc e ex art. 617, comma 1 cpc.
Ciò posto, il primo motivo di opposizione al precetto, con il quale gli opponenti hanno denunciato il difetto della “legittimazione ad agire” della precettante è infondato. Controparte_1
4 Tale parte opposta ha prodotto l'estratto della G.U. n. 144/2018 contenente l'avviso della cessione in blocco di crediti in suo favore da parte di vari Istituti di credito, tra i quali, per quanto qui interessa, quello con cui l'opponente aveva stipulato il predetto contratto di Parte_2 mutuo, ovvero CA di Credito Cooperativo di Riano. In tale estratto si legge che sono stati ceduti, in particolare, i crediti derivanti “dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 ed marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti”.
Ora, il contratto di mutuo del 30.11.2011 (prodotto dalla parte opposta), rientra sicuramente in tale categoria.
Al riguardo, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, secondo il quale, in tema di cessione in blocco dei crediti, l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non assolve solo la funzione di rendere conoscibile al debitore ceduto la avvenuta cessione, ma anche di provare la cessione stessa, purchè si evinca inequivocamente che il credito rientra nelle categorie dei crediti delineate nell'avviso stesso: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884; conformi : Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020 n. 20495 ; Cassa-zione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Corte appello Napoli sez. III,
15/07/2020, n.2627; Tribunale Prato sez. I, 25/05/2021, n.386;
Tribunale Ferrara sez. I, 06/05/2021, n.319).
Va poi aggiunto che nel caso di specie la parte opposta ha prodotto anche una dichiarazione resa dalla detta CA che le aveva ceduto il credito per cui è causa, inerente tale evento traslativo.
5 Anche il possesso del titolo (v. il contratto di mutuo prodotto dall'opposta) da cui deriva il credito ceduto (evidentemente consegnatogli dalla cedente) dimostra, unitamente a tutti gli altri elementi sopra considerati, che essa ne è divenuta l'odierna titolare.
3. Infondato è anche il secondo motivo di opposizione, con cui gli opponenti hanno denunciato l'illegittimità del precetto per non essere stato preceduto dalla necessaria notifica del titolo esecutivo, per non avere il contratto di mutuo in questione natura fondiaria in ragione dell'avvenuto superamento della soglia di finanziabilità prevista dalla relativa normativa, e non applicandosi conseguentemente la speciale disciplina in tema di mutui fondiari che esclude la necessità di tale notifica.
Al riguardo deve evidenziarsi che l'asserito (da parte opponente) superamento della soglia di finanziabilità1 (rapportata al valore dell'immobile oggetto della garanzia reale), al di là del fatto che non è dimostrato, non determina la nullità del contratto di mutuo fondiario ed inoltre non conduce ad un'automatica riqualificazione del contratto fondiario in ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante (Cassazione Civile, Sez. III,
20 marzo 2023, n. 7949; Cass. SS.UU., sent. 33719/2022, alle motivazioni delle quali si rinvia), con la conseguenza che non può dubitarsi della natura fondiaria del mutuo in questione e con la conseguenza, allora, che ben poteva essere omessa la notifica del titolo prima del precetto o unitamente allo stesso ex art. 41, comma 1 TUB.
4. Infondato è anche il terzo motivo di opposizione con il quale gli opponenti hanno dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo in questione per non essersi tale contratto reale mai perfezionato in ragione della mancata consegna del danaro.
6 Invero, il contratto di mutuo, che è contratto reale che si perfeziona con la traditio, nel caso di specie è perfezionato, atteso che la traditio va intesa non solo come materiale consegna, ma anche solo come messa a disposizione del mutuatario della somma mutuata;
nel caso di specie, nel contratto di mutuo (prodotto da parte opposta) il mutuatario dichiarava di rilasciare quietanza delle somme mutuate;
le parti si davano atto, poi, che immediatamente dopo la somma veniva riconsegnata alla CA a titolo di deposito;
che il depositario era la stessa CA e che tale deposito cauzionale veniva disposto a garanzia di vari obblighi posti a carico della parte mutuataria, quali ad es., la cancellazione di un'ipoteca già iscritta sull'immobile costituente garanzia reale, da effettuarsi mediante estinzione del debito proprio in virtù delle somme mutuate.
Questi i fatti, un'interpretazione evolutiva del concetto di realità del contratto impone di affermare che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non vada intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Tale interpretazione evolutiva scaturisce dalla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, nonchè delle conseguenze portate dalla normativa antiriciclaggio la quale ha imposto misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali e che hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (cfr. al riguardo Cass. Civ. sent. 27/08/2015, n. 17194). Sulla base di tale esegesi è stato affermato condivisibilmente in giurisprudenza, ad esempio, che “in tema di perfezionamento del contratto, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a
7 favore del mutuatario, poiché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso”
(Tribunale Bologna sez. III, 11/03/2022, n. 645).
È stato così correttamente affermato anche che il deposito della somma mutuata su un libretto di risparmio al portatore – in luogo della consegna materiale del danaro - soddisfi il requisito della realità in quanto in tal caso il danaro è uscito dalla disponibilità del mutuante ed è entrato nel patrimonio del mutuatario (Tribunale Avezzano, sez. I. 17.02.2022, n.
44; Tribunale Terni, sez. I, 08/06/2020, n. 343).
Del resto, nel momento stesso in cui il danaro mutuato viene conferito su un deposito infruttifero, il mutuatario può dare disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo dello stesso (come evidenziato da
Tribunale Lecce, sez. III, sent. 16.12.2021, n. 3416).
La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma, d'altra parte, l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato appunto dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (in tal senso v. anche Tribunale di Roma, sez. IV, sent. 1.10.2020).
Anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano inserito nel contratto specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico conferito dal mutuatario al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un proprio interesse deve ritenersi che il danaro sia entrato nella disponibilità e nel patrimonio del mutuatario (Tribunale di Pistoia, sez. I, sent. 27.09.2021, n. 774).
Poste tali premesse e rilevato come il principio della equivalenza tra traditio rei e disponibilità giuridica della res sia ormai recepito in giurisprudenza tanto da far parte del diritto vivente, nel caso per cui è
8 processo il contratto reale di mutuo può dirsi sicuramente perfezionato.
Infatti: anche a prescindere dal dirimente rilievo per cui il mutuatario ha rilasciato quietanza di ricezione delle somme erogate dalla CA (v. art. 1 del contratto di mutuo in atti), va evidenziato come il fatto stesso che, contestualmente alla loro ricezione, abbia stipulato con la CA stessa un contratto di deposito cauzionale (il quale altro non è che un negozio collegato al contratto di mutuo) avente ad oggetto tali somme indica che ne ha potuto negozialmente disporre, impiegandole a scopi di garanzia;
attraverso la conclusione del contratto di deposito cauzionale, del resto, tali somme sono uscite dalla disponibilità della CA (che invero, non le ha potute investire o prestare ad altri soggetti).
Nel caso di specie, poi, pur nell'assorbenza delle superiori considerazioni, vi è da evidenziare – per completezza d'esame - anche ciò: le parti avevano previsto, come sopra indicato, anche che tali somme sarebbero state svincolate dal deposito e consegnate (anche) materialmente alla parte mutuataria alla ricorrenza di determinati eventi che costituivano oggetto di condizioni. Orbene, l'opponente non ha mai contestato l'avveramento degli eventi oggetto di tali condizioni. Ha anzi egli stesso documentato (v. doc. 4 di parte opponente) la cancellazione della precedente ipoteca dopo la stipula del contratto di mutuo, il che indica che le somme sono state effettivamente utilizzate per estinguere un precedente debito del mutuatario.
5. Infondato è anche il quarto motivo di opposizione al precetto con il quale gli opponenti hanno sostenuto la nullità per vessatorietà di talune clausole contenute nel contratto di mutuo posto a base del precetto stesso.
Invero, non appare configurabile, sulla base della lettura del contratto di mutuo, la denunciata (da parte opponente) vessatorietà di alcune clausole ivi contenute.
5.1. Nel contratto è contenuta, in particolare una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento, la quale pone in capo alla parte adempiente un diritto potestativo già stabilito dal codice civile;
tale
9 clausola contrattuale, poi, non prevede che l'esercizio della facoltà di avvalersi di tale rimedio contrattuale non debba essere comunicata, come previsto dal codice civile, ma solo che è esclusa un previa
“interpellanza” del debitore” o una costituzione in mora.
5.2. Ancora, non appare abusiva la clausola determinativa degli interessi in ragione di un loro presunto e non meglio specificato concetto di
“eccessività”.
5.3. Non può essere considerata vessatoria (e nulla), poi, la clausola che prevede il piano di rimborso alla francese.
Tale clausola sarebbe vessatoria solo se non adeguatamente specificata, se non comprensibile dal consumatore, o se il piano di rimborso non sia chiaro, così creando un significativo squilibrio a favore del professionista, soprattutto in caso di estinzione anticipata o tassi variabili.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le clausole che regolano il rimborso del capitale mutuato sono valide se ben descritti gli elementi in forza dei quali deve essere restituito il capitale e in forza dei quali le rate possono essere determinate nel loro ammontare.
Nel caso di specie il contratto di mutuo contiene tutti tali elementi. Tra di essi sono indicati gli interessi a tasso variabile, e tuttavia sono specificati gli elementi in base ai quali essi sono tempo per tempo individuabili nel saggio.
Chiarita la validità in sé della clausola in questione, altra questione, non posta dagli opponenti, è invece quella della correttezza del calcolo operato dalla opposta per quantificare le somme indicate in precetto, ovvero della corretta individuazione del saggio degli interessi applicato nel corso degli anni di riferimento.
Gli opposti neppure nelle conclusioni hanno spiegato la domanda di accertamento della entità del credito vantato con l'atto di precetto opposto (così, invero, hanno formulato la domanda tesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del precetto fondato su titolo stragiudiziale sulla base della presunta presenza di clausole vessatorie: “Accertare e
10 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole abusive contenute nel contratto di mutuo del 30/11/2011, per tutti i motivi espressi nel presente atto, nonché per vessatorietà e violazione degli art. 33, 34, 35
e 36 del D.lgs 206/2005”).
5.4. Infine, non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, e quindi non è vessatoria, la clausola del contratto di mutuo relativa alla cessione del credito o del contratto a soggetti non svolgenti attività bancaria ovvero privi di sportelli fisici sul territorio per permettere il pagamento e di ricevere tutta la assistenza per il contratto durante la sua esecuzione.
Nulla impedisce al consumatore, invero, di corrispondere all'odierna opposta il dovuto con modalità di pagamento non più onerose del pagamento presso lo sportello della banca, quale ad es. il bonifico ordinato presso l'Istituto di credito con cui abbia concluso un contratto di conto corrente, tenuto anche conto che nel caso di specie gli opposti, essendo tenuti ora a restituire l'intero capitale maggiorato degli interessi e non già delle singole rate (o per essere decaduti dal beneficio del termine o per essere stato risolto stragiudizialmente il contratto di mutuo), di certo non potrebbero effettuare il pagamento del consistente importo dovuto recandosi presso uno sportello bancario.
6. Con riguardo al quinto motivo di opposizione, con cui gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi basati sul tasso euribor che sarebbe stato determinato nel corso del tempo sulla base di intese anticoncorrenziali, va rilevato in realtà che i contratti di mutuo stipulati da parti estranee ad intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime
11 intese o pratiche, tanto da doversi escludere “la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007);
7. Con il sesto motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato la applicazione di interessi anatocistici. Tuttavia, si tratta di una eccezione generica, non essendo stato indicato alcun calcolo in base al quale sarebbero stati calcolati dalla cessionaria del credito interessi moratori sugli interessi moratori in un lasso temporale infrannuale.
8. Con il settimo motivo di opposizione gli opponenti hanno contestato la titolarità, in capo alla società precettante, del credito avente ad oggetto gli interessi scaduti.
Anche tale motivo di opposizione è infondato: si rinvia all'art. 2 del contratto di cessione dei crediti (prodotto da parte opposta), che indica come oggetto di cessione ogni e qualsiasi credito di cui era titolare la cedente “in relazione ai finanziamenti”, senza limitazione alcuna.
9. L'opposizione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
10. Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori medi con riguardo all'attività svolta nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale e sulla base dei valori minimi con riguardo alla fase istruttoria
(consistita nella sola redazione di memorie istruttorie, non anche nell'assunzione della prova) stabiliti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1 e 617, comma 1 cpc da e da Parte_1 Parte_2 avverso il precetto datato 21.09.2024, notificato loro da CP_3 per il tramite della sua procuratrice con il quale
[...] Parte_3 questa aveva intimato loro il pagamento del complessivo importo di euro
€ 352.777,42;
12 2) condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a rappresentata nel presente giudizio Controparte_1 dalla procuratrice , le spese di lite, che liquida in € 17.252,00 Parte_3 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali.
Rieti, 13.12.2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 38 del T.U.B. demanda alla CA D'IT la fissazione della soglia di finanziabilità quale requisito del mutuo fondiario. La CA d'IT sulla base della delibera del CICR del 22.04.1995 ha stabilito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025 instaurata
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ferrari del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo giusta procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
iscritta al Registro delle Imprese di Treviso- Controparte_1
Belluno e avente codice fiscale n. P.IVA_1 rappresentata nel presente giudizio, giusta procura a rogito del notaio del 4.6.2019, rep. 30192, fasc. 34010 dalla Persona_1 procuratrice iscritta al Registro delle Imprese di Verona Parte_3
e avente codice fiscale in persona del suo procuratore Dott. P.IVA_2
1 in virtù di procura a rogito Notaio di Velletri CP_2 Persona_2 del 06.02.2023 (Rep. n. 78217 - Racc. 29319) rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Malizia del Foro di Roma, giusta procura alle liti in atti, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.12.2024
[...]
e hanno convenuto in giudizio la Pt_1 Parte_2 [...]
e per essa la sua procuratrice al fine Controparte_1 Parte_3 di opporsi all'atto di precetto notificato loro da tale convenuta con il quale questa aveva intimato il pagamento del complessivo importo di euro € 352.777,42 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto sul presupposto della sussistenza del debito scaturito dal contratto di mutuo stipulato da esso opponente di professione Parte_2 odontotecnico, con la CA di Credito Cooperativo di Riano in data
30.11.2011 per esigenze personali ed in particolare per la ristrutturazione dell'abitazione sita in Fiano Romano via Mentana n. 19 concessagli in comodato d'uso dalla madre. Mutuo rispetto al quale era terza datrice di ipoteca. Parte_1
Hanno precisato che la CA di Credito Cooperativo di Riano originariamente, e precisamente in data 4.8.2008, aveva concesso un mutuo di complessivi € 240.000,00, da restituire in 15 anni al tasso del
3,15% ovvero in rate di complessivi € 1.675,01, iscrivendo sull'immobile ipoteca sino alla concorrenza di € 480.000,00.
2 Stante il ritardo nel pagamento delle rate, il detto Istituto di credito, con atto a rogito del notaio del 30/11/2011, aveva Per_3 apparentemente concesso al in forza di mutuo posto a Parte_2 base dell'oggi opposto precetto, un prestito di apparenti € 300.000,00, da rimborsare questa volta in 360 rate mensili posticipate al maggior saggio d'interesse variabile del 3,75%, ossia pari al saggio “Euribor 1 mese”, oltre uno spread di 2,2 punti e quindi per iniziali € 1.329,29 cadauna, iscrivendo questa volta ipoteca sul medesimo immobile per la complessiva somma di € 600.000,00, senza poi procedere alla materiale dazione delle somme mutuate, che erano servite ad estinguere il precedente mutuo.
Hanno allegato, infine, che in data 26/10/2024 era stato notificato loro l'atto di precetto avverso il quale hanno proposto l'odierna opposizione ex art. 615, comma 1 cpc sulla base dei motivi che infra saranno esaminati.
Hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi indicati:
In via cautelare:
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per i motivi esplicitati nel presente atto, riconosciuti ricorrenti i gravi motivi ex art. 615 c.p.c., in relazione, in particolare, alla serietà e fondatezza dell'opposizione ed al suo probabile accoglimento;
In via preliminare:
-Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'istituto precettante e/o della mandante, per omessa prova di successione nella titolarità del credito e della loro legittimazione processuale;
In via principale e nel merito:
-Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole abusive contenute nel contratto di mutuo del 30/11/2011, per tutti i motivi espressi nel presente atto, nonché per vessatorietà e violazione degli art. 33, 34, 35 e 36 del D.lgs 206/2005;
3 -Accertare e dichiarare, nullo e/o parzialmente nullo, il contratto di mutuo del 30/11/2011 in quanto privo dei requisiti minimi di legge previsti dall'art. 38 e segg. D.lgs 385/1993 e dalla delibera Cicr del
22/05/1995 e/o per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e/o illegittimo il precetto opposto;
- Accertare e dichiarare, nullo e/o inefficace e/o improcedibile, l'atto di precetto opposto per mancanza di preventiva notificazione del titolo in violazione degli artt. 479 e 480 cpc e/o per assenza del requisito di esigibilità e certezza del credito precettato;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e moratori del contratto di cui è causa per violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB e/o dell'art. 2 legge 287/1990
e/o delle norme a tutela del consumatore di cui agli artt. 33 e seguenti del D.lgs 206/2005 e/o e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del precetto notificato;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi moratori pretesi in spregio all'art. 1283 cc.. e/o dell'articolo 120 TUB e /o dell'art. 1263 c.c.
e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del precetto notificato per le somme dovute a tale titolo”.
Si è costituita in giudizio per il tramite della Controparte_1 procuratrice che ha contestato la fondatezza degli Parte_3 spiegati motivi di opposizione e ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 14 ottobre
2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione introduttiva del presente giudizio è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc e ex art. 617, comma 1 cpc.
Ciò posto, il primo motivo di opposizione al precetto, con il quale gli opponenti hanno denunciato il difetto della “legittimazione ad agire” della precettante è infondato. Controparte_1
4 Tale parte opposta ha prodotto l'estratto della G.U. n. 144/2018 contenente l'avviso della cessione in blocco di crediti in suo favore da parte di vari Istituti di credito, tra i quali, per quanto qui interessa, quello con cui l'opponente aveva stipulato il predetto contratto di Parte_2 mutuo, ovvero CA di Credito Cooperativo di Riano. In tale estratto si legge che sono stati ceduti, in particolare, i crediti derivanti “dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 ed marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti”.
Ora, il contratto di mutuo del 30.11.2011 (prodotto dalla parte opposta), rientra sicuramente in tale categoria.
Al riguardo, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, secondo il quale, in tema di cessione in blocco dei crediti, l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non assolve solo la funzione di rendere conoscibile al debitore ceduto la avvenuta cessione, ma anche di provare la cessione stessa, purchè si evinca inequivocamente che il credito rientra nelle categorie dei crediti delineate nell'avviso stesso: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884; conformi : Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020 n. 20495 ; Cassa-zione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Corte appello Napoli sez. III,
15/07/2020, n.2627; Tribunale Prato sez. I, 25/05/2021, n.386;
Tribunale Ferrara sez. I, 06/05/2021, n.319).
Va poi aggiunto che nel caso di specie la parte opposta ha prodotto anche una dichiarazione resa dalla detta CA che le aveva ceduto il credito per cui è causa, inerente tale evento traslativo.
5 Anche il possesso del titolo (v. il contratto di mutuo prodotto dall'opposta) da cui deriva il credito ceduto (evidentemente consegnatogli dalla cedente) dimostra, unitamente a tutti gli altri elementi sopra considerati, che essa ne è divenuta l'odierna titolare.
3. Infondato è anche il secondo motivo di opposizione, con cui gli opponenti hanno denunciato l'illegittimità del precetto per non essere stato preceduto dalla necessaria notifica del titolo esecutivo, per non avere il contratto di mutuo in questione natura fondiaria in ragione dell'avvenuto superamento della soglia di finanziabilità prevista dalla relativa normativa, e non applicandosi conseguentemente la speciale disciplina in tema di mutui fondiari che esclude la necessità di tale notifica.
Al riguardo deve evidenziarsi che l'asserito (da parte opponente) superamento della soglia di finanziabilità1 (rapportata al valore dell'immobile oggetto della garanzia reale), al di là del fatto che non è dimostrato, non determina la nullità del contratto di mutuo fondiario ed inoltre non conduce ad un'automatica riqualificazione del contratto fondiario in ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante (Cassazione Civile, Sez. III,
20 marzo 2023, n. 7949; Cass. SS.UU., sent. 33719/2022, alle motivazioni delle quali si rinvia), con la conseguenza che non può dubitarsi della natura fondiaria del mutuo in questione e con la conseguenza, allora, che ben poteva essere omessa la notifica del titolo prima del precetto o unitamente allo stesso ex art. 41, comma 1 TUB.
4. Infondato è anche il terzo motivo di opposizione con il quale gli opponenti hanno dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo in questione per non essersi tale contratto reale mai perfezionato in ragione della mancata consegna del danaro.
6 Invero, il contratto di mutuo, che è contratto reale che si perfeziona con la traditio, nel caso di specie è perfezionato, atteso che la traditio va intesa non solo come materiale consegna, ma anche solo come messa a disposizione del mutuatario della somma mutuata;
nel caso di specie, nel contratto di mutuo (prodotto da parte opposta) il mutuatario dichiarava di rilasciare quietanza delle somme mutuate;
le parti si davano atto, poi, che immediatamente dopo la somma veniva riconsegnata alla CA a titolo di deposito;
che il depositario era la stessa CA e che tale deposito cauzionale veniva disposto a garanzia di vari obblighi posti a carico della parte mutuataria, quali ad es., la cancellazione di un'ipoteca già iscritta sull'immobile costituente garanzia reale, da effettuarsi mediante estinzione del debito proprio in virtù delle somme mutuate.
Questi i fatti, un'interpretazione evolutiva del concetto di realità del contratto impone di affermare che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non vada intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Tale interpretazione evolutiva scaturisce dalla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, nonchè delle conseguenze portate dalla normativa antiriciclaggio la quale ha imposto misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali e che hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (cfr. al riguardo Cass. Civ. sent. 27/08/2015, n. 17194). Sulla base di tale esegesi è stato affermato condivisibilmente in giurisprudenza, ad esempio, che “in tema di perfezionamento del contratto, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a
7 favore del mutuatario, poiché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso”
(Tribunale Bologna sez. III, 11/03/2022, n. 645).
È stato così correttamente affermato anche che il deposito della somma mutuata su un libretto di risparmio al portatore – in luogo della consegna materiale del danaro - soddisfi il requisito della realità in quanto in tal caso il danaro è uscito dalla disponibilità del mutuante ed è entrato nel patrimonio del mutuatario (Tribunale Avezzano, sez. I. 17.02.2022, n.
44; Tribunale Terni, sez. I, 08/06/2020, n. 343).
Del resto, nel momento stesso in cui il danaro mutuato viene conferito su un deposito infruttifero, il mutuatario può dare disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo dello stesso (come evidenziato da
Tribunale Lecce, sez. III, sent. 16.12.2021, n. 3416).
La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma, d'altra parte, l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato appunto dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (in tal senso v. anche Tribunale di Roma, sez. IV, sent. 1.10.2020).
Anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano inserito nel contratto specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico conferito dal mutuatario al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un proprio interesse deve ritenersi che il danaro sia entrato nella disponibilità e nel patrimonio del mutuatario (Tribunale di Pistoia, sez. I, sent. 27.09.2021, n. 774).
Poste tali premesse e rilevato come il principio della equivalenza tra traditio rei e disponibilità giuridica della res sia ormai recepito in giurisprudenza tanto da far parte del diritto vivente, nel caso per cui è
8 processo il contratto reale di mutuo può dirsi sicuramente perfezionato.
Infatti: anche a prescindere dal dirimente rilievo per cui il mutuatario ha rilasciato quietanza di ricezione delle somme erogate dalla CA (v. art. 1 del contratto di mutuo in atti), va evidenziato come il fatto stesso che, contestualmente alla loro ricezione, abbia stipulato con la CA stessa un contratto di deposito cauzionale (il quale altro non è che un negozio collegato al contratto di mutuo) avente ad oggetto tali somme indica che ne ha potuto negozialmente disporre, impiegandole a scopi di garanzia;
attraverso la conclusione del contratto di deposito cauzionale, del resto, tali somme sono uscite dalla disponibilità della CA (che invero, non le ha potute investire o prestare ad altri soggetti).
Nel caso di specie, poi, pur nell'assorbenza delle superiori considerazioni, vi è da evidenziare – per completezza d'esame - anche ciò: le parti avevano previsto, come sopra indicato, anche che tali somme sarebbero state svincolate dal deposito e consegnate (anche) materialmente alla parte mutuataria alla ricorrenza di determinati eventi che costituivano oggetto di condizioni. Orbene, l'opponente non ha mai contestato l'avveramento degli eventi oggetto di tali condizioni. Ha anzi egli stesso documentato (v. doc. 4 di parte opponente) la cancellazione della precedente ipoteca dopo la stipula del contratto di mutuo, il che indica che le somme sono state effettivamente utilizzate per estinguere un precedente debito del mutuatario.
5. Infondato è anche il quarto motivo di opposizione al precetto con il quale gli opponenti hanno sostenuto la nullità per vessatorietà di talune clausole contenute nel contratto di mutuo posto a base del precetto stesso.
Invero, non appare configurabile, sulla base della lettura del contratto di mutuo, la denunciata (da parte opponente) vessatorietà di alcune clausole ivi contenute.
5.1. Nel contratto è contenuta, in particolare una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento, la quale pone in capo alla parte adempiente un diritto potestativo già stabilito dal codice civile;
tale
9 clausola contrattuale, poi, non prevede che l'esercizio della facoltà di avvalersi di tale rimedio contrattuale non debba essere comunicata, come previsto dal codice civile, ma solo che è esclusa un previa
“interpellanza” del debitore” o una costituzione in mora.
5.2. Ancora, non appare abusiva la clausola determinativa degli interessi in ragione di un loro presunto e non meglio specificato concetto di
“eccessività”.
5.3. Non può essere considerata vessatoria (e nulla), poi, la clausola che prevede il piano di rimborso alla francese.
Tale clausola sarebbe vessatoria solo se non adeguatamente specificata, se non comprensibile dal consumatore, o se il piano di rimborso non sia chiaro, così creando un significativo squilibrio a favore del professionista, soprattutto in caso di estinzione anticipata o tassi variabili.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le clausole che regolano il rimborso del capitale mutuato sono valide se ben descritti gli elementi in forza dei quali deve essere restituito il capitale e in forza dei quali le rate possono essere determinate nel loro ammontare.
Nel caso di specie il contratto di mutuo contiene tutti tali elementi. Tra di essi sono indicati gli interessi a tasso variabile, e tuttavia sono specificati gli elementi in base ai quali essi sono tempo per tempo individuabili nel saggio.
Chiarita la validità in sé della clausola in questione, altra questione, non posta dagli opponenti, è invece quella della correttezza del calcolo operato dalla opposta per quantificare le somme indicate in precetto, ovvero della corretta individuazione del saggio degli interessi applicato nel corso degli anni di riferimento.
Gli opposti neppure nelle conclusioni hanno spiegato la domanda di accertamento della entità del credito vantato con l'atto di precetto opposto (così, invero, hanno formulato la domanda tesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del precetto fondato su titolo stragiudiziale sulla base della presunta presenza di clausole vessatorie: “Accertare e
10 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole abusive contenute nel contratto di mutuo del 30/11/2011, per tutti i motivi espressi nel presente atto, nonché per vessatorietà e violazione degli art. 33, 34, 35
e 36 del D.lgs 206/2005”).
5.4. Infine, non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, e quindi non è vessatoria, la clausola del contratto di mutuo relativa alla cessione del credito o del contratto a soggetti non svolgenti attività bancaria ovvero privi di sportelli fisici sul territorio per permettere il pagamento e di ricevere tutta la assistenza per il contratto durante la sua esecuzione.
Nulla impedisce al consumatore, invero, di corrispondere all'odierna opposta il dovuto con modalità di pagamento non più onerose del pagamento presso lo sportello della banca, quale ad es. il bonifico ordinato presso l'Istituto di credito con cui abbia concluso un contratto di conto corrente, tenuto anche conto che nel caso di specie gli opposti, essendo tenuti ora a restituire l'intero capitale maggiorato degli interessi e non già delle singole rate (o per essere decaduti dal beneficio del termine o per essere stato risolto stragiudizialmente il contratto di mutuo), di certo non potrebbero effettuare il pagamento del consistente importo dovuto recandosi presso uno sportello bancario.
6. Con riguardo al quinto motivo di opposizione, con cui gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi basati sul tasso euribor che sarebbe stato determinato nel corso del tempo sulla base di intese anticoncorrenziali, va rilevato in realtà che i contratti di mutuo stipulati da parti estranee ad intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime
11 intese o pratiche, tanto da doversi escludere “la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007);
7. Con il sesto motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato la applicazione di interessi anatocistici. Tuttavia, si tratta di una eccezione generica, non essendo stato indicato alcun calcolo in base al quale sarebbero stati calcolati dalla cessionaria del credito interessi moratori sugli interessi moratori in un lasso temporale infrannuale.
8. Con il settimo motivo di opposizione gli opponenti hanno contestato la titolarità, in capo alla società precettante, del credito avente ad oggetto gli interessi scaduti.
Anche tale motivo di opposizione è infondato: si rinvia all'art. 2 del contratto di cessione dei crediti (prodotto da parte opposta), che indica come oggetto di cessione ogni e qualsiasi credito di cui era titolare la cedente “in relazione ai finanziamenti”, senza limitazione alcuna.
9. L'opposizione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
10. Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori medi con riguardo all'attività svolta nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale e sulla base dei valori minimi con riguardo alla fase istruttoria
(consistita nella sola redazione di memorie istruttorie, non anche nell'assunzione della prova) stabiliti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1 e 617, comma 1 cpc da e da Parte_1 Parte_2 avverso il precetto datato 21.09.2024, notificato loro da CP_3 per il tramite della sua procuratrice con il quale
[...] Parte_3 questa aveva intimato loro il pagamento del complessivo importo di euro
€ 352.777,42;
12 2) condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a rappresentata nel presente giudizio Controparte_1 dalla procuratrice , le spese di lite, che liquida in € 17.252,00 Parte_3 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali.
Rieti, 13.12.2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 38 del T.U.B. demanda alla CA D'IT la fissazione della soglia di finanziabilità quale requisito del mutuo fondiario. La CA d'IT sulla base della delibera del CICR del 22.04.1995 ha stabilito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi.