Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/5/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICAELA BOSI PICCHIOTTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pieve Fosciana (LU), via Nazionale n.12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 29/08/1999 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porcari (LU) al n. 17 parte II Serie A dell'anno 1999, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Porcari (LU) in Via
Pineta, nr. 57, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse Parte_1 della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, ivi stabilmente convivente.
3. Confermare il mantenimento e il sostenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente a carico di che verserà a tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 200,00
(duecento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
1
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna. CP_1
5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
4/a) le spese per l'acquisto dei libri di testo, quelle per la mensa scolastica e per il servizio ferroviario, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
4/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Per ogni altra spesa qui non espressamente richiamata, questa sarà posta a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Lucca del 7.10.2020 allegato. Le spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 5 gg. dalla richiesta.
6. Confermare che l'assegno unico venga corrisposto interamente alla moglie Parte_1 anche nella ipotesi in cui la richiesta venga fatta dal signor e che l'importo percepito verrà Pt_2 utilizzato per le spese straordinarie e/o spese tributarie riferibile all'immobile di proprietà oggi dei coniugi Persona_1
7. In ragione delle condizioni di separazione, dichiarare che i coniugi sono indipendenti dal punto di vista economico e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro e di aver già provveduto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, in sede di separazione personale mediante trasferimento nella misura del 50% la proprietà dei beni immobiliari intestati a in favore della sua Parte_2 unica figlia , nata a [...] in data [...], residente in [...]. CP_1
c.f. , e precisamente i beni censiti Catasto Fabbricati del Comune di Porcari C.F._3 come segue:
1) Immobile ad uso abitativo e parte della reseda esclusiva, in comproprietà nella misura del 50% cad. sito in Porcari, Via Pineta, nr. 57, P. T-1, iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Porcari,
Foglio 11, Particella 133, sub. 18, e Particella 69 Sub. 20 graffati fra loro Cat. A/2, Classe 3,
Consistenza 9,5 vani, Rendita 829,17 derivanti da denuncia di variazione di fabbricato urbano per fusione, ampliamento e ristrutturazione presentata alla Agenzia del Territorio di Lucca in data
01/07/2010 Pratica nr. LU0120531 n. 8498.1/2010;
2) Pozione di resede esclusiva, iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Porcari, Foglio 11,
Particella 672, sub. 2, Piano T, Cat. F/1, area urbana 100 mq esente da reddito, dati derivanti da frazionamento per trasferimento di diritti del 10/05/1997 in atta dal 10/05/1997.
10. Dichiarare la compensazione delle spese del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Porcari (LU) il 29/8/1999, dal quale è nata la figlia CP_1
(nata il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Parte_3
per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
[...]
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Porcari (LU) in data 29/8/1999, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Porcari (LU) all'Atto Numero 17, Parte II, Serie A, dell'Anno
1999;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Porcari (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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