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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 297/2025 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca
Di Donato pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 297 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli avv.
IR Di EO e RO De IS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla Via Lero n. 14, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
C.F. e P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zilletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Via Solferino n. 3, giusta procura in atti
OPPOSTA
- 2 -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in Roma al Viale Europa n. 190
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973.
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R.
602/1973 n. 09484.2025.0000.1413001;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza di titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti posti in esecuzione;
- per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa e ordinare lo svincolo delle somme eventualmente già accantonate;
- in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte_1 per i titoli di cui alla presente procedura esecutiva;
- con vittoria di spese competenze ed onorari, aumentate del 15% ex DM
55/14, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice ritenga di dover dichiarare il difetto competenza in favore del giudice dell'Esecuzione, disporre la trasmissione dell'atto introduttivo al Giudice dell'Esecuzione
- 3 -
presso il Tribunale adito, ed ordinare alla cancelleria di creare un apposito fascicolo processuale, con decorrenza degli effetti della domanda a far data dalla data di iscrizione a ruolo del presente procedimento;
in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice ritenga di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Tributario, indichi per l'effetto i termini per la riassunzione, con compensazione delle spese del presente giudizio.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ivi compresa la richiesta di sospensione degli atti impugnati, In via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità, o l'improcedibilità, o la nullità del ricorso proposto da parte ricorrente, in violazione del principio di indefettibilità o necessarietà della struttura bifasica delle opposizioni esecutive.
In via subordinata ulteriormente preliminare accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario (Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado), con ogni più opportuno provvedimento che riterrà di adottare, per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa. In via subordinata ulteriormente preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente ovvero per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa.
Nel merito - accertare e dichiarare legittimo l'operato dell'
[...]
e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta, così Controparte_1 come le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese,
- 4 -
compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ricorreva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e deducendo che in data 12 marzo Controparte_3 Controparte_2
2025 riceveva la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis n. 602/1973, con il quale l' Controparte_4 con sede in Reggio Calabria intimava a di pagare la somma CP_2 di euro 129.697,11 e che la pretesa creditoria si fondava sulle seguenti cartelle di pagamento: - n. 09420010046795807000 del 03/12/2001; - n.
09420031005125686000 del 08/06/2005; - n. 09420040030656814000 del
08/06/2005; - n. 09420110007883007000 del 13/09/2011.
In particolare, il ricorrente rappresentava di non aver ricevuto la notifica delle cartelle fondanti la pretesa creditoria, invocando quindi l'illegittimità della procedura esecutiva in ragione dell'omessa notificazione delle predette cartelle.
Aggiungeva, altresì, che – nel caso di riscontrato accertamento della notificazione della cartella – sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione di legge.
Concludeva chiedendo di: “sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione d'udienza, l'esecuzione iniziata con l'atto di pignoramento presso terzi in epigrafe;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 n.
09484.2025.0000.1413001; - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza di titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti posti in esecuzione;
- per l'effetto, dichiarare
- 5 -
l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa e ordinare lo svincolo delle somme eventualmente già accantonate;
- in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. per i titoli di cui alla presente procedura Parte_1 esecutiva;
- condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Sig. Parte_1 della somma di € 5.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà
[...] determinata anche con valutazione equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, a titolo di risarcimento dei danni patiti ex art. 96 c.p.c. commi 1° e 3°.”
A seguito di fissazione dell'udienza si costituiva parte resistente eccependo in via preliminare il Controparte_5
difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario concludendo, in ogni caso, per l'inammissibilità e/o per il rigetto della domanda complessivamente formulata.
All'udienza dell'11.6.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale terzo pignorato Controparte_2
non evocato in giudizio.
A seguito di chiarimenti la causa veniva rinviata per la discussione orale e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
14.11.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, nonostante la ritualità della notifica non si è Controparte_2
costituita.
Va poi esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente , assorbente di tutte Controparte_1
le altre questioni di inammissibilità e improcedibilità.
Ebbene, è fondata la doglianza circa il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
- 6 -
Risulta infatti pacifico che le cartelle impugnate hanno ad oggetto un credito di natura tributaria.
Sul punto, giova evidenziare come il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario sia stato oramai delineato dalle
Sezioni Unite delle Corte di Cassazione nei seguenti termini.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che :“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un.
28 luglio 2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, 8465; Cass. Sez.
Un. 25 maggio 2022, n. 16986).
Orbene, se si pone mente al fatto che – come risulta dal ricorso –
l' ha contestato la regolarità della notificazione della Parte_1
cartella di pagamento, deducendo l'omessa notifica delle cartelle
- 7 -
esattoriali, titoli fondanti l'esecuzione, dall'applicazione del principio di diritto sopra richiamato discende il riconoscimento della giurisdizione del giudice tributario, posto che viene comunque in rilievo il profilo della pretesa invalida notificazione della cartella.
Milita a fondamento dell'esposta conclusione l'opinione della Corte di
Cassazione Sez. Un., 25 maggio 2022, n. 16986 in cui evidenzia che: “… nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario
… …”, affermando come tale conclusione sia “coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua ‹‹restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento››, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e assorbimento delle restanti questioni.
Per quanto concerne le spese di lite tra parte opponente e parte opposta esse seguono la Controparte_5
soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM
55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, con applicazione dei parametri minimi
- 8 -
per la non complessità della controversia limitatamente alla fase di studio e istruttoria).
Diversamente, le spese tra parte opponente e terzo pignorato, considerata la non costituzione di quest'ultimo, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite che Controparte_5
liquida in € 2.090,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
• compensa interamente le spese di lite tra
[...]
e Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Gorizia in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca
Di Donato pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 297 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli avv.
IR Di EO e RO De IS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla Via Lero n. 14, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
C.F. e P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zilletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Via Solferino n. 3, giusta procura in atti
OPPOSTA
- 2 -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in Roma al Viale Europa n. 190
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973.
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R.
602/1973 n. 09484.2025.0000.1413001;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza di titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti posti in esecuzione;
- per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa e ordinare lo svincolo delle somme eventualmente già accantonate;
- in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte_1 per i titoli di cui alla presente procedura esecutiva;
- con vittoria di spese competenze ed onorari, aumentate del 15% ex DM
55/14, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice ritenga di dover dichiarare il difetto competenza in favore del giudice dell'Esecuzione, disporre la trasmissione dell'atto introduttivo al Giudice dell'Esecuzione
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presso il Tribunale adito, ed ordinare alla cancelleria di creare un apposito fascicolo processuale, con decorrenza degli effetti della domanda a far data dalla data di iscrizione a ruolo del presente procedimento;
in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice ritenga di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Tributario, indichi per l'effetto i termini per la riassunzione, con compensazione delle spese del presente giudizio.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ivi compresa la richiesta di sospensione degli atti impugnati, In via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità, o l'improcedibilità, o la nullità del ricorso proposto da parte ricorrente, in violazione del principio di indefettibilità o necessarietà della struttura bifasica delle opposizioni esecutive.
In via subordinata ulteriormente preliminare accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario (Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado), con ogni più opportuno provvedimento che riterrà di adottare, per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa. In via subordinata ulteriormente preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente ovvero per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa.
Nel merito - accertare e dichiarare legittimo l'operato dell'
[...]
e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta, così Controparte_1 come le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese,
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compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ricorreva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e deducendo che in data 12 marzo Controparte_3 Controparte_2
2025 riceveva la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis n. 602/1973, con il quale l' Controparte_4 con sede in Reggio Calabria intimava a di pagare la somma CP_2 di euro 129.697,11 e che la pretesa creditoria si fondava sulle seguenti cartelle di pagamento: - n. 09420010046795807000 del 03/12/2001; - n.
09420031005125686000 del 08/06/2005; - n. 09420040030656814000 del
08/06/2005; - n. 09420110007883007000 del 13/09/2011.
In particolare, il ricorrente rappresentava di non aver ricevuto la notifica delle cartelle fondanti la pretesa creditoria, invocando quindi l'illegittimità della procedura esecutiva in ragione dell'omessa notificazione delle predette cartelle.
Aggiungeva, altresì, che – nel caso di riscontrato accertamento della notificazione della cartella – sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione di legge.
Concludeva chiedendo di: “sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione d'udienza, l'esecuzione iniziata con l'atto di pignoramento presso terzi in epigrafe;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 n.
09484.2025.0000.1413001; - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza di titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti posti in esecuzione;
- per l'effetto, dichiarare
- 5 -
l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa e ordinare lo svincolo delle somme eventualmente già accantonate;
- in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. per i titoli di cui alla presente procedura Parte_1 esecutiva;
- condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Sig. Parte_1 della somma di € 5.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà
[...] determinata anche con valutazione equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, a titolo di risarcimento dei danni patiti ex art. 96 c.p.c. commi 1° e 3°.”
A seguito di fissazione dell'udienza si costituiva parte resistente eccependo in via preliminare il Controparte_5
difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario concludendo, in ogni caso, per l'inammissibilità e/o per il rigetto della domanda complessivamente formulata.
All'udienza dell'11.6.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale terzo pignorato Controparte_2
non evocato in giudizio.
A seguito di chiarimenti la causa veniva rinviata per la discussione orale e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
14.11.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, nonostante la ritualità della notifica non si è Controparte_2
costituita.
Va poi esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente , assorbente di tutte Controparte_1
le altre questioni di inammissibilità e improcedibilità.
Ebbene, è fondata la doglianza circa il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
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Risulta infatti pacifico che le cartelle impugnate hanno ad oggetto un credito di natura tributaria.
Sul punto, giova evidenziare come il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario sia stato oramai delineato dalle
Sezioni Unite delle Corte di Cassazione nei seguenti termini.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che :“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un.
28 luglio 2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, 8465; Cass. Sez.
Un. 25 maggio 2022, n. 16986).
Orbene, se si pone mente al fatto che – come risulta dal ricorso –
l' ha contestato la regolarità della notificazione della Parte_1
cartella di pagamento, deducendo l'omessa notifica delle cartelle
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esattoriali, titoli fondanti l'esecuzione, dall'applicazione del principio di diritto sopra richiamato discende il riconoscimento della giurisdizione del giudice tributario, posto che viene comunque in rilievo il profilo della pretesa invalida notificazione della cartella.
Milita a fondamento dell'esposta conclusione l'opinione della Corte di
Cassazione Sez. Un., 25 maggio 2022, n. 16986 in cui evidenzia che: “… nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario
… …”, affermando come tale conclusione sia “coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua ‹‹restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento››, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e assorbimento delle restanti questioni.
Per quanto concerne le spese di lite tra parte opponente e parte opposta esse seguono la Controparte_5
soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM
55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, con applicazione dei parametri minimi
- 8 -
per la non complessità della controversia limitatamente alla fase di studio e istruttoria).
Diversamente, le spese tra parte opponente e terzo pignorato, considerata la non costituzione di quest'ultimo, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite che Controparte_5
liquida in € 2.090,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
• compensa interamente le spese di lite tra
[...]
e Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Gorizia in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
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