Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01956/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9307 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Porricolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso alle informazioni;
nonché per la condanna dell’Amministrazione a provvedere all’istanza di accesso avanzata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la nota del 17 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso e chiede la liquidazione delle spese di giudizio, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha depositato, in data 17 settembre 2025, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
Ritenuto, quanto alla pronuncia sulle spese, che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.
Ritenuta, infine, equa e proporzionata all’impegno ed all’esito del giudizio la determinazione del compenso avanzata a seguito della richiesta di liquidazione dell’onorario per il patrocinio prestato alla ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio gratuito nel presente giudizio, la quale deve, però, essere ulteriormente ridotta del 50 % su € 2.213,50 per la definizione in rito della controversia (art. 4, comma 9 del d.m. n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Liquida complessivamente in favore dell’avv. Matteo Porricolo la somma di euro 1.106,75 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | IC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.