Versione
17 gennaio 1974
17 gennaio 1974
Art. 9.
Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge, anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.
Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge, anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.