Articolo 9 della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 gennaio 1974
Art. 9.
Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge, anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1974