TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 29 del mese di gennaio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamate le cause civili riunite iscritte ai nn. 4174/23 e 4410/23 RGAC;
promosse da
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Via Prefettura n. 14 presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura Pt_1
allegata all'atto di citazione dall'Avv. Francesco Ortoleva;
opponente
contro
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Via Vecchia Ognina n.1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, da cui è rappresentato e Pt_1
difeso ope legis;
opposta
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 968/23.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni.
Il Giudice autorizza le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 4 Le parti presenti discutono quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
p.q.m.
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 16.3.2023 la conveniva in Parte_2
giudizio avanti questo Tribunale il Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta da questo
Tribunale in data 7.2.2023 e notificato in data 8.2.2023 di € 148835.39. Contestava la debenza delle somme ingiunte.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione.
Con altro atto di citazione notificato il data 20.3.2023 la conveniva in Parte_2
giudizio innanzi questo Tribunale il Controparte_1
proponendo opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
L'opposta si costituiva.
Veniva disposta la riunione dei giudizi ed alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
In diritto.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dichiarato concordemente l'avvenuta transazione della lite e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia pagina 2 di 4 eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029. In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass.
civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390).
Al venir meno della pretesa creditoria segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Difatti è noto che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione” (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Spese compensate per come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Parte_2 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
opposto;
pagina 3 di 4 2. compensa integralmente tra le parti le spese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 29 del mese di gennaio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamate le cause civili riunite iscritte ai nn. 4174/23 e 4410/23 RGAC;
promosse da
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Via Prefettura n. 14 presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura Pt_1
allegata all'atto di citazione dall'Avv. Francesco Ortoleva;
opponente
contro
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Via Vecchia Ognina n.1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, da cui è rappresentato e Pt_1
difeso ope legis;
opposta
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 968/23.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni.
Il Giudice autorizza le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 4 Le parti presenti discutono quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
p.q.m.
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 16.3.2023 la conveniva in Parte_2
giudizio avanti questo Tribunale il Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta da questo
Tribunale in data 7.2.2023 e notificato in data 8.2.2023 di € 148835.39. Contestava la debenza delle somme ingiunte.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione.
Con altro atto di citazione notificato il data 20.3.2023 la conveniva in Parte_2
giudizio innanzi questo Tribunale il Controparte_1
proponendo opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
L'opposta si costituiva.
Veniva disposta la riunione dei giudizi ed alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
In diritto.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dichiarato concordemente l'avvenuta transazione della lite e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia pagina 2 di 4 eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029. In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass.
civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390).
Al venir meno della pretesa creditoria segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Difatti è noto che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione” (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Spese compensate per come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Parte_2 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
opposto;
pagina 3 di 4 2. compensa integralmente tra le parti le spese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4