Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 17/02/2025 al n. 433/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nata a [...] il [...] CF rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Avino Maria Rosaria
e da
, nato a [...] il [...] CF rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Di Tuoro Ventura
-Ricorrenti -
con l'intervento della
Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Di Nola
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17/02/2025, hanno proposto domanda di separazione e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio, a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 19.7.2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N. 164 , Parte II, serie A , anno 2004).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli n. Napoli il 23.2.2007 e Persona_1 Per_2
n. Napoli il 16.5.2008, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte
[...]
per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15.3.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della prole.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale. I figli e restano affidati in Persona_1 Persona_2
maniera condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza salvo l'obbligo di avvisare l'altro genitore non appena sarà possibile.
3. Tempi di permanenza. I figli e resteranno collocati Persona_1 Persona_2
anagraficamente e in via preferenziale presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita e piano genitoriale allegato che qui di seguito viene in sintesi riproposto:
a) Durante l'anno scolastico: (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, compatibilmente alle loro attuali e future esigenze scolastiche ed extra- scolastiche e alla loro volontà; il fine settimana sarà trascorso alternativamente con la madre e con il padre, dall'uscita dalla scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 22:00 durante l'inverno, mentre durante i mesi caldi dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera alle 23:00 (quando i figli verranno riaccompagnati a casa della madre);
b) gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici dei figli verranno assolti dal genitore che in quel momento sta con i figli;
c) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni (22 dicembre) e il giorno precedente la ripresa delle lezioni (7 gennaio): dal 23 dicembre al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni;
d) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni (giovedì santo) e il giorno precedente la ripresa delle lezioni (martedì in albis): il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni, dalle ore 9:00 alle ore 23:00;
e) durante l'estate, un periodo continuativo di 15 giorni nel mese di luglio o agosto, da trascorrere con il padre da concordarsi tra i genitori e da comunicarsi a cura del sig. alla sig.ra Pt_2 preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno così da facilitare l'organizzazione delle Parte_1
vacanze dei ragazzi con ciascun genitore;
f) per quanto riguarda il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli, lo stesso, verrà trascorso, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, assecondando il loro desiderio.
Si precisa che tali tempi costituiscono il tempo minimo del diritto di visita e frequentazione. Nulla vieta, previo accordo tra i genitori, che i figli possano trascorrere maggiori tempi o modalità diverse di visita anche in considerazione degli impegni lavorativi delle parti e soprattutto delle esigenze dei figli.
4. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in LE OC (NA) alla via Leopardi,
63, così censita al NCEU del Comune di LE OC, Foglio 7 P.lla 665, sub 1, piano T-1-2S1
Cat A/7 Cl.5, Vani 15, è lasciata al sig. anche proprietario della stessa. La Parte_2 sig.ra ha locato un immobile dignitoso nello stesso Comune che le consentirà di vivere Parte_1
unitamente ai suoi figli trasferendosi in esso non appena sarà possibile.
5. Contributo al mantenimento della prole. In relazione al contributo economico in favore dei figli e , il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di € Per_1 Per_2
500,00, (cinquecento/00) per ogni figlio, per un totale di € 1.000,00 (duemila/00) entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a far data dalla firma del presente ricorso di separazione consensuale. L'AUU sarà percepito per l'intero (100%) dal genitore collocatario. Le spese straordinarie, previamente concordate, quali le spese mediche (cure dentistiche e ortodontiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime convenzionato e/o non convenzionato e urgenti non erogati dal SSN, farmaci e presidi prescritti dal medico curante, ticket sanitari, terapie di medicina non tradizionale), spese scolastiche (rette di scuole paritarie, tasse scolastiche o universitarie per la frequentazione di scuole e istituti pubblici e/o privati, corsi di specializzazione, libri di testo, gite scolastiche con e senza pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le sedi universitarie), spese extrascolastiche (corsi di istruzione, spese per attività sportive, attività ricreative e ludiche e relative attrezzature, viaggi e vacanze di istruzione, viaggi Erasmus per i soli figli) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per qualsivoglia voce non ricompresa si fa espresso rinvio al Protocollo stipulato tra il Tribunale di
Nola e il Coa in materia di spese straordinarie. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. Attualmente esistono delle esposizioni debitorie che coinvolgono anche la sig.ra che il sig. sta Parte_1 Pt_2
onorando e che si obbliga a onorare anche in futuro in quanto derivanti dalla crisi della propria azienda. È altresì pendente procedimento giudiziario civile R.G. nr. 10599/2021 presso il Tribunale di Nola di cui la sig.ra non è stata mai edotta circa lo stato e di cui andrà libera anche in Parte_1
caso di esito negativo.
6. Altre pattuizioni. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Contestualmente al deposito del ricorso di separazione consensuale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.” In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Spese di lite compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Napoli il 19.7.2004 Pt_2
(atto n. 164, parte II, serie A, anno 2004);
- dispone affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto Per_2
di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in LE OC (NA) alla via Leopardi n.63 al sig. Parte_2
in virtù del di lui titolo di legittimità reale;
[...]
- determina in euro 1000,00 (500,00 per ogni figlio) mensili il contributo al mantenimento dei figli ed , l'uno maggiorenne non autonomo economicamente l'altro minorenne, da Per_1 Per_2
porsi a carico del sig. , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante Pt_2
contanti, vaglia postale o bonifico, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Presidente Est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca