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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/03/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SETTORE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 764 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), via Angelo da Parte_1 Orvieto n.36, presso lo studio dell'Avv. Gian Franco Puppola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore Dott.ssa corrente in Perugia, via Gerardo Dottori n.60, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Perugia, via Cesare Caporali n.29, presso lo studio dell'Avv. Lisa Taschini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: dimissioni per giusta causa, indennità sostitutiva del preavviso e differenze retributive e risarcimento danno in riconvenzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2021 parte ricorrente premetteva: - di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società con sede in Perugia, assunto dapprima con contratto a tempo CP_1 determinato, poi indeterminato, a far data dal 3.06.2015, con qualifica di impiegato e mansioni di venditore di veicoli Organizzazione_1 industriali assegnato alla concessionaria di via Tuderte Org_2 Pt_2 n.480 con orario contrattualmente pattuito di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì; - che in data 23.02.2021 la società gli contestava la mancanza di batterie esauste presso l'unità locale di con richiesta di rassegnare le dimissioni, Pt_2 contestazione disciplinare formalizzata con lettera del 1.03.2021; - di aver contestato l'asserito illecito disciplinare invitando la società a consentire la ripresa dell'attività lavorativa, tuttavia senza alcun esito;
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 9.04.2021 e, pertanto, di aver diritto all'indennità di mancato preavviso pari ad € 1.173,51; - di aver sempre osservato un orario superiore alle pattuizioni avendo lavorato anche il sabato per complessive n.1132 ore e n.4 domeniche per n.32 ore maturando un credito complessivo pari ad € 15.035,98, come da conteggi allegati al ricorso;
- di aver diritto al risarcimento del danno alla salute, avendo subito a causa dell'illegittima ed infondata contestazione disciplinare, un forte trauma emotivo cui ha fatto seguito una inabilità temporanea di giorni 30; - di avere diritto al risarcimento del danno alla persona quantificato in € 8.500,00. Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Terni la società chiedendone la condanna al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 25.867,49 per i titoli di cui al ricorso, con vittoria di spese e competenze legali.
La società si costituiva contestando la domanda attorea in CP_1 fatto ed in diritto in quanto infondata ed insistendo per il rigetto.
In particolare, deduceva in fatto: che da una verifica effettuata presso la filiale di emergeva una discrepanza tra le risultanze del registro di carico e Pt_2 scarico dei rifiuti, attestante la mancata comunicazione di produzione di batteria al piombo esauste (cod. rifiuto CER 160601) da parte delle officine veicoli e vetture di ed il quantitativo fisicamente presente nella cesta di stoccaggio Pt_2 per un ammanco misurato pari a circa 735 Kg., ma stimato in quantità maggiori in relazione alla mancata comunicazione di produzione di quel rifiuto negli ultimi due mesi quantificabile in circa 5.000 Kg..; - che il dipendente
[...] dichiarava che il gli aveva chiesto di far portare via Tes_1 Pt_1 dall'officina, da soggetti estranei all'azienda, le batterie esauste utilizzando il furgone della società, senza autorizzazione e concessione d'uso da parte della medesima, di qui la contestazione disciplinare;
- che il alla presenza del Pt_1 responsabile della filiale di ed in collegamento telefonico Parte_3 con la legale rappresentante della società ed il direttore generale Controparte_2 confessava di aver commesso l'addebito disciplinare Parte_4 contestatogli;
- che il ritirava la lettera di contestazione senza firmarla, Pt_1 tuttavia già spedita in data 24.02.2021 (pervenuta in data 1.03.2021) e, dopo un periodo di congedo per malattia e poi ferie, rassegnava le proprie dimissione per giusta causa in data 9.04.2021; - che in data 2.03.2021, prima di rassegnare le dimissioni, il ricorrente faceva pervenire alla società le proprie giustificazioni sulla scorta delle quali negando l'addebito sosteneva di aver “in alcune occasioni, ricevuto richieste, da parte di terzi, di poter utilizzare batterie usate per alimentare piccoli attrezzi di campagna”. Sosteneva in diritto: - la gravità della condotta posta in essere dal dipendente in violazione dell'art.220 CCNL del commercio e, pertanto, nessuna illegittimità può essere ascritta al datore di lavoro;
- il proprio credito risarcitorio derivante: a) dal mancato guadagno derivante dalla vendita delle batterie esauste allo smaltitore Biondi recuperi pari ad € 3.500,00; b) spese di intervento per € 4.432,99 sostenute dalla società per omologare al trasporto carburante n.3 veicoli nuovi venduti dal ricorrente, il quale all'atto della configurazione non avrebbe inserito nell'ordine la necessaria dotazione ADR, classe FL, oltre al danno all'immagine quantificato in via equitativa in € 10.000,00; c) spese legali sostenute per un importo complessivo di € 7.500,00 per recuperare i crediti vantati nei confronti dei clienti e Org_3 Organizzazione_4 ai quali il avrebbe concesso dilazioni di pagamento non
[...] Pt_1 autorizzate (giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Perugia R.G. n.5336/2019 e
R.G. n.5820/2021); - l'infondatezza della domanda di pagamento delle ore di straordinario, trattandosi di attività lavorativa di venditore di veicoli industriali, espletata in completa autonomia nella gestione della giornata lavorativa da parte del ricorrente, fissando direttamente appuntamenti esterni all'azienda presso i clienti.
Concludeva insistendo per il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento a titolo risarcitorio delle somme meglio specificate in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite. Nelle note in replica parte ricorrente negava di aver mai concesso dilazioni nei pagamenti da effettuarsi da parte dei clienti e di aver responsabilità in merito agli ordini di acquisto. L'istruttoria si articolava con la produzione documentale offerta dalle parti e con l'escussione dei testi indicati dalle parti nei rispettivi atti.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE E' pacifica la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro con le modalità della subordinazione e a tempo indeterminato a far data dal 2015 sino al 9.04.20221, cessato per dimissioni, asseritamente rassegnate per giusta causa da parte del ricorrente , da cui scaturirebbe il diritto di credito Parte_1 all'indennità sostituiva del preavviso.
1. Dimissioni per giusta causa e indennità di mancato preavviso. A norma dell'art. 2118 c.c.: “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente
è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità
è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. Il legislatore ha, quindi, previsto la libera recedibilità dal rapporto di lavoro da parte di entrambe le parti, lavoratore e datore di lavoro, purché nel rispetto del preavviso contrattualmente pattuito.
Il preavviso assolve, quindi, alla specifica funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso. La mancata effettuazione del preavviso comporta il risarcimento di un danno, quantificato economicamente nella retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di lavoro non effettuato. Pertanto, nel caso in cui la mancata effettuazione del preavviso sia dovuta ad una decisione del lavoratore, a costui verrà trattenuto sulle competenze di fine rapporto un importo corrispondente al periodo di preavviso non prestato
(completo o parziale). Viceversa, quando la decisione di dispensare il lavoratore dall'effettuazione del preavviso sia dovuta al datore di lavoro, al lavoratore spetterà un importo aggiuntivo alle competenze di fine rapporto calcolato secondo le stesse modalità. La contrattazione collettiva stabilisce il periodo di preavviso che viene quantificato normalmente sulla base della qualifica di inquadramento e dell'anzianità di servizio. Sempre la contrattazione definisce la modalità di decorrenza del preavviso.
L'improseguibilità, anche provvisoria del rapporto di lavoro, rappresenta un canone ermeneutico anche per il caso del recesso del lavoratore (oltre che per quello del licenziamento), dovendosi scrutinare l'aspetto della recisione della relazione di fiducia, immanente al rapporto di lavoro, che non consenta di attendere il termine di preavviso contrattuale, ma giustifichi un recesso immediato del lavoratore.
Il requisito dell'immediatezza delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, che condiziona la validità e tempestività delle stesse, deve secondo la giurisprudenza intendersi in senso relativo e non assoluto (Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2020, n. 6437). Essa va valutata in concreto, e cioè con riferimento alle caratteristiche del rapporto specifico e, allorquando il punto di crisi non sia prospettato in un episodio singolo (o in un gruppo di episodi unificabili in un certo contesto temporale concentrato) ma in una situazione, è tutta la situazione che deve essere valutata al fine di individuare il punto in cui cessa di essere tollerabile. L'art. 2119 c.c., infatti, non può essere letto nel senso di trasformare la tolleranza in rinuncia a valersi del recesso straordinario e delle sue giustificazioni (App. Milano, sez. lav., 17 dicembre 2003).
Va, da ultimo, opportunamente precisato come la nozione di giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro costituisca una specifica declinazione dell'istituto dell'inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1453 c.c., soggetto alla valutazione di gravità, avuto riguardo ai contrapposti interessi delle parti, ai sensi dell'art. 1455 c.c., rimessa al sindacato del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione (Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre
2022, n. 14829). Da ciò consegue, esemplificativamente, che il recesso del lavoratore possa avere luogo in assenza di preavviso in connessione con condotte del datore di lavoro configuranti gravi inadempimenti contrattuali alle obbligazioni sullo stesso gravanti (quali, ad esempio, mancato pagamento di retribuzioni, fatti illeciti, demansionamento o dequalificazione professionale), non essendo sufficienti determinazioni organizzative, pur significativamente incidenti sulla sfera giuridica del lavoratore, o croniche criticità dei rapporti che, ad una valutazione giudiziale del caso concreto, non configurino gli estremi dell'inadempimento contrattuale.
Vanno, pertanto, valutate le allegazioni contenute nella missiva indirizzata dal alla società con PEC del 9/04/2021, alla luce delle Pt_1 emergenze istruttorie, di natura orale e documentale acquisite nel processo. Nella lettera si legge che, a causa degli eventi datati 23.02.2021 consistenti in accuse ingiuste e comportamenti intimidatori e vessatori, il ricorrente è stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni.
In sostanza al nel giorno indicato sarebbe stata contestata Pt_1 dall'amministratrice della società, la mancanza di batterie Controparte_2 esauste presso l'unità locale della resistente sita in insistendo in modo Pt_2 vessatorio affinchè il rassegnasse le dimissioni e riconsegnasse l'auto Pt_1 aziendale.
Nel ricorso la difesa attorea allega che il giorno successivo il proprio assistito, dopo il ritiro del tablet, del computer e della penna per la firma grafometrica da parte dell'azienda, subiva un improvviso e importante innalzamento pressorio che lo costringeva ad assentarsi per un periodo di malattia per poi rassegnare le dimissioni. L'istruttoria orale ha consentito di accertare l'assenza di giusta causa delle dimissioni rassegnate dal per quanto di seguito esposto. Pt_1
Il teste responsabile vendite veicoli commerciali ed Parte_3 industriali della dal 2.05.2013, ha spiegato che “Quando vengono CP_1 sostituite dai clienti le batterie delle vetture o veicoli industriali e commerciali
(camion, TIR, semi rimorchi) le officine della le stoccano in un CP_1 contenitore ad hoc e prima le pesano poi quando il contenitore è pieno si chiama lo smaltitore che le porta via. responsabile della filiale di e Persona_1 Pt_2 Parte_5
responsabile post vendite della mi hanno chiamato per
[...] CP_1 espormi la vicenda, vale a dire che sul registro di carico e scarico della Filiale di veniva indicato il peso delle batterie esauste, tuttavia realmente nel Pt_2 contenitore disposto per la raccolta tali batterie mancavano fisicamente, con un ammanco di circa 5.000 Kg. totali”. Il teste ha, quindi, confermato le circostanze di cui ai capitoli nn.10 e 11 della memoria vale a dire che addetto ai servizi di pulizia Testimone_1 della filiale di gli rivelava come gli avesse chiesto di Pt_2 Parte_1 rendersi disponibile a consegnare le batterie esauste in giacenza presso l'officina a soggetti estranei all'azienda, precisando che “ è un Testimone_1 ragazzo addetto alle pulizie generali nella sede di Narni Scalo della ed è CP_1 stato assunto dalla società dalle liste speciali portatori di handicap con deficit cognitivo e pertanto lui esegue quello che gli viene detto da dipendenti più esperti e responsabile ed il era addetto alle vendite della filiale di ” Pt_1 Pt_2
Proseguendo nella dichiarazione il teste ha ricordato che il 23.02.2021 convocato presso il proprio ufficio “il dapprima negò qualsiasi addebito, Pt_1 poi disse di aver preso 3 o 4 batterie per i suoi mezzi agricoli. A quel punto io gli dissi “ non possono essere 3 o 4 perché si tratta di un ammanco di 5000 Pt_1 Kg.”. Il allora confessò che le batterie esauste le aveva consegnate a tale Pt_1
Io a quel punto gli chiesi di chiamare che io CP_3 CP_3 conosco per essere un giostraio, il quale riferì le parole indicate nel cap.17 della memoria (“ non mi prendere per il culo perché le chiavi del furgone me le Pt_1 hai date tu. Non mi far fare la fine dell'anno scorso che ci ho preso una denuncia penale per colpa tua”). Dopo questa chiamata, io ho contattato in viva voce la dott.ssa e (Direttore Generale dell'Azienda) ed CP_2 Parte_4 il ha ammesso di aver commesso quanto contestatogli, vale a dire di aver Pt_1 fatto prendere ad le batterie ed anche il furgone Vito utilizzato dall CP_3 CP_3 per il trasporto delle batterie prelevate dall'officina di ed a quel punto è Pt_2 stato sospeso, ma la contestazione disciplinare scritta non l'ha voluta ritirare. Confermo di avergliela consegnata io ma lui non l'ha voluta prendere. Confermo anche che uscendo dal mio ufficio il rivolse al collega Pt_1
le parole indicate al cap.19. (“non fate come me, che poi le cavolate si Tes_2 pagano”) Ricordo che il mi chiese di non essere licenziato perché Pt_1 avrebbe avuto difficoltà a dire alla famiglia cosa era successo”.
Il teste ha, infine, negato che “durante la telefonata con la dott.ssa venne chiesto al di dimettersi, bensì gli venne solo ribadita la CP_2 Pt_1 contestazione disciplinare e gli venne chiesto di lasciare i beni strumentali in dotazione (tablet, auto e personal computer) confermando anche che “ … la le batterie esauste che le vengono portate nelle officine le rivende a CP_1 chi smaltisce i rifiuti con compenso.” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 11.01.2023 in atti).
Le circostanze riferite dal teste hanno trovato un riscontro positivo Pt_3 nelle dichiarazioni del teste , dipendente della Testimone_3 CP_1 dal 2013 in qualità di accettatore di veicoli industriali e consulente tecnico addetto dell'officina della via Tuderte, il quale ha riferito Parte_6 che: “Io lavorando all'officina di posso riferire di essermi occupato dello Pt_2 smaltimento dei rifiuti dell'officina (batterie, filtri gasolio, gomme e tutti i residui delle lavorazioni sui veicoli) in passato ed in occasione del ritiro da parte dello smaltitore delle batterie è uscito fuori che le batterie dei veicoli risultanti dal registro di carico della società non erano materialmente presenti nel sito di stoccaggio temporaneo della (capannoni aperti adiacenti CP_1
l'officina di . Pt_2 Si tratta di capannoni che si trovano all'interno del perimetro dell'azienda che poi viene chiusa. Ci sono anche delle telecamere di sorveglianza, ma non so quali zone riprendono”. Il teste ha confermato la circostanza di cui al cap.10) della memoria allo stesso nota perché me la raccontò. è l'addetto alla pulizia Tes_1 Tes_1 delle officine e mi ha riferito di aver caricato delle batterie con il muletto su un furgone di cortesia che la aveva in noleggio su ordine del Org_2 CP_1
. Il veicolo era presente all'interno dell'azienda a disposizione Parte_1 mia e dei colleghi. Posso riferire che una mattina presto intorno alle 8e30 mi sono state consegnate le chiavi di questo veicolo da parte di tale amico CP_3 del ricorrente e veniva in azienda con il ricorrente. Io chiesi a questo chi CP_3 gli avesse dato le chiavi e lui mi rispose Io non gli chiesi a cosa Parte_1 gli fosse servito il furgone però dissi a “quando prendi il furgone Pt_1 avvisami”. La chiave del furgone era in un armadietto dietro la mia postazione ma accessibile a tutti i dipendenti. Nel caso del furgone si doveva Org_2 compilare un foglio per poterlo utilizzare ma per spostamenti brevi da parte del personale dell'azienda non veniva compilato alcun foglio. Anche il ricorrente poteva prendere il furgone compilando il foglio. Si poteva consegnare a terzi ma doveva essere firmato un modulo di presa di responsabilità. Ricordo che nessun foglio era stato compilato per consegnare il furgone a … mi CP_3 Tes_1 disse di aver caricato le batterie su tale veicolo solo una volta. Posso riferire che io chiesi a “Chi ti ha autorizzato a caricare queste batterie che Tes_1 sono dell'Azienda?” e lui mi rispose ”me lo ha chiesto ” ed io gli risposi Pt_1
“Ma le batteria non sono di ma dell'Azienda”. Preciso che il ricorrente è Pt_1 stato dipendente dell'azienda per tanti anni e penso che ne Tes_1 riconoscesse l'autorità”. Il teste ha, anche, chiarito che: “Le batterie quando vengono smontate dal veicolo, sono messe in un cassone dove vengono pesate ed il peso viene annotato su apposito registro di carico e poi spostate nel sito di stoccaggio e quando il sito è pieno viene chiamato uno smaltitore che le preleva … Posso dire che attualmente l'azienda ha un ricavo dallo smaltimento delle batterie perché contengono piombo”. (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 3.05.2023 in atti). Infine, il teste , dipendente della società resistente dal Testimone_4
2003 con mansioni di capo officina meccanico presso la sede della CP_1 in Narni Scalo, via Tuderte n.480, ha ricordato: “noi meccanici della CP_1 mettiamo le batterie (di automezzi e veicoli industriali e commerciali) usate che non funzionano dentro un cassone che sta in officina e poi una volta a settimana
addetto alle pulizie dell'officina, prende tutti i rifiuti dal Testimone_1 cassone con il muletto, li pesa e trascrive il peso su un registro apposito per elencare tutti i rifiuti e li porta dietro all'officina dove si trova un deposito apposito per i rifiuti e quando questi cassoni sono tutti pieni vengono aziende esterne a ritirare i rifiuti per smaltirli e al momento del ritiro sempre Tes_1 dato che i rifiuti vengono nuovamente pesati, si è accorto che mancavano 5 quintali di batterie che invece risultavano dalla prima pesa. Io allora ho detto a di comunicarlo ai responsabili dell'azienda però non so a chi Tes_1 Tes_1 l'abbia comunicato. Dopo qualche giorno dalla circostanza sopra riportata mi serviva il furgone aziendale a disposizione dell'officina per effettuare consegne, trattasi di furgone VITO marca di colore bianco, ed allora ho aperto Org_2 dietro per controllare se c'era qualcosa e ho visto il cassone delle batterie vuoto ed ho chiesto a cosa ci facesse il cassone dietro. mi Testimone_1 Tes_1 disse che non lo sapeva ed io gli risposi di metterlo a posto cioè in officina. Dopo qualche tempo, è successo che l'azienda ha mandato via il e Pt_1
quest'ultimo però dopo una settimana è tornato a lavorare ed Testimone_1 io gli ho chiesto cosa fosse successo. Lui allora mi ha raccontato che Pt_1 gli aveva chiesto di caricare le batterie esauste sul furgone bianco Vito
[...] marca per darle a qualcuno per smaltimento esterno. Io allora gli Org_2 risposi che non poteva fare così e lui mi replicò che credeva che il Pt_1 comandasse in officina ma io gli dissi a mia volta che il non era il titolare Pt_1 ma uno dei venditori dei mezzi”. Il teste a fronte di esplicita domanda da parte del difensore dell'attore ha CP_ specificato: “Il mezzo non so che portata abbia però il cassone delle batterie esauste c'entrava in quanto dentro c'era l'ho visto con i miei occhi.” Confermando che il veicolo in questione ha capienza per poter trasportare e contenere il cassone pieno di batterie esauste” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 25.10.2023 in atti). Le circostanze complessivamente considerate inducono a ritenere con tranquillizzante certezza che nessuna condotta intimidatoria e/o vessatoria possa essere imputata all'azienda – datrice di lavoro del ricorrente che, ex adverso, si è limitata ad indagare su una discrepanza tra le risultanze del registro carico e scarico batterie al piombo esauste presenti presso la filiale di ed il Pt_2 quantitativo effettivamente rinvenuto nel deposito della medesima officina della filiale, giungendo ad accertare, dopo breve indagine, che l'autore della dismissione era il il quale aveva agito senza la previa autorizzazione Pt_1 dell'azienda, proprietaria delle batterie in questione, contravvenendo a precisi obblighi incombenti sul lavoratore dipendente, funditus il rispetto dei beni di proprietà aziendale. Sebbene non vi sia prova che il consentendo, mediante l'apporto Pt_1 materiale del dipendente ad un terzo, estraneo all'azienda, Testimone_1 di prelevare le batterie esauste dal deposito dell'officina di abbia ricavato Pt_2 un guadagno, in ogni caso ha posto in essere una condotta sicuramente censurabile sotto il profilo disciplinare, nella misura in cui la stessa è stata accertata e confessata dallo stesso nella sua materialità Pt_1 nell'immediatezza, salvo poi cambiare versione, di qui la comprensibile reazione del datore di lavoro di contestare disciplinarmente tale condotta ed adottare provvedimenti interinali. Non può revocarsi in dubbio che nella reazione dell'azienda non possa rinvenirsi alcun contegno vessatorio ovvero intimidatorio nella misura in cui la richiesta di consegnare i mezzi dati in dotazione al dipendente configura semplicemente l'adozione di provvedimenti interinali, a fronte del venir meno del rapporto fiduciario con il accertata la violazione dei doveri del Pt_1 rapporto sotteso.
Alla luce delle considerazioni che precedono non sussistendo la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal dipendente non può essere Parte_1 accolta la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, né tantomeno la domanda di condanna al risarcimento del danno alla salute laddove lo scompenso cardiaco patito dal e la Pt_1 malattia conseguenziale non possono ricondursi causalmente alla condotta del datore di lavoro ma ad una condizione soggettiva del lavoratore pregressa e comunque scissa rispetto agli eventi per cui è causa.
2. Lavoro straordinario e differenze retributive.
Il ricorrente sostiene, in seconda battuta, di aver prestato lavoro straordinario, durante il rapporto con la convenuta, nelle giornate del sabato per un totale di n.1132 ore e n.32 ore per n.4 domeniche.
In ordine al profilo dello straordinario costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Il Supremo Collegio ha peraltro precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n.
3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova). E' incontestata la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 3.06.2015 e cessazione in data 9.04.2021, con le mansioni e l'inquadramento dedotti nel ricorso, per un orario lavorativo full time di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Quanto alla rivendicazione del ricorrente di aver sempre svolto un orario eccedente le 40 ore settimanali, dall'inizio del rapporto di lavoro sino al suo termine, in particolare nelle giornate del sabato ed alcune domeniche, con il conseguente diritto a percepire le relative spettanze retributive, ritiene questo
Tribunale che essa sia sfornita di sufficiente prova.
Ad avviso di chi scrive, parte ricorrente non è stata in grado di fornire prova convincente del costante e continuo svolgimento dell'orario di lavoro allegato, in particolare per quanto di interesse n.4 ore tutti i sabato mattina e n.8 ore per n.4 domeniche complessive.
Il teste , venditore veicoli per la dal 2013 Testimone_5 CP_1 al 2020, ha dichiarato: “il ricorrente era un venditore commerciale per la CP_1
e si occupava della vendita di veicoli industriali (autotreni, TIR e e
[...] similari) nella zona di Terni, come mi sembra di ricordare, Orvieto e Roma.
Premetto che il lavoro mio e quello del ricorrente era un lavoro da svolgersi su appuntamento per la maggior parte e quindi aveva orari flessibili che sicuramente non erano otto ore ma di più. Quando non erano fissati appuntamenti si lavorava in ufficio, in particolare si telefonava per prendere appuntamenti oppure qualche cliente si riceveva in ufficio. In ufficio io ed il ricorrente ci occupavamo della gestione dei preventivi da portare ai clienti, delle pratiche di finanziamento richieste dai clienti, dei conti economici dei veicoli venduti. L'orario di lavoro non era ben definito perché poteva capitare di uscire la mattina e tornare la sera dopo alcuni appuntamenti senza passare per l'ufficio. Io lavoravo un paio di sabati al mese, il ricorrente non so”. Con riferimento alle ore di lavoro straordinario espletato nelle giornate della domenica il teste ha ricordato “ … due eventi Truck Day a cui ha partecipato il ricorrente e anch'io per quanto riguarda gli anni non ricordo” (cfr. dichiarazione resa all'udienza dell'11.01.2023 in atti). Il teste già sopra citato, rispetto alle mansioni di venditore Parte_3 espletate dal ricorrente ha spiegato: “L'attività lavorativa è gestita dal venditore in autonomia in prevalenza al di fuori dei locali dell'azienda. Nessuno di noi ha l'obbligo di timbrare, c'è solo l'obbligo di richiesta ferie. I contratti dei venditori sono i contratti di impiegato addetto alle vendite senza obbligo di rispettare un orario prefissato dal datore di lavoro. Senza tuttavia superare le 40 ore settimanali … Il ricorrente aveva quale zona di competenza Org_5
perché la come rivenditore veicoli e
[...] CP_1 Org_2 Org_6 ha competenza solo Umbria.
[...]
La ha competenza anche in altre Regioni ma sono seguite da CP_1 altri venditori non il solo sporadicamente il poteva andare fuori Pt_1 Pt_1 le province che ho menzionato.
In genere gli appuntamenti non superano mai il n.3/4 massimo giornalieri (es Orvieto ci sono 4 clienti ma sono tutti situati vicini) e si gestiscono dal lunedì al venerdì, se qualcuno lavorava anche il sabato poi recuperava negli altri giorni della settimana”. Il teste , già sopra citato, quanto all'orario di lavoro Testimone_3 osservato dal ricorrente ha riferito: “Io lavoro nella officina della sita CP_1 in via Tuderte. Confermo che i venditori della a differenza Pt_2 CP_1 mia che essendo un tecnico sono sempre in officina, lavorano per appuntamenti presso la sede del cliente e quindi fuori dalla concessionaria. Il ricorrente era appunto un venditore.”. Il teste , cognato del ricorrente da circa 30 anni, avendo Testimone_6 riguardo alle mansioni del ed all'orario di lavoro dallo stesso osservato Pt_1 alle dipendenze della ha riferito: “ … andavo spesso a trovarlo nel suo CP_1 ufficio di una media di 5 volte al mese, tendenzialmente il pomeriggio e il Pt_2 sabato mattina perché il ricorrente lavorava anche il sabato. Io sono militare dipendente del dal 1984 e dal 1995 turnazioni di mattina Organizzazione_7
e pomeriggio residente a Roma dal 2004 sino al 2019 però almeno tre volte a settimana tornavo a Terni pomeriggio/sera dove risiedeva la mia famiglia in via Don Luigi Sturzo n.16”. (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 25.10.2023 in atti). Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente da circa 10 Testimone_7 anni e so che faceva il rappresentante per la vendita di camion presso la CP_1
concessionario sita in Narni Scalo (TR), infatti mi ha redatto
[...] Org_2 qualche preventivo per camion, dato che io sono titolare di impresa edile (
[...]
. Mi è capitato di recarmi presso la sede di della una Org_8 Pt_2 CP_1 quindicina di volte nel periodo indicato in capitolo ed ho sempre trovato il anche perché lo chiamavo prima. Non mi ricordo con precisione quando. Pt_1 Confermo che il faceva il venditore di camion. Posso dire che il Pt_1 ricorrente mi ha invitato a diversi eventi organizzati dalla ma io non ci CP_1 sono mai andato. Una volta mi invitò a Magione per una prova di guida di auto ed io andai, era di sabato. Qualche volta ci siamo incontrati al bar Org_2 distributore sito in Narni scalo di sabato mattina vicino alla dove Org_9 CP_1 lavorava il ricorrente”. (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 25.10.2023 in atti).
Premesso che il compenso per il lavoro straordinario asseritamente espletato è stato richiesto dal ricorrente per le ore disimpegnate in favore della nelle giornate del sabato ed in n.4 domeniche, ad avviso di chi scrive CP_1 dalla prova orale non è emerso lo svolgimento costante nei giorni indicati di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita.
Innanzitutto, è importante evidenziare come dalla dichiarazione del Pt_3 responsabile del settore commerciale per la è emerso come il lavoro CP_1 degli impiegati nel settore commerciale sia gestito dagli stessi in totale autonomia, non essendo gli addetti alle vendite tenuti a timbrare le presenza in quanto le mansioni disimpegnate si articolano nel visitare i clienti presso le loro aziende su appuntamenti previamente fissati in sede e, quindi, l'impegno giornaliero può variare, tanto è vero che se un cliente ha necessità di un appuntamento nella giornata del sabato tale orario può essere recuperato dal venditore. Tale dichiarazione, con riferimento all'autonomia operativa del venditore, è stata positivamente riscontrata dai testi e Tes_5 Tes_3
Certamente è verosimile che il ricorrente abbia lavorato anche alcuni sabato, tuttavia, come anche riferito dai testi indotti di parte ricorrente la prestazione lavorativa resa dal il giorno del sabato rivestiva il carattere Pt_1 dell'occasionalità, posto che il teste ha dichiarato di essersi recato nella Tes_7 sede della a trovare il una quindicina di volte in totale di cui CP_1 Pt_1 qualche volta di sabato, peraltro, presso il bar adiacente la sede della filiale CP_1 di non essendo neppure dimostrata l'attività lavorativa
[...] Pt_2 effettivamente resa, mentre, il teste , cognato del ricorrente e la Testimone_6 cui attendibilità sconta il vincolo di affinità, ha ricordato di aver fatto visita al deducente una media di 5 volte al mese nel corso del rapporto per cui è causa, tra cui anche il sabato, senza specificare quante volte nella giornata del sabato, circostanza questa che conforta il carattere della occasionalità della prestazione nel giorno del sabato. Il teste , anch'egli venditore dei veicoli Testimone_5 commercializzati dalla nulla ha saputo riferire quanto alle giornate del CP_1 sabato lavorate dal non essendo a conoscenza della circostanza, mentre Pt_1 ha confermato la partecipazione del ricorrente ad un paio di eventi organizzati dalla società nella giornata della domenica. Tale conferma non determina, tuttavia, alcun automatismo in ordine alla conferma della pretesa creditoria per un duplice ordine di ragioni: da un lato, è ben possibile che la presenza a tali eventi del non fosse obbligatoria ma Pt_1 rimessa alla volontà del singolo venditore;
dall'altro, non può escludersi che il ricorrente potesse recuperare tale giornata successivamente.
È opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale - nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre - non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. 1759/2008; 8215/2007;
1188/2007; 21412/2006).
Ne discende il rigetto del ricorso anche con riferimento a tale rivendicazione.
3. Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato dal dipendente alla società – datrice di lavoro.
La società in riconvenzionale, ha proposto nei confronti CP_1 dell'ex dipendente domanda di risarcimento del danno articolata in tre diversi motivi di doglianza che di seguito verranno esaminati separatamente. A) La società sostiene che il non avrebbe, negligentemente, Pt_1 Part inserito nell'ordine di acquisto da parte del cliente di tre veicoli nuovi, la necessaria dotazione dell'ADR, classe FL non rendendoli così omologati al trasporto carburante, attività per cui erano stati acquistati, causando una spesa per effettuarne l'intervento necessario pari ad € 3.633,60 oltre IVA ed oltre un danno all'immagine della società, quantificato equitativamente dall'azienda in € 10.000,00. La pretesa risarcitoria è infondata, in disparte la considerazione circa la genericità delle allegazioni, nella misura in cui non è stata prodotta in atti alcuna convincente prova di carattere documentale attestante l'asserito esborso da parte della delle somme indicate per omologare al trasporto carburante i CP_1 Part veicoli venduti alla .
Come efficacemente sostenuto dalla difesa attorea non appare anche a chi scrive credibile che la non fosse a conoscenza della destinazione CP_1 Part d'uso dei veicoli acquistati dalla società , tenuto conto anche dell'ingente investimento da parte del cliente come emerge dalle fatture attive emesse dalla resistente nei confronti del cliente. Per non dire poi che non vi è prova documentale né degli ordini erroneamente inseriti dal né dei fermi e sanzioni irrogati dalla polizia Pt_1 Part stradale che avrebbero dovuto indurre il cliente a contestare la vendita dei veicoli alla società venditrice, circostanze di cui incredibilmente non vi è traccia documentale in atti, di qui l'ordinanza di rigetto delle prove orali. Stessa sorte la domanda risarcitoria di danno all'immagine priva di qualsiasi supporto probatorio in uno all'assoluta fumosità delle allegazioni posto che non è dato rinvenire in atti nessuna specificazione di tale asserito danno, quale ad esempio la perdita di clienti, diminuzione del fatturato aziendale in conseguenza di tale condotta. B) La società contesta al ricorrente di aver dovuto sostenere spese legali per recuperare crediti derivanti da vendite incaute eseguite dal Pt_1
Nello specifico si tratterebbe dei clienti e Org_3 [...] di con i quali sono sorti due contenziosi tuttora Org_4 Org_4 pendenti dinanzi al Tribunale di Perugia (R.G. n.5336/2019 il primo dell'importo di € 8.650,00 e R.G. n.5820/2021 il secondo dell'importo di € 17.934) aventi ad oggetto il recupero del credito derivante dalla vendita eseguita dal di Pt_1 veicoli in favore di tali soggetti a condizioni sfavorevoli per l'azienda consistenti nella concessione di dilazioni.
I clienti in questione non avrebbero pagato il prezzo dei veicoli, di qui i contenziosi e l'esborso di una somma di € 7.500,00 a titolo di spese legale. La domanda risarcitoria anche in parte qua è infondata.
Innanzitutto, non vi è prova che il danno sia effettivo ed attuale non avendo depositato la società deducente alcuna documentazione attestante il pagamento delle spese legali al proprio difensore nelle cause citate.
A tacer d'altro non è dimostrato in atti, proprio perché non sono stati depositati dalla parte sulla quale incombeva tale onere, funditus la CP_1 gli atti giudiziari, se il mancato pagamento del corrispettivo derivante dalla vendita da parte del di veicoli commercializzati dalla sia Pt_1 CP_1 dipeso effettivamente da una condotta negligente posta in essere dal venditore consistente nella concessione al cliente di dilazioni nei pagamenti, ovvero Pt_1 da altre cause, riconducibili ex adverso all'azienda venditrice (es. vizi e/o difetti dei veicoli).
Last but not least, non vi è prova, né tantomeno è stata richiesta dalla parte interessata, da un lato, che il abbia concesso proprio ai due clienti Pt_1 citati le dilazioni nei pagamenti dei corrispettivi senza autorizzazione della venditrice ovvero nella inconsapevolezza di quest'ultima; dall'altro, che il fosse a conoscenza dell'asserito stato di insolvibilità dei predetti Pt_1 acquirenti ed abbia agito scientemente acquisendo gli ordinativi. C) Danno da lucro cessante consistente nella perdita dei proventi dalla vendita delle batterie esauste la cui scomparsa dall'officina della società in è stata addebitata al Pt_2 Pt_1
La società ha dedotto di aver subito un danno da lucro cessante, quantificato in € 3.500,00 e derivante dalla mancata vendita a terzi delle batterie esauste che dovevano essere presenti nel deposito dell'officina di in Pt_2 quantità di Kg.
5.000 e la cui mancanza effettiva è riconducibile alla condotta illecita del come provato in atti. Pt_1
La domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
Innanzitutto, non sono stati depositati i registri di carico e scarico delle batterie al piombo esauste afferenti l'officina di e, pertanto, sebbene sia Pt_2 stata provata la condotta posta in essere dal di sottrazione delle batterie di Pt_1 proprietà della non vi è prova certa del quantitativo, laddove se, da CP_1 un lato, in memoria la difesa della società allega che l'ammanco indicato nei registri ammonta a circa 735 Kg., dall'altro, non spiega perché la quantità stimata dovrebbe raggiungere i 5.000 Kg., apparendo alla scrivente poco credibili le dichiarazioni dei testi sul punto per due ordini di ragioni.
In primis, appare alquanto anomala una discrepanza così significativa tra le risultanze del registro di carico e scarico ed il quantitativo di batterie che asseritamente doveva essere presente nel deposito dell'officina, risultando inverosimile che l'addetto si sia dimenticato di trascrivere nel registro un numero così elevato di batterie esauste e che i testi abbiano potuto indicare con tale precisione l'effettiva quantità di batterie presenti nel cassone, trattandosi di materiale non perfettamente visibile (cfr. dichiarazioni dei testi sulla posizione del cassone).
In secundis, ritiene il Tribunale che la società non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente non essendo stato dimostrato in maniera convincente che la ricavasse sempre, dallo smaltimento delle CP_1 batterie, un guadagno non avendo prodotto in atti fatture attive degli anni precedenti, né tantomeno ha articolato mezzi istruttori chiedendo di provare con testimoni esterni all'azienda la vendita delle batterie esauste, non colmando il deficit probatorio né le generiche dichiarazioni sul punto dei dipendenti della società né in egual misura il prezziario del materiale al vaglio di CP_1 formazione esclusivamente unilaterale.
Spese di lite.
Appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: - Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Rigetta la domanda riconvenzionale in quanto infondata per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Terni, il 7.03.2024
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
SETTORE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 764 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), via Angelo da Parte_1 Orvieto n.36, presso lo studio dell'Avv. Gian Franco Puppola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore Dott.ssa corrente in Perugia, via Gerardo Dottori n.60, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Perugia, via Cesare Caporali n.29, presso lo studio dell'Avv. Lisa Taschini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: dimissioni per giusta causa, indennità sostitutiva del preavviso e differenze retributive e risarcimento danno in riconvenzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2021 parte ricorrente premetteva: - di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società con sede in Perugia, assunto dapprima con contratto a tempo CP_1 determinato, poi indeterminato, a far data dal 3.06.2015, con qualifica di impiegato e mansioni di venditore di veicoli Organizzazione_1 industriali assegnato alla concessionaria di via Tuderte Org_2 Pt_2 n.480 con orario contrattualmente pattuito di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì; - che in data 23.02.2021 la società gli contestava la mancanza di batterie esauste presso l'unità locale di con richiesta di rassegnare le dimissioni, Pt_2 contestazione disciplinare formalizzata con lettera del 1.03.2021; - di aver contestato l'asserito illecito disciplinare invitando la società a consentire la ripresa dell'attività lavorativa, tuttavia senza alcun esito;
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 9.04.2021 e, pertanto, di aver diritto all'indennità di mancato preavviso pari ad € 1.173,51; - di aver sempre osservato un orario superiore alle pattuizioni avendo lavorato anche il sabato per complessive n.1132 ore e n.4 domeniche per n.32 ore maturando un credito complessivo pari ad € 15.035,98, come da conteggi allegati al ricorso;
- di aver diritto al risarcimento del danno alla salute, avendo subito a causa dell'illegittima ed infondata contestazione disciplinare, un forte trauma emotivo cui ha fatto seguito una inabilità temporanea di giorni 30; - di avere diritto al risarcimento del danno alla persona quantificato in € 8.500,00. Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Terni la società chiedendone la condanna al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 25.867,49 per i titoli di cui al ricorso, con vittoria di spese e competenze legali.
La società si costituiva contestando la domanda attorea in CP_1 fatto ed in diritto in quanto infondata ed insistendo per il rigetto.
In particolare, deduceva in fatto: che da una verifica effettuata presso la filiale di emergeva una discrepanza tra le risultanze del registro di carico e Pt_2 scarico dei rifiuti, attestante la mancata comunicazione di produzione di batteria al piombo esauste (cod. rifiuto CER 160601) da parte delle officine veicoli e vetture di ed il quantitativo fisicamente presente nella cesta di stoccaggio Pt_2 per un ammanco misurato pari a circa 735 Kg., ma stimato in quantità maggiori in relazione alla mancata comunicazione di produzione di quel rifiuto negli ultimi due mesi quantificabile in circa 5.000 Kg..; - che il dipendente
[...] dichiarava che il gli aveva chiesto di far portare via Tes_1 Pt_1 dall'officina, da soggetti estranei all'azienda, le batterie esauste utilizzando il furgone della società, senza autorizzazione e concessione d'uso da parte della medesima, di qui la contestazione disciplinare;
- che il alla presenza del Pt_1 responsabile della filiale di ed in collegamento telefonico Parte_3 con la legale rappresentante della società ed il direttore generale Controparte_2 confessava di aver commesso l'addebito disciplinare Parte_4 contestatogli;
- che il ritirava la lettera di contestazione senza firmarla, Pt_1 tuttavia già spedita in data 24.02.2021 (pervenuta in data 1.03.2021) e, dopo un periodo di congedo per malattia e poi ferie, rassegnava le proprie dimissione per giusta causa in data 9.04.2021; - che in data 2.03.2021, prima di rassegnare le dimissioni, il ricorrente faceva pervenire alla società le proprie giustificazioni sulla scorta delle quali negando l'addebito sosteneva di aver “in alcune occasioni, ricevuto richieste, da parte di terzi, di poter utilizzare batterie usate per alimentare piccoli attrezzi di campagna”. Sosteneva in diritto: - la gravità della condotta posta in essere dal dipendente in violazione dell'art.220 CCNL del commercio e, pertanto, nessuna illegittimità può essere ascritta al datore di lavoro;
- il proprio credito risarcitorio derivante: a) dal mancato guadagno derivante dalla vendita delle batterie esauste allo smaltitore Biondi recuperi pari ad € 3.500,00; b) spese di intervento per € 4.432,99 sostenute dalla società per omologare al trasporto carburante n.3 veicoli nuovi venduti dal ricorrente, il quale all'atto della configurazione non avrebbe inserito nell'ordine la necessaria dotazione ADR, classe FL, oltre al danno all'immagine quantificato in via equitativa in € 10.000,00; c) spese legali sostenute per un importo complessivo di € 7.500,00 per recuperare i crediti vantati nei confronti dei clienti e Org_3 Organizzazione_4 ai quali il avrebbe concesso dilazioni di pagamento non
[...] Pt_1 autorizzate (giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Perugia R.G. n.5336/2019 e
R.G. n.5820/2021); - l'infondatezza della domanda di pagamento delle ore di straordinario, trattandosi di attività lavorativa di venditore di veicoli industriali, espletata in completa autonomia nella gestione della giornata lavorativa da parte del ricorrente, fissando direttamente appuntamenti esterni all'azienda presso i clienti.
Concludeva insistendo per il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento a titolo risarcitorio delle somme meglio specificate in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite. Nelle note in replica parte ricorrente negava di aver mai concesso dilazioni nei pagamenti da effettuarsi da parte dei clienti e di aver responsabilità in merito agli ordini di acquisto. L'istruttoria si articolava con la produzione documentale offerta dalle parti e con l'escussione dei testi indicati dalle parti nei rispettivi atti.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE E' pacifica la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro con le modalità della subordinazione e a tempo indeterminato a far data dal 2015 sino al 9.04.20221, cessato per dimissioni, asseritamente rassegnate per giusta causa da parte del ricorrente , da cui scaturirebbe il diritto di credito Parte_1 all'indennità sostituiva del preavviso.
1. Dimissioni per giusta causa e indennità di mancato preavviso. A norma dell'art. 2118 c.c.: “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente
è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità
è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. Il legislatore ha, quindi, previsto la libera recedibilità dal rapporto di lavoro da parte di entrambe le parti, lavoratore e datore di lavoro, purché nel rispetto del preavviso contrattualmente pattuito.
Il preavviso assolve, quindi, alla specifica funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso. La mancata effettuazione del preavviso comporta il risarcimento di un danno, quantificato economicamente nella retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di lavoro non effettuato. Pertanto, nel caso in cui la mancata effettuazione del preavviso sia dovuta ad una decisione del lavoratore, a costui verrà trattenuto sulle competenze di fine rapporto un importo corrispondente al periodo di preavviso non prestato
(completo o parziale). Viceversa, quando la decisione di dispensare il lavoratore dall'effettuazione del preavviso sia dovuta al datore di lavoro, al lavoratore spetterà un importo aggiuntivo alle competenze di fine rapporto calcolato secondo le stesse modalità. La contrattazione collettiva stabilisce il periodo di preavviso che viene quantificato normalmente sulla base della qualifica di inquadramento e dell'anzianità di servizio. Sempre la contrattazione definisce la modalità di decorrenza del preavviso.
L'improseguibilità, anche provvisoria del rapporto di lavoro, rappresenta un canone ermeneutico anche per il caso del recesso del lavoratore (oltre che per quello del licenziamento), dovendosi scrutinare l'aspetto della recisione della relazione di fiducia, immanente al rapporto di lavoro, che non consenta di attendere il termine di preavviso contrattuale, ma giustifichi un recesso immediato del lavoratore.
Il requisito dell'immediatezza delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, che condiziona la validità e tempestività delle stesse, deve secondo la giurisprudenza intendersi in senso relativo e non assoluto (Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2020, n. 6437). Essa va valutata in concreto, e cioè con riferimento alle caratteristiche del rapporto specifico e, allorquando il punto di crisi non sia prospettato in un episodio singolo (o in un gruppo di episodi unificabili in un certo contesto temporale concentrato) ma in una situazione, è tutta la situazione che deve essere valutata al fine di individuare il punto in cui cessa di essere tollerabile. L'art. 2119 c.c., infatti, non può essere letto nel senso di trasformare la tolleranza in rinuncia a valersi del recesso straordinario e delle sue giustificazioni (App. Milano, sez. lav., 17 dicembre 2003).
Va, da ultimo, opportunamente precisato come la nozione di giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro costituisca una specifica declinazione dell'istituto dell'inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1453 c.c., soggetto alla valutazione di gravità, avuto riguardo ai contrapposti interessi delle parti, ai sensi dell'art. 1455 c.c., rimessa al sindacato del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione (Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre
2022, n. 14829). Da ciò consegue, esemplificativamente, che il recesso del lavoratore possa avere luogo in assenza di preavviso in connessione con condotte del datore di lavoro configuranti gravi inadempimenti contrattuali alle obbligazioni sullo stesso gravanti (quali, ad esempio, mancato pagamento di retribuzioni, fatti illeciti, demansionamento o dequalificazione professionale), non essendo sufficienti determinazioni organizzative, pur significativamente incidenti sulla sfera giuridica del lavoratore, o croniche criticità dei rapporti che, ad una valutazione giudiziale del caso concreto, non configurino gli estremi dell'inadempimento contrattuale.
Vanno, pertanto, valutate le allegazioni contenute nella missiva indirizzata dal alla società con PEC del 9/04/2021, alla luce delle Pt_1 emergenze istruttorie, di natura orale e documentale acquisite nel processo. Nella lettera si legge che, a causa degli eventi datati 23.02.2021 consistenti in accuse ingiuste e comportamenti intimidatori e vessatori, il ricorrente è stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni.
In sostanza al nel giorno indicato sarebbe stata contestata Pt_1 dall'amministratrice della società, la mancanza di batterie Controparte_2 esauste presso l'unità locale della resistente sita in insistendo in modo Pt_2 vessatorio affinchè il rassegnasse le dimissioni e riconsegnasse l'auto Pt_1 aziendale.
Nel ricorso la difesa attorea allega che il giorno successivo il proprio assistito, dopo il ritiro del tablet, del computer e della penna per la firma grafometrica da parte dell'azienda, subiva un improvviso e importante innalzamento pressorio che lo costringeva ad assentarsi per un periodo di malattia per poi rassegnare le dimissioni. L'istruttoria orale ha consentito di accertare l'assenza di giusta causa delle dimissioni rassegnate dal per quanto di seguito esposto. Pt_1
Il teste responsabile vendite veicoli commerciali ed Parte_3 industriali della dal 2.05.2013, ha spiegato che “Quando vengono CP_1 sostituite dai clienti le batterie delle vetture o veicoli industriali e commerciali
(camion, TIR, semi rimorchi) le officine della le stoccano in un CP_1 contenitore ad hoc e prima le pesano poi quando il contenitore è pieno si chiama lo smaltitore che le porta via. responsabile della filiale di e Persona_1 Pt_2 Parte_5
responsabile post vendite della mi hanno chiamato per
[...] CP_1 espormi la vicenda, vale a dire che sul registro di carico e scarico della Filiale di veniva indicato il peso delle batterie esauste, tuttavia realmente nel Pt_2 contenitore disposto per la raccolta tali batterie mancavano fisicamente, con un ammanco di circa 5.000 Kg. totali”. Il teste ha, quindi, confermato le circostanze di cui ai capitoli nn.10 e 11 della memoria vale a dire che addetto ai servizi di pulizia Testimone_1 della filiale di gli rivelava come gli avesse chiesto di Pt_2 Parte_1 rendersi disponibile a consegnare le batterie esauste in giacenza presso l'officina a soggetti estranei all'azienda, precisando che “ è un Testimone_1 ragazzo addetto alle pulizie generali nella sede di Narni Scalo della ed è CP_1 stato assunto dalla società dalle liste speciali portatori di handicap con deficit cognitivo e pertanto lui esegue quello che gli viene detto da dipendenti più esperti e responsabile ed il era addetto alle vendite della filiale di ” Pt_1 Pt_2
Proseguendo nella dichiarazione il teste ha ricordato che il 23.02.2021 convocato presso il proprio ufficio “il dapprima negò qualsiasi addebito, Pt_1 poi disse di aver preso 3 o 4 batterie per i suoi mezzi agricoli. A quel punto io gli dissi “ non possono essere 3 o 4 perché si tratta di un ammanco di 5000 Pt_1 Kg.”. Il allora confessò che le batterie esauste le aveva consegnate a tale Pt_1
Io a quel punto gli chiesi di chiamare che io CP_3 CP_3 conosco per essere un giostraio, il quale riferì le parole indicate nel cap.17 della memoria (“ non mi prendere per il culo perché le chiavi del furgone me le Pt_1 hai date tu. Non mi far fare la fine dell'anno scorso che ci ho preso una denuncia penale per colpa tua”). Dopo questa chiamata, io ho contattato in viva voce la dott.ssa e (Direttore Generale dell'Azienda) ed CP_2 Parte_4 il ha ammesso di aver commesso quanto contestatogli, vale a dire di aver Pt_1 fatto prendere ad le batterie ed anche il furgone Vito utilizzato dall CP_3 CP_3 per il trasporto delle batterie prelevate dall'officina di ed a quel punto è Pt_2 stato sospeso, ma la contestazione disciplinare scritta non l'ha voluta ritirare. Confermo di avergliela consegnata io ma lui non l'ha voluta prendere. Confermo anche che uscendo dal mio ufficio il rivolse al collega Pt_1
le parole indicate al cap.19. (“non fate come me, che poi le cavolate si Tes_2 pagano”) Ricordo che il mi chiese di non essere licenziato perché Pt_1 avrebbe avuto difficoltà a dire alla famiglia cosa era successo”.
Il teste ha, infine, negato che “durante la telefonata con la dott.ssa venne chiesto al di dimettersi, bensì gli venne solo ribadita la CP_2 Pt_1 contestazione disciplinare e gli venne chiesto di lasciare i beni strumentali in dotazione (tablet, auto e personal computer) confermando anche che “ … la le batterie esauste che le vengono portate nelle officine le rivende a CP_1 chi smaltisce i rifiuti con compenso.” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 11.01.2023 in atti).
Le circostanze riferite dal teste hanno trovato un riscontro positivo Pt_3 nelle dichiarazioni del teste , dipendente della Testimone_3 CP_1 dal 2013 in qualità di accettatore di veicoli industriali e consulente tecnico addetto dell'officina della via Tuderte, il quale ha riferito Parte_6 che: “Io lavorando all'officina di posso riferire di essermi occupato dello Pt_2 smaltimento dei rifiuti dell'officina (batterie, filtri gasolio, gomme e tutti i residui delle lavorazioni sui veicoli) in passato ed in occasione del ritiro da parte dello smaltitore delle batterie è uscito fuori che le batterie dei veicoli risultanti dal registro di carico della società non erano materialmente presenti nel sito di stoccaggio temporaneo della (capannoni aperti adiacenti CP_1
l'officina di . Pt_2 Si tratta di capannoni che si trovano all'interno del perimetro dell'azienda che poi viene chiusa. Ci sono anche delle telecamere di sorveglianza, ma non so quali zone riprendono”. Il teste ha confermato la circostanza di cui al cap.10) della memoria allo stesso nota perché me la raccontò. è l'addetto alla pulizia Tes_1 Tes_1 delle officine e mi ha riferito di aver caricato delle batterie con il muletto su un furgone di cortesia che la aveva in noleggio su ordine del Org_2 CP_1
. Il veicolo era presente all'interno dell'azienda a disposizione Parte_1 mia e dei colleghi. Posso riferire che una mattina presto intorno alle 8e30 mi sono state consegnate le chiavi di questo veicolo da parte di tale amico CP_3 del ricorrente e veniva in azienda con il ricorrente. Io chiesi a questo chi CP_3 gli avesse dato le chiavi e lui mi rispose Io non gli chiesi a cosa Parte_1 gli fosse servito il furgone però dissi a “quando prendi il furgone Pt_1 avvisami”. La chiave del furgone era in un armadietto dietro la mia postazione ma accessibile a tutti i dipendenti. Nel caso del furgone si doveva Org_2 compilare un foglio per poterlo utilizzare ma per spostamenti brevi da parte del personale dell'azienda non veniva compilato alcun foglio. Anche il ricorrente poteva prendere il furgone compilando il foglio. Si poteva consegnare a terzi ma doveva essere firmato un modulo di presa di responsabilità. Ricordo che nessun foglio era stato compilato per consegnare il furgone a … mi CP_3 Tes_1 disse di aver caricato le batterie su tale veicolo solo una volta. Posso riferire che io chiesi a “Chi ti ha autorizzato a caricare queste batterie che Tes_1 sono dell'Azienda?” e lui mi rispose ”me lo ha chiesto ” ed io gli risposi Pt_1
“Ma le batteria non sono di ma dell'Azienda”. Preciso che il ricorrente è Pt_1 stato dipendente dell'azienda per tanti anni e penso che ne Tes_1 riconoscesse l'autorità”. Il teste ha, anche, chiarito che: “Le batterie quando vengono smontate dal veicolo, sono messe in un cassone dove vengono pesate ed il peso viene annotato su apposito registro di carico e poi spostate nel sito di stoccaggio e quando il sito è pieno viene chiamato uno smaltitore che le preleva … Posso dire che attualmente l'azienda ha un ricavo dallo smaltimento delle batterie perché contengono piombo”. (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 3.05.2023 in atti). Infine, il teste , dipendente della società resistente dal Testimone_4
2003 con mansioni di capo officina meccanico presso la sede della CP_1 in Narni Scalo, via Tuderte n.480, ha ricordato: “noi meccanici della CP_1 mettiamo le batterie (di automezzi e veicoli industriali e commerciali) usate che non funzionano dentro un cassone che sta in officina e poi una volta a settimana
addetto alle pulizie dell'officina, prende tutti i rifiuti dal Testimone_1 cassone con il muletto, li pesa e trascrive il peso su un registro apposito per elencare tutti i rifiuti e li porta dietro all'officina dove si trova un deposito apposito per i rifiuti e quando questi cassoni sono tutti pieni vengono aziende esterne a ritirare i rifiuti per smaltirli e al momento del ritiro sempre Tes_1 dato che i rifiuti vengono nuovamente pesati, si è accorto che mancavano 5 quintali di batterie che invece risultavano dalla prima pesa. Io allora ho detto a di comunicarlo ai responsabili dell'azienda però non so a chi Tes_1 Tes_1 l'abbia comunicato. Dopo qualche giorno dalla circostanza sopra riportata mi serviva il furgone aziendale a disposizione dell'officina per effettuare consegne, trattasi di furgone VITO marca di colore bianco, ed allora ho aperto Org_2 dietro per controllare se c'era qualcosa e ho visto il cassone delle batterie vuoto ed ho chiesto a cosa ci facesse il cassone dietro. mi Testimone_1 Tes_1 disse che non lo sapeva ed io gli risposi di metterlo a posto cioè in officina. Dopo qualche tempo, è successo che l'azienda ha mandato via il e Pt_1
quest'ultimo però dopo una settimana è tornato a lavorare ed Testimone_1 io gli ho chiesto cosa fosse successo. Lui allora mi ha raccontato che Pt_1 gli aveva chiesto di caricare le batterie esauste sul furgone bianco Vito
[...] marca per darle a qualcuno per smaltimento esterno. Io allora gli Org_2 risposi che non poteva fare così e lui mi replicò che credeva che il Pt_1 comandasse in officina ma io gli dissi a mia volta che il non era il titolare Pt_1 ma uno dei venditori dei mezzi”. Il teste a fronte di esplicita domanda da parte del difensore dell'attore ha CP_ specificato: “Il mezzo non so che portata abbia però il cassone delle batterie esauste c'entrava in quanto dentro c'era l'ho visto con i miei occhi.” Confermando che il veicolo in questione ha capienza per poter trasportare e contenere il cassone pieno di batterie esauste” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 25.10.2023 in atti). Le circostanze complessivamente considerate inducono a ritenere con tranquillizzante certezza che nessuna condotta intimidatoria e/o vessatoria possa essere imputata all'azienda – datrice di lavoro del ricorrente che, ex adverso, si è limitata ad indagare su una discrepanza tra le risultanze del registro carico e scarico batterie al piombo esauste presenti presso la filiale di ed il Pt_2 quantitativo effettivamente rinvenuto nel deposito della medesima officina della filiale, giungendo ad accertare, dopo breve indagine, che l'autore della dismissione era il il quale aveva agito senza la previa autorizzazione Pt_1 dell'azienda, proprietaria delle batterie in questione, contravvenendo a precisi obblighi incombenti sul lavoratore dipendente, funditus il rispetto dei beni di proprietà aziendale. Sebbene non vi sia prova che il consentendo, mediante l'apporto Pt_1 materiale del dipendente ad un terzo, estraneo all'azienda, Testimone_1 di prelevare le batterie esauste dal deposito dell'officina di abbia ricavato Pt_2 un guadagno, in ogni caso ha posto in essere una condotta sicuramente censurabile sotto il profilo disciplinare, nella misura in cui la stessa è stata accertata e confessata dallo stesso nella sua materialità Pt_1 nell'immediatezza, salvo poi cambiare versione, di qui la comprensibile reazione del datore di lavoro di contestare disciplinarmente tale condotta ed adottare provvedimenti interinali. Non può revocarsi in dubbio che nella reazione dell'azienda non possa rinvenirsi alcun contegno vessatorio ovvero intimidatorio nella misura in cui la richiesta di consegnare i mezzi dati in dotazione al dipendente configura semplicemente l'adozione di provvedimenti interinali, a fronte del venir meno del rapporto fiduciario con il accertata la violazione dei doveri del Pt_1 rapporto sotteso.
Alla luce delle considerazioni che precedono non sussistendo la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal dipendente non può essere Parte_1 accolta la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, né tantomeno la domanda di condanna al risarcimento del danno alla salute laddove lo scompenso cardiaco patito dal e la Pt_1 malattia conseguenziale non possono ricondursi causalmente alla condotta del datore di lavoro ma ad una condizione soggettiva del lavoratore pregressa e comunque scissa rispetto agli eventi per cui è causa.
2. Lavoro straordinario e differenze retributive.
Il ricorrente sostiene, in seconda battuta, di aver prestato lavoro straordinario, durante il rapporto con la convenuta, nelle giornate del sabato per un totale di n.1132 ore e n.32 ore per n.4 domeniche.
In ordine al profilo dello straordinario costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Il Supremo Collegio ha peraltro precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n.
3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova). E' incontestata la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 3.06.2015 e cessazione in data 9.04.2021, con le mansioni e l'inquadramento dedotti nel ricorso, per un orario lavorativo full time di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Quanto alla rivendicazione del ricorrente di aver sempre svolto un orario eccedente le 40 ore settimanali, dall'inizio del rapporto di lavoro sino al suo termine, in particolare nelle giornate del sabato ed alcune domeniche, con il conseguente diritto a percepire le relative spettanze retributive, ritiene questo
Tribunale che essa sia sfornita di sufficiente prova.
Ad avviso di chi scrive, parte ricorrente non è stata in grado di fornire prova convincente del costante e continuo svolgimento dell'orario di lavoro allegato, in particolare per quanto di interesse n.4 ore tutti i sabato mattina e n.8 ore per n.4 domeniche complessive.
Il teste , venditore veicoli per la dal 2013 Testimone_5 CP_1 al 2020, ha dichiarato: “il ricorrente era un venditore commerciale per la CP_1
e si occupava della vendita di veicoli industriali (autotreni, TIR e e
[...] similari) nella zona di Terni, come mi sembra di ricordare, Orvieto e Roma.
Premetto che il lavoro mio e quello del ricorrente era un lavoro da svolgersi su appuntamento per la maggior parte e quindi aveva orari flessibili che sicuramente non erano otto ore ma di più. Quando non erano fissati appuntamenti si lavorava in ufficio, in particolare si telefonava per prendere appuntamenti oppure qualche cliente si riceveva in ufficio. In ufficio io ed il ricorrente ci occupavamo della gestione dei preventivi da portare ai clienti, delle pratiche di finanziamento richieste dai clienti, dei conti economici dei veicoli venduti. L'orario di lavoro non era ben definito perché poteva capitare di uscire la mattina e tornare la sera dopo alcuni appuntamenti senza passare per l'ufficio. Io lavoravo un paio di sabati al mese, il ricorrente non so”. Con riferimento alle ore di lavoro straordinario espletato nelle giornate della domenica il teste ha ricordato “ … due eventi Truck Day a cui ha partecipato il ricorrente e anch'io per quanto riguarda gli anni non ricordo” (cfr. dichiarazione resa all'udienza dell'11.01.2023 in atti). Il teste già sopra citato, rispetto alle mansioni di venditore Parte_3 espletate dal ricorrente ha spiegato: “L'attività lavorativa è gestita dal venditore in autonomia in prevalenza al di fuori dei locali dell'azienda. Nessuno di noi ha l'obbligo di timbrare, c'è solo l'obbligo di richiesta ferie. I contratti dei venditori sono i contratti di impiegato addetto alle vendite senza obbligo di rispettare un orario prefissato dal datore di lavoro. Senza tuttavia superare le 40 ore settimanali … Il ricorrente aveva quale zona di competenza Org_5
perché la come rivenditore veicoli e
[...] CP_1 Org_2 Org_6 ha competenza solo Umbria.
[...]
La ha competenza anche in altre Regioni ma sono seguite da CP_1 altri venditori non il solo sporadicamente il poteva andare fuori Pt_1 Pt_1 le province che ho menzionato.
In genere gli appuntamenti non superano mai il n.3/4 massimo giornalieri (es Orvieto ci sono 4 clienti ma sono tutti situati vicini) e si gestiscono dal lunedì al venerdì, se qualcuno lavorava anche il sabato poi recuperava negli altri giorni della settimana”. Il teste , già sopra citato, quanto all'orario di lavoro Testimone_3 osservato dal ricorrente ha riferito: “Io lavoro nella officina della sita CP_1 in via Tuderte. Confermo che i venditori della a differenza Pt_2 CP_1 mia che essendo un tecnico sono sempre in officina, lavorano per appuntamenti presso la sede del cliente e quindi fuori dalla concessionaria. Il ricorrente era appunto un venditore.”. Il teste , cognato del ricorrente da circa 30 anni, avendo Testimone_6 riguardo alle mansioni del ed all'orario di lavoro dallo stesso osservato Pt_1 alle dipendenze della ha riferito: “ … andavo spesso a trovarlo nel suo CP_1 ufficio di una media di 5 volte al mese, tendenzialmente il pomeriggio e il Pt_2 sabato mattina perché il ricorrente lavorava anche il sabato. Io sono militare dipendente del dal 1984 e dal 1995 turnazioni di mattina Organizzazione_7
e pomeriggio residente a Roma dal 2004 sino al 2019 però almeno tre volte a settimana tornavo a Terni pomeriggio/sera dove risiedeva la mia famiglia in via Don Luigi Sturzo n.16”. (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 25.10.2023 in atti). Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente da circa 10 Testimone_7 anni e so che faceva il rappresentante per la vendita di camion presso la CP_1
concessionario sita in Narni Scalo (TR), infatti mi ha redatto
[...] Org_2 qualche preventivo per camion, dato che io sono titolare di impresa edile (
[...]
. Mi è capitato di recarmi presso la sede di della una Org_8 Pt_2 CP_1 quindicina di volte nel periodo indicato in capitolo ed ho sempre trovato il anche perché lo chiamavo prima. Non mi ricordo con precisione quando. Pt_1 Confermo che il faceva il venditore di camion. Posso dire che il Pt_1 ricorrente mi ha invitato a diversi eventi organizzati dalla ma io non ci CP_1 sono mai andato. Una volta mi invitò a Magione per una prova di guida di auto ed io andai, era di sabato. Qualche volta ci siamo incontrati al bar Org_2 distributore sito in Narni scalo di sabato mattina vicino alla dove Org_9 CP_1 lavorava il ricorrente”. (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 25.10.2023 in atti).
Premesso che il compenso per il lavoro straordinario asseritamente espletato è stato richiesto dal ricorrente per le ore disimpegnate in favore della nelle giornate del sabato ed in n.4 domeniche, ad avviso di chi scrive CP_1 dalla prova orale non è emerso lo svolgimento costante nei giorni indicati di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita.
Innanzitutto, è importante evidenziare come dalla dichiarazione del Pt_3 responsabile del settore commerciale per la è emerso come il lavoro CP_1 degli impiegati nel settore commerciale sia gestito dagli stessi in totale autonomia, non essendo gli addetti alle vendite tenuti a timbrare le presenza in quanto le mansioni disimpegnate si articolano nel visitare i clienti presso le loro aziende su appuntamenti previamente fissati in sede e, quindi, l'impegno giornaliero può variare, tanto è vero che se un cliente ha necessità di un appuntamento nella giornata del sabato tale orario può essere recuperato dal venditore. Tale dichiarazione, con riferimento all'autonomia operativa del venditore, è stata positivamente riscontrata dai testi e Tes_5 Tes_3
Certamente è verosimile che il ricorrente abbia lavorato anche alcuni sabato, tuttavia, come anche riferito dai testi indotti di parte ricorrente la prestazione lavorativa resa dal il giorno del sabato rivestiva il carattere Pt_1 dell'occasionalità, posto che il teste ha dichiarato di essersi recato nella Tes_7 sede della a trovare il una quindicina di volte in totale di cui CP_1 Pt_1 qualche volta di sabato, peraltro, presso il bar adiacente la sede della filiale CP_1 di non essendo neppure dimostrata l'attività lavorativa
[...] Pt_2 effettivamente resa, mentre, il teste , cognato del ricorrente e la Testimone_6 cui attendibilità sconta il vincolo di affinità, ha ricordato di aver fatto visita al deducente una media di 5 volte al mese nel corso del rapporto per cui è causa, tra cui anche il sabato, senza specificare quante volte nella giornata del sabato, circostanza questa che conforta il carattere della occasionalità della prestazione nel giorno del sabato. Il teste , anch'egli venditore dei veicoli Testimone_5 commercializzati dalla nulla ha saputo riferire quanto alle giornate del CP_1 sabato lavorate dal non essendo a conoscenza della circostanza, mentre Pt_1 ha confermato la partecipazione del ricorrente ad un paio di eventi organizzati dalla società nella giornata della domenica. Tale conferma non determina, tuttavia, alcun automatismo in ordine alla conferma della pretesa creditoria per un duplice ordine di ragioni: da un lato, è ben possibile che la presenza a tali eventi del non fosse obbligatoria ma Pt_1 rimessa alla volontà del singolo venditore;
dall'altro, non può escludersi che il ricorrente potesse recuperare tale giornata successivamente.
È opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale - nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre - non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. 1759/2008; 8215/2007;
1188/2007; 21412/2006).
Ne discende il rigetto del ricorso anche con riferimento a tale rivendicazione.
3. Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato dal dipendente alla società – datrice di lavoro.
La società in riconvenzionale, ha proposto nei confronti CP_1 dell'ex dipendente domanda di risarcimento del danno articolata in tre diversi motivi di doglianza che di seguito verranno esaminati separatamente. A) La società sostiene che il non avrebbe, negligentemente, Pt_1 Part inserito nell'ordine di acquisto da parte del cliente di tre veicoli nuovi, la necessaria dotazione dell'ADR, classe FL non rendendoli così omologati al trasporto carburante, attività per cui erano stati acquistati, causando una spesa per effettuarne l'intervento necessario pari ad € 3.633,60 oltre IVA ed oltre un danno all'immagine della società, quantificato equitativamente dall'azienda in € 10.000,00. La pretesa risarcitoria è infondata, in disparte la considerazione circa la genericità delle allegazioni, nella misura in cui non è stata prodotta in atti alcuna convincente prova di carattere documentale attestante l'asserito esborso da parte della delle somme indicate per omologare al trasporto carburante i CP_1 Part veicoli venduti alla .
Come efficacemente sostenuto dalla difesa attorea non appare anche a chi scrive credibile che la non fosse a conoscenza della destinazione CP_1 Part d'uso dei veicoli acquistati dalla società , tenuto conto anche dell'ingente investimento da parte del cliente come emerge dalle fatture attive emesse dalla resistente nei confronti del cliente. Per non dire poi che non vi è prova documentale né degli ordini erroneamente inseriti dal né dei fermi e sanzioni irrogati dalla polizia Pt_1 Part stradale che avrebbero dovuto indurre il cliente a contestare la vendita dei veicoli alla società venditrice, circostanze di cui incredibilmente non vi è traccia documentale in atti, di qui l'ordinanza di rigetto delle prove orali. Stessa sorte la domanda risarcitoria di danno all'immagine priva di qualsiasi supporto probatorio in uno all'assoluta fumosità delle allegazioni posto che non è dato rinvenire in atti nessuna specificazione di tale asserito danno, quale ad esempio la perdita di clienti, diminuzione del fatturato aziendale in conseguenza di tale condotta. B) La società contesta al ricorrente di aver dovuto sostenere spese legali per recuperare crediti derivanti da vendite incaute eseguite dal Pt_1
Nello specifico si tratterebbe dei clienti e Org_3 [...] di con i quali sono sorti due contenziosi tuttora Org_4 Org_4 pendenti dinanzi al Tribunale di Perugia (R.G. n.5336/2019 il primo dell'importo di € 8.650,00 e R.G. n.5820/2021 il secondo dell'importo di € 17.934) aventi ad oggetto il recupero del credito derivante dalla vendita eseguita dal di Pt_1 veicoli in favore di tali soggetti a condizioni sfavorevoli per l'azienda consistenti nella concessione di dilazioni.
I clienti in questione non avrebbero pagato il prezzo dei veicoli, di qui i contenziosi e l'esborso di una somma di € 7.500,00 a titolo di spese legale. La domanda risarcitoria anche in parte qua è infondata.
Innanzitutto, non vi è prova che il danno sia effettivo ed attuale non avendo depositato la società deducente alcuna documentazione attestante il pagamento delle spese legali al proprio difensore nelle cause citate.
A tacer d'altro non è dimostrato in atti, proprio perché non sono stati depositati dalla parte sulla quale incombeva tale onere, funditus la CP_1 gli atti giudiziari, se il mancato pagamento del corrispettivo derivante dalla vendita da parte del di veicoli commercializzati dalla sia Pt_1 CP_1 dipeso effettivamente da una condotta negligente posta in essere dal venditore consistente nella concessione al cliente di dilazioni nei pagamenti, ovvero Pt_1 da altre cause, riconducibili ex adverso all'azienda venditrice (es. vizi e/o difetti dei veicoli).
Last but not least, non vi è prova, né tantomeno è stata richiesta dalla parte interessata, da un lato, che il abbia concesso proprio ai due clienti Pt_1 citati le dilazioni nei pagamenti dei corrispettivi senza autorizzazione della venditrice ovvero nella inconsapevolezza di quest'ultima; dall'altro, che il fosse a conoscenza dell'asserito stato di insolvibilità dei predetti Pt_1 acquirenti ed abbia agito scientemente acquisendo gli ordinativi. C) Danno da lucro cessante consistente nella perdita dei proventi dalla vendita delle batterie esauste la cui scomparsa dall'officina della società in è stata addebitata al Pt_2 Pt_1
La società ha dedotto di aver subito un danno da lucro cessante, quantificato in € 3.500,00 e derivante dalla mancata vendita a terzi delle batterie esauste che dovevano essere presenti nel deposito dell'officina di in Pt_2 quantità di Kg.
5.000 e la cui mancanza effettiva è riconducibile alla condotta illecita del come provato in atti. Pt_1
La domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
Innanzitutto, non sono stati depositati i registri di carico e scarico delle batterie al piombo esauste afferenti l'officina di e, pertanto, sebbene sia Pt_2 stata provata la condotta posta in essere dal di sottrazione delle batterie di Pt_1 proprietà della non vi è prova certa del quantitativo, laddove se, da CP_1 un lato, in memoria la difesa della società allega che l'ammanco indicato nei registri ammonta a circa 735 Kg., dall'altro, non spiega perché la quantità stimata dovrebbe raggiungere i 5.000 Kg., apparendo alla scrivente poco credibili le dichiarazioni dei testi sul punto per due ordini di ragioni.
In primis, appare alquanto anomala una discrepanza così significativa tra le risultanze del registro di carico e scarico ed il quantitativo di batterie che asseritamente doveva essere presente nel deposito dell'officina, risultando inverosimile che l'addetto si sia dimenticato di trascrivere nel registro un numero così elevato di batterie esauste e che i testi abbiano potuto indicare con tale precisione l'effettiva quantità di batterie presenti nel cassone, trattandosi di materiale non perfettamente visibile (cfr. dichiarazioni dei testi sulla posizione del cassone).
In secundis, ritiene il Tribunale che la società non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente non essendo stato dimostrato in maniera convincente che la ricavasse sempre, dallo smaltimento delle CP_1 batterie, un guadagno non avendo prodotto in atti fatture attive degli anni precedenti, né tantomeno ha articolato mezzi istruttori chiedendo di provare con testimoni esterni all'azienda la vendita delle batterie esauste, non colmando il deficit probatorio né le generiche dichiarazioni sul punto dei dipendenti della società né in egual misura il prezziario del materiale al vaglio di CP_1 formazione esclusivamente unilaterale.
Spese di lite.
Appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: - Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Rigetta la domanda riconvenzionale in quanto infondata per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Terni, il 7.03.2024
Il giudice
Manuela Olivieri