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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1300/2024 in data 18.3.2024, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. COSTANTIN MATTEO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA DEGLI ALPINI n. 10/10 - ODERZO attori contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._5
GG AN e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA RUSTEGA n. 10 - TREBASELEGHE convenuto
*** avente per oggetto: Divisione di beni caduti in successione,
***
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 28.10.2025:
- per gli attori: “L'avv. Costantini chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale, con condanna alle spese di lite;
- per il convenuto: “L'avv. Beggiora si rimette, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese di lite della fase decisionale, casomai da richiedersi in separato giudizio”. ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori , e hanno convenuto in giudizio il fratello Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sorta in CP_1 virtù delle successioni dei genitori e . Controparte_2 Persona_1
È stata poi autorizzata, ai sensi dell'art. 1113 CC, la chiamata in causa dell'avv.
[...]
, creditore del convenuto, il quale aveva pignorato taluni degli immobili CP_3 oggetto della domanda di divisione.
All'udienza del 4.2.2025 l'avv. ha espressamente dato atto di non vantare più CP_3 alcuna ragione di credito nei confronti del convenuto , avendo questi CP_1 integralmente saldato il dovuto, sicché con sentenza non definitiva n. 986/2025 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione del terzo chiamato, che è stato quindi estromesso dal presente giudizio.
All'esito del tentativo di conciliazione svolto dal giudice alla successiva udienza del 29.7.2025 le parti, personalmente presenti ed assistite dai rispettivi difensori, hanno raggiunto un accordo conciliativo, consacrato dalla sottoscrizione del verbale d'udienza. Le parti avevano in tal sede espressamente dato atto “che le stesse sono da intendersi conciliate già con la sottoscrizione del presente verbale, pur non essendo lo stesso idoneo alla trascrizione, e che quindi le parti non hanno più alcunché a pretendere l'una dall'altra in relazione alle domande ed eccezioni svolte nel presente giudizio e in relazione ai fatti oggetto di causa” ed avevano altresì concordato di chiedere al giudice un rinvio del procedimento ad una successiva udienza, ma ciò solo al fine di
“sottoscrivere in quella sede un ulteriore verbale idoneo alla trascrizione, previa l'effettuazione dei necessari frazionamenti”, precisando poi che “in alternativa alla sottoscrizione di separato verbale di conciliazione, le parti si obbligano a sottoscrivere contratto di divisione, alle condizioni sopra descritte, con scrittura privata autenticata
o atto pubblico, entro due mesi dal perfezionamento dei frazionamenti”.
Il raggiungimento del predetto accordo – dal tenore inequivoco – comporta necessariamente una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo le parti già provveduto a regolare i propri interessi nell'esercizio della propria autonomia negoziale (il che impedisce, quanto meno in questa sede, di rimetterne in discussione i contenuti), obbligandosi eventualmente – in caso di mancata sottoscrizione di un verbale di conciliazione idoneo alla trascrizione – alla stipula di un apposito atto notarile.
Quanto alle spese di lite, si osserva quanto segue. Relativamente alle fasi processuali svoltesi sino all'accordo del 29.7.2025, le parti ne avevano ivi pattuito l'integrale compensazione. Quanto alla successiva fase decisionale, invece, le spese sono da porsi integralmente a carico del convenuto, essendosi questi ingiustificatamente rifiutato di
Pag. 2 di 3 sottoscrivere il verbale di conciliazione idoneo alla trascrizione ovvero di stipulare il rogito notarile o la scrittura privata autenticata, pretendendo di rimettere in discussione i contenuti degli accordi già raggiunti sulla scorta di un testamento paterno non tenuto in considerazione in questa sede, testamento che però non solo non è mai stato prodotto in giudizio, ma al quale neppure si era mai fatto alcun riferimento negli atti di causa (in ogni caso, peraltro, la sottoscrizione del verbale di conciliazione all'udienza del 29.7.2025 avrebbe superato ogni questione sul punto). La liquidazione segue in dispositivo secondo valori medi per lo scaglione di valore tra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00, dovendosi fare riferimento non all'intero valore della massa (ossia € 2.700.000,00, come dichiarato in atto di citazione), ma a quello delle quote degli attori (cfr. Cass. 22016/2018), quindi i quattro quinti del predetto importo, ossia € 2.160.000,00, e dovendosi altresì tenere in considerazione la domanda riconvenzionale a suo tempo formulata dal convenuto.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale;
2. condanna il convenuto a rifondere agli attori , CP_1 Parte_1
, e le spese di lite del presente Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio, liquidate in € 13.542,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 28 ottobre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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