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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1001/2021 promossa da:
COND. VIA MOLTENI 1 Avv. OLIVA STEFANIA
-parte attrice opponente- contro
CP_1
REA
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI:
-parte attrice: precisa le conclusioni come nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) In via principale: a) Previo accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria di ., in persona del legale rappresentante pro tempore, revocare e/o CP_2 dic o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3120 del 09.12.2020 del Tribunale di Genova nonché dichiarare l'insussistenza di ogni pretesa creditoria avanzata dalla società nei confronti del conchiudente Condominio di Via Molteni 1 in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, con completa assolutoria del conchiudente da ogni domanda. b) Qualora venga accertato un credito a favore del Condominio di Via Molteni 1, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3120 del 09.12.2020 del Tribunale di Genova, con riserva da parte del Condominio di agire separatamente per il recupero delle somme di cui sarà riconosciuto creditore.
2) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Condominio venga riconosciuto debitore di somme inferiori a quelle richieste da CP_2 dichiarare parzialmente nullo e/o annullabile e, comunque, revocare e/o ridurre gli importi riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto n. 3210/20 nella misura così come indicata e/o così come risultante in corso di causa, con compensazione totale o parziale della predetta somma di € 3.671,89 dovuta da al CP_1
Condominio in forza della sentenza n. 1727/2018 e della di registro. 3) Con vittoria di spese di giudizio”.
-parte convenuta: precisa le conclusioni come da foglio del 08.07.2025 in cui si sono richiamate le conclusioni della comparsa di costituzione con l'indicazione di un credito ridotto (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, ACCERTARE l'esistenza di un credito pari ad
€ 126.369,33= in favore di e per l'effetto, CP_2
CONDANNARE il al Controparte_3 P.IVA_1 pagamento dell'importo diversa ore somma che verrà accertata in corso di causa, in favore di ltre CP_2 interessi legali decorrenti dalla scadenza del debito sino a con vittoria integrale delle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali.”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Premesso che chiedeva al Tribunale di Genova CP_1 emettersi decreto ingiunti ti del Controparte_3
1, deducendo che:
[...]
– fra il 2015 e 2017 effettuava forniture di merci e CP_2 prestazioni di servizi volti rare il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, come da contratto di servizio energia (doc. 3), in favore del Condominio;
– emetteva quindi delle fatture (docc. 4-24), il cui CP_2 importo alla cifra di euro 141.394,03;
– tale credito risulta provato dagli estratti autentici del Registro delle Vendite Iva, autenticati dal Notaio (docc. 25,26,27,28);
2. - premesso che il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 3210/20, non provvisoriamente esecutivo, con cui ingiungeva al Condominio il pagamento della somma di € 141.394,03 oltre interessi e spese di procedura;
3. - rilevato che il Condominio via Molteni 1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi: a) circa le fatture emesse da . Le fatture fino al 2016 CP_2 sono prive di contabilizzazione mi indicando consumi forfettari. A partire dal 2017, cambiava modalità di fatturazione CP_2 indicando in ogni fattura i onsumi, senza però effettuare un conguaglio fra gli importi fatturati in precedenza ed i consumi rilevati successivamente. La fattura n. VL036230 (doc. 16 monitorio) pari ad euro 12.755,10, in particolare, riporta un consumo che non trova corrispondenza con il contabilizzatore in caldaia e non è mai stata conguagliata. Le fatture nn. 17-24 indicano il consumo fatturato e la n. 24 e la fattura n. 79611 del 28.2.18 di importo pari a euro 7.413,42 (doc. 24 monitorio e doc. 6 citazione) riporta un consumo calcolato evidentemente in maniera forfettaria in quanto troppo elevato in considerazione del fatto che già nell'aprile 2017 il condominio aveva deliberato la sospensione dell'utilizzo dell'impianto (doc. 2); b) le somme corrisposte dal Condominio. Il condominio, fra il 2012 e il 2017, corrispondeva ad la cifra totale di € 536.348,52 CP_2
(doc. 7 e 8), la quale risulta s nata rispetto alle prestazioni ricevute, sia con riguardo alla materia prima, sia circa l'acquisto della caldaia;
sulla somma corrispondente a tale acquisto (euro 155.300,00),
calcolava gli interessi in 5 anni (174.000,00) in luogo dei 10 CP_2 isti dal contratto di finanziamento (194.000,00), sicchè avrebbe dovuto conguagliare gli interessi corrisposti in eccedenza con la fattura n. VL 025319 del 2015 di euro 38.913,64 (doc. 5 monitorio); c) omessa compensazione con il debito di verso il CP_2
Condominio. non ha correttamente co l preteso CP_2 credito in qua be dovuto porre in compensazione l'importo liquidato nella sentenza n. 1727/2018 dal Tribunale di Genova in favore del Condominio (doc. 3); inoltre, v'è sproporzione tra i consumi fatturati e quelli effettivi, l'ultima fattura è stata emessa in assenza di qualsivoglia consumo, la quota di interessi non è correttamente conteggiata;
d) interessi moratori ex art. 20 contratto e nullità della clausola vessatoria. L'art. 20 del contratto di fornitura è vessatorio e, pertanto, nullo, in quanto contempla tassi di interesse del 3,5% oltre che voci di interessi e di mora;
inoltre, la società ha praticato interessi anatocistici ed usurari;
4. – rilevato che si costituiva in giudizio, CP_1 riconoscendo in compensaz di euro 3.671,89 di cui al punto c) dell'opposizione e contestando per il resto le difese del Condominio;
in particolare, assumeva che:
– la confusione contabile interna al condominio non può essere giustificativa di contestazioni basate su mere supposizioni;
- la contestazione sub a) sulla eccessività della fatturazione rispetto ai consumi è generica;
- la pattuizione relativa al finanziamento per l'acquisto della caldaia riporta erroneamente la dicitura 10 anni, in quanto, in realtà, l'ammortamento era previso in 5 anni e dunque il relativo calcolo di appare corretto;
CP_2 – nel 2016 la società otteneva decreto ingiuntivo per la cifra di euro 236.375,36 nei confronti del Condominio, il quale agiva in opposizione;
il giudizio di estingueva e il Condominio effettuava parte dei pagamenti;
residuava comunque il credito di euro 61.927,34, che il Condominio ometteva di versare;
agiva quindi in giudizio ex CP_2 art. 702 bis cpc al fine di ottener ativi dei condomini morosi;
tale giudizio è ancora pendente ed in esso il Condominio riconosceva la debenza delle somme ingiunte col d.i. in questa sede opposto (doc. 4, pagina 4, 10 riga dal basso);
- l'opponente riconosce di dover pagare a titolo di materie prime la somma di euro 252.451,89, pur svolgendo un calcolo erroneo;
- le difese avversarie sono contraddittorie, poiché a pag. 2 della citazione l'opponente contesta la fattura di cui al doc. 24 fase monitoria e a pag. 3 afferma la congruità della fatturazione dei consumi sulla base della misurazione contenuta in quella stessa fattura;
– la contestazione circa la vessatorietà dell'art. 20 del contratto è infondata in quanto è stata specificamente approvata mediante doppia sottoscrizione;
- parimenti infondate sono le eccezioni poggianti sull'anatocismo che sarebbe stato praticato da (le fatture indicate dal CP_2
Condominio a tale fine non sono ionate dalla società) e sulla ususrarietà del tasso;
5. – rilevato che la Giudice, con ordinanza del 29.10.21, non riteneva sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. poiché il credito di non appariva CP_1 sufficientemente provato e concedeva i term comma 6 cpc;
6. – rilevato che solo parte attrice opponente depositava la prima memoria istruttoria, ove ribadiva e puntualizzava le proprie difese, sottolineando come lo spegnimento della caldaia fosse avvenuto in data 10.05.2017; 7. - rilevato che parte opponente depositava la seconda memoria istruttoria con cui chiedeva il licenziamento di CTU contabile affinchè
“un termotecnico e/o un consulente contabile: a) verifichi se le somme versate dal Condominio ad dal 2010 al 2017 (anno di dismissione della caldaia) di CP_2 cui agli atti co no al consumo effettivo e rilevato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
b) determini l'importo dovuto dal Condominio a titolo di interessi per la restituzione del prestito per l'acquisto della caldaia in dieci anni, tenuto conto delle condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione del tasso di interesse annuale del 4,5% e della richiesta ad opera della convenuta opposta di pagamento degli interessi in cinque anni”; 8. – rilevato che parte convenuta opposta depositava la seconda memoria istruttoria con cui chiedeva ammettersi prova orale per interpello e testi, nonché ordine di esibizione ex art. 210 cpc a CP_4 della documentazione relativa ai consumi del Condominio ed alla rilevazione degli stessi dal maggio 2017 fino al 6.12.17 e, in subordine, chiedeva licenziarsi CTU tecnica per determinare la correttezza della fattura n. 79611 del 28.2.18 (doc. 24 monitorio); aggiungeva, inoltre, che: per l'annualità 2014-2015, risultavano consumi minori rispetto a quanto fatturato (doc. 5), generando -in favore del condominio- un conguaglio pari ad euro 8.871,39 per cui emetteva la nota di credito n. CP_2
1947 del 30.6.15 pari ad euro (doc. 6); per l'annualità 2015- 2016 il conguaglio ammontava ad euro 17.403,79 (doc. 7), per cui emetteva la nota di credito n. 92819 del 28.06.16 pari ad euro CP_2
(doc. 8); dette note di credito risultano dal doc. 8 del condominio e sono state imputate a titolo di acconto sulla fattura n. 9493 del 20.3.13 (doc. 9); non è raggiunta la prova che la caldaia sarebbe stata spenta in data 10.5.17 in quanto parte opponente si è limitata a produrre il verbale di un'assemblea straordinaria e comunque il gas metano sarebbe stato fornito fino al 6.12.17, data in cui è occorso il cd “switch out” (doc. 10); da quest'ultimo documento si evincere come il contatore sia stato staccato in data 6.12.17; per le fatture dal 2017, il misuratore aveva smesso di funzionare sicchè non rilevava i consumi, con conseguente erroneità della fatturazione e successiva ricostruzione da parte di CP_4
9 ato che parte opponente depositava la terza memoria istruttoria con cui faceva presente che il Condominio deliberava la chiusura della caldaia in data 4.5.17, ABIE snc spegneva il riscaldamento al termine dell'annualità 2016/2017 (doc. 12), il Condominio svuotava l'impianto e con mail del 13.9.17 (doc. 13) l'Amministratore comunicava la decisione assembleare e avvertiva che “l'impianto di riscaldamento per la stagione 2017/2018 non dovrà essere acceso”; da ciò consegue che dal 10.5.17 al 6.12.17 non ci sono stati consumi poiché la caldaia non è mai stata accesa e perciò nessun contabilizzatore era rotto;
10. - rilevato che parte convenuta opposta depositava la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc, contestando la seconda memoria di parte opponente, in primis la richiesta di CTU;
11. - rilevato che la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 cpc, prova orale e CTU;
12. - rilevato che all'udienza del 09.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione;
***** 13. - ritenuto che è documentalmente provato che le parti hanno stipulato il contratto di “servizio energia ad uso domestico impianto termico” (doc. 9 opponente), il quale, secondo la ricostruzione fatta dal CTU, riporta le seguenti condizioni:
“• prezzo servizio riscald. + acqua calda sanitaria: 79,65 €/MWh +IVA
• consumo presunto annuo: 750 MWh/anno
• canone presunto annuo del servizio: 59.737,50 €/anno +IVA
• durata del servizio: 5 anni
• prezzo del combustibile di riferimento: Listino sulla base di CP_2 delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e i
• composizione prezzi e revisione annuale:
o combustibile: 97% su variazioni del prezzo del combustibile
o manodopera: 3% su variazioni prezzo operaio IV livello cat. SI […]
• quota fissa lavori per la ristrutturazione della centrale termica: pari a € 35.376,04
+ IVA al 10% da corrispondersi ogni anno in aggiunta all'importo del servizio (calcolato considerando interessi del 4,5% in “10 anni” partendo da un importo di
€155.300,00) […]
• fatturazione: n. 4 rate mensili a decorrere dal 30 novembre per il riscaldamento;
n. 1 rata annuale a decorrere dal 30 marzo per la quota lavori;
conguaglio a fine esercizio […]
• pagamenti: a 30 gg dall'emissione della fattura” (pagg. 10 e 11 relazione); 14. - ritenuto che il credito di è provato nei termini e CP_2 limiti che emergono dalla CTU basata sulla istruttoria documentale ed orale svolta e corredata da ampie indagini tecniche ed esaustive motivazioni, sicchè le conclusioni vengono fatte proprie dalla scrivente. In particolare, il CTU, all'esito del contraddittorio tecnico svolto, perviene alle valutazioni che di seguito si riportano. Circa la correttezza dei consumi, sulla base delle pattuizioni contrattuali, dei consumi rilevati e di ogni altro documento utile in atti, egli afferma che: “alla luce della trattazione sopra esposta, corredata di calcoli di verifica riportati nell'ALL. 11, a cui si rimanda per i dettagli, lo scrivente CTU conclude che i consumi fatturati da nelle ultime tre stagioni (2014/2015 – 2015/2016 CP_2
e 2016/2017):
• sono coerenti tra loro e, quanto meno, ragionevoli sulla base delle dimensioni dell'edificio servito e del servizio reso • sono corretti sulla base delle pattuizioni contrattuali;
• sono corretti rispetto ai consumi effettivi
• sono inferiori alle previsioni iniziali di contratto. L'importo spettante ad per il servizio reso nelle suddette tre stagioni è pari CP_2
a € 190.965,71
- di cui:
• € 148,345,87 per consumi (sub. totale D nel Foglio 1-ALL. 11)
• € 3.706,20 per manutenzione ordinaria (sub. totale E -Foglio 1-ALL. 11)
• € 38.913,64 per riqualificazione centrale termica (sub. tot F-Foglio 1-ALL. 11)” (pagina 30 della relazione conclusiva della CTU). Relativamente ai pagamenti effettuati dal Condominio, il CTU accerta che “stante alla stessa tabella di riepilogo prodotta dallo stesso Condominio (ved. ALL 8 e doc. n.8 allegato ad Atto di citazione), i pagamenti effettuati dal Condominio nelle tre stagioni esaminate ammontano ad € 51.152,40 (vedasi anche totale G nel Foglio 1-ALL. 11). Nota: precisato che, nonostante i ripetuti solleciti, il CTP del Condominio non ha prodotto i giustificativi dei pagamenti effettuati, lo scrivente CTU ritiene che su tale questione non vi sia contestazione da parte di atteso che le 5 fatture che il CP_2
Condominio dichiara di aver pagato non son di contestazione da parte di
” (pagina 31 della relazione conclusiva della CTU). CP_2 al calcolo degli interessi per l'acquisto della caldaia, il Perito osserva come “Rimandando ai calcoli di verifica sviluppati dallo scrivente CTU di cui all'ALL. 11 foglio n. 4, la quota lavori per la ristrutturazione della centrale termica (compreso l'acquisto caldaia), è stata determinata considerando una durata del finanziamento di 5 anni. Data, infatti, la seguente formula: rata R = C * [(r * (1 + r)^n) / ((1 + r)^n – 1)] con: n : numero totale di rate = 5 C : importo iniziale lavori = € 155.300 r : tasso di interesse =4,5%) si ottiene infatti una rata lavori R pari a € 35.376,04 oltre IVA (x 5 rate), che corrisponde esattamente a quanto fatturato da . CP_2
Nota: se calcolata su 10 anni, la rata lavori ri a € 19.626,63 oltre IVA (x 10 rate). Gli interessi su un periodo di 5 anni, calcolati come “importo totale rate” meno “importo iniziale dei lavori”, ammontano a € 21.580,21 oltre IVA. Nota: se calcolati su un periodo di 10 anni, gli interessi ammonterebbero ad € 40.966,31 IVA” (pagina 32 della relazione conclusiva della CTU). Sulla base dei rilievi precedenti, il Tecnico elabora i rapporti dare/avere tra le parti: “L'importo spettante ad per il servizio reso nelle ultime tre CP_2 stagioni è pari a € 190.965,71 Iva compresa. Per calcolare il credito di nei CP_2 confronti del Condominio (esplicitato nei calcoli ALL. 11 Foglio 5), da tale importo, vanno detratti:
• i pagamenti effettuati dal Condominio per € 51.152,40 Iva compresa
• il precedente credito che il Condominio vanta con in relazione alla CP_2
Sentenza del Tribunale di Genova n. 1727/2018 - per 0
• l'importo della nota di credito che il Fornitore di gas di ( ) ha CP_2 CP_4 emesso in favore di per € 11.352,81 Iva com c e, il CP_2
CREDITO di nei confronti del Condominio ammonta ad € 124.788,61 CP_2
(calcolato appu € 190.965,71 - € 51.152,40 - € 3.671,90 -€ 11.352,81)” (pagina 33 della relazione conclusiva della CTU). Il credito di verso il Condominio ammonta quindi ad euro CP_2
124.788,61;
15. - ritenuto che le conclusioni del CTU, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente nelle memorie conclusive, sono coerenti con l'istruttoria svolta. Occorre soffermarsi sui consumi dell'ultimo anno 2016-2017: la fattura di conguaglio ad esso relativa, di cui al doc. 24 monitorio, per la somma di euro 7.413,42, riporta un consumo fatturato di 8.850,00; il documento prodotto da in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc CP_4 riporta il medesimo consumo;
nella nota di accompagnamento di tale documento si legge che
; nel corso della prova testimoniale è poi emerso che nel giugno / luglio 2017 è avvenuto lo svuotamento dell'impianto (cfr. deposizione di e che la disattivazione è avvenuta in data Testimone_1 06.12.2017, che all'atto della disattivazione veniva rilevata la presenza di un contatore meccanico riportante la medesima lettura precedente, mentre il correttore di volumi risultava spento, che sulla base di tale evidenza aveva ricostruito un consumo di circa 8850 standard metri CP_4 cubi e c si rendeva disponibile a rettificare le letture afferenti al CP_4 periodo in (1/11/2017-6/12/2017) in quanto era probabile che la ricostruzione fatta a suo tempo (2018) fosse errata, che la ricostruzione dei consumi effettuata da è basata su parametri oggettivi che sono il CP_4 consumo annuo del pun riconsegna ed il profilo di prelievo (cfr. deposizione di dipendente;
Testimone_2 CP_4 all'udienza dell'1 a nota di cred i CP_2 del 22.01.2024 per la somma di euro 11.352,81. CP_4 iscende che correttamente ed in ossequio a tutto l'iter probatorio ora ricostruito il CTU ha ritenuto che la nota di credito in esame vada a rettificare quanto fatturato con la fattura di cui al doc. 24 (cfr. pag. 19 relazione). Circa la tesi dell'opponente per cui il CTU si sarebbe basato su una lettura errata dei consumi, non corrispondente all'ultima lettura di mwh 1239,76 (doc. 12), si osserva che il passaggio argomentativo del CTU contenuto a pag. 14 secondo cui “sulla base del consumo medio annuo rilevato nelle ultime 3 stagioni (373 MWh/anno), il consumo totale presunto per le 7 stagioni di durata della fornitura (da 2010-11 a 2016-2017 comprese) è stimabile in circa 2.611 MWh, pari ad oltre il doppio del dato di lettura finale di 1.239,76 MWh indicato nella Memoria n. 1 cpc 183 del Condominio che, conseguentemente, a parere dello scrivente, non appare attendibile”, non appare dirimente nella ampia indagine tecnica svolta, poiché alla affermazione della correttezza dei consumi egli perviene all'esito di diffuse ed approfondite argomentazioni ed analisi (cfr. pagg. 15-19);
16. - ritenuto, in conclusione, che il credito di va CP_2 identificato nella somma sopra riportata di euro 124.788,6 e di quella azionata in via monitoria di euro 141.394,03), sicchè il decreto ingiuntivo va revocato ed il Condominio condannato al pagamento di tale minor somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
17. - ritenuta l'infondatezza del motivo di opposizione sub d): la clausola n. 20 del contratto non appare vessatoria e, qualora la si volesse considerare tale, appare comunque specificamente sottoscritta;
non rileva l'argomento speso dall'opponente circa la necessità della trattativa, poiché non è allegata in tal caso la qualifica di consumatore del Condominio. Le contestazioni relative alla pratica di interessi anatocistici e di mora usurari appaiono sollevate in modo non sufficientemente puntuale e, quindi, non sono accoglibili;
18. - ritenuto che le spese di lite (anche della fase monitoria), stante la esigua riduzione del credito della convenuta opposta, vanno compensate per ¼ e per i restanti ¾ seguono la soccombenza, dovendosi liquidare come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 - valori medi-. Le spese di CTU, per le medesime ragioni, vanno poste a carico del Condominio nella misura di ¾ e di di ¼; CP_2
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) Revoca il decreto ingiuntivo del 09.12.2020 n. 3210 emesso dal Tribunale di Genova;
b) Dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna il Condominio via Molteni 1 al pagamento, in favore di della somma CP_1 di euro 124.788,61 oltre interessi leg da al saldo;
c) Compensa le spese di lite nella misura di ¼; d) Condanna il al pagamento, in Controparte_3 favore di te, che liquida per CP_1 la frazione in euro 305,00 per esborsi ed in euro 12.178,50 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
e) Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, a carico del Condominio nella misura di ¾ e di Controparte_3 nella misura di ¼. CP_1
Genova,
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
COND. VIA MOLTENI 1 Avv. OLIVA STEFANIA
-parte attrice opponente- contro
CP_1
REA
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI:
-parte attrice: precisa le conclusioni come nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) In via principale: a) Previo accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria di ., in persona del legale rappresentante pro tempore, revocare e/o CP_2 dic o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3120 del 09.12.2020 del Tribunale di Genova nonché dichiarare l'insussistenza di ogni pretesa creditoria avanzata dalla società nei confronti del conchiudente Condominio di Via Molteni 1 in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, con completa assolutoria del conchiudente da ogni domanda. b) Qualora venga accertato un credito a favore del Condominio di Via Molteni 1, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3120 del 09.12.2020 del Tribunale di Genova, con riserva da parte del Condominio di agire separatamente per il recupero delle somme di cui sarà riconosciuto creditore.
2) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Condominio venga riconosciuto debitore di somme inferiori a quelle richieste da CP_2 dichiarare parzialmente nullo e/o annullabile e, comunque, revocare e/o ridurre gli importi riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto n. 3210/20 nella misura così come indicata e/o così come risultante in corso di causa, con compensazione totale o parziale della predetta somma di € 3.671,89 dovuta da al CP_1
Condominio in forza della sentenza n. 1727/2018 e della di registro. 3) Con vittoria di spese di giudizio”.
-parte convenuta: precisa le conclusioni come da foglio del 08.07.2025 in cui si sono richiamate le conclusioni della comparsa di costituzione con l'indicazione di un credito ridotto (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, ACCERTARE l'esistenza di un credito pari ad
€ 126.369,33= in favore di e per l'effetto, CP_2
CONDANNARE il al Controparte_3 P.IVA_1 pagamento dell'importo diversa ore somma che verrà accertata in corso di causa, in favore di ltre CP_2 interessi legali decorrenti dalla scadenza del debito sino a con vittoria integrale delle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali.”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Premesso che chiedeva al Tribunale di Genova CP_1 emettersi decreto ingiunti ti del Controparte_3
1, deducendo che:
[...]
– fra il 2015 e 2017 effettuava forniture di merci e CP_2 prestazioni di servizi volti rare il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, come da contratto di servizio energia (doc. 3), in favore del Condominio;
– emetteva quindi delle fatture (docc. 4-24), il cui CP_2 importo alla cifra di euro 141.394,03;
– tale credito risulta provato dagli estratti autentici del Registro delle Vendite Iva, autenticati dal Notaio (docc. 25,26,27,28);
2. - premesso che il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 3210/20, non provvisoriamente esecutivo, con cui ingiungeva al Condominio il pagamento della somma di € 141.394,03 oltre interessi e spese di procedura;
3. - rilevato che il Condominio via Molteni 1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi: a) circa le fatture emesse da . Le fatture fino al 2016 CP_2 sono prive di contabilizzazione mi indicando consumi forfettari. A partire dal 2017, cambiava modalità di fatturazione CP_2 indicando in ogni fattura i onsumi, senza però effettuare un conguaglio fra gli importi fatturati in precedenza ed i consumi rilevati successivamente. La fattura n. VL036230 (doc. 16 monitorio) pari ad euro 12.755,10, in particolare, riporta un consumo che non trova corrispondenza con il contabilizzatore in caldaia e non è mai stata conguagliata. Le fatture nn. 17-24 indicano il consumo fatturato e la n. 24 e la fattura n. 79611 del 28.2.18 di importo pari a euro 7.413,42 (doc. 24 monitorio e doc. 6 citazione) riporta un consumo calcolato evidentemente in maniera forfettaria in quanto troppo elevato in considerazione del fatto che già nell'aprile 2017 il condominio aveva deliberato la sospensione dell'utilizzo dell'impianto (doc. 2); b) le somme corrisposte dal Condominio. Il condominio, fra il 2012 e il 2017, corrispondeva ad la cifra totale di € 536.348,52 CP_2
(doc. 7 e 8), la quale risulta s nata rispetto alle prestazioni ricevute, sia con riguardo alla materia prima, sia circa l'acquisto della caldaia;
sulla somma corrispondente a tale acquisto (euro 155.300,00),
calcolava gli interessi in 5 anni (174.000,00) in luogo dei 10 CP_2 isti dal contratto di finanziamento (194.000,00), sicchè avrebbe dovuto conguagliare gli interessi corrisposti in eccedenza con la fattura n. VL 025319 del 2015 di euro 38.913,64 (doc. 5 monitorio); c) omessa compensazione con il debito di verso il CP_2
Condominio. non ha correttamente co l preteso CP_2 credito in qua be dovuto porre in compensazione l'importo liquidato nella sentenza n. 1727/2018 dal Tribunale di Genova in favore del Condominio (doc. 3); inoltre, v'è sproporzione tra i consumi fatturati e quelli effettivi, l'ultima fattura è stata emessa in assenza di qualsivoglia consumo, la quota di interessi non è correttamente conteggiata;
d) interessi moratori ex art. 20 contratto e nullità della clausola vessatoria. L'art. 20 del contratto di fornitura è vessatorio e, pertanto, nullo, in quanto contempla tassi di interesse del 3,5% oltre che voci di interessi e di mora;
inoltre, la società ha praticato interessi anatocistici ed usurari;
4. – rilevato che si costituiva in giudizio, CP_1 riconoscendo in compensaz di euro 3.671,89 di cui al punto c) dell'opposizione e contestando per il resto le difese del Condominio;
in particolare, assumeva che:
– la confusione contabile interna al condominio non può essere giustificativa di contestazioni basate su mere supposizioni;
- la contestazione sub a) sulla eccessività della fatturazione rispetto ai consumi è generica;
- la pattuizione relativa al finanziamento per l'acquisto della caldaia riporta erroneamente la dicitura 10 anni, in quanto, in realtà, l'ammortamento era previso in 5 anni e dunque il relativo calcolo di appare corretto;
CP_2 – nel 2016 la società otteneva decreto ingiuntivo per la cifra di euro 236.375,36 nei confronti del Condominio, il quale agiva in opposizione;
il giudizio di estingueva e il Condominio effettuava parte dei pagamenti;
residuava comunque il credito di euro 61.927,34, che il Condominio ometteva di versare;
agiva quindi in giudizio ex CP_2 art. 702 bis cpc al fine di ottener ativi dei condomini morosi;
tale giudizio è ancora pendente ed in esso il Condominio riconosceva la debenza delle somme ingiunte col d.i. in questa sede opposto (doc. 4, pagina 4, 10 riga dal basso);
- l'opponente riconosce di dover pagare a titolo di materie prime la somma di euro 252.451,89, pur svolgendo un calcolo erroneo;
- le difese avversarie sono contraddittorie, poiché a pag. 2 della citazione l'opponente contesta la fattura di cui al doc. 24 fase monitoria e a pag. 3 afferma la congruità della fatturazione dei consumi sulla base della misurazione contenuta in quella stessa fattura;
– la contestazione circa la vessatorietà dell'art. 20 del contratto è infondata in quanto è stata specificamente approvata mediante doppia sottoscrizione;
- parimenti infondate sono le eccezioni poggianti sull'anatocismo che sarebbe stato praticato da (le fatture indicate dal CP_2
Condominio a tale fine non sono ionate dalla società) e sulla ususrarietà del tasso;
5. – rilevato che la Giudice, con ordinanza del 29.10.21, non riteneva sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. poiché il credito di non appariva CP_1 sufficientemente provato e concedeva i term comma 6 cpc;
6. – rilevato che solo parte attrice opponente depositava la prima memoria istruttoria, ove ribadiva e puntualizzava le proprie difese, sottolineando come lo spegnimento della caldaia fosse avvenuto in data 10.05.2017; 7. - rilevato che parte opponente depositava la seconda memoria istruttoria con cui chiedeva il licenziamento di CTU contabile affinchè
“un termotecnico e/o un consulente contabile: a) verifichi se le somme versate dal Condominio ad dal 2010 al 2017 (anno di dismissione della caldaia) di CP_2 cui agli atti co no al consumo effettivo e rilevato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
b) determini l'importo dovuto dal Condominio a titolo di interessi per la restituzione del prestito per l'acquisto della caldaia in dieci anni, tenuto conto delle condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione del tasso di interesse annuale del 4,5% e della richiesta ad opera della convenuta opposta di pagamento degli interessi in cinque anni”; 8. – rilevato che parte convenuta opposta depositava la seconda memoria istruttoria con cui chiedeva ammettersi prova orale per interpello e testi, nonché ordine di esibizione ex art. 210 cpc a CP_4 della documentazione relativa ai consumi del Condominio ed alla rilevazione degli stessi dal maggio 2017 fino al 6.12.17 e, in subordine, chiedeva licenziarsi CTU tecnica per determinare la correttezza della fattura n. 79611 del 28.2.18 (doc. 24 monitorio); aggiungeva, inoltre, che: per l'annualità 2014-2015, risultavano consumi minori rispetto a quanto fatturato (doc. 5), generando -in favore del condominio- un conguaglio pari ad euro 8.871,39 per cui emetteva la nota di credito n. CP_2
1947 del 30.6.15 pari ad euro (doc. 6); per l'annualità 2015- 2016 il conguaglio ammontava ad euro 17.403,79 (doc. 7), per cui emetteva la nota di credito n. 92819 del 28.06.16 pari ad euro CP_2
(doc. 8); dette note di credito risultano dal doc. 8 del condominio e sono state imputate a titolo di acconto sulla fattura n. 9493 del 20.3.13 (doc. 9); non è raggiunta la prova che la caldaia sarebbe stata spenta in data 10.5.17 in quanto parte opponente si è limitata a produrre il verbale di un'assemblea straordinaria e comunque il gas metano sarebbe stato fornito fino al 6.12.17, data in cui è occorso il cd “switch out” (doc. 10); da quest'ultimo documento si evincere come il contatore sia stato staccato in data 6.12.17; per le fatture dal 2017, il misuratore aveva smesso di funzionare sicchè non rilevava i consumi, con conseguente erroneità della fatturazione e successiva ricostruzione da parte di CP_4
9 ato che parte opponente depositava la terza memoria istruttoria con cui faceva presente che il Condominio deliberava la chiusura della caldaia in data 4.5.17, ABIE snc spegneva il riscaldamento al termine dell'annualità 2016/2017 (doc. 12), il Condominio svuotava l'impianto e con mail del 13.9.17 (doc. 13) l'Amministratore comunicava la decisione assembleare e avvertiva che “l'impianto di riscaldamento per la stagione 2017/2018 non dovrà essere acceso”; da ciò consegue che dal 10.5.17 al 6.12.17 non ci sono stati consumi poiché la caldaia non è mai stata accesa e perciò nessun contabilizzatore era rotto;
10. - rilevato che parte convenuta opposta depositava la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc, contestando la seconda memoria di parte opponente, in primis la richiesta di CTU;
11. - rilevato che la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 cpc, prova orale e CTU;
12. - rilevato che all'udienza del 09.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione;
***** 13. - ritenuto che è documentalmente provato che le parti hanno stipulato il contratto di “servizio energia ad uso domestico impianto termico” (doc. 9 opponente), il quale, secondo la ricostruzione fatta dal CTU, riporta le seguenti condizioni:
“• prezzo servizio riscald. + acqua calda sanitaria: 79,65 €/MWh +IVA
• consumo presunto annuo: 750 MWh/anno
• canone presunto annuo del servizio: 59.737,50 €/anno +IVA
• durata del servizio: 5 anni
• prezzo del combustibile di riferimento: Listino sulla base di CP_2 delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e i
• composizione prezzi e revisione annuale:
o combustibile: 97% su variazioni del prezzo del combustibile
o manodopera: 3% su variazioni prezzo operaio IV livello cat. SI […]
• quota fissa lavori per la ristrutturazione della centrale termica: pari a € 35.376,04
+ IVA al 10% da corrispondersi ogni anno in aggiunta all'importo del servizio (calcolato considerando interessi del 4,5% in “10 anni” partendo da un importo di
€155.300,00) […]
• fatturazione: n. 4 rate mensili a decorrere dal 30 novembre per il riscaldamento;
n. 1 rata annuale a decorrere dal 30 marzo per la quota lavori;
conguaglio a fine esercizio […]
• pagamenti: a 30 gg dall'emissione della fattura” (pagg. 10 e 11 relazione); 14. - ritenuto che il credito di è provato nei termini e CP_2 limiti che emergono dalla CTU basata sulla istruttoria documentale ed orale svolta e corredata da ampie indagini tecniche ed esaustive motivazioni, sicchè le conclusioni vengono fatte proprie dalla scrivente. In particolare, il CTU, all'esito del contraddittorio tecnico svolto, perviene alle valutazioni che di seguito si riportano. Circa la correttezza dei consumi, sulla base delle pattuizioni contrattuali, dei consumi rilevati e di ogni altro documento utile in atti, egli afferma che: “alla luce della trattazione sopra esposta, corredata di calcoli di verifica riportati nell'ALL. 11, a cui si rimanda per i dettagli, lo scrivente CTU conclude che i consumi fatturati da nelle ultime tre stagioni (2014/2015 – 2015/2016 CP_2
e 2016/2017):
• sono coerenti tra loro e, quanto meno, ragionevoli sulla base delle dimensioni dell'edificio servito e del servizio reso • sono corretti sulla base delle pattuizioni contrattuali;
• sono corretti rispetto ai consumi effettivi
• sono inferiori alle previsioni iniziali di contratto. L'importo spettante ad per il servizio reso nelle suddette tre stagioni è pari CP_2
a € 190.965,71
- di cui:
• € 148,345,87 per consumi (sub. totale D nel Foglio 1-ALL. 11)
• € 3.706,20 per manutenzione ordinaria (sub. totale E -Foglio 1-ALL. 11)
• € 38.913,64 per riqualificazione centrale termica (sub. tot F-Foglio 1-ALL. 11)” (pagina 30 della relazione conclusiva della CTU). Relativamente ai pagamenti effettuati dal Condominio, il CTU accerta che “stante alla stessa tabella di riepilogo prodotta dallo stesso Condominio (ved. ALL 8 e doc. n.8 allegato ad Atto di citazione), i pagamenti effettuati dal Condominio nelle tre stagioni esaminate ammontano ad € 51.152,40 (vedasi anche totale G nel Foglio 1-ALL. 11). Nota: precisato che, nonostante i ripetuti solleciti, il CTP del Condominio non ha prodotto i giustificativi dei pagamenti effettuati, lo scrivente CTU ritiene che su tale questione non vi sia contestazione da parte di atteso che le 5 fatture che il CP_2
Condominio dichiara di aver pagato non son di contestazione da parte di
” (pagina 31 della relazione conclusiva della CTU). CP_2 al calcolo degli interessi per l'acquisto della caldaia, il Perito osserva come “Rimandando ai calcoli di verifica sviluppati dallo scrivente CTU di cui all'ALL. 11 foglio n. 4, la quota lavori per la ristrutturazione della centrale termica (compreso l'acquisto caldaia), è stata determinata considerando una durata del finanziamento di 5 anni. Data, infatti, la seguente formula: rata R = C * [(r * (1 + r)^n) / ((1 + r)^n – 1)] con: n : numero totale di rate = 5 C : importo iniziale lavori = € 155.300 r : tasso di interesse =4,5%) si ottiene infatti una rata lavori R pari a € 35.376,04 oltre IVA (x 5 rate), che corrisponde esattamente a quanto fatturato da . CP_2
Nota: se calcolata su 10 anni, la rata lavori ri a € 19.626,63 oltre IVA (x 10 rate). Gli interessi su un periodo di 5 anni, calcolati come “importo totale rate” meno “importo iniziale dei lavori”, ammontano a € 21.580,21 oltre IVA. Nota: se calcolati su un periodo di 10 anni, gli interessi ammonterebbero ad € 40.966,31 IVA” (pagina 32 della relazione conclusiva della CTU). Sulla base dei rilievi precedenti, il Tecnico elabora i rapporti dare/avere tra le parti: “L'importo spettante ad per il servizio reso nelle ultime tre CP_2 stagioni è pari a € 190.965,71 Iva compresa. Per calcolare il credito di nei CP_2 confronti del Condominio (esplicitato nei calcoli ALL. 11 Foglio 5), da tale importo, vanno detratti:
• i pagamenti effettuati dal Condominio per € 51.152,40 Iva compresa
• il precedente credito che il Condominio vanta con in relazione alla CP_2
Sentenza del Tribunale di Genova n. 1727/2018 - per 0
• l'importo della nota di credito che il Fornitore di gas di ( ) ha CP_2 CP_4 emesso in favore di per € 11.352,81 Iva com c e, il CP_2
CREDITO di nei confronti del Condominio ammonta ad € 124.788,61 CP_2
(calcolato appu € 190.965,71 - € 51.152,40 - € 3.671,90 -€ 11.352,81)” (pagina 33 della relazione conclusiva della CTU). Il credito di verso il Condominio ammonta quindi ad euro CP_2
124.788,61;
15. - ritenuto che le conclusioni del CTU, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente nelle memorie conclusive, sono coerenti con l'istruttoria svolta. Occorre soffermarsi sui consumi dell'ultimo anno 2016-2017: la fattura di conguaglio ad esso relativa, di cui al doc. 24 monitorio, per la somma di euro 7.413,42, riporta un consumo fatturato di 8.850,00; il documento prodotto da in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc CP_4 riporta il medesimo consumo;
nella nota di accompagnamento di tale documento si legge che
; nel corso della prova testimoniale è poi emerso che nel giugno / luglio 2017 è avvenuto lo svuotamento dell'impianto (cfr. deposizione di e che la disattivazione è avvenuta in data Testimone_1 06.12.2017, che all'atto della disattivazione veniva rilevata la presenza di un contatore meccanico riportante la medesima lettura precedente, mentre il correttore di volumi risultava spento, che sulla base di tale evidenza aveva ricostruito un consumo di circa 8850 standard metri CP_4 cubi e c si rendeva disponibile a rettificare le letture afferenti al CP_4 periodo in (1/11/2017-6/12/2017) in quanto era probabile che la ricostruzione fatta a suo tempo (2018) fosse errata, che la ricostruzione dei consumi effettuata da è basata su parametri oggettivi che sono il CP_4 consumo annuo del pun riconsegna ed il profilo di prelievo (cfr. deposizione di dipendente;
Testimone_2 CP_4 all'udienza dell'1 a nota di cred i CP_2 del 22.01.2024 per la somma di euro 11.352,81. CP_4 iscende che correttamente ed in ossequio a tutto l'iter probatorio ora ricostruito il CTU ha ritenuto che la nota di credito in esame vada a rettificare quanto fatturato con la fattura di cui al doc. 24 (cfr. pag. 19 relazione). Circa la tesi dell'opponente per cui il CTU si sarebbe basato su una lettura errata dei consumi, non corrispondente all'ultima lettura di mwh 1239,76 (doc. 12), si osserva che il passaggio argomentativo del CTU contenuto a pag. 14 secondo cui “sulla base del consumo medio annuo rilevato nelle ultime 3 stagioni (373 MWh/anno), il consumo totale presunto per le 7 stagioni di durata della fornitura (da 2010-11 a 2016-2017 comprese) è stimabile in circa 2.611 MWh, pari ad oltre il doppio del dato di lettura finale di 1.239,76 MWh indicato nella Memoria n. 1 cpc 183 del Condominio che, conseguentemente, a parere dello scrivente, non appare attendibile”, non appare dirimente nella ampia indagine tecnica svolta, poiché alla affermazione della correttezza dei consumi egli perviene all'esito di diffuse ed approfondite argomentazioni ed analisi (cfr. pagg. 15-19);
16. - ritenuto, in conclusione, che il credito di va CP_2 identificato nella somma sopra riportata di euro 124.788,6 e di quella azionata in via monitoria di euro 141.394,03), sicchè il decreto ingiuntivo va revocato ed il Condominio condannato al pagamento di tale minor somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
17. - ritenuta l'infondatezza del motivo di opposizione sub d): la clausola n. 20 del contratto non appare vessatoria e, qualora la si volesse considerare tale, appare comunque specificamente sottoscritta;
non rileva l'argomento speso dall'opponente circa la necessità della trattativa, poiché non è allegata in tal caso la qualifica di consumatore del Condominio. Le contestazioni relative alla pratica di interessi anatocistici e di mora usurari appaiono sollevate in modo non sufficientemente puntuale e, quindi, non sono accoglibili;
18. - ritenuto che le spese di lite (anche della fase monitoria), stante la esigua riduzione del credito della convenuta opposta, vanno compensate per ¼ e per i restanti ¾ seguono la soccombenza, dovendosi liquidare come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 - valori medi-. Le spese di CTU, per le medesime ragioni, vanno poste a carico del Condominio nella misura di ¾ e di di ¼; CP_2
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) Revoca il decreto ingiuntivo del 09.12.2020 n. 3210 emesso dal Tribunale di Genova;
b) Dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna il Condominio via Molteni 1 al pagamento, in favore di della somma CP_1 di euro 124.788,61 oltre interessi leg da al saldo;
c) Compensa le spese di lite nella misura di ¼; d) Condanna il al pagamento, in Controparte_3 favore di te, che liquida per CP_1 la frazione in euro 305,00 per esborsi ed in euro 12.178,50 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
e) Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, a carico del Condominio nella misura di ¾ e di Controparte_3 nella misura di ¼. CP_1
Genova,
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel