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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nel giudizio di Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3315/2022
TRA
Parte_1 in persona del Procuratore speciale Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Abbinante (C.F.
), C.F._1
Appellante
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
1
(C.F. presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._3 in Mesagne (BR) alla Via Jacopo da Mesagne n. 38,
Appellato/contumace
e
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Francavilla
Fontana (BR) alla Via Municipio 1 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso nel giudizio di prime cure dall'Avv. Rita Spinelli
Appellato
in Controparte_3 persona del legale Rapp.te pro-tempore, con sede in Brindisi alla P.zza Santa
Teresa n. 1, e difesa “ope legis” dall'Avvocatura Distrettuale di Lecce, presso cui è elettivamente domiciliata in Lecce alla Via F. Rubichi n. 39,
Email_1
Appellati/Contumaci
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 1288/2022 del Giudice di Pace di Brindisi relativa al Giudizio tra e l' Controparte_1 Controparte_4
+ 2, iscritto al n. R.G. 782/2022 del Giudice di Pace di Brindisi.,
[...]
F a t t o
Con atto di citazione, impugnava l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 02420219000812786000 di € 21.401,03, relativamente a quattro cartelle di Pagamento di cui due emesse dal Controparte_2
e due dalla e conveniva in giudizio innanzi
[...] Controparte_5 all'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi l' , Parte_1 il e la Controparte_2 Controparte_5
Chiedeva che fosse accertata e dichiarata la nullità dell'intimazione opposta per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria portata dai titoli esecutivi posti alla base dell'intimazione opposta. Affermava, inoltre, che nemmeno gli atti presupposti alle cartelle di pagamento erano mai stati notificati.
Concludeva affinchè il Giudice di Pace adito accogliesse la domanda e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse l'omessa notifica delle cartelle
2 presupposte all'intimazione e l'intervenuta prescrizione dei crediti portati in esse, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, ritualmente, l' Parte_1 depositando fascicolo cartaceo con annessa documentazione, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
In particolare, l' rilevava che, al contrario di Controparte_6 quanto affermato da controparte, le quattro cartelle di pagamento impugnate erano state, ritualmente, notificate e che nessun credito si era prescritto in quanto successivamente alla notifica delle cartelle e prima dell'intimazione impugnata, era state notificate due intimazioni di pagamento e, in particolare,
l''intimazione n. 024/2016/9004138138/000 e l'intimazione n.
024/2018/9002355029/000, che dovevano intendersi come atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva anche il di che contestava la domanda CP_2 CP_2 attorea affermando che le Sanzioni alla base dell'Intimazione impugnata erano state tutte regolarmente notificate.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva la Controparte_5
La causa era iscritta a ruolo e rubricata al n. 782/2022 R.G. del Giudice di Pace di Brindisi.
All'esito della fase istruttoria, essendo la causa tutta documentale, all'udienza del 11 luglio 2022, precisate le conclusioni, il Giudice si riservava per al decisione.
In data 22/09/2022 veniva depositata la sentenza oggetto di gravame, con cui veniva accolta la domanda proposta dal contribuente.
L'Agente della Riscossione veniva condannata al pagamento della somma di € 264,00 come ristoro dell'importo versato per l'iscrizione a Ruolo.
Avverso la impugnata sentenza veniva proposto appello, per i seguenti motivi e per le argomentazioni svolte nell'atto di gravame, a cui si fa integrale riferimento:
3 1)INAMMISSIBILITA'/NULLITA' DELLA DOMANDA
POSTULATA NEL GIUDIZIO DI PRIME CURE DALL'ATTORE NEI
CONFRONTI DELLA PREFETTURA DI BRINDISI, PER
INESISTENZA DELLA NOTIFICA.
2) ERRONTEITA' DELLA SENTENZA, INCONGRUENZA TRA
"CHIESTO E PRONUNCIATO" E PRONUNCIA "ULTRA PETITUM"
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE ANNULLA
L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO AFFERMANDO CHE LA
MEDESIMA NON AVREBBE I CARATTERI FORMALI E
SOSTANZIALI PREVISTI DALLA LEGGE E NON SAREBBE STATA
LEGITTIMAMENTE EMESSA
3) ERRONEITA' DELLA SENTENZA E VIOLAZIONE DI
NORME DI LEGGE NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PACE
AFFERMA CHE L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.
02420219000812786/000 SIA STATA ILLEGITTIMAMENTE
EMESSA IN QUANTO CARENTE DEI REQUISITI FORMALI E
SOSTANZIALI PROPRI DI TALE ATTO
4) ERRONEITA' DELLA SENTENZA E VIOLAZIONE DI
NORME DI LEGGE NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME
CURE ANNULLA L'INTIMAZIONE IMPUGNATA SOSTENENDO
CHE DALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA NON SI RILEVA
SE L'INTIMAZIONE COSTITUENTE ATTO INTERRUTTIVO
DELLA PRESCRIZIONE E LE CARTELLE DI PAGAMENTO
SOTTOSTANTI SIANO STATE VALIDAMENTE NOTIFICATE.
Sulla base dei motivi sopra indicati, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
A)-Annullare e riformare la sentenza, per i motivi esposti nell'atto di
Appello, per incongruenza tra "chiesto e pronunciato" e pronuncia
"ultra petitum" in quanto il Giudice di Prime Cure annulla l'intimazione di pagamento n. 02420219000812786/000, affermando che la medesima non avrebbe i caratteri formali e sostanziali previsti dalla legge e non sarebbe stata legittimamente emessa, senza che sia stata formulata una espressa domanda in tal senso;
4 B)-Annullare e riformare la sentenza, per i motivi esposti nell'atto di
Appello, in quanto il Giudice di Pace afferma che l'intimazione di pagamento
n. 02420219000812786/000, stata illegittimamente emessa poichè carente dei requisiti formali e sostanziali propri di tale atto;
C)-Annullare e riformare la sentenza, per i motivi esposti nell'atto di
Appello, in qaunto il Giudice di Pace annulla l'intimazione impugnata sostenendo che dalla documentazione depositata non si rileva se le intimazioni costituenti atto interruttivo della prescrizione e le cartelle di pagamento sottostanti siano state validamente notificate.
D)-Condannare, l'Appellato, al pagamento delle spese di causa di entrambi i gradi di Giudizio nei confronti del Sottoscritto Avvocato, distrattario per le spese” .
Con comparsa in data 1.3.2023, si costituiva il Controparte_2 che concludeva per la riforma della impugnata sentenza, così come
[...] richiesto dall' appellante. Pt_1
All'udienza del 28 ottobre 2024 i difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per i deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Decorsi detti termini la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della Decisione
Il proposto appello è fondato e deve, di conseguenza, essere accolto.
Come si è detto in premessa, con atto di citazione in Controparte_1 opposizione all'esecuzione ex art.615-617 c.p.c., aveva convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, l' , Controparte_7 la e il , per la sospensiva Controparte_5 Controparte_2
e la dichiarazione di illegittimità dell'intimazione di pagamento n.024 2021
90008127 86/000, dell'importo complessivo di € 21.401,03, per crediti vantati in diverse cartelle di pagamento.
Chiedeva, nello specifico, che fosse accertata e dichiarata la nullità dell'intimazione opposta per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria portata dai titoli esecutivi posti alla base dell'intimazione opposta .
Affermava, inoltre, che nemmeno gli atti propedeutici alle cartelle di pagamento erano mai stati notificati. Concludeva affinchè il Giudice adito
5 accogliesse la domanda e per l'effetto accertasse e dichiarasse l'omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione e l'intervenuta prescrizione dei crediti portati in esse.
Ciò posto, sulla base della documentazione in atti, va evidenziato che l'intimazione di pagamento n. 024 2021 90008127 86/000, riguardava diverse cartelle di pagamento e, precisamente, con Ente creditore il
[...]
: Controparte_2 cartelle n.024 2013 0007768132000 ;
n.024 2013 0007768233000, per illeciti amministrativi contestati nel
2011.
Le due cartelle di pagamento riguardavano processi verbali di accertamento di violazione delle norme del Codice della Strada elevate nell'anno 2011 dal Comando di Polizia Locale di , a carico Controparte_2 di e precisamente: Controparte_1
• n.1738 del 20/11/2011, per violazione dell'art.149 c.1 e 4 del C.d.S. , poichè alla guida dell'autovettura Hyundai ATOS tg. AZ031DW, ometteva di mantenere rispetto al veicolo che precedeva , distanza di sicurezza tale da garantire l'arresto tempestivo del veicolo;
• n.1739 del 20/11/2011, per violazione dell'art.180, c.1-7, poiché circolava con veicolo a motore, autoveicolo ATOS tg. AZ031DW, senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo;
• n.1740 del 20/11/2011, per violazione dell'art.193, c.1 e 2, poiché circolava con autoveicolo ATOS tg. AZ031DW, senza la copertura assicurativa
R.C. CP_8
• n.2281 del 20/11/2011, per violazione dell'art.180, c.1 e 7 , poiché circolava con autoveicolo ATOS tg. AZ031DW, senza avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
• n.7969 del 15/12/2011, per violazione dell'art.180, c. 8 , poiché senza giustificato motivo non ottemperava all'obbligo di presentarsi presso un ufficio di Polizia per fornire informazioni.
Deve convenirsi che tutti i verbali sopra elencati venivano, immediatamente, contestati a in qualità di conducente il Controparte_1 veicolo tg. AZ031DW, come si evince dalle copie conformi agli originali dei
6 verbali, regolarmente sottoscritti dal ricorrente, depositate nel fascicolo di primo grado.
Stante l'inadempimento dell'attore, il Comando di Polizia Locale del
, formava i ruoli e trasmetteva all' Controparte_2 [...]
che, nell'anno 2013, emetteva le cartelle di Controparte_4 pagamento in atti, eseguendo le successive notifiche.
Nella fattispecie che ci occupa emerge, dunque, in maniera inconfutabile, che il ha fornito piena prova Controparte_2 documentale, che i verbali di accertamento e contestazione, atti prodromici alle richieste di emissione delle cartelle di pagamento impugnate dal siano stati tutti notificati al trasgressore, in maniera regolare Controparte_1
e tempestiva.
Pertanto, infondatamente, l'attore nel giudizio di primo grado dichiarava di non aver mai ricevuto la regolare e rituale notifica degli atti presupposti alle cartelle impugnate .
Deve convenirsi che il cittadino che ritiene che il verbale di contestazione di una violazione delle norme del codice della strada sia nulla e/o annullabile, può impugnare tale atto proponendo, anche in alternativa al ricorso al Prefetto, opposizione dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La disciplina di tale ricorso è prevista dall'art. 204 bis C.d.S. e dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione immediata della violazione ovvero dalla notificazione del verbale, se residente in Italia, ovvero entro 60 giorni se residente all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale
(ai fini dell'irricevibilità del ricorso fa fede la data del timbro postale).
Nel caso di specie il non si è avvalso della suddetta CP_1 procedura.
Nel giudizio di primo grado, a fronte della documentazione, pregnante, da cui si evinceva la regolarità delle notifiche degli atti presupposti si è solo limitato a disconoscerla.
Ma deve ribadirsi, anche, in questa sede che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa
7 prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
In definitiva, non può condividersi l'assunto contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui:
“ Manca, però, il titolo idoneo alla preavvisata azione esecutiva. Non si rileva, infatti né è dimostrato se le cartelle di pagamento a cui si fa riferimento e gli atti successivi siano stati regolarmente notificati”.
Si ribadisce che il ha depositato la Controparte_2 documentazione attestante la regolarità e tempestività della notifica dei verbali di accertamento e contestazione, atti prodromici alle richieste di emissione delle cartelle di pagamento impugnate dal Controparte_1
Documentazione non idoneamente contestata dal trasgressore.
Deve, pertanto, riformarsi la sentenza, impugnata per la suddetta motivazione.
Le spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello interposto da
Parte_1 in persona del Procuratore speciale Parte_2 nei confronti
(C.F. ), del Controparte_1 C.F._2 [...]
Controparte_2
8 in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Francavilla
Fontana (BR) alla Via Municipio 1 (C.F. ), e del P.IVA_1 [...]
in persona del legale Controparte_3
Rapp.te pro-tempore
AVVERSO la Sentenza n. 1288/2022 del Giudice di Pace di Brindisi relativa al
Giudizio tra e l' + 2, iscritto Controparte_1 Parte_1 al n. R.G. 782/2022 del Giudice di Pace di Brindisi, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta con il giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, in favore dell' in persona Parte_1 del suo procuratore speciale pro -tempore, e del Controparte_2
in persona del sindaco pro-tempore, che si quantificano in €
[...]
1.500,00 per ciascuno.
2) Conferma, nel resto, la impugnata sentenza.
Brindisi 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
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