TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11596 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.ssa Camilla
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. ANTONIO CARBONELLI
- RICORRENTE -
CONTRO
APPRESENTANZA GENERALE (C.F. Controparte_1 CP_2
) P.IVA_1
CON GLI AVV.TI ANTONELLA NEGRI, ARIANNA MARIA BEATRICE COLOMBO ED
EDOARDO PICCONE CASA
- RESISTENTE –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/10/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_3
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia giuridica del licenziamento intimato al lavoratore con lettera in data 27.2.24.
b) per l'effetto, ordinare alla società convenuta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. c) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria che risulterà dovuta al lavoratore, commisurata alla retribuzione lorda mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal ricorrente in costanza del rapporto di lavoro, al valore mensile di € 70.000 : 14 = 5.000, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
d) se del caso, condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, pari a € 70.000 : 2 = 35.000, maggiorata di interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 1 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro alla data della domanda, interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda alla data del saldo effettivo e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo.
e) previa, ove ritenuta necessaria per la relativa pronunzia, integrazione del contraddittorio nei loro CP_ confronti, condannare la società convenuta a versare a e la relativa contribuzione CP_5 previdenziale e assistenziale”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Costituitasi ritualmente in giudizio, Controparte_3
ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta e prova testimoniale, il Giudice, all'odierna udienza, ha invitato alla discussione orale e, all'esito, ha deciso la causa pronunciando sentenza ex articolo 429 primo comma c.p.c.
2. In punto di fatto, parte ricorrente ha dedotto di essere stato assunto dal 3.2.20 dalla società convenuta, la quale svolge attività̀ multinazionale di retirement & income solutions e assicurazioni nei rami vita, infortuni e salute, con contratto individuale di lavoro subordinato inizialmente a tempo determinato, poi convertito in contratto a tempo indeterminato, quale Sales Regional Manager, con una retribuzione annua lorda di € 70.000 e un orario di lavoro non inferiore a 37 ore settimanali (doc.
2 ricorso).
In precedenza, egli è stato amministratore delegato e legale rappresentante della società
[...]
oggi rinominata , il cui oggetto sociale è l'espletamento di mandati di agenzia Controparte_6 CP_7
e sub-agenzia nel settore dell'intermediazione assicurativa, in cui detiene ancor oggi delle partecipazioni ed è stato anche amministratore delegato e legale rappresentante di , il cui CP_6 oggetto sociale è lo svolgimento di attività di consulenza, formazione e holding di partecipazioni sociali. Con lettera datata 30.1.24 la società convenuta ha contestato al lavoratore i seguenti illeciti disciplinari:
“Premesso che:
(i) Lei ricopre, dal febbraio 2020, il ruolo di "Sales Regional Manager" di Controparte_3
( o la "Società") per la region c.d. "centro " (Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, CP_3 CP_3
Umbria, Sardegna);
(ii) in tale ruolo, Lei è responsabile del coordinamento della sales force che opera nella Sua area di competenza e i Suoi doveri ricomprendono, in particolare, la verifica del corretto svolgimento delle attività commerciali dei sales (numero di visite, tendenza produttiva, controllo delle note spese ecc.) per il raggiungimento dei budget, incontrare periodicamente e personalmente i broker clienti a supporto del team per sviluppare le relazioni commerciali, nonché verificare le potenziali aree di business per lo sviluppo delle attività di CP_3
(iii) prima della Sua assunzione in Lei ha detenuto delle partecipazioni in e ricoperto la CP_3 carica di amministratore delegato e legale rappresentante di ( ");ricoperto Controparte_6 CP_6 la carica di amministratore delegato e legale rappresentante dell'allora e Controparte_6 oggi ( ), società posseduta da e: a) il cui Controparte_8 CP_7 CP_6 rappresentante legale è il SI. Suo ex socio in ) il cui oggetto sociale è, Controparte_9 CP_6 tra l'altro, lo svolgimento di attività finalizzate a promuovere la creazione di reti commerciali di soggetti specializzati in campo assicurativo, nonché l'espletamento di mandati di agenzia e sub- agenzia anche nel settore dell'intermediazione assicurativa;
c) che ha in essere un contratto di agenzia e di collaborazione come Correspondent con CP_3 CP_3
(iv) al fine di evitare che potesse sorgere, dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con un conflitto di interessi tra Lei e la Società, al momento dell'assunzione Lei si è CP_3 impegnato a dismettere ogni Sua partecipazione diretta o indiretta in e CP_6 Controparte_6
e a "non svolgere in costanza di rapporto qualsiasi altro tipo di attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (lavoro subordinato, autonomo collaborazioni, partecipazione in associazione, ecc.) anche non in concorrenza con quella di ivi compresa attività in favore di CP_3 CP_6
e , salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di (art. 12 (a) del
[...] CP_6 CP_3 contratto sottoscritto in data 3 febbraio 2020);
(v) al fine di identificare le cause dei risultati non soddisfacenti della regione c.d. "centro " (che CP_3 ha registrato nel 2023 risultati inferiori rispetto agli obiettivi fissati nel Plan), ha CP_3 recentemente rafforzato la verifica delle attività delle risorse che vi sono addette (tramite, ad esempio, la condivisione con il Direttore del canale Independent Distribution, SI. PEona_1 delle agende lavorative delle singole risorse) ed ha avviato delle verifiche;
(vi) nel contesto di tali verifiche sono emerse le seguenti circostanze:- il capitale sociale di CP_7
Cont è oggi detenuto, oltre che da e da altri soggetti, anche da ( ), CP_6 Controparte_10 capogruppo di una multinazionale provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto Cont della trasformazione digitale di prodotti e processi;
nel 2021, ha acquisito il 100% del capitale sociale di ( "), società con sede a Brescia specializzata, tra l'altro, Controparte_11 CP_11 nello sviluppo di software e applicativi per il mercato della gestione digitale della mediazione creditizia e delle reti di vendita per agenti in attività finanziaria;
come comunicato al mercato dalla Cont stessa nell'aprile 2023, quest'ultima e hanno avviato un progetto volto ad implementare CP_7 una piattaforma tecnologica che consenta, nel settore assicurativo, l'ottimizzazione ed il controllo totale dei processi di vendita dei prodotti assicurativi e la conseguente riduzione dei costi transazionali e la piattaforma tecnologica di sarà sviluppata, mantenuta ed evoluta dalla CP_7 società , attraverso un contratto di fornitura di servizi e licenze software;
in tale contesto, CP_11
Cont nell'aprile 2023, ha appunto sottoscritto un aumento di capitale in in forza del quale CP_7 detiene oggi una partecipazione del 15% del capitale sociale.
Tutto ciò premesso, ai sensi di legge e di contratto, Le contestiamo disciplinarmente quanto solo recentemente emerso:
1) a partire quantomeno dal mese di febbraio/marzo 2022, Lei ha promosso, insieme al Suo ex socio
SI. e con la partecipazione dell'ex dirigente di SI. oggi Controparte_9 CP_3 CP_12 dirigente di altra compagnia assicurativa (Willis Italia), un progetto di sviluppo del business della società e nell'interesse di quest'ultima, finalizzato alla creazione, da parte di e con CP_7 CP_7
Cont la collaborazione di e di , di una piattaforma on line per la vendita di prodotti CP_11 assicurativi;
Lei ha taciuto tale progetto a a cui non ha chiesto alcuna autorizzazione e con CP_3 cui non ha condiviso alcunché;nel medesimo periodo, e sempre all'insaputa di Lei ha altresì CP_3 coinvolto nel progetto di alcuni dipendenti (SI.ri , , CP_7 PEona_2 PEona_3 Per_4
Per_
, e collaboratori (SI.ri e di
[...] PEona_5 PEona_7 PEona_8 CP_3
e, nell'interesse di li ha sollecitati a divenire parte del gruppo di lavoro dedicato alla CP_7 creazione e alla gestione della piattaforma di ha discusso con loro (in diverse riunioni) del CP_7 progetto stesso insieme al Suo ex socio SI. e con il suo ex socio SI. - li ha altresì CP_9 CP_9 sollecitati a cessare il rapporto di lavoro con al fine di divenire collaboratori di per CP_3 CP_7 le finalità di cui sopra.In particolate- nel corso di un incontro organizzato a Bologna nel marzo 2022 per discutere del progetto di a cui Lei e il Suo socio SI. vete invitato i dipendenti CP_7 CP_9
e collaboratori citati sopra, Lei alla presenza degli altri partecipanti ha sollecitato il SI. a Per_4 rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro con (suggerendo peraltro di intentare una CP_3 causa nei confronti della stessa) per poi instaurare un nuovo rapporto di lavoro con CP_7 2) Lei ha sollecitato il SI. Correspondent e agente di a cessare i rapporti PEona_8 CP_3 CP_3 con al fine di assumere il ruolo di delegato assicurativo di ciò allo scopo di CP_3 CP_7 consentire a grazie ai requisiti posseduti dal SI. di modificare il proprio status CP_7 PEona_8 nel Registro degli Intermediari, funzionalmente alla realizzazione del progetto;
di fronte al rifiuto Per_ del SI. ha ingaggiato il SI. ET Correspondent di PEona_8 CP_7 CP_3
3) Lei ha dedicato al progetto anche diverse giornate lavorative nel corso dei mesi di CP_7 novembre e dicembre 2023, anziché dedicarsi alle attività di "Sales Regional Manager", dichiarando espressamente, nel questionario "2023 Conflict of Interest Questionnaire", di non trovarsi in alcuna situazione di potenziale conflitto di interessi. E così, in particolare:
(i) in data 29 novembre 2023, durante tutto l'orario di lavoro, si trovava a Brescia, al mattino presso la sede di , coinvolta nel progetto e al pomeriggio a Ghedi, avendo tra l'altro indicato CP_11 CP_7 nell'agenda condivisa due incontri in Toscana, il primo alle ore 11:30 con il SI. a PEona_9
Camaiore e il secondo con il SI. a Serravezza;
PEona_10
(ii) in data 30 novembre 2023, nell'ora in cui aveva inserito in agenda (ore 12:00) un incontro a
Siena con il SI. , Lei si trovava presso gli uffici di Guber Banca a Brescia, con il SI. PEona_11
(ex Regional Manager di che oggi lavora per la compagnia di assicurazioni PEona_2 CP_3
Willis Italia S.p.A., anch'egli coinvolto nel progetto;
CP_7
(iii) in data 12 dicembre 2023, durante tutto l'orario di lavoro, Lei si trovava a Brescia, al mattino presso il palazzo Skyline con la SI.ra (che lavora per la già citata ) e al Parte_2 CP_11 pomeriggio presso la sede di , sempre con la SI.ra avendo tra l'altro indicato CP_11 Parte_2 in agenda due incontri in Toscana, il primo alle ore 12:00 con il SI. a Montecatini Terme e Per_12 il secondo con il SI. a Poggio a Caiano;
Per_13
(iv) in data 14 dicembre 2023, durante tutto l'orario di lavoro, Lei si trovava a Brescia, sia il mattino sia il pomeriggio presso il palazzo Skyline, avendo tra l'altro indicato in agenda alle ore 11:30 un incontro con i SI.ri e a Macerata;
Pt_3 CP_13 infine, da una recente verifica, è emerso come, quantomeno nel periodo ottobre/dicembre 2023,
4) Lei non abbia presidiato il territorio a Lei affidato, con visite, appuntamenti, ecc. come dimostra il fatto che, in tale periodo, Lei non ha presentato giustificativi per il rimborso spese, né di pedaggi autostradali, né di pranzi o simili. Al contrario, dalla Sua fuel card, risultano in tale periodo rifornimenti effettuati unicamente nella zona del bresciano, al di fuori dunque dal territorio a Lei assegnato.” (doc. 4 ricorso).
Il ricorrente ha replicato a tale contestazione sia per iscritto sia mediante audizione orale, ma in data
27.2.24 la società convenuta ha intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa con una lettera avente il seguente tenore letterale (doc. 5 ricorso): “…facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare datata 30 gennaio 2024, qui richiamata, alla Sua lettera di giustificazioni e all'audizione orale da Lei richiesta e tenutasi il 21 febbraio 2024, nel corso della quale Lei ha integrato le Sue giustificazioni, che tuttavia non possono essere accolte. Riesaminate anche le evidenze in nostro possesso, riteniamo che le circostanze contestate risultino confermate nella loro sostanza per come descritte nella nostra lettera di contestazione. In particolare, dalle nostre verifiche emerge una rappresentazione dei fatti che conferma il Suo attivo coinvolgimento nello sviluppo del business di - da Controparte_8
Lei peraltro ammesso anche nel corso dell'audizione nell'esclusivo interesse di Tale attività CP_7 non soltanto è stata taciuta a ed eseguita nel corso di diverse giornate lavorative, ma si è CP_3 anche concretizzata in un conflitto di interessi con il Suo datore di lavoro, nonché in un tentativo di sollecitare delle risorse di a cessare il loro rapporto di lavoro con quest'ultima per divenire CP_3 collaboratori di Come pure, in base ai dati in nostro possesso non confutati dalle Sue CP_7 giustificazioni, Lei ha dedicato il Suo tempo di lavoro, remunerato da ad interessi estranei CP_3
a stessa e non ha presidiato il territorio a Lei affidato in qualità di "Sales Regional Manager" CP_3 di CP_3
Quanto sopra costituisce violazione dei Suoi obblighi legali e contrattuali, incide irrimediabilmente sul vincolo fiduciario e non consente in alcun modo la prosecuzione nemmeno provvisoria del Suo rapporto di lavoro. Le comunichiamo, pertanto, il licenziamento per giusta causa dal rapporto con effetto dalla data di avvio del presente procedimento disciplinare.La invitiamo a restituire immediatamente l'autovettura aziendale e tutti i restanti beni e documenti di in Suo possesso, CP_3 mettendosi in contatto con la SI.ra per organizzare la restituzione degli Parte_4 stessi.Restiamo, nei prossimi giomi, a Sua disposizione per concordare, se desidera, la comunicazione ai colleghi della cessazione del rapporto.”
3. Parte convenuta, nella propria memoria, ha posto in evidenza che per la chiusura dei CP_3 rapporti con era così cruciale che le parti hanno previsto che il contratto si sarebbe CP_7 trasformato a tempo indeterminato soltanto a fronte dell'evidenza di una effettiva dismissione delle partecipazioni in : «fatto salvo il caso di recesso per mancato superamento del periodo di CP_7 prova o per giusta causa, il Rapporto verrà trasformato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte della esibizione da parte Sua a della documentazione ufficiale CP_3 attestante l'efficacia della dismissione delle Sue partecipazioni in [oggi Simplex Controparte_6
n.d.r.] e alle condizioni di cui sopra prima della Data di Naturale Scadenza» (art. 11, doc. CP_6
6 memoria). La datrice di lavoro ha inoltre dedotto che nel suo ruolo di Sales Regional Manager, il ricorrente è stato responsabile del coordinamento della sales force che opera nella area di sua competenza (il centro- Italia, Regioni composta da Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e Sardegna) e, in particolare, si occupa di: (i) verificare il corretto svolgimento delle attività commerciali dei Sales
Representative (numero di visite, tendenza produttiva, controllo delle note spese ecc.) per il raggiungimento dei budget, (ii) coordinare i Corespondent, (iii) incontrare periodicamente e CP_3 personalmente i broker clienti a supporto del team per sviluppare le relazioni commerciali e (iv) verificare le potenziali aree di business per lo sviluppo delle attività di La sua è quindi una CP_3 attività che deve svolgersi sul territorio, in centro-Italia appunto.
La società ha infine evidenziato che, come previsto dalle policy aziendali per tutti i dipendenti di il SI. ha dovuto poi periodicamente compilare il Conflict of Interest CP_3 Pt_1
Questionnaire finalizzato al monitoraggio dei conflitti di interesse. Ancora il 15.11.2023, il SI. ha dichiarato di non avere alcun conflitto di interessi, neanche potenziale, con e ha Pt_1 CP_3 confermato, in particolare, di non avere «personal relationships with or financial interest in a third party may impair, or appear to impair, your ability to be objective in your position at » (doc. CP_3
7 memoria).
Il ricorrente si è limitato a contestare genericamente gli addebiti formulati dalla convenuta, senza offrire una ricostruzione alternativa. In particolare, ha affermato che sarebbe CP_7 monomandataria rispetto a e avrebbe venduto solamente polizze della Società -circostanza CP_3 inveritiera, poiché , tra i suoi mandati, ha anche quello della società Foward You, concorrente CP_7 della società convenuta (doc. 15 memoria).
Il ricorrente ha poi rilevato come il proprio orario di lavoro di 37 ore settimanali nonché i propri legami familiari avrebbero giustificato i suoi frequenti spostamenti a Brescia presso le sedi di CP_7
Contr e di società proprietaria del 15% del capitale sociale di . Ha infine giustificato la propria CP_7 presenza presso tali sedi con l'intento di aiutare a decodificare i flussi di lavoro e i processi CP_7 della convenuta da integrare con , senza però fornire alcuna prova a riguardo. CP_3 CP_7
Parte ricorrente ha inoltre contestato la legittimità delle informazioni raccolte dal datore di lavoro accedendo alla agenda appuntamenti Outlook e ricorrendo all'attività di un'agenzia investigativa per il pedinamento degli spostamenti, in quanto tali condotte contrasterebbero con l'art. 4 Stat. lav. Parte convenuta ha difeso la legittimità di entrambe affermando che l'agenda è condivisa con il superiore e il ricorso a investigatori privati è ammesso dalla giurisprudenza (Cass. 24.10.2024, n. 27610 e Cass.
9.11.2020 n. 25038) anche a fronte del mero sospetto di illeciti posti in essere dal lavoratore, quali quelli poi effettivamente contesti al ricorrente In merito a quanto contestato al lavoratore in riferimento ai primi due fatti contestati, i.e.
l'organizzazione da parte sua insieme al suo ex socio e l'ex dipendente di CP_9 CP_3 CP_12 di incontri “carbonari” con dipendenti e collaboratori della Società per presentare loro il
[...] progetto di sviluppo del business di e della sua piattaforma di vendita di prodotti assicurativi CP_7
e per convincerli ad aderirvi così da acquisire, oltre al know how e alla forza lavoro di anche CP_3
i suoi Correspondent, la società ha valorizzato le dichiarazioni rese da due dipendenti di CP_3 in seguito ai fatti contestati. Il tentativo di storno di dipendenti e collaboratori sarebbe poi CP_3 confermato dalla dichiarazione rilasciata alla Società dal ricorrente.
4. Tanto chiarito in merito alle allegazioni in fatto e alle diverse prospettazioni offerte dalle parti, occorre ora operare la ricostruzione dei fatti contestati sulla base delle evidenze processuali.
E' stata espletata prova testimoniale al fine di determinare la sussistenza dei primi due più gravi fatti oggetto di contestazione disciplinare, i.e. l'organizzazione da parte di insieme al suo ex Pt_1 socio e l'ex dipendente di ET CO LO, di incontri “carbonari” con dipendenti e CP_9 collaboratori di per presentare loro il progetto di sviluppo del business di e della sua CP_3 CP_7 piattaforma di vendita di prodotti assicurativi e per convincerli ad aderirvi al fine di acquisire, oltre al know how e alla forza lavoro di anche i suoi Metlife Correspondent e il tentativo di storno CP_3 di dipendenti e collaboratori di quest'ultima.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Lavoro in da agosto 2016. Sono Senior PEona_3 CP_3
Regional Manager, mi occupo di gestire dipendenti intermediari che hanno rapporti di collaborazione con la mandante che è della parte RD . Confermo che c'è stato un CP_3 CP_3 incontro, non ricordo la data precisa, potrebbe essere febbraio 2022. Sono stato invitato da a una video call con , , Controparte_9 PEona_2 Parte_1 PEona_5
. Si parlava di sviluppare un progetto volto a far convergere i prodotti di PEona_4 CP_3 sull'intermediario mediante l'implementazione di una nuova piattaforma che sarebbe stata CP_7 usata per la vendita di prodotti non solo di ma anche di altre compagnie. CP_3
Poco dopo ci siamo visti nei pressi di Bologna per parlare di questo progetto che si è ulteriormente sviluppato. A Bologna erano presenti i soggetti nominati prima, e inoltre alcuni CP_3 correspondants come forse , c'era anche PEona_14 PEona_15 PEona_7 Per_16
L'oggetto della riunione era presentare agli astanti tale progetto, ossia di presentare
[...] CP_7 come un intermediario dal volto più moderno in ragione di questa piattaforma digitale e dei nuovi prodotti e della possibilità di interagire con questo intermediario in varie forme secondo le caratteristiche proprie dei partecipanti. Il progetto era presentato a tre mani con ruolo diverso secondo le competenze di ciascuno da (rappresentava la consulenza esterna e PEona_16 programmava consulenze con compagnie esterne anche diverse da ma inclusa ). CP_3 CP_3
e avevano più un ruolo operativo (reclutare eventuali altri distributori con cui CP_9 Pt_1 connettersi per poi ampliare questa rete che doveva fungere da rete di distribuzione). Tra queste compagnie si era ipotizzato lavorare con LV e ForwardYou. Nella presentazione di questo progetto si è parlato anche della possibilità per alcuni provenienti da di rivestire un ruolo CP_3 all'interno di questo progetto. e sono passati in Williss e poi è passato in Per_2 Per_5 Per_5
Anche a me ha proposto di passare in Per Williss se ne è parlato Per_17 Controparte_9 CP_7 in termini generali senza nulla di concreto con Mi pare si sia parlato anche di far PEona_16 passare alle dipendenze di ma non ho un ricordo chiarissimo di questo nel corso Per_4 CP_7 della riunione. Successivamente, ho saputo da che gli era stato effettivamente PEona_4 proposto. Confermo che ho firmato un accordo di riservatezza e che ci è stato detto di lasciare i telefoni spenti fuori dalla sala riunioni. L'accordo mi è stato sottoposto da l'invito a lasciare CP_9 fuori i telefoni dalla sala riunioni proveniva dai tre soggetti che rappresentavano di cui ho CP_7 parlato prima ( . Dopo la riunione è stato costituito un gruppo whatsapp Pt_1 CP_9 Per_16 con i partecipanti per organizzare ulteriori riunioni e anche con spirito goliardico tra di noi. C'è stata un'altra riunione a Milano, mi era stato chiesto di identificare una sala riunioni da parte di nella riunione è stato presentato il business plan con presentazione di costi e assunzione CP_9 ipotetica di alcuni dipendenti di da parte di Poco prima di Natale ho riferito tutte le CP_3 CP_7 informazioni di cui sopra a e nell'ambito di una video call. Tes_1 PEona_1
Successivamente, mi è stato chiesto da di fare ulteriori precisazioni in una telefonata a inizio Tes_1 gennaio. Potrei aver definito le riunioni svolte per come riunioni 'carbonare': mi riferivo CP_7 alla richiesta di lasciare fuori i cellulari o alla sottoscrizione dell'accordo di riservatezza. Era necessaria segretezza perché era un momento in cui c'era disorientamento all'interno di CP_3 perché c'erano state delle uscite, in quel momento solo quella di (che era il nostro PEona_16 capo) ed era sconveniente la presenza di dipendenti all'interno di quella riunione. Io CP_3 spontaneamente ho deciso di raccontare delle riunioni sul progetto a e che CP_7 Tes_1 Per_1 io sappia loro lo hanno appreso da me.
A domanda del difensore di parte ricorrente: potrei essere stato io ad aver creato il gruppo whatsapp ma non lo ricordo con certezza.
A domanda del difensore di parte ricorrente, precisa: era all'interno della regione nord, CP_7 quindi, era di mia competenza e di perché io ero un area manager e lui era regional PEona_2
e PE era un intermediario della region. era ed è tuttora un intermediario esterno (ossia CP_7 un distributore) ma è anche un correspondant, ossia s'impegna attraverso un accordo di CP_3 collaborazione di consulenza con la mandante a vendere prodotti e sviluppare CP_3 CP_3 relazioni con altri intermediari su accordo con la mandante. non è un intermediario solo per CP_7
ma può prendere mandanti da chiunque. CP_3
L'operazione poteva essere dannosa per perché avrebbe potuto comportare una perdita di CP_3 vari dipendenti e correspondant. In astratto la previsione di una piattaforma digitale poteva CP_3 anche essere vantaggiosa anche per , sarebbe stata invece negativa per la possibile CP_3 CP_3 perdita di dipendenti che fossero passati in CP_7
Non mi risulta che sia poi passato qualcuno come dipendente. che era correspondant è diventato legale rappresentate di Ora non è PEona_14 CP_3 CP_7 più corrispondent. CP_3
Non so se è stato autorizzato da .” CP_3
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Lavoro in Williss Italia da settembre 2022 PEona_2 con ruolo responsabile dello sviluppo commerciale. Prima ho lavorato in da settembre 2012 CP_3 ad agosto 2022. In facevo attività commerciale, ultimo ruolo era quello di regional manager CP_3
RD Italia. (prima ) era uno dei distributori della compagnia nell'area nord quindi CP_7 CP_6 nella mia gestione. Mi ricordo che era stata fatta una call con e CP_9 Per_5 Pt_1 Per_4
e poi un incontro a Bologna. Lo scopo era di far convergere all'interno della nuova piattaforma digitale una parte degli altri correspondents. CP_3
C'è stata una riunione dove eravamo solo quattro persone a casa di : io, Parte_1 Per_1
Pt_1 Controparte_9
Mi ricordo perfettamente che c'era erché io venivo da Milano in treno e a Roma in Per_1 Per_1 treno, ci siamo trovati in stazione e siamo andati a casa di non ha una sede a Pt_1 CP_3
Bologna. Era estate credo maggio, giugno 2022.
Era un meeting lavorativo, infatti fu fatto in settimana e l'oggetto della riunione era anche utilizzare come hub . Controparte_14
Qualche mese prima è avvenuta la riunione di cui mi parla nei pressi di Bologna, erano presenti tutte le persone che mi riferisce. Ricordo di aver firmato un accordo di riservatezza, non ricordo mi sia stato detto di lasciare il cellulare spento fuori dalla sala riunioni, mi pare di averlo tenuto, ma non me lo ricordo.
L'accordo di riservatezza era legato alla tecnologia della piattaforma;
questo era il motivo. Non
c'erano ragioni di tipo commerciale, almeno io non pensavo che fosse questo il motivo.
Il progetto simplex veniva raccontato da e anche da Controparte_9 PEona_16 Pt_1
c'era, non ricordo nel dettaglio chi ha detto cosa, sicuramente c'erano tutti loro. Non si è parlato durante la riunione in modo aperto dello spostamento di alcuni dipendenti di CP_3
. mi ha proposto di passare in Willis a giugno. Ho fatto colloqui a giugno, CP_15 PEona_16
e poi ho iniziato a lavorare a settembre.
Poi dopo la riunione di Bologna è stato costituito un gruppo whatsapp.
Non mi risulta ci sia stata una riunione a Milano per presentare il business plan del progetto o, almeno io non ci ho partecipato.
ha costituito il gruppo whatsapp che esiste ancora. PEona_3
L'oggetto della riunione di Bologna era creare una efficienza di costo, mettendo alcuni metlife corrispodant non troppo attivi sotto CP_7
Non so perché la riunione sia stata fatta di sabato. La riunione di Bologna non è stata convocata da
. CP_3
Nella riunione a casa di non abbiamo parlato della precendente riunione di Bologna. Pt_1
Confermo che il tema nella riunione a casa di il tema trattato era connesso, ma non è stato Pt_1 fatto cenno alla riunione di Bologna.
a un certo punto del 2022, è diventato responsabile della distribuzione di è PEona_14 CP_7 stato autorizzato, nel senso che io ho informato la direzione della compagnia e in particolare la Per_ direzione sales support ( e . Non so perché poi abbia lasciato PEona_18 PEona_19
, è avvenuto dopo che io sono andato via.” CP_3
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Lavoro in dal febbraio 2017 e PEona_4 CP_3 sono responsabile commerciale per l'area sud.
Mi ricordo di aver partecipato ad un incontro a inizio marzo 2022 a Bologna. C'eravamo io, Per_
, alcuni correspondents ( Pt_1 Per_16 Per_3 CP_9 Per_5 CP_3 PEona_7
e . Confermo di aver firmato un accordo di riservatezza e di aver lasciato il cellulare fuori PEona_8 dalla sala riunioni. L'accordo di riservatezza ci era stato richiesto per e-mail da se non CP_9 ricordo male, qualche giorno prima. Io l'ho restituito firmato a l giorno della riunione prima CP_9 di entrare in sala. L'oggetto della riunione era creare una nuova realtà distributiva di prodotti assicurativi con tutte le parti necessarie a tal scopo. Il progetto era esposto da e Pt_1 CP_9
Sempre da i è giunto l'invito alla riunione con tutte le indicazioni di luogo e tempo. Per_16 CP_9
La riunione si è stata tenuta il sabato mattina. Non era convocata da . nel corso CP_3 Pt_1 della riunione, mi ha invitato a dimettermi da e poi a fare causa all'azienda e passare a CP_3
Chi esponeva il progetto erano e , spiegavano i partner che CP_7 Per_16 Pt_1 CP_9 avrebbero investito nel progetto, partner futuri da coinvolgere e nuove tecnologie. Prima della riunione di Bologna c'era stata una video call preparatoria a quella fisica. Dopo la riunione di
Bologna è stato formato un gruppo whatsapp ma non ricordo chi l'ha costituito. Io ero presente nel gruppo non credo di esserne uscito ma è un gruppo che non è attivo ormai da qualche anno. Dopo la riunione non sono rimasto convinto dei contenuti e ho deciso di non prendere parte al progetto.
Ho avuto l'impressione che si volesse mettere le mani su qualcosa di già costruito e pronto e trasferirlo altrove.
Io gestisco ancora adesso e gestivo allora il più elevato numero di correspondant. Le mie dimissioni avrebbero determinato il trasferimento mio e di tutti i corrispondant in con perdita di parte CP_7 della struttura di . Non rappresenta un automatismo il passaggio dei correspondant, ma CP_3 senz'altro costituisce una conseguenza ampiamente probabile, la mia sensazione era che questo fosse l'obiettivo.
Dopo questa riunione sono stato contattato telefonicamente da il quale cerca di convincermi Per_16
a lasciare , facendo leva sul fatto che avrei potuto seguirlo e mi faceva capire che, essendo CP_3 andato via lui, sarebbero anche cambiate le cose internamente con uno svantaggio verso la mia persona.
Non riesco a ricordare se ho ricevuto una telefonata anche da ma era stata paventata la Pt_1 possibilità di vederci nuovamente, non ricorda se l'idea era partita da o CP_9 Per_16 Pt_1
Io non ho partecipato a nessun altro incontro.
Confermo che aveva chiesto a di ricoprire il ruolo di delegato assicurativo di Pt_1 PEona_8
, e poi ho ricevuto una telefonata da che mi chiedeva spiegazioni riguardo al rifiuto. CP_7 Pt_1
Per_ Dopo, l'incarico è stato dato a
Confermo che è iscritto alla lettera A del registro Rui. All'epoca era PEona_8 CP_7 semplicemente un sub agente, titolo che era in possesso di , quindi la società avrebbe PEona_8 potuto iscriversi nella sezione A, avvalendosi del delegato assicurativo munito di titolo e di solito parlavamo per telefono. Per_20 Pt_1 Per_16
Quello che ho riferito in merito alla riunione e all'invito alle dimissioni lo ho raccontato a Per_1 in una riunione del gennaio 2024. Tes_1
Mi sono state fatte delle domande e io ho raccontato quello che sapevo;
loro erano già a conoscenza di qualcosa riguardo al progetto simplex e alla riunione di Bologna.”
Il teste di parte ricorrente ha affermato: “Lavoro come imprenditore autonomo a Controparte_9
Brescia e mi occupo di intermediazione assicurativa e consulenza aziendale. Avevo e ho tuttora un rapporto di collaborazione con ma non sono mai stato un suo dipendente. Nel febbraio 2022 CP_3
Per_ nei pressi di Bologna c'è stata una riunione dove c'ero io, , Pt_1 Per_2 PEona_8 Per_16
. Questa riunione l'ho convocata io dopo aver condiviso con tutti i presenti
[...] PEona_7 delle tematiche della riunione ma io ero il titolare dell'azienda e poi . CP_6 CP_7 Non ricordo se c'è stata una call, c'è stato un periodo precedente all'incontro in cu si è parlato.
Ho chiesto io ai partecipanti di sottoscrivere un accordo di riservatezza e mi pare di aver chiesto anche di lasciare i cellulari spenti fuori dalla sala riunioni, anche se su questo non sono sicurissimo.
Dal momento che la è stata partecipata da una società quotata in borsa che ha fatto un forte CP_7 investimento in capitale a fronte di un progetto innovativo da un punto di vista IT ed essendo io amministratrore della , nella mia discrezionalità, posto che si trattava di progetto innovativo, CP_7 ho chiesto di sottoscrivere l'accordo di riservatezza. Ho comunicato ai partecipanti le ragioni dell'accordo di riservatezza.
La riunione è stata convocata di sabato perché era un misto di dipendenti e altri collaboratori, per fare le cose con più calma.
Il progetto lo esponevo principalmente io, ma era un progetto che era già abbastanza noto all'interno di Tutti i presenti erano informati del progetto già prima della riunione. Sicuramente CP_3 Per_1 era informato del progetto, probabilmente Nel corso del tempo, e nasce Per_21 CP_7 CP_6 come semplice correspondant, ha prodotto risultati significativi. L'approccio successivo era CP_3 di rafforzare la struttura.
Io a icuramente gliene avevo parlato, mi pare di averne parlato anche prima della riunione. Per_1
A domanda del giudice risponde: non lo abbiamo invitato alla riunione perché era un dirigente, noi altri eravamo tutti allo stesso livello.
Non credo dia ver parlato con ella riunione di Bologna in occasioni successive. Per_1
Io personalmente non ho fatto richiesta a nessun dipendente di di passare a Non so CP_3 CP_7 se l'ha fatto. Ero presente alla riunione, ma nella riunione si entra e si esce. Non so se l'ha Pt_1 fatta quando io non c'ero . non ho sentito dire a di dimettersi. Pt_1 Per_4
Io sono l'unico mc ad aver sempre avuto monomandato con mentre altri mc hanno altre CP_3 compagnie. Per_ Ho chiesto a di essere legale rapprentante di poi è stato chiesto a PEona_8 CP_7
offriva un unico prodotto, mentre invece in era importante aggiungere diversi CP_3 CP_7 prodotti , non in concorrenza con . CP_3 ha rifiutato per motivi di salute di sua madre che era di Napoli, e poi è stato accettato da PEona_8
Per_
ed è stato gestito tutto da all'interno di . Per_2 CP_3
PE TR erano necessario perché aveva una lettera A del
A domanda della parte convenuta, risponde: a febbraio 2022 la simplex non era ancora partecipata dalla società quotata, la interlocuzione era però partita già nel 2020, con tanto di firme reciproche. La riunione a casa di con quattro persone aveva grosso modo lo stesso oggetto sulla Pt_1 evoluzione di della riunione di Bologna di pochi mesi prima. Non abbiamo parlato a CP_7 Per_1 della precedente riunione di Bologna. non assume dipendenti, gli altri MC son liberi professionisti e quindi salva l'esclusività di CP_7 prodotto di , avrebbero potuto porpore altri prodotti non in concorrenza a anche su altri CP_3 intermediari.”
5. In riferimento alle prime due condotte oggetto della contestazione disciplinare, le risultanze della prova testimoniale hanno dato piena conferma dell'effettiva fondatezza delle accuse mosse dalla datrice di lavoro.
Infatti, i testimoni hanno dato tutti conferma della riunione che si è tenuta a Bologna –“fuori da piedi”
(come espresso in termini in equivoci nella mail di convocazione) e si è tenuta deliberatamente di sabato, quindi, non in orario lavorativo ed hanno altresì confermato che i vertici di non ne CP_3 erano messi a parte e non sono stati invitati.
La riunione è stata promossa da e e si ponevano come braccio operativo. Il CP_9 CP_12 Pt_1 progetto era il rafforzamento di attraverso la creazione di una piattaforma digitale per la CP_7 promozione di prodotti assicurativi di e di altre società. Tutto questo è stato confermato in CP_3 modo unanime nell'istruttoria.
La circostanza che – astrattamente – l'inserimento dei prodotti anche di avrebbe potuto CP_3 comportare un vantaggio economico per quest'ultima è irrilevante.
Al ricorrente era espressamente fatto divieto di operare per senza previa autorizzazione CP_7 scritta. La previsione della forma scritta rende inconsistenti anche tutte le argomentazioni svolte nel ricorso al fine di sostenere che l'attività contestata si inquadrava negli ordinari rapporti tra e CP_7
o che fosse informata del progetto innovativo portato avanti da . CP_3 CP_3 CP_7
Tutti i dipendenti e i correspondant presenti a Bologna si sono riuniti in orario extra CP_3 lavorativo. Non si vede per quale ragione avrebbero dovuto farlo se il progetto fosse stato nell'interesse di , come paventato nel ricorso. O, ancora, non si spiega perché alla riunione CP_3 non sarebbero stati invitati i vertici di che avrebbero potuto e dovuto, anzi, esserne i CP_3 promotori.
V'è dunque piena prova che il ricorrente abbia svolto attività per senza previa autorizzazione CP_7 scritta di . CP_3
In verità dall'esame della prova testimoniale, è emerso che gli illeciti realizzati dal ricorrente siano di tenore ben più grave ed esprimano una profonda slealtà nei confronti dell'azienda. La riunione di Bologna ed il progetto della nuova piattaforma sono stati portati avanti, non solo all'insaputa di , ma proprio alle spalle di quest'ultima. CP_3
L'intento è chiaro ed è evincibile anche dalle modalità con cui la riunione si è tenuta. Tutti i testimoni hanno dichiarato di avere sottoscritto un accordo di riservatezza prima della riunione di Bologna. ha riferito che, quale, rappresentante legale di , nella propria discrezionalità, ha CP_9 CP_7 ritenuto opportuno imporre riservatezza al fine di assicurare la segretezza delle innovazioni tecnologiche contenute nel progetto, tanto più in ragione del fatto che era una società quotata. CP_7
La spiegazione fornita da appare poco plausibile. Innanzitutto, parte ricorrente non ha CP_9 prodotto il testo dell'accordo da cui si sarebbe potuto verificare se esso conteneva un riferimento alle ragioni della riservatezza. In secondo luogo, da quanto riferito da tutti i testimoni, sembrerebbe che l'incontro di Bologna fosse maggiormente rivolto ad implementare il progetto sotto un profilo commerciale, senza alcun approfondimento delle tecnologie informatiche di cui peraltro nessuno dei partecipanti all'incontro risulta avere le necessarie competenze. Pare invece che l'accordo di riservatezza, al pari della richiesta di non portare i propri telefoni cellulari nel luogo della riunione, avesse invece lo scopo di celarne lo svolgimento ai vertici della società convenuta, anche al fine di distrarne dipendenti e collaboratori.
In relazione a tale ultimo profilo, va osservato che il tentativo di storno di dipendenti risulta direttamente confermato dai primi tre testimoni escussi, i quali hanno riferito di avere ricevuto offerte da parte dello stesso ricorrente di passare alla società . Soltanto un testimone di parte CP_7 ricorrente, non ha saputo riferire sul tentato storno di dipendenti da ad Controparte_9 CP_3 opera del ricorrente ma è una dichiarazione testimoniale estremamente evasiva, non ha escluso il teste che le richieste di passare in Simplex siano state rivolte mentre non era presente nel luogo della riunione.
6.Posto che la gravità dei primi due addebiti potrebbe da sola costituire valido fondamento del recesso datoriale, per mera completezza espositiva, si procede ora in ogni caso all'esame del terzo fatto contestato, ossia l'omesso svolgimento da parte del ricorrente, in costanza di rapporto di lavoro, della propria attività lavorativa di nelle giornate indicate nella lettera di Controparte_16 contestazione, raccolte dall'agenzia investigativa in cui il ricorrente era in luoghi – Brescia – e con persone ( dipendente di , che nulla Tes_2 CP_17 PEona_2 Controparte_9 avevano a che vedere con le sue mansioni presso la società convenuta, e si ponevano altresì in contrasto con l'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere (docc. 11-15 memoria).
Nel ricorso viene affermata l'illegittimità del ricorso all'agenzia investigativa e la conseguente inutilizzabilità del materiale raccolto. Le censure mosse dal ricorrente non rilevano ai fini del presente giudizio. Infatti, dal punto di vista probatorio, la eventuale inutilizzabilità del materiale raccolto dall'agenzia è superato sul piano processuale per il principio di non contestazione. Parte ricorrente non ha specificatamente contestato di trovarsi nei luoghi e negli orari in contestazione, ma ha tentato di darvi giustificazioni che il Tribunale ritiene del tutto non adeguate (il fatto, ad esempio, che i propri genitori vivano a Brescia non giustifica il fatto che il ricorrente non si fosse presentato agli appuntamenti in agenda).
Infine, il quarto fatto contestato concernente l'omesso presidio del territorio affidato al ricorrente, oltre a non essere stato utilmente contestato, trova inconfutabile prova nell'assenza di richieste di rimborsi spese e di rifornimenti alla propria vettura aziendale all'interno dell'area affidatagli, nonostante l'attività avrebbe dovuto essere intrinsecamente connessa a viaggi, incontri e pranzi con clienti o dipendenti appartenenti alla sua area.
Alla luce di quanto osservato, può dirsi provata la sussistenza dei fatti posti alla base della contestazione disciplinare svolta dalla società convenuta.
7. Come anticipato, accertata la sussistenza dei fatti contestati, ben poco occorre aggiungere in merito alla loro rilevanza disciplinare. E' stato documentalmente provato da parte resistente che aveva costituito esplicito oggetto di accordo in sede di instaurazione del rapporto di lavoro de quo e della sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato un esplicito impegno da parte del ricorrente a non instaurare nuovamente rapporti con la società : “fatto salvo il caso di recesso CP_7 per mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa, il Rapporto verrà trasformato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte della esibizione da parte Sua a della documentazione ufficiale attestante l'efficacia della dismissione delle Sue CP_3 partecipazioni in [oggi Simplex n.d.r.] e alle condizioni di cui sopra Controparte_6 CP_6 prima della Data di Naturale Scadenza” (doc. 11 memoria).
Come già osservato, i fatti contestati integrano anche una palese violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, tanto più se valutati alla luce dell'espresso obbligo assunto dal SI. di: «non Pt_1 svolgere in costanza di rapporto qualsiasi altro tipo di attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (lavoro subordinato, autonomo, collaborazioni, partecipazione in associazione, ecc) anche non in concorrenza con quella di ivi compresa attività in favore di [oggi CP_3 Controparte_6
Simplex n.d.r] e salvo preventiva autorizzazione da parte di » (doc. 6 memoria) e CP_6 CP_3 della sua dichiarazione di assenza di conflitti di interesse rilasciata a novembre 2023 (doc. 7 memoria).
Analoghe considerazioni possono svolgersi in merito agli ulteriori addebiti che in un certo senso non fanno che confermare l'infedeltà sottesa alle prime due contestazioni disciplinari. In effetti, il mancato presidio del territorio assegnato e l'omesso svolgimento dell'attività lavorativa esprimono proprio il disinteresse del lavoratore nella realizzazione degli interessi della datrice di lavoro, con il chiaro intento di profondere il proprio impegno in un diverso progetto.
In base a quanto rilevato circa la sussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento impugnato e vista la loro gravità, si deve ritenere giustificata la sanzione espulsiva comminata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2119 c.c. e si deve di conseguenza dichiarare la legittimità di tale provvedimento.
8. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1)rigetta il ricorso;
2)Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 10/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.ssa Camilla
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. ANTONIO CARBONELLI
- RICORRENTE -
CONTRO
APPRESENTANZA GENERALE (C.F. Controparte_1 CP_2
) P.IVA_1
CON GLI AVV.TI ANTONELLA NEGRI, ARIANNA MARIA BEATRICE COLOMBO ED
EDOARDO PICCONE CASA
- RESISTENTE –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/10/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_3
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia giuridica del licenziamento intimato al lavoratore con lettera in data 27.2.24.
b) per l'effetto, ordinare alla società convenuta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. c) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria che risulterà dovuta al lavoratore, commisurata alla retribuzione lorda mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal ricorrente in costanza del rapporto di lavoro, al valore mensile di € 70.000 : 14 = 5.000, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
d) se del caso, condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, pari a € 70.000 : 2 = 35.000, maggiorata di interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 1 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro alla data della domanda, interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda alla data del saldo effettivo e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo.
e) previa, ove ritenuta necessaria per la relativa pronunzia, integrazione del contraddittorio nei loro CP_ confronti, condannare la società convenuta a versare a e la relativa contribuzione CP_5 previdenziale e assistenziale”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Costituitasi ritualmente in giudizio, Controparte_3
ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta e prova testimoniale, il Giudice, all'odierna udienza, ha invitato alla discussione orale e, all'esito, ha deciso la causa pronunciando sentenza ex articolo 429 primo comma c.p.c.
2. In punto di fatto, parte ricorrente ha dedotto di essere stato assunto dal 3.2.20 dalla società convenuta, la quale svolge attività̀ multinazionale di retirement & income solutions e assicurazioni nei rami vita, infortuni e salute, con contratto individuale di lavoro subordinato inizialmente a tempo determinato, poi convertito in contratto a tempo indeterminato, quale Sales Regional Manager, con una retribuzione annua lorda di € 70.000 e un orario di lavoro non inferiore a 37 ore settimanali (doc.
2 ricorso).
In precedenza, egli è stato amministratore delegato e legale rappresentante della società
[...]
oggi rinominata , il cui oggetto sociale è l'espletamento di mandati di agenzia Controparte_6 CP_7
e sub-agenzia nel settore dell'intermediazione assicurativa, in cui detiene ancor oggi delle partecipazioni ed è stato anche amministratore delegato e legale rappresentante di , il cui CP_6 oggetto sociale è lo svolgimento di attività di consulenza, formazione e holding di partecipazioni sociali. Con lettera datata 30.1.24 la società convenuta ha contestato al lavoratore i seguenti illeciti disciplinari:
“Premesso che:
(i) Lei ricopre, dal febbraio 2020, il ruolo di "Sales Regional Manager" di Controparte_3
( o la "Società") per la region c.d. "centro " (Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, CP_3 CP_3
Umbria, Sardegna);
(ii) in tale ruolo, Lei è responsabile del coordinamento della sales force che opera nella Sua area di competenza e i Suoi doveri ricomprendono, in particolare, la verifica del corretto svolgimento delle attività commerciali dei sales (numero di visite, tendenza produttiva, controllo delle note spese ecc.) per il raggiungimento dei budget, incontrare periodicamente e personalmente i broker clienti a supporto del team per sviluppare le relazioni commerciali, nonché verificare le potenziali aree di business per lo sviluppo delle attività di CP_3
(iii) prima della Sua assunzione in Lei ha detenuto delle partecipazioni in e ricoperto la CP_3 carica di amministratore delegato e legale rappresentante di ( ");ricoperto Controparte_6 CP_6 la carica di amministratore delegato e legale rappresentante dell'allora e Controparte_6 oggi ( ), società posseduta da e: a) il cui Controparte_8 CP_7 CP_6 rappresentante legale è il SI. Suo ex socio in ) il cui oggetto sociale è, Controparte_9 CP_6 tra l'altro, lo svolgimento di attività finalizzate a promuovere la creazione di reti commerciali di soggetti specializzati in campo assicurativo, nonché l'espletamento di mandati di agenzia e sub- agenzia anche nel settore dell'intermediazione assicurativa;
c) che ha in essere un contratto di agenzia e di collaborazione come Correspondent con CP_3 CP_3
(iv) al fine di evitare che potesse sorgere, dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con un conflitto di interessi tra Lei e la Società, al momento dell'assunzione Lei si è CP_3 impegnato a dismettere ogni Sua partecipazione diretta o indiretta in e CP_6 Controparte_6
e a "non svolgere in costanza di rapporto qualsiasi altro tipo di attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (lavoro subordinato, autonomo collaborazioni, partecipazione in associazione, ecc.) anche non in concorrenza con quella di ivi compresa attività in favore di CP_3 CP_6
e , salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di (art. 12 (a) del
[...] CP_6 CP_3 contratto sottoscritto in data 3 febbraio 2020);
(v) al fine di identificare le cause dei risultati non soddisfacenti della regione c.d. "centro " (che CP_3 ha registrato nel 2023 risultati inferiori rispetto agli obiettivi fissati nel Plan), ha CP_3 recentemente rafforzato la verifica delle attività delle risorse che vi sono addette (tramite, ad esempio, la condivisione con il Direttore del canale Independent Distribution, SI. PEona_1 delle agende lavorative delle singole risorse) ed ha avviato delle verifiche;
(vi) nel contesto di tali verifiche sono emerse le seguenti circostanze:- il capitale sociale di CP_7
Cont è oggi detenuto, oltre che da e da altri soggetti, anche da ( ), CP_6 Controparte_10 capogruppo di una multinazionale provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto Cont della trasformazione digitale di prodotti e processi;
nel 2021, ha acquisito il 100% del capitale sociale di ( "), società con sede a Brescia specializzata, tra l'altro, Controparte_11 CP_11 nello sviluppo di software e applicativi per il mercato della gestione digitale della mediazione creditizia e delle reti di vendita per agenti in attività finanziaria;
come comunicato al mercato dalla Cont stessa nell'aprile 2023, quest'ultima e hanno avviato un progetto volto ad implementare CP_7 una piattaforma tecnologica che consenta, nel settore assicurativo, l'ottimizzazione ed il controllo totale dei processi di vendita dei prodotti assicurativi e la conseguente riduzione dei costi transazionali e la piattaforma tecnologica di sarà sviluppata, mantenuta ed evoluta dalla CP_7 società , attraverso un contratto di fornitura di servizi e licenze software;
in tale contesto, CP_11
Cont nell'aprile 2023, ha appunto sottoscritto un aumento di capitale in in forza del quale CP_7 detiene oggi una partecipazione del 15% del capitale sociale.
Tutto ciò premesso, ai sensi di legge e di contratto, Le contestiamo disciplinarmente quanto solo recentemente emerso:
1) a partire quantomeno dal mese di febbraio/marzo 2022, Lei ha promosso, insieme al Suo ex socio
SI. e con la partecipazione dell'ex dirigente di SI. oggi Controparte_9 CP_3 CP_12 dirigente di altra compagnia assicurativa (Willis Italia), un progetto di sviluppo del business della società e nell'interesse di quest'ultima, finalizzato alla creazione, da parte di e con CP_7 CP_7
Cont la collaborazione di e di , di una piattaforma on line per la vendita di prodotti CP_11 assicurativi;
Lei ha taciuto tale progetto a a cui non ha chiesto alcuna autorizzazione e con CP_3 cui non ha condiviso alcunché;nel medesimo periodo, e sempre all'insaputa di Lei ha altresì CP_3 coinvolto nel progetto di alcuni dipendenti (SI.ri , , CP_7 PEona_2 PEona_3 Per_4
Per_
, e collaboratori (SI.ri e di
[...] PEona_5 PEona_7 PEona_8 CP_3
e, nell'interesse di li ha sollecitati a divenire parte del gruppo di lavoro dedicato alla CP_7 creazione e alla gestione della piattaforma di ha discusso con loro (in diverse riunioni) del CP_7 progetto stesso insieme al Suo ex socio SI. e con il suo ex socio SI. - li ha altresì CP_9 CP_9 sollecitati a cessare il rapporto di lavoro con al fine di divenire collaboratori di per CP_3 CP_7 le finalità di cui sopra.In particolate- nel corso di un incontro organizzato a Bologna nel marzo 2022 per discutere del progetto di a cui Lei e il Suo socio SI. vete invitato i dipendenti CP_7 CP_9
e collaboratori citati sopra, Lei alla presenza degli altri partecipanti ha sollecitato il SI. a Per_4 rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro con (suggerendo peraltro di intentare una CP_3 causa nei confronti della stessa) per poi instaurare un nuovo rapporto di lavoro con CP_7 2) Lei ha sollecitato il SI. Correspondent e agente di a cessare i rapporti PEona_8 CP_3 CP_3 con al fine di assumere il ruolo di delegato assicurativo di ciò allo scopo di CP_3 CP_7 consentire a grazie ai requisiti posseduti dal SI. di modificare il proprio status CP_7 PEona_8 nel Registro degli Intermediari, funzionalmente alla realizzazione del progetto;
di fronte al rifiuto Per_ del SI. ha ingaggiato il SI. ET Correspondent di PEona_8 CP_7 CP_3
3) Lei ha dedicato al progetto anche diverse giornate lavorative nel corso dei mesi di CP_7 novembre e dicembre 2023, anziché dedicarsi alle attività di "Sales Regional Manager", dichiarando espressamente, nel questionario "2023 Conflict of Interest Questionnaire", di non trovarsi in alcuna situazione di potenziale conflitto di interessi. E così, in particolare:
(i) in data 29 novembre 2023, durante tutto l'orario di lavoro, si trovava a Brescia, al mattino presso la sede di , coinvolta nel progetto e al pomeriggio a Ghedi, avendo tra l'altro indicato CP_11 CP_7 nell'agenda condivisa due incontri in Toscana, il primo alle ore 11:30 con il SI. a PEona_9
Camaiore e il secondo con il SI. a Serravezza;
PEona_10
(ii) in data 30 novembre 2023, nell'ora in cui aveva inserito in agenda (ore 12:00) un incontro a
Siena con il SI. , Lei si trovava presso gli uffici di Guber Banca a Brescia, con il SI. PEona_11
(ex Regional Manager di che oggi lavora per la compagnia di assicurazioni PEona_2 CP_3
Willis Italia S.p.A., anch'egli coinvolto nel progetto;
CP_7
(iii) in data 12 dicembre 2023, durante tutto l'orario di lavoro, Lei si trovava a Brescia, al mattino presso il palazzo Skyline con la SI.ra (che lavora per la già citata ) e al Parte_2 CP_11 pomeriggio presso la sede di , sempre con la SI.ra avendo tra l'altro indicato CP_11 Parte_2 in agenda due incontri in Toscana, il primo alle ore 12:00 con il SI. a Montecatini Terme e Per_12 il secondo con il SI. a Poggio a Caiano;
Per_13
(iv) in data 14 dicembre 2023, durante tutto l'orario di lavoro, Lei si trovava a Brescia, sia il mattino sia il pomeriggio presso il palazzo Skyline, avendo tra l'altro indicato in agenda alle ore 11:30 un incontro con i SI.ri e a Macerata;
Pt_3 CP_13 infine, da una recente verifica, è emerso come, quantomeno nel periodo ottobre/dicembre 2023,
4) Lei non abbia presidiato il territorio a Lei affidato, con visite, appuntamenti, ecc. come dimostra il fatto che, in tale periodo, Lei non ha presentato giustificativi per il rimborso spese, né di pedaggi autostradali, né di pranzi o simili. Al contrario, dalla Sua fuel card, risultano in tale periodo rifornimenti effettuati unicamente nella zona del bresciano, al di fuori dunque dal territorio a Lei assegnato.” (doc. 4 ricorso).
Il ricorrente ha replicato a tale contestazione sia per iscritto sia mediante audizione orale, ma in data
27.2.24 la società convenuta ha intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa con una lettera avente il seguente tenore letterale (doc. 5 ricorso): “…facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare datata 30 gennaio 2024, qui richiamata, alla Sua lettera di giustificazioni e all'audizione orale da Lei richiesta e tenutasi il 21 febbraio 2024, nel corso della quale Lei ha integrato le Sue giustificazioni, che tuttavia non possono essere accolte. Riesaminate anche le evidenze in nostro possesso, riteniamo che le circostanze contestate risultino confermate nella loro sostanza per come descritte nella nostra lettera di contestazione. In particolare, dalle nostre verifiche emerge una rappresentazione dei fatti che conferma il Suo attivo coinvolgimento nello sviluppo del business di - da Controparte_8
Lei peraltro ammesso anche nel corso dell'audizione nell'esclusivo interesse di Tale attività CP_7 non soltanto è stata taciuta a ed eseguita nel corso di diverse giornate lavorative, ma si è CP_3 anche concretizzata in un conflitto di interessi con il Suo datore di lavoro, nonché in un tentativo di sollecitare delle risorse di a cessare il loro rapporto di lavoro con quest'ultima per divenire CP_3 collaboratori di Come pure, in base ai dati in nostro possesso non confutati dalle Sue CP_7 giustificazioni, Lei ha dedicato il Suo tempo di lavoro, remunerato da ad interessi estranei CP_3
a stessa e non ha presidiato il territorio a Lei affidato in qualità di "Sales Regional Manager" CP_3 di CP_3
Quanto sopra costituisce violazione dei Suoi obblighi legali e contrattuali, incide irrimediabilmente sul vincolo fiduciario e non consente in alcun modo la prosecuzione nemmeno provvisoria del Suo rapporto di lavoro. Le comunichiamo, pertanto, il licenziamento per giusta causa dal rapporto con effetto dalla data di avvio del presente procedimento disciplinare.La invitiamo a restituire immediatamente l'autovettura aziendale e tutti i restanti beni e documenti di in Suo possesso, CP_3 mettendosi in contatto con la SI.ra per organizzare la restituzione degli Parte_4 stessi.Restiamo, nei prossimi giomi, a Sua disposizione per concordare, se desidera, la comunicazione ai colleghi della cessazione del rapporto.”
3. Parte convenuta, nella propria memoria, ha posto in evidenza che per la chiusura dei CP_3 rapporti con era così cruciale che le parti hanno previsto che il contratto si sarebbe CP_7 trasformato a tempo indeterminato soltanto a fronte dell'evidenza di una effettiva dismissione delle partecipazioni in : «fatto salvo il caso di recesso per mancato superamento del periodo di CP_7 prova o per giusta causa, il Rapporto verrà trasformato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte della esibizione da parte Sua a della documentazione ufficiale CP_3 attestante l'efficacia della dismissione delle Sue partecipazioni in [oggi Simplex Controparte_6
n.d.r.] e alle condizioni di cui sopra prima della Data di Naturale Scadenza» (art. 11, doc. CP_6
6 memoria). La datrice di lavoro ha inoltre dedotto che nel suo ruolo di Sales Regional Manager, il ricorrente è stato responsabile del coordinamento della sales force che opera nella area di sua competenza (il centro- Italia, Regioni composta da Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e Sardegna) e, in particolare, si occupa di: (i) verificare il corretto svolgimento delle attività commerciali dei Sales
Representative (numero di visite, tendenza produttiva, controllo delle note spese ecc.) per il raggiungimento dei budget, (ii) coordinare i Corespondent, (iii) incontrare periodicamente e CP_3 personalmente i broker clienti a supporto del team per sviluppare le relazioni commerciali e (iv) verificare le potenziali aree di business per lo sviluppo delle attività di La sua è quindi una CP_3 attività che deve svolgersi sul territorio, in centro-Italia appunto.
La società ha infine evidenziato che, come previsto dalle policy aziendali per tutti i dipendenti di il SI. ha dovuto poi periodicamente compilare il Conflict of Interest CP_3 Pt_1
Questionnaire finalizzato al monitoraggio dei conflitti di interesse. Ancora il 15.11.2023, il SI. ha dichiarato di non avere alcun conflitto di interessi, neanche potenziale, con e ha Pt_1 CP_3 confermato, in particolare, di non avere «personal relationships with or financial interest in a third party may impair, or appear to impair, your ability to be objective in your position at » (doc. CP_3
7 memoria).
Il ricorrente si è limitato a contestare genericamente gli addebiti formulati dalla convenuta, senza offrire una ricostruzione alternativa. In particolare, ha affermato che sarebbe CP_7 monomandataria rispetto a e avrebbe venduto solamente polizze della Società -circostanza CP_3 inveritiera, poiché , tra i suoi mandati, ha anche quello della società Foward You, concorrente CP_7 della società convenuta (doc. 15 memoria).
Il ricorrente ha poi rilevato come il proprio orario di lavoro di 37 ore settimanali nonché i propri legami familiari avrebbero giustificato i suoi frequenti spostamenti a Brescia presso le sedi di CP_7
Contr e di società proprietaria del 15% del capitale sociale di . Ha infine giustificato la propria CP_7 presenza presso tali sedi con l'intento di aiutare a decodificare i flussi di lavoro e i processi CP_7 della convenuta da integrare con , senza però fornire alcuna prova a riguardo. CP_3 CP_7
Parte ricorrente ha inoltre contestato la legittimità delle informazioni raccolte dal datore di lavoro accedendo alla agenda appuntamenti Outlook e ricorrendo all'attività di un'agenzia investigativa per il pedinamento degli spostamenti, in quanto tali condotte contrasterebbero con l'art. 4 Stat. lav. Parte convenuta ha difeso la legittimità di entrambe affermando che l'agenda è condivisa con il superiore e il ricorso a investigatori privati è ammesso dalla giurisprudenza (Cass. 24.10.2024, n. 27610 e Cass.
9.11.2020 n. 25038) anche a fronte del mero sospetto di illeciti posti in essere dal lavoratore, quali quelli poi effettivamente contesti al ricorrente In merito a quanto contestato al lavoratore in riferimento ai primi due fatti contestati, i.e.
l'organizzazione da parte sua insieme al suo ex socio e l'ex dipendente di CP_9 CP_3 CP_12 di incontri “carbonari” con dipendenti e collaboratori della Società per presentare loro il
[...] progetto di sviluppo del business di e della sua piattaforma di vendita di prodotti assicurativi CP_7
e per convincerli ad aderirvi così da acquisire, oltre al know how e alla forza lavoro di anche CP_3
i suoi Correspondent, la società ha valorizzato le dichiarazioni rese da due dipendenti di CP_3 in seguito ai fatti contestati. Il tentativo di storno di dipendenti e collaboratori sarebbe poi CP_3 confermato dalla dichiarazione rilasciata alla Società dal ricorrente.
4. Tanto chiarito in merito alle allegazioni in fatto e alle diverse prospettazioni offerte dalle parti, occorre ora operare la ricostruzione dei fatti contestati sulla base delle evidenze processuali.
E' stata espletata prova testimoniale al fine di determinare la sussistenza dei primi due più gravi fatti oggetto di contestazione disciplinare, i.e. l'organizzazione da parte di insieme al suo ex Pt_1 socio e l'ex dipendente di ET CO LO, di incontri “carbonari” con dipendenti e CP_9 collaboratori di per presentare loro il progetto di sviluppo del business di e della sua CP_3 CP_7 piattaforma di vendita di prodotti assicurativi e per convincerli ad aderirvi al fine di acquisire, oltre al know how e alla forza lavoro di anche i suoi Metlife Correspondent e il tentativo di storno CP_3 di dipendenti e collaboratori di quest'ultima.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Lavoro in da agosto 2016. Sono Senior PEona_3 CP_3
Regional Manager, mi occupo di gestire dipendenti intermediari che hanno rapporti di collaborazione con la mandante che è della parte RD . Confermo che c'è stato un CP_3 CP_3 incontro, non ricordo la data precisa, potrebbe essere febbraio 2022. Sono stato invitato da a una video call con , , Controparte_9 PEona_2 Parte_1 PEona_5
. Si parlava di sviluppare un progetto volto a far convergere i prodotti di PEona_4 CP_3 sull'intermediario mediante l'implementazione di una nuova piattaforma che sarebbe stata CP_7 usata per la vendita di prodotti non solo di ma anche di altre compagnie. CP_3
Poco dopo ci siamo visti nei pressi di Bologna per parlare di questo progetto che si è ulteriormente sviluppato. A Bologna erano presenti i soggetti nominati prima, e inoltre alcuni CP_3 correspondants come forse , c'era anche PEona_14 PEona_15 PEona_7 Per_16
L'oggetto della riunione era presentare agli astanti tale progetto, ossia di presentare
[...] CP_7 come un intermediario dal volto più moderno in ragione di questa piattaforma digitale e dei nuovi prodotti e della possibilità di interagire con questo intermediario in varie forme secondo le caratteristiche proprie dei partecipanti. Il progetto era presentato a tre mani con ruolo diverso secondo le competenze di ciascuno da (rappresentava la consulenza esterna e PEona_16 programmava consulenze con compagnie esterne anche diverse da ma inclusa ). CP_3 CP_3
e avevano più un ruolo operativo (reclutare eventuali altri distributori con cui CP_9 Pt_1 connettersi per poi ampliare questa rete che doveva fungere da rete di distribuzione). Tra queste compagnie si era ipotizzato lavorare con LV e ForwardYou. Nella presentazione di questo progetto si è parlato anche della possibilità per alcuni provenienti da di rivestire un ruolo CP_3 all'interno di questo progetto. e sono passati in Williss e poi è passato in Per_2 Per_5 Per_5
Anche a me ha proposto di passare in Per Williss se ne è parlato Per_17 Controparte_9 CP_7 in termini generali senza nulla di concreto con Mi pare si sia parlato anche di far PEona_16 passare alle dipendenze di ma non ho un ricordo chiarissimo di questo nel corso Per_4 CP_7 della riunione. Successivamente, ho saputo da che gli era stato effettivamente PEona_4 proposto. Confermo che ho firmato un accordo di riservatezza e che ci è stato detto di lasciare i telefoni spenti fuori dalla sala riunioni. L'accordo mi è stato sottoposto da l'invito a lasciare CP_9 fuori i telefoni dalla sala riunioni proveniva dai tre soggetti che rappresentavano di cui ho CP_7 parlato prima ( . Dopo la riunione è stato costituito un gruppo whatsapp Pt_1 CP_9 Per_16 con i partecipanti per organizzare ulteriori riunioni e anche con spirito goliardico tra di noi. C'è stata un'altra riunione a Milano, mi era stato chiesto di identificare una sala riunioni da parte di nella riunione è stato presentato il business plan con presentazione di costi e assunzione CP_9 ipotetica di alcuni dipendenti di da parte di Poco prima di Natale ho riferito tutte le CP_3 CP_7 informazioni di cui sopra a e nell'ambito di una video call. Tes_1 PEona_1
Successivamente, mi è stato chiesto da di fare ulteriori precisazioni in una telefonata a inizio Tes_1 gennaio. Potrei aver definito le riunioni svolte per come riunioni 'carbonare': mi riferivo CP_7 alla richiesta di lasciare fuori i cellulari o alla sottoscrizione dell'accordo di riservatezza. Era necessaria segretezza perché era un momento in cui c'era disorientamento all'interno di CP_3 perché c'erano state delle uscite, in quel momento solo quella di (che era il nostro PEona_16 capo) ed era sconveniente la presenza di dipendenti all'interno di quella riunione. Io CP_3 spontaneamente ho deciso di raccontare delle riunioni sul progetto a e che CP_7 Tes_1 Per_1 io sappia loro lo hanno appreso da me.
A domanda del difensore di parte ricorrente: potrei essere stato io ad aver creato il gruppo whatsapp ma non lo ricordo con certezza.
A domanda del difensore di parte ricorrente, precisa: era all'interno della regione nord, CP_7 quindi, era di mia competenza e di perché io ero un area manager e lui era regional PEona_2
e PE era un intermediario della region. era ed è tuttora un intermediario esterno (ossia CP_7 un distributore) ma è anche un correspondant, ossia s'impegna attraverso un accordo di CP_3 collaborazione di consulenza con la mandante a vendere prodotti e sviluppare CP_3 CP_3 relazioni con altri intermediari su accordo con la mandante. non è un intermediario solo per CP_7
ma può prendere mandanti da chiunque. CP_3
L'operazione poteva essere dannosa per perché avrebbe potuto comportare una perdita di CP_3 vari dipendenti e correspondant. In astratto la previsione di una piattaforma digitale poteva CP_3 anche essere vantaggiosa anche per , sarebbe stata invece negativa per la possibile CP_3 CP_3 perdita di dipendenti che fossero passati in CP_7
Non mi risulta che sia poi passato qualcuno come dipendente. che era correspondant è diventato legale rappresentate di Ora non è PEona_14 CP_3 CP_7 più corrispondent. CP_3
Non so se è stato autorizzato da .” CP_3
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Lavoro in Williss Italia da settembre 2022 PEona_2 con ruolo responsabile dello sviluppo commerciale. Prima ho lavorato in da settembre 2012 CP_3 ad agosto 2022. In facevo attività commerciale, ultimo ruolo era quello di regional manager CP_3
RD Italia. (prima ) era uno dei distributori della compagnia nell'area nord quindi CP_7 CP_6 nella mia gestione. Mi ricordo che era stata fatta una call con e CP_9 Per_5 Pt_1 Per_4
e poi un incontro a Bologna. Lo scopo era di far convergere all'interno della nuova piattaforma digitale una parte degli altri correspondents. CP_3
C'è stata una riunione dove eravamo solo quattro persone a casa di : io, Parte_1 Per_1
Pt_1 Controparte_9
Mi ricordo perfettamente che c'era erché io venivo da Milano in treno e a Roma in Per_1 Per_1 treno, ci siamo trovati in stazione e siamo andati a casa di non ha una sede a Pt_1 CP_3
Bologna. Era estate credo maggio, giugno 2022.
Era un meeting lavorativo, infatti fu fatto in settimana e l'oggetto della riunione era anche utilizzare come hub . Controparte_14
Qualche mese prima è avvenuta la riunione di cui mi parla nei pressi di Bologna, erano presenti tutte le persone che mi riferisce. Ricordo di aver firmato un accordo di riservatezza, non ricordo mi sia stato detto di lasciare il cellulare spento fuori dalla sala riunioni, mi pare di averlo tenuto, ma non me lo ricordo.
L'accordo di riservatezza era legato alla tecnologia della piattaforma;
questo era il motivo. Non
c'erano ragioni di tipo commerciale, almeno io non pensavo che fosse questo il motivo.
Il progetto simplex veniva raccontato da e anche da Controparte_9 PEona_16 Pt_1
c'era, non ricordo nel dettaglio chi ha detto cosa, sicuramente c'erano tutti loro. Non si è parlato durante la riunione in modo aperto dello spostamento di alcuni dipendenti di CP_3
. mi ha proposto di passare in Willis a giugno. Ho fatto colloqui a giugno, CP_15 PEona_16
e poi ho iniziato a lavorare a settembre.
Poi dopo la riunione di Bologna è stato costituito un gruppo whatsapp.
Non mi risulta ci sia stata una riunione a Milano per presentare il business plan del progetto o, almeno io non ci ho partecipato.
ha costituito il gruppo whatsapp che esiste ancora. PEona_3
L'oggetto della riunione di Bologna era creare una efficienza di costo, mettendo alcuni metlife corrispodant non troppo attivi sotto CP_7
Non so perché la riunione sia stata fatta di sabato. La riunione di Bologna non è stata convocata da
. CP_3
Nella riunione a casa di non abbiamo parlato della precendente riunione di Bologna. Pt_1
Confermo che il tema nella riunione a casa di il tema trattato era connesso, ma non è stato Pt_1 fatto cenno alla riunione di Bologna.
a un certo punto del 2022, è diventato responsabile della distribuzione di è PEona_14 CP_7 stato autorizzato, nel senso che io ho informato la direzione della compagnia e in particolare la Per_ direzione sales support ( e . Non so perché poi abbia lasciato PEona_18 PEona_19
, è avvenuto dopo che io sono andato via.” CP_3
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Lavoro in dal febbraio 2017 e PEona_4 CP_3 sono responsabile commerciale per l'area sud.
Mi ricordo di aver partecipato ad un incontro a inizio marzo 2022 a Bologna. C'eravamo io, Per_
, alcuni correspondents ( Pt_1 Per_16 Per_3 CP_9 Per_5 CP_3 PEona_7
e . Confermo di aver firmato un accordo di riservatezza e di aver lasciato il cellulare fuori PEona_8 dalla sala riunioni. L'accordo di riservatezza ci era stato richiesto per e-mail da se non CP_9 ricordo male, qualche giorno prima. Io l'ho restituito firmato a l giorno della riunione prima CP_9 di entrare in sala. L'oggetto della riunione era creare una nuova realtà distributiva di prodotti assicurativi con tutte le parti necessarie a tal scopo. Il progetto era esposto da e Pt_1 CP_9
Sempre da i è giunto l'invito alla riunione con tutte le indicazioni di luogo e tempo. Per_16 CP_9
La riunione si è stata tenuta il sabato mattina. Non era convocata da . nel corso CP_3 Pt_1 della riunione, mi ha invitato a dimettermi da e poi a fare causa all'azienda e passare a CP_3
Chi esponeva il progetto erano e , spiegavano i partner che CP_7 Per_16 Pt_1 CP_9 avrebbero investito nel progetto, partner futuri da coinvolgere e nuove tecnologie. Prima della riunione di Bologna c'era stata una video call preparatoria a quella fisica. Dopo la riunione di
Bologna è stato formato un gruppo whatsapp ma non ricordo chi l'ha costituito. Io ero presente nel gruppo non credo di esserne uscito ma è un gruppo che non è attivo ormai da qualche anno. Dopo la riunione non sono rimasto convinto dei contenuti e ho deciso di non prendere parte al progetto.
Ho avuto l'impressione che si volesse mettere le mani su qualcosa di già costruito e pronto e trasferirlo altrove.
Io gestisco ancora adesso e gestivo allora il più elevato numero di correspondant. Le mie dimissioni avrebbero determinato il trasferimento mio e di tutti i corrispondant in con perdita di parte CP_7 della struttura di . Non rappresenta un automatismo il passaggio dei correspondant, ma CP_3 senz'altro costituisce una conseguenza ampiamente probabile, la mia sensazione era che questo fosse l'obiettivo.
Dopo questa riunione sono stato contattato telefonicamente da il quale cerca di convincermi Per_16
a lasciare , facendo leva sul fatto che avrei potuto seguirlo e mi faceva capire che, essendo CP_3 andato via lui, sarebbero anche cambiate le cose internamente con uno svantaggio verso la mia persona.
Non riesco a ricordare se ho ricevuto una telefonata anche da ma era stata paventata la Pt_1 possibilità di vederci nuovamente, non ricorda se l'idea era partita da o CP_9 Per_16 Pt_1
Io non ho partecipato a nessun altro incontro.
Confermo che aveva chiesto a di ricoprire il ruolo di delegato assicurativo di Pt_1 PEona_8
, e poi ho ricevuto una telefonata da che mi chiedeva spiegazioni riguardo al rifiuto. CP_7 Pt_1
Per_ Dopo, l'incarico è stato dato a
Confermo che è iscritto alla lettera A del registro Rui. All'epoca era PEona_8 CP_7 semplicemente un sub agente, titolo che era in possesso di , quindi la società avrebbe PEona_8 potuto iscriversi nella sezione A, avvalendosi del delegato assicurativo munito di titolo e di solito parlavamo per telefono. Per_20 Pt_1 Per_16
Quello che ho riferito in merito alla riunione e all'invito alle dimissioni lo ho raccontato a Per_1 in una riunione del gennaio 2024. Tes_1
Mi sono state fatte delle domande e io ho raccontato quello che sapevo;
loro erano già a conoscenza di qualcosa riguardo al progetto simplex e alla riunione di Bologna.”
Il teste di parte ricorrente ha affermato: “Lavoro come imprenditore autonomo a Controparte_9
Brescia e mi occupo di intermediazione assicurativa e consulenza aziendale. Avevo e ho tuttora un rapporto di collaborazione con ma non sono mai stato un suo dipendente. Nel febbraio 2022 CP_3
Per_ nei pressi di Bologna c'è stata una riunione dove c'ero io, , Pt_1 Per_2 PEona_8 Per_16
. Questa riunione l'ho convocata io dopo aver condiviso con tutti i presenti
[...] PEona_7 delle tematiche della riunione ma io ero il titolare dell'azienda e poi . CP_6 CP_7 Non ricordo se c'è stata una call, c'è stato un periodo precedente all'incontro in cu si è parlato.
Ho chiesto io ai partecipanti di sottoscrivere un accordo di riservatezza e mi pare di aver chiesto anche di lasciare i cellulari spenti fuori dalla sala riunioni, anche se su questo non sono sicurissimo.
Dal momento che la è stata partecipata da una società quotata in borsa che ha fatto un forte CP_7 investimento in capitale a fronte di un progetto innovativo da un punto di vista IT ed essendo io amministratrore della , nella mia discrezionalità, posto che si trattava di progetto innovativo, CP_7 ho chiesto di sottoscrivere l'accordo di riservatezza. Ho comunicato ai partecipanti le ragioni dell'accordo di riservatezza.
La riunione è stata convocata di sabato perché era un misto di dipendenti e altri collaboratori, per fare le cose con più calma.
Il progetto lo esponevo principalmente io, ma era un progetto che era già abbastanza noto all'interno di Tutti i presenti erano informati del progetto già prima della riunione. Sicuramente CP_3 Per_1 era informato del progetto, probabilmente Nel corso del tempo, e nasce Per_21 CP_7 CP_6 come semplice correspondant, ha prodotto risultati significativi. L'approccio successivo era CP_3 di rafforzare la struttura.
Io a icuramente gliene avevo parlato, mi pare di averne parlato anche prima della riunione. Per_1
A domanda del giudice risponde: non lo abbiamo invitato alla riunione perché era un dirigente, noi altri eravamo tutti allo stesso livello.
Non credo dia ver parlato con ella riunione di Bologna in occasioni successive. Per_1
Io personalmente non ho fatto richiesta a nessun dipendente di di passare a Non so CP_3 CP_7 se l'ha fatto. Ero presente alla riunione, ma nella riunione si entra e si esce. Non so se l'ha Pt_1 fatta quando io non c'ero . non ho sentito dire a di dimettersi. Pt_1 Per_4
Io sono l'unico mc ad aver sempre avuto monomandato con mentre altri mc hanno altre CP_3 compagnie. Per_ Ho chiesto a di essere legale rapprentante di poi è stato chiesto a PEona_8 CP_7
offriva un unico prodotto, mentre invece in era importante aggiungere diversi CP_3 CP_7 prodotti , non in concorrenza con . CP_3 ha rifiutato per motivi di salute di sua madre che era di Napoli, e poi è stato accettato da PEona_8
Per_
ed è stato gestito tutto da all'interno di . Per_2 CP_3
PE TR erano necessario perché aveva una lettera A del
A domanda della parte convenuta, risponde: a febbraio 2022 la simplex non era ancora partecipata dalla società quotata, la interlocuzione era però partita già nel 2020, con tanto di firme reciproche. La riunione a casa di con quattro persone aveva grosso modo lo stesso oggetto sulla Pt_1 evoluzione di della riunione di Bologna di pochi mesi prima. Non abbiamo parlato a CP_7 Per_1 della precedente riunione di Bologna. non assume dipendenti, gli altri MC son liberi professionisti e quindi salva l'esclusività di CP_7 prodotto di , avrebbero potuto porpore altri prodotti non in concorrenza a anche su altri CP_3 intermediari.”
5. In riferimento alle prime due condotte oggetto della contestazione disciplinare, le risultanze della prova testimoniale hanno dato piena conferma dell'effettiva fondatezza delle accuse mosse dalla datrice di lavoro.
Infatti, i testimoni hanno dato tutti conferma della riunione che si è tenuta a Bologna –“fuori da piedi”
(come espresso in termini in equivoci nella mail di convocazione) e si è tenuta deliberatamente di sabato, quindi, non in orario lavorativo ed hanno altresì confermato che i vertici di non ne CP_3 erano messi a parte e non sono stati invitati.
La riunione è stata promossa da e e si ponevano come braccio operativo. Il CP_9 CP_12 Pt_1 progetto era il rafforzamento di attraverso la creazione di una piattaforma digitale per la CP_7 promozione di prodotti assicurativi di e di altre società. Tutto questo è stato confermato in CP_3 modo unanime nell'istruttoria.
La circostanza che – astrattamente – l'inserimento dei prodotti anche di avrebbe potuto CP_3 comportare un vantaggio economico per quest'ultima è irrilevante.
Al ricorrente era espressamente fatto divieto di operare per senza previa autorizzazione CP_7 scritta. La previsione della forma scritta rende inconsistenti anche tutte le argomentazioni svolte nel ricorso al fine di sostenere che l'attività contestata si inquadrava negli ordinari rapporti tra e CP_7
o che fosse informata del progetto innovativo portato avanti da . CP_3 CP_3 CP_7
Tutti i dipendenti e i correspondant presenti a Bologna si sono riuniti in orario extra CP_3 lavorativo. Non si vede per quale ragione avrebbero dovuto farlo se il progetto fosse stato nell'interesse di , come paventato nel ricorso. O, ancora, non si spiega perché alla riunione CP_3 non sarebbero stati invitati i vertici di che avrebbero potuto e dovuto, anzi, esserne i CP_3 promotori.
V'è dunque piena prova che il ricorrente abbia svolto attività per senza previa autorizzazione CP_7 scritta di . CP_3
In verità dall'esame della prova testimoniale, è emerso che gli illeciti realizzati dal ricorrente siano di tenore ben più grave ed esprimano una profonda slealtà nei confronti dell'azienda. La riunione di Bologna ed il progetto della nuova piattaforma sono stati portati avanti, non solo all'insaputa di , ma proprio alle spalle di quest'ultima. CP_3
L'intento è chiaro ed è evincibile anche dalle modalità con cui la riunione si è tenuta. Tutti i testimoni hanno dichiarato di avere sottoscritto un accordo di riservatezza prima della riunione di Bologna. ha riferito che, quale, rappresentante legale di , nella propria discrezionalità, ha CP_9 CP_7 ritenuto opportuno imporre riservatezza al fine di assicurare la segretezza delle innovazioni tecnologiche contenute nel progetto, tanto più in ragione del fatto che era una società quotata. CP_7
La spiegazione fornita da appare poco plausibile. Innanzitutto, parte ricorrente non ha CP_9 prodotto il testo dell'accordo da cui si sarebbe potuto verificare se esso conteneva un riferimento alle ragioni della riservatezza. In secondo luogo, da quanto riferito da tutti i testimoni, sembrerebbe che l'incontro di Bologna fosse maggiormente rivolto ad implementare il progetto sotto un profilo commerciale, senza alcun approfondimento delle tecnologie informatiche di cui peraltro nessuno dei partecipanti all'incontro risulta avere le necessarie competenze. Pare invece che l'accordo di riservatezza, al pari della richiesta di non portare i propri telefoni cellulari nel luogo della riunione, avesse invece lo scopo di celarne lo svolgimento ai vertici della società convenuta, anche al fine di distrarne dipendenti e collaboratori.
In relazione a tale ultimo profilo, va osservato che il tentativo di storno di dipendenti risulta direttamente confermato dai primi tre testimoni escussi, i quali hanno riferito di avere ricevuto offerte da parte dello stesso ricorrente di passare alla società . Soltanto un testimone di parte CP_7 ricorrente, non ha saputo riferire sul tentato storno di dipendenti da ad Controparte_9 CP_3 opera del ricorrente ma è una dichiarazione testimoniale estremamente evasiva, non ha escluso il teste che le richieste di passare in Simplex siano state rivolte mentre non era presente nel luogo della riunione.
6.Posto che la gravità dei primi due addebiti potrebbe da sola costituire valido fondamento del recesso datoriale, per mera completezza espositiva, si procede ora in ogni caso all'esame del terzo fatto contestato, ossia l'omesso svolgimento da parte del ricorrente, in costanza di rapporto di lavoro, della propria attività lavorativa di nelle giornate indicate nella lettera di Controparte_16 contestazione, raccolte dall'agenzia investigativa in cui il ricorrente era in luoghi – Brescia – e con persone ( dipendente di , che nulla Tes_2 CP_17 PEona_2 Controparte_9 avevano a che vedere con le sue mansioni presso la società convenuta, e si ponevano altresì in contrasto con l'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere (docc. 11-15 memoria).
Nel ricorso viene affermata l'illegittimità del ricorso all'agenzia investigativa e la conseguente inutilizzabilità del materiale raccolto. Le censure mosse dal ricorrente non rilevano ai fini del presente giudizio. Infatti, dal punto di vista probatorio, la eventuale inutilizzabilità del materiale raccolto dall'agenzia è superato sul piano processuale per il principio di non contestazione. Parte ricorrente non ha specificatamente contestato di trovarsi nei luoghi e negli orari in contestazione, ma ha tentato di darvi giustificazioni che il Tribunale ritiene del tutto non adeguate (il fatto, ad esempio, che i propri genitori vivano a Brescia non giustifica il fatto che il ricorrente non si fosse presentato agli appuntamenti in agenda).
Infine, il quarto fatto contestato concernente l'omesso presidio del territorio affidato al ricorrente, oltre a non essere stato utilmente contestato, trova inconfutabile prova nell'assenza di richieste di rimborsi spese e di rifornimenti alla propria vettura aziendale all'interno dell'area affidatagli, nonostante l'attività avrebbe dovuto essere intrinsecamente connessa a viaggi, incontri e pranzi con clienti o dipendenti appartenenti alla sua area.
Alla luce di quanto osservato, può dirsi provata la sussistenza dei fatti posti alla base della contestazione disciplinare svolta dalla società convenuta.
7. Come anticipato, accertata la sussistenza dei fatti contestati, ben poco occorre aggiungere in merito alla loro rilevanza disciplinare. E' stato documentalmente provato da parte resistente che aveva costituito esplicito oggetto di accordo in sede di instaurazione del rapporto di lavoro de quo e della sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato un esplicito impegno da parte del ricorrente a non instaurare nuovamente rapporti con la società : “fatto salvo il caso di recesso CP_7 per mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa, il Rapporto verrà trasformato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte della esibizione da parte Sua a della documentazione ufficiale attestante l'efficacia della dismissione delle Sue CP_3 partecipazioni in [oggi Simplex n.d.r.] e alle condizioni di cui sopra Controparte_6 CP_6 prima della Data di Naturale Scadenza” (doc. 11 memoria).
Come già osservato, i fatti contestati integrano anche una palese violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, tanto più se valutati alla luce dell'espresso obbligo assunto dal SI. di: «non Pt_1 svolgere in costanza di rapporto qualsiasi altro tipo di attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (lavoro subordinato, autonomo, collaborazioni, partecipazione in associazione, ecc) anche non in concorrenza con quella di ivi compresa attività in favore di [oggi CP_3 Controparte_6
Simplex n.d.r] e salvo preventiva autorizzazione da parte di » (doc. 6 memoria) e CP_6 CP_3 della sua dichiarazione di assenza di conflitti di interesse rilasciata a novembre 2023 (doc. 7 memoria).
Analoghe considerazioni possono svolgersi in merito agli ulteriori addebiti che in un certo senso non fanno che confermare l'infedeltà sottesa alle prime due contestazioni disciplinari. In effetti, il mancato presidio del territorio assegnato e l'omesso svolgimento dell'attività lavorativa esprimono proprio il disinteresse del lavoratore nella realizzazione degli interessi della datrice di lavoro, con il chiaro intento di profondere il proprio impegno in un diverso progetto.
In base a quanto rilevato circa la sussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento impugnato e vista la loro gravità, si deve ritenere giustificata la sanzione espulsiva comminata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2119 c.c. e si deve di conseguenza dichiarare la legittimità di tale provvedimento.
8. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1)rigetta il ricorso;
2)Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 10/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla AN