Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1092
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti le fatture

    La Corte ha ritenuto che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti sia configurabile anche in caso di fatturazione soggettivamente falsa, dove l'operazione è realmente eseguita ma manca la corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato in fattura e il soggetto che ha erogato la prestazione. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno accertato che la M&G non era il centro decisionale delle politiche commerciali della AS, che si limitava a fornire personale indicato dalla committente, senza assumersi rischi d'impresa o esercitare poteri direttivi e organizzativi. Questi elementi sono stati ritenuti idonei a configurare una intermediazione di manodopera mascherata da appalto di servizi, con conseguente inesistenza soggettiva delle fatture.

  • Inammissibile
    Errata qualificazione come somministrazione di manodopera anziché appalto di servizi

    La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto volta a sindacare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente una intermediazione di manodopera sulla base di molteplici elementi convergenti, e il ricorrente non ha fornito una critica specifica e dettagliata a tali elementi, limitandosi a considerazioni astratte sulla differenza tra appalto e somministrazione.

  • Rigettato
    Mancanza di consapevolezza della fittizietà soggettiva e del dolo di evasione

    Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che la consapevolezza della fittizietà e della finalità evasiva era desumibile dai plurimi elementi probatori, tra cui l'affidamento in appalto di attività tipiche del supermercato a una società che utilizzava ex dipendenti della committente, sui quali l'amministratore della AS esercitava potere di direzione e controllo. Tali elementi dimostrerebbero la piena consapevolezza del ricorrente della fittizietà delle fatture e del fine evasivo.

  • Inammissibile
    Responsabilità fondata esclusivamente su accertamenti della Guardia di Finanza in assenza di contraddittorio

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorrente non ha specificato quali violazioni del diritto di difesa si siano verificate, quali elementi probatori siano viziati o irregolarmente acquisiti, né ha indicato l'incidenza di tali presunte violazioni sulla decisione impugnata (prova di resistenza).

  • Inammissibile
    Utilizzo di atti dell'indagine amministrativa compiuti irregolarmente

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorrente non ha illustrato analiticamente gli elementi di prova acquisiti irregolarmente, né i vizi che li affliggono, né la loro incidenza sulla decisione (prova di resistenza). Inoltre, la mera violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori, ma è necessario che sia specificamente indicata la violazione di norme processuali che determini tale inutilizzabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1092
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1092
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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