Ordinanza collegiale 12 ottobre 2017
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2017
Sentenza 5 maggio 2021
Decreto cautelare 26 novembre 2021
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2021
Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/05/2021, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00597/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01018/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2017, proposto da
Ferramenta CA AM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Avanzi, Marco Panato, con domicilio eletto presso lo studio Alvise ON in Mirano (VE) Via Della Vittoria 19/F;
contro
Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Biancardi, Antonio Sartori, Isabella Sorio, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Mozzecane, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 23.06.2017, trasmesso il 29.06.2017;
del provvedimento della Provincia di Verona di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione n. 4237/15 del 17 novembre 2015 all'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, della società Ferramenta CA AM S.r.l., sita in via Quartieri, nel Comune di Mozzecane (VR) - Determinazione n. 2736/17 del 30/06/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società in epigrafe ha dedotto di svolgere attività di recupero e trattamento di rifiuti, oltre al commercio all’ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi, in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Verona con determinazione n. 4237/15 del 17 novembre 2015.
A seguito di un sopralluogo effettuato da personale ARPAV, la Provincia revocava l’A.I.A., assumendo il mancato rispetto da parte della ricorrente di alcune prescrizioni che le erano state imposte per l’esercizio dell’attività autorizzata.
Avverso tale provvedimento sono stati articolati i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si lamenta che la Provincia non avrebbe valutato le puntuali osservazioni proposte dalla ricorrente in seno alla conferenza di servizi indetta preliminarmente alla revoca dell’A.I.A., osservazioni che infatti non venivano nemmeno verbalizzate: di qui l’illegittimità del verbale impugnato per violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la conferenza dei servizi (artt. da 14 a 14 quater della l. n. 241/1990) e del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost.;
2) con il secondo motivo si lamenta la carenza di motivazione della determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi, quale frutto di una istruttoria a sua volta carente: mancherebbe infatti ogni riferimento alle osservazioni della ricorrente, e alle ragioni della conclusione prematura dell’attività istruttoria, nonostante dalla comunicazione dell’ARPAV del 28 aprile risulterebbe che il controllo effettuato dall’Agenzia non era stato portato a compimento, ma solo sospeso;
3) con il terzo motivo si deduce l’illegittimità derivata del provvedimento di revoca in ragione dei vizi lamentati con il primo e il secondo motivo di gravame; inoltre, il provvedimento violerebbe il disposto dell’art. 29 decies del D.lgs. n. 152/2006, in quanto l’ARPAV non avrebbe mai indicato le precrizioni violate e non avrebbe proposto le misure da adottare; peraltro, in base alla norma citata, la Provincia avrebbe dovuto graduare la risposta sanzionatoria anziché procedere alla revoca dell’autorizzazione;
4) infine, si lamenta che l’azione amministrativa risulterebbe affetta da eccesso di potere per sviamento, illogicità e travisamento dei fatti, essendo stata disposta la revoca sulla base di una istruttoria incompleta e senza adeguata valutazione delle osservazioni della ricorrente, secondo quanto dedotto con i precedenti motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Verona, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza cautelare in data 19.12.2017 il Collegio ha rigettato la domanda di sospensiva avanzata dall’interessata, ritenendo insussistente il necessario fumus boni iuris .
L’ordinanza è stata confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato ( cfr . ord.1082/2018, IV Sez.)
All’udienza in data 15.04.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina la società Ferramenta CA AM impugna la determinazione conclusiva della conferenza di servizi svoltasi in data 23.06.2017 e il conseguente provvedimento di revoca dell’A.I.A. adottato dalla Provincia di Verona in data 30.06.2017.
Con il primo e il secondo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente, si lamenta che in seno alla conferenza di servizi non sarebbero state valutate le osservazioni presentate dalla società ricorrente e sarebbero state violate le norme di cui agli artt. 14 e ss. della L.241/90 che disciplinano la conferenza di servizi; inoltre, la determinazione conclusiva dei lavori della conferenza sarebbe affetta da carenza di motivazione e sarebbe stata, comunque, adottata a valle di una istruttoria incompleta. I vizi evidenziati si rifletterebbero sul provvedimento di revoca dell’A.I.A., determinandone l’illegittimità in via derivata.
Le censure prospettate sono infondate.
Giova ripercorrere sinteticamente i fatti di interesse.
L'esercizio dell'impianto della società Ferramenta CA AM è stato autorizzato dalla Provincia di Verona in data 17.11.2015; il successivo 10.10.2016 personale della Polizia Stradale di Verona rilevava l’esistenza di alcune anomalie nella gestione dell'impianto e accertava la violazione di specifiche prescrizioni contenute nell’A.I.A. rilasciata dalla Provincia: procedeva dunque al sequestro dell’impianto ex art. 321 cpp e a comunicare le violazioni riscontrate alla Provincia con nota in data 31.10.2016 ( cfr . doc. 2 della produzione di parte resistente in data 13.11.2017).
La Provincia di Verona, con provvedimento in data 14.11.2016 di cui non consta l’impugnazione, ha diffidato la società a gestire correttamente l'impianto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione autorizzativa, assegnando termine di sessanta giorni per presentare documentata relazione tecnica attestante le misure adottate per ottemperare agli obblighi disattesi ( cfr . all. 3 alla produzione di parte resistente in data 13.11.2017).
La società ha replicato con nota del 29.12.2016, attestando la puntuale ottemperanza alla diffida ( cfr . all. 4 alla produzione di parte resistente): al fine di accertare la correttezza degli interventi posti in essere la Provincia sollecitava l’Arpav ad effettuare una verifica. Veniva dunque compiuto un sopralluogo in data 4.04.2017, all’esito del quale veniva riscontrata la perdurante inottemperanza alle prescrizioni impartite ( cfr . all. 5 alla produzione di parte resistente).
La Provincia di Verona, di conseguenza, comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell'A.I.A., assegnando termine di dieci giorni per formulare osservazioni: al fine di procedere ad un esame congiunto delle osservazioni fatte pervenire dalla ricorrente, la Provincia convocava una conferenza di servizi presso la sede dell’Arpav ( cfr . all. 6 e 7 alla produzione di parte resistente).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi come dall’esame del verbale della riunione svoltasi in data 23.06.2017 presso l’Arpav emerge come sia stata operata in quella sede la puntuale valutazione delle osservazioni della ricorrente, con specifica indicazione delle prescrizioni della diffida che risultavano rimaste inadempiute ( cfr . all.9 alla produzione della Provincia).
Nelle premesse del verbale si legge in proposito: “ Come metodo di lavoro, i partecipanti concordano che lo svolgimento della C.d.S. avvenga seguendo la nota della ditta del 10/06/2017 che puntualmente riporta, in due distinte colonne, le inottemperanze (AIA e diffida) e le relative risposte della ditta ”: segue una prima parte contenente l’elenco delle prescrizioni dell’autorizzazione rimaste inadempiute, e una seconda parte relativa alle indicazioni date con la diffida del 14.11.2016 con specificazione di quali potevano ritenersi ottemperate, e quali invece dovevano considerarsi inattuate e per quali ragioni.
Da quanto appena osservato discende che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la documentazione esaminata comprova che le osservazioni proposte dalla società Ferramenta CA AM sono state oggetto di valutazione in seno alla conferenza: del resto, la ricorrente non ha nemmeno puntualmente indicato quali specifiche deduzioni non sarebbero state concretamente prese in considerazione da parte della Provincia.
Quanto, poi, alla dedotta violazione delle norme procedurali che disciplinano l’operatività della conferenza di servizi, la contestazione è priva di pregio, ove si consideri che, come correttamente evidenziato da parte resistente, la Provincia si è limitata a convocare una riunione che, coinvolgendo l’interessata e il personale ARPAV, consentisse un esame approfondito e in contraddittorio tra le parti delle violazioni riscontrate: dunque, a dispetto del formale richiamo all’istituto della conferenza di servizi, non ricorrono i presupposti per l’applicazione della relativa disciplina (in particolare, non sussiste la molteplicità di interessi pubblici da ponderare in via contestuale).
Del pari non coglie nel segno la lamentata carenza di motivazione del verbale della conferenza, posto che in quella sede, senza adottare alcuna puntuale determinazione, si procedeva alla sola valutazione, alla luce delle osservazioni di parte ricorrente, delle violazioni risultate perduranti.
Non è dato nemmeno apprezzare il vizio di carenza di istruttoria che, secondo la ricorrente, emergerebbe dalla sospensione delle attività di controllo svolte da ARPAV e dall’adozione del provvedimento di revoca prima ancora che il controllo venisse portato a compimento: dall’esame del verbale del sopralluogo effettuato dal personale ARPAV emerge, infatti, che l’accertamento avente ad oggetto l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite con la diffida del 14.11.2016 è stato integralmente espletato. In ragione delle molteplici violazioni riscontrate l’ARPAV decideva, invece, di sospendere il controllo integrato programmato, in via ordinaria, in pari data ai sensi dell’art. 29 decies , comma 6, del D. Lgs 152/06: in altri termini, la verifica relativa all’ottemperanza alla diffida provinciale risulta puntualmente compiuta ( cfr .: doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
Con il terzo motivo di censura si lamenta ancora, da un lato, la violazione dell’art. 29 decies del D.lgs. n. 152/2006, in quanto l’ARPAV non avrebbe mai indicato le prescrizioni violate e non avrebbe proposto le misure da adottare; dall’altro che, in base alla norma citata, la Provincia avrebbe dovuto diversamente graduare la risposta sanzionatoria, anziché procedere alla revoca dell’autorizzazione.
Anche tale censura non merita condivisione.
Come si è già avuto modo di rilevare, il personale ARPAV, investito della verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni già in precedenza impartite con diffida provinciale, ha provveduto al completo accertamento di quanto richiesto: non è, dunque, pertinente alla fattispecie in commento il richiamo alle disposizioni dettate per il diverso caso in cui il personale operante un ordinario controllo constati l’esistenza di violazioni.
Quanto alla disposta revoca dell’A.I.A., il provvedimento, lungi dal porsi in contrasto con le previsioni della norma citata, risulta essere legittima conseguenza della constatata inottemperenza alla precedente diffida, proprio in base all’art. 29 decies del Codice dell’Ambiente.
Da quanto precede discende, infine, l’infondatezza di quanto lamentato con il quarto motivo di censura, con cui parte ricorrente si è limitata a riprodurre le considerazioni sviluppate nei motivi precedenti, assumendo che esse dimostrerebbero che l’azione amministrativa sarebbe affetta da eccesso di potere per sviamento, illogicità e travisamento dei fatti.
E’ appena il caso di evidenziare che le nuove contestazioni sviluppate da parte ricorrente nella memoria ex art. 73 cpa relativamente alla effettiva sussistenza delle violazioni contestate non possono prendersi in considerazione giacché tardivamente introdotte.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore , che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO