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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14136/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Bedil Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON MP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040167512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064230469384 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064195209682 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0641964624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064229249410 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064246336665 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064038208819 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064215418018 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla ON MP , Nominativo_1 ,in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 Sas di Nominativo_1 e C. ,corrente in Succivo (CE) alla Indirizzo_1, ha impugnato ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 la cartella di pagamento relativa a Tassa Automobilistica Regionale anno 2020 dell'importo di Euro 2.283,44, notificata a mezzo pec il 25/07/2025.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici e degli avvisi di accertamento, eccependo la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha controdedotto in ordine ai motivi di opposizione , eccependo che le contestazioni mosse sono di competenza dell'ente impositore.
La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si è costituita la ON MP.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata l'eccezione di prescrizione per decorso del termine triennale , non risultando documentata la notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella di pagamento.
Difatti la ON MP, ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e non ha documentato la notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento, come era in suo onere.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento della cartella di pagamento e dell'iscrizione a ruolo.
Le spese di giudizio vanno compensate, in ragione del motivo di accoglimento del ricorso, non imputabile all'agente della riscossione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14136/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Bedil Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON MP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040167512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064230469384 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064195209682 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0641964624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064229249410 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064246336665 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064038208819 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064215418018 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla ON MP , Nominativo_1 ,in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 Sas di Nominativo_1 e C. ,corrente in Succivo (CE) alla Indirizzo_1, ha impugnato ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 la cartella di pagamento relativa a Tassa Automobilistica Regionale anno 2020 dell'importo di Euro 2.283,44, notificata a mezzo pec il 25/07/2025.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici e degli avvisi di accertamento, eccependo la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha controdedotto in ordine ai motivi di opposizione , eccependo che le contestazioni mosse sono di competenza dell'ente impositore.
La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si è costituita la ON MP.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata l'eccezione di prescrizione per decorso del termine triennale , non risultando documentata la notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella di pagamento.
Difatti la ON MP, ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e non ha documentato la notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento, come era in suo onere.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento della cartella di pagamento e dell'iscrizione a ruolo.
Le spese di giudizio vanno compensate, in ragione del motivo di accoglimento del ricorso, non imputabile all'agente della riscossione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Compensa le spese.