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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 5636/2024 proposta da
Parte_1 avv. Carla Corbo
e da
Parte_2 avv. Giulio D'Ottavio
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1) Le figlie maggiorenni ed coabiteranno sempre con la madre. Per_1 Per_2
2) La casa in Via Felice Grossi Gondi n.43 int.14, di proprietà del Sig. , adibita Pt_1
a casa familiare come da decreto di Omologa del verbale di separazione resterà la medesima sino al 15/10/2024.
Dal 16/10/2024 concordemente i coniugi chiedono di adibire a casa familiare
l'abitazione in Via Felice Grossi Gondi n.43 int.15 (stesso pianerottolo), di proprietà della Sig. e pertanto il Sig. tornerà in possesso della sua abitazione Parte_2 Pt_1 prima adibita a casa familiare (Via Felice Grossi Gondi n.43 imt 14)
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie ed , con Parte_1 Per_1 Per_2 la somma di € 800,00 mensili (€400,00 per ciascuna ), somma che sarà versata anticipatamente sui rispettivi iban bancari e/o Postali entro il giorno dieci di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Le spese straordinarie per le figlie ed saranno ripartite al 50% tra Per_1 Per_2 le parti facendo riferimento al Protocollo d'intesa del 2014 tra il Tribunale di Roma e
l'Ordine Avvocati di Roma. Per le sole spese mediche ad eccezione di quelle non dispensate dal SSN o da eventuale polizza assicurativa, previamente concordate tra i coniugi insieme alle spese sportive e universitarie.
5) I coniugi provvederanno autonomamente alle proprie esigenze senza aver nulla a pretendere l'un l'altro.”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il
Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Bracciano (RM)……………………………………… in data
17.7.1999………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 1999……………, al N. 80 ………………..
Parte II………., Serie A………., uff. 1, alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 13.2.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi