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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/08/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 10588/2022
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10588/2022 R.G. promossa da
(C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, col patrocinio dell'Avv. ROSSETTI MARTA C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. VIANELLO DAVIDE C.F._5 nonché contro
P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_1
PENZO PIETRO
CONVENUTI nonché contro
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. Controparte_5 C.F._7
P.IVA ) CP_6 P.IVA_2
(C.F. Controparte_7 C.F._8
(C.F. ) Controparte_8 C.F._9
(C.F. ) Parte_4 C.F._10
(C.F. ) Parte_5 C.F._11
(C.F. ) Controparte_9 C.F._12
(C.F. ) Parte_6 C.F._13 pagina 1 di 8 (C.F. ) Parte_7 C.F._14
(C.F. ) Parte_8 C.F._15
(C.F. ) Parte_9 C.F._16
(C.F. ) Parte_10 C.F._17
(C.F. ) Parte_11 C.F._18
(C.F. ) Parte_12 C.F._19
(C.F. ) Parte_13 C.F._20
(C.F. ) Parte_14 C.F._21
(C.F. ) Parte_15 C.F._22
(C.F. CP_2 Pt_16 C.F._23
(C.F. ) Parte_17 C.F._24
(C.F. ) Parte_18 C.F._25
(C.F. ) Parte_19 C.F._26
(C.F. Parte_20 C.F._27
(C.F. Parte_21 C.F._28
(C.F. ) Parte_22 C.F._29
(C.F. ) Parte_23 C.F._30
(C.F. ) Parte_24 C.F._31
(C.F. ) Parte_25 C.F._32
(C.F. ) Parte_26 C.F._33
(C.F. ) Parte_27 C.F._34
(C.F. ) Parte_28 C.F._35
(C.F. ) Parte_29 C.F._36
(C.F. ) Parte_30 C.F._37
(C.F. ) Parte_31 C.F._38
(C.F. ) Parte_32 C.F._39
CONVENUTI CONTUMACI sulle seguenti conclusioni per parti attrici
“Accertare e dichiarare che gli attori e , hanno Parte_2 Parte_1 usucapito, la proprietà di una porzione di terreno sulla quale è stato costruito il garage del civico 2038 e dello scoperto esclusivo dello stesso. In particolare, hanno usucapito la porzione delle aree rilevate al NCT rilevati al NCEU del Comune pagina 2 di 8 Censuario di Chioggia: mq 7,50 del foglio 37 mappale 146, mq 2,00 del fg. 37 mappale 1095, e mq 13,00 del fg. 37 mappale 149 come da elaborato grafico doc. 01; ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Venezia
Territorio – Servizio di pubblicità Immobiliare di Chioggia di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità; con integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari del grado in ipotesi di opposizione” in via istruttoria (omissis) per parti convenuteTiozzo +2
“In via pregiudiziale: (…) accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito stante la manifesta improcedibilità della domanda.
Nel merito: rigettare ogni domanda formulata dalla controparte perché infondata, inammissibile e comunque illegittima, per i motivi esposti.
In subordine: accertare la non sussistenza dell'usucapione così come indicata da parte attrice anche del garage oltreché del terreno circostante.
In ogni caso: con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari”
In via istruttoria: (omissis)
Per la convenuta CP_3
[…] eccependo preliminarmente che gli attori hanno omesso di esperire il tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D. lgs 28/2010, trattandosi di controversia in materia di diritti reali.
[…] Nell'ipotesi in cui parte attrice dovesse fornire, nel corso dell'espletanda istruttoria, la prova rigorosa dei requisiti sottesi alla relativa domanda, la società convenuta non si opporrà al relativo accoglimento
FATTO E DIRITTO
e hanno chiamato in giudizio gli intestatari Parte_1 Parte_2 catastali in epigrafe indicati al fine di sentire dichiarare l'intervenuta usucapione di talune porzioni di terreno site in Chioggia (VE), sulle quali insiste un garage, nonché di talune aree di scoperto adiacenti allo stesso, identificate come segue nell'atto introduttivo del giudizio:
- area di mq 7,50 foglio 37 mappale 146
- area di mq 2,00 foglio 37 mappale 1095 pagina 3 di 8 - area di mq 13,00 foglio 37 mappale 149
Con comparsa dd. 05/05/2023 si sono costituiti , Controparte_1
e , i quali hanno chiesto il rigetto della domanda di Controparte_2 Parte_3 usucapione.
Con comparsa dd. 23/05/2023 si è costituita contestando le Controparte_10 pretese attoree.
Con ordinanza dd. 19/06/2024 il Giudice, stanti le eccezioni formulate in proposito dai convenuti, ha inviato le parti in mediazione, esitata in verbale negativo.
Con ordinanza a verbale dd. 23/04/2023, constatata la regolarità delle notifiche, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti ed ha concesso termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Il giudizio è stato istruito con escussione di testi ed espletamento di CTU, con cui il Giudice ha incaricato il consulente di descrivere lo stato dei luoghi, di accertare se il garage di parti attrici incorpori nella sua recinzione le aree oggetto della pretesa usucapione, di indicare la titolarità catastale dei mappali oggetto di causa, di predisporre le pratiche di frazionamento.
All'udienza del 24/07/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ed udita la discussione orale, ha trattenuto la causa a sentenza
***
La domanda avanza dagli attori è fondata e va accolta nei limiti di séguito indicati.
Invero, i testi escussi hanno fornito la prova del possesso ultraventennale degli attori in riferimento agli immobili oggetto di causa.
Nello specifico si discute di un manufatto adibito a garage/magazzino e relativa area di pertinenza delimitata da recinzione in maglie metalliche e pali in ferro lungo i lati nord ed est. Nel lato nord-est di tale compendio è presente un cancello scorrevole. Si accede a tale immobile da una strada bianca materializzata dalla particella 146 del fg 37, perpendicolare a Viale Madonna Marina. Le dimensioni del manufatto sono di ml 8,45 nel senso est-ovest e di mq 5,20 nel senso nord-sud.
pagina 4 di 8 Il garage con relative aree scoperte di pertinenza risulta censito al catasto fabbricati al fg. 37 part. 2267 sub 5.
Tutti i testi hanno riferito che il garage esiste, prima come struttura in lamiera dagli anni '90, poi in muratura dal 2008; che tale garage è utilizzato dagli attori sin dagli anni '90; che tale fabbricato non è mai mutato quanto alla propria consistenza e collocazione sul fondo.
I testi hanno, altresì, riferito che, coeva alla realizzazione della struttura del box in lamiera, era l'installazione della recinzione, anch'essa mai mutata nel corso del tempo, con particolare riguardo al sedime su cui essa insiste.
E' emerso, quindi, che gli attori hanno esercitato su tali aree una signoria di fatto qualificabile alla stregua del possesso, in quanto indicativa di una relazione materiale con il bene, accompagnata dall'animus rem sibi habendi e dalla volontà di esercitare facoltà assimilabili allo ius excludendi alios. Dunque, gli attori hanno posseduto in modo continuo, pubblico, pacifico e non interrotto per oltre 20 anni, escludendo i terzi da qualsivoglia relazione di godimento con l'immobile.
Si consideri, sul punto, la testimonianza resa da Testimone_1 all'udienza del 05/12/2024, il quale ha riferito:“Conosco la famiglia da Pt_2 moltissimi anni, quanto meno dal 1992 … dallo stesso periodo frequento i luoghi di causa. Mi ricordo che moltissimi anni fa erano presenti due garages in lamiera. Erano due garages con due porte separate… Ricordo che la sostituzione dei garages in lamiera avvenne circa nel 2008… posso dire che lo spazio occupato dall'attuale struttura in muratura equivale a quello occupato dai garages in lamiera…Ricordo che i garages, in lamiera ed in muratura, sono sempre stati utilizzati dagli attori e dalle loro figlie”.
Del medesimo tenore la testimonianza del teste , escusso alla Testimone_2 udienza del 05/12/2024, il quale ha dichiarato “Ricordo che sin dagli anni Novanta erano presenti dei garages in lamiera, utilizzati esclusivamente dagli attori…
Attorno ai garages c'era anche una recinzione…Non ho memoria di interventi a carico delle strutture in lamiera dagli anni Novanta e sino al 2008. Nel 2008 ho collaborato a gettare le fondazioni della nuova struttura in muratura, che ha accorpato i due garages, con un ingresso. La recinzione non è stata toccata, per cui il perimetro esterno della recinzione è rimasto inalterato…Il cancello può essere stato sostituito, ma il perimetro è rimasto inalterato”. pagina 5 di 8 Infine, il teste , sentito all'udienza del 09/01/2025, ha riferito: Testimone_3
“Nel 2003 elaborai un progetto per una strada detta dei in quell'occasione Per_1 avevo curato il rilievo di tutte le aree ed avevo riscontrato la presenza del garage degli attori. All'epoca il garage non era in muratura, ma era composto da due blocchi in lamiera. Era presente una recinzione in rete metallica. Ricordo che a sud la delimitazione era data dalla parete dei garages mentre sui lati est, ovest e nord la recinzione si staccava dal manufatto. Per accedere ai garages mi sembra ci fosse un cancello. Non ho assistito alla sostituzione dei manufatti in lamiera con l'edificio in muratura. Ho condotto rilievi sull'esistente, quando ho avuto l'incarico nel 2016-
2017; in quell'occasione ho recuperato il progetto in sanatoria del 2008 ed ho fatto la sovrapposizione, constatando che il sedime occupato dai garages non era mutato. Per quanto ho percepito dal 2016 il garage è stato utilizzato dagli attori per parcheggiare le auto o per deposito, senza alcuna contestazione da parte di terzi”.
Nella presente causa sono irrilevanti le argomentazioni inerenti all'acquisto a titolo derivativo del diritto di proprietà sul garage da parte degli attori, trattandosi di controversia in materia di usucapione, rispetto alla quale importa la sola situazione di fatto possessoria, a prescindere dai titoli di acquisto ed edilizi.
Tanto precisato, si evidenzia che il CTU, previa individuazione dei luoghi oggetto di causa ha rilevato che “dalle risultanze di tale elaborazione, considerata altresì l'incidenza di eventuali errori di rappresentazione nella mappa, si deduce che: il fabbricato e la parte di area scoperta annessa debordano esclusivamente sulla part.lla 146 (strada a nord) rispetto alla part.lla 2267 di proprietà di parte attrice.
Tale porzione di area risulta essere di mq 18,51 formata da una porzione del fabbricato per mq 4,21 ed una porzione di scoperto per mq 14,30. L'edificio degli attori e relativa recinzione dell'area di pertinenza, risultano a confine sul lato sud con la part.lla 149; la recinzione esistente ad est ricade nella medesima part.lla 2267.
I manufatti di parte attrice non invadono le particelle 149 e 1095” (cfr. perizia pag.
9).
L'elaborato peritale, le cui risultanze per coerenza, esaustività e completezza si condividono, ha pertanto riconosciuto che l'occupazione da parte degli attori ha riguardato solo una porzione della particella 146 del foglio 37, con esclusione delle aree catastalmente individuate al foglio 37 part.lle 149 e 1095.
pagina 6 di 8 In esito al frazionamento curato dal CTU (cfr. p. 10 “Si è proceduto quindi alla predisposizione e presentazione del tipo di frazionamento e mappale finalizzato all'individuazione dei manufatti”), la originaria particella 146 è stata soppressa, con formazione delle nuove particelle n. 2825, corrispondente alla parte di garages sconfinante sul sedime di proprietà dei convenuti, e n. 2826, corrispondente alla residua parte di terreno non usucapita.
Si evidenzia che il CTP di parte convenuta ha mosso osservazioni alla CTU che non riguardano l'aspetto tecnico, ma i presupposti dell'usucapione, accertati come sussistenti in base alla istruttoria testimoniale svolta. Sul punto, quindi, è adeguata la risposta fornita dal CTU (cfr. p. 11 CTU “In particolare, si precisa che l'incarico conferito allo scrivente C.T.U. ha ad oggetto esclusivamente la ricostruzione tecnica e oggettiva dello stato dei luoghi, con particolare riferimento al posizionamento dei confini tra le proprietà coinvolte, così come desumibile dai titoli, dalle risultanze catastali e dal rilievo plano-altimetrico eseguito in sito dello stato di fatto dei luoghi. Non rientra nelle attribuzioni del sottoscritto né è stato richiesto dal Giudice l'accertamento di eventuali situazioni di fatto rilevanti ai fini dell'interversione del possesso o dell'usucapione, trattandosi di valutazioni di natura giuridica che competono esclusivamente all'Autorità giudiziaria”).
La Conservatoria dei Registri Immobiliari curerà le formalità di trascrizione e le competenti Amministrazioni procederanno, su richiesta degli attori, alle volture catastali.
La contumacia di taluni convenuti, che ha agevolato la definizione della controversia, nonché la complessità dell'accertamento in fatto, teso alla esatta individuazione dei mappali su cui insiste l'area usucapita dagli attori, di cui il CTU ha dato conto (cfr. p. 8 consulenza), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, salve le spese di CTU, da porsi per metà a carico degli attori, i quali hanno convenuto in giudizio anche soggetti privi di legittimazione sostanziale, tra cui e per metà a carico dei convenuti costituiti e soccombenti Controparte_3
, , . Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate o ritenute inammissibili, così decide:
pagina 7 di 8 - ACCERTA che parti attrici e hanno Parte_1 Parte_2 usucapito la proprietà esclusiva degli immobili siti in Chioggia – C638, fg. 37 part. 2825, ex 146
- PONE le spese di CTU per metà a carico di parti attrici e Parte_1
e per metà a carico di parti convenute Parte_2 [...]
, e , con Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 compensazione delle ulteriori spese di lite
- ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di trascrivere la presente sentenza
Venezia, così deciso il 29/08/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Contr Funzionario
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 10588/2022
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10588/2022 R.G. promossa da
(C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, col patrocinio dell'Avv. ROSSETTI MARTA C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. VIANELLO DAVIDE C.F._5 nonché contro
P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_1
PENZO PIETRO
CONVENUTI nonché contro
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. Controparte_5 C.F._7
P.IVA ) CP_6 P.IVA_2
(C.F. Controparte_7 C.F._8
(C.F. ) Controparte_8 C.F._9
(C.F. ) Parte_4 C.F._10
(C.F. ) Parte_5 C.F._11
(C.F. ) Controparte_9 C.F._12
(C.F. ) Parte_6 C.F._13 pagina 1 di 8 (C.F. ) Parte_7 C.F._14
(C.F. ) Parte_8 C.F._15
(C.F. ) Parte_9 C.F._16
(C.F. ) Parte_10 C.F._17
(C.F. ) Parte_11 C.F._18
(C.F. ) Parte_12 C.F._19
(C.F. ) Parte_13 C.F._20
(C.F. ) Parte_14 C.F._21
(C.F. ) Parte_15 C.F._22
(C.F. CP_2 Pt_16 C.F._23
(C.F. ) Parte_17 C.F._24
(C.F. ) Parte_18 C.F._25
(C.F. ) Parte_19 C.F._26
(C.F. Parte_20 C.F._27
(C.F. Parte_21 C.F._28
(C.F. ) Parte_22 C.F._29
(C.F. ) Parte_23 C.F._30
(C.F. ) Parte_24 C.F._31
(C.F. ) Parte_25 C.F._32
(C.F. ) Parte_26 C.F._33
(C.F. ) Parte_27 C.F._34
(C.F. ) Parte_28 C.F._35
(C.F. ) Parte_29 C.F._36
(C.F. ) Parte_30 C.F._37
(C.F. ) Parte_31 C.F._38
(C.F. ) Parte_32 C.F._39
CONVENUTI CONTUMACI sulle seguenti conclusioni per parti attrici
“Accertare e dichiarare che gli attori e , hanno Parte_2 Parte_1 usucapito, la proprietà di una porzione di terreno sulla quale è stato costruito il garage del civico 2038 e dello scoperto esclusivo dello stesso. In particolare, hanno usucapito la porzione delle aree rilevate al NCT rilevati al NCEU del Comune pagina 2 di 8 Censuario di Chioggia: mq 7,50 del foglio 37 mappale 146, mq 2,00 del fg. 37 mappale 1095, e mq 13,00 del fg. 37 mappale 149 come da elaborato grafico doc. 01; ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Venezia
Territorio – Servizio di pubblicità Immobiliare di Chioggia di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità; con integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari del grado in ipotesi di opposizione” in via istruttoria (omissis) per parti convenuteTiozzo +2
“In via pregiudiziale: (…) accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito stante la manifesta improcedibilità della domanda.
Nel merito: rigettare ogni domanda formulata dalla controparte perché infondata, inammissibile e comunque illegittima, per i motivi esposti.
In subordine: accertare la non sussistenza dell'usucapione così come indicata da parte attrice anche del garage oltreché del terreno circostante.
In ogni caso: con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari”
In via istruttoria: (omissis)
Per la convenuta CP_3
[…] eccependo preliminarmente che gli attori hanno omesso di esperire il tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D. lgs 28/2010, trattandosi di controversia in materia di diritti reali.
[…] Nell'ipotesi in cui parte attrice dovesse fornire, nel corso dell'espletanda istruttoria, la prova rigorosa dei requisiti sottesi alla relativa domanda, la società convenuta non si opporrà al relativo accoglimento
FATTO E DIRITTO
e hanno chiamato in giudizio gli intestatari Parte_1 Parte_2 catastali in epigrafe indicati al fine di sentire dichiarare l'intervenuta usucapione di talune porzioni di terreno site in Chioggia (VE), sulle quali insiste un garage, nonché di talune aree di scoperto adiacenti allo stesso, identificate come segue nell'atto introduttivo del giudizio:
- area di mq 7,50 foglio 37 mappale 146
- area di mq 2,00 foglio 37 mappale 1095 pagina 3 di 8 - area di mq 13,00 foglio 37 mappale 149
Con comparsa dd. 05/05/2023 si sono costituiti , Controparte_1
e , i quali hanno chiesto il rigetto della domanda di Controparte_2 Parte_3 usucapione.
Con comparsa dd. 23/05/2023 si è costituita contestando le Controparte_10 pretese attoree.
Con ordinanza dd. 19/06/2024 il Giudice, stanti le eccezioni formulate in proposito dai convenuti, ha inviato le parti in mediazione, esitata in verbale negativo.
Con ordinanza a verbale dd. 23/04/2023, constatata la regolarità delle notifiche, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti ed ha concesso termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Il giudizio è stato istruito con escussione di testi ed espletamento di CTU, con cui il Giudice ha incaricato il consulente di descrivere lo stato dei luoghi, di accertare se il garage di parti attrici incorpori nella sua recinzione le aree oggetto della pretesa usucapione, di indicare la titolarità catastale dei mappali oggetto di causa, di predisporre le pratiche di frazionamento.
All'udienza del 24/07/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ed udita la discussione orale, ha trattenuto la causa a sentenza
***
La domanda avanza dagli attori è fondata e va accolta nei limiti di séguito indicati.
Invero, i testi escussi hanno fornito la prova del possesso ultraventennale degli attori in riferimento agli immobili oggetto di causa.
Nello specifico si discute di un manufatto adibito a garage/magazzino e relativa area di pertinenza delimitata da recinzione in maglie metalliche e pali in ferro lungo i lati nord ed est. Nel lato nord-est di tale compendio è presente un cancello scorrevole. Si accede a tale immobile da una strada bianca materializzata dalla particella 146 del fg 37, perpendicolare a Viale Madonna Marina. Le dimensioni del manufatto sono di ml 8,45 nel senso est-ovest e di mq 5,20 nel senso nord-sud.
pagina 4 di 8 Il garage con relative aree scoperte di pertinenza risulta censito al catasto fabbricati al fg. 37 part. 2267 sub 5.
Tutti i testi hanno riferito che il garage esiste, prima come struttura in lamiera dagli anni '90, poi in muratura dal 2008; che tale garage è utilizzato dagli attori sin dagli anni '90; che tale fabbricato non è mai mutato quanto alla propria consistenza e collocazione sul fondo.
I testi hanno, altresì, riferito che, coeva alla realizzazione della struttura del box in lamiera, era l'installazione della recinzione, anch'essa mai mutata nel corso del tempo, con particolare riguardo al sedime su cui essa insiste.
E' emerso, quindi, che gli attori hanno esercitato su tali aree una signoria di fatto qualificabile alla stregua del possesso, in quanto indicativa di una relazione materiale con il bene, accompagnata dall'animus rem sibi habendi e dalla volontà di esercitare facoltà assimilabili allo ius excludendi alios. Dunque, gli attori hanno posseduto in modo continuo, pubblico, pacifico e non interrotto per oltre 20 anni, escludendo i terzi da qualsivoglia relazione di godimento con l'immobile.
Si consideri, sul punto, la testimonianza resa da Testimone_1 all'udienza del 05/12/2024, il quale ha riferito:“Conosco la famiglia da Pt_2 moltissimi anni, quanto meno dal 1992 … dallo stesso periodo frequento i luoghi di causa. Mi ricordo che moltissimi anni fa erano presenti due garages in lamiera. Erano due garages con due porte separate… Ricordo che la sostituzione dei garages in lamiera avvenne circa nel 2008… posso dire che lo spazio occupato dall'attuale struttura in muratura equivale a quello occupato dai garages in lamiera…Ricordo che i garages, in lamiera ed in muratura, sono sempre stati utilizzati dagli attori e dalle loro figlie”.
Del medesimo tenore la testimonianza del teste , escusso alla Testimone_2 udienza del 05/12/2024, il quale ha dichiarato “Ricordo che sin dagli anni Novanta erano presenti dei garages in lamiera, utilizzati esclusivamente dagli attori…
Attorno ai garages c'era anche una recinzione…Non ho memoria di interventi a carico delle strutture in lamiera dagli anni Novanta e sino al 2008. Nel 2008 ho collaborato a gettare le fondazioni della nuova struttura in muratura, che ha accorpato i due garages, con un ingresso. La recinzione non è stata toccata, per cui il perimetro esterno della recinzione è rimasto inalterato…Il cancello può essere stato sostituito, ma il perimetro è rimasto inalterato”. pagina 5 di 8 Infine, il teste , sentito all'udienza del 09/01/2025, ha riferito: Testimone_3
“Nel 2003 elaborai un progetto per una strada detta dei in quell'occasione Per_1 avevo curato il rilievo di tutte le aree ed avevo riscontrato la presenza del garage degli attori. All'epoca il garage non era in muratura, ma era composto da due blocchi in lamiera. Era presente una recinzione in rete metallica. Ricordo che a sud la delimitazione era data dalla parete dei garages mentre sui lati est, ovest e nord la recinzione si staccava dal manufatto. Per accedere ai garages mi sembra ci fosse un cancello. Non ho assistito alla sostituzione dei manufatti in lamiera con l'edificio in muratura. Ho condotto rilievi sull'esistente, quando ho avuto l'incarico nel 2016-
2017; in quell'occasione ho recuperato il progetto in sanatoria del 2008 ed ho fatto la sovrapposizione, constatando che il sedime occupato dai garages non era mutato. Per quanto ho percepito dal 2016 il garage è stato utilizzato dagli attori per parcheggiare le auto o per deposito, senza alcuna contestazione da parte di terzi”.
Nella presente causa sono irrilevanti le argomentazioni inerenti all'acquisto a titolo derivativo del diritto di proprietà sul garage da parte degli attori, trattandosi di controversia in materia di usucapione, rispetto alla quale importa la sola situazione di fatto possessoria, a prescindere dai titoli di acquisto ed edilizi.
Tanto precisato, si evidenzia che il CTU, previa individuazione dei luoghi oggetto di causa ha rilevato che “dalle risultanze di tale elaborazione, considerata altresì l'incidenza di eventuali errori di rappresentazione nella mappa, si deduce che: il fabbricato e la parte di area scoperta annessa debordano esclusivamente sulla part.lla 146 (strada a nord) rispetto alla part.lla 2267 di proprietà di parte attrice.
Tale porzione di area risulta essere di mq 18,51 formata da una porzione del fabbricato per mq 4,21 ed una porzione di scoperto per mq 14,30. L'edificio degli attori e relativa recinzione dell'area di pertinenza, risultano a confine sul lato sud con la part.lla 149; la recinzione esistente ad est ricade nella medesima part.lla 2267.
I manufatti di parte attrice non invadono le particelle 149 e 1095” (cfr. perizia pag.
9).
L'elaborato peritale, le cui risultanze per coerenza, esaustività e completezza si condividono, ha pertanto riconosciuto che l'occupazione da parte degli attori ha riguardato solo una porzione della particella 146 del foglio 37, con esclusione delle aree catastalmente individuate al foglio 37 part.lle 149 e 1095.
pagina 6 di 8 In esito al frazionamento curato dal CTU (cfr. p. 10 “Si è proceduto quindi alla predisposizione e presentazione del tipo di frazionamento e mappale finalizzato all'individuazione dei manufatti”), la originaria particella 146 è stata soppressa, con formazione delle nuove particelle n. 2825, corrispondente alla parte di garages sconfinante sul sedime di proprietà dei convenuti, e n. 2826, corrispondente alla residua parte di terreno non usucapita.
Si evidenzia che il CTP di parte convenuta ha mosso osservazioni alla CTU che non riguardano l'aspetto tecnico, ma i presupposti dell'usucapione, accertati come sussistenti in base alla istruttoria testimoniale svolta. Sul punto, quindi, è adeguata la risposta fornita dal CTU (cfr. p. 11 CTU “In particolare, si precisa che l'incarico conferito allo scrivente C.T.U. ha ad oggetto esclusivamente la ricostruzione tecnica e oggettiva dello stato dei luoghi, con particolare riferimento al posizionamento dei confini tra le proprietà coinvolte, così come desumibile dai titoli, dalle risultanze catastali e dal rilievo plano-altimetrico eseguito in sito dello stato di fatto dei luoghi. Non rientra nelle attribuzioni del sottoscritto né è stato richiesto dal Giudice l'accertamento di eventuali situazioni di fatto rilevanti ai fini dell'interversione del possesso o dell'usucapione, trattandosi di valutazioni di natura giuridica che competono esclusivamente all'Autorità giudiziaria”).
La Conservatoria dei Registri Immobiliari curerà le formalità di trascrizione e le competenti Amministrazioni procederanno, su richiesta degli attori, alle volture catastali.
La contumacia di taluni convenuti, che ha agevolato la definizione della controversia, nonché la complessità dell'accertamento in fatto, teso alla esatta individuazione dei mappali su cui insiste l'area usucapita dagli attori, di cui il CTU ha dato conto (cfr. p. 8 consulenza), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, salve le spese di CTU, da porsi per metà a carico degli attori, i quali hanno convenuto in giudizio anche soggetti privi di legittimazione sostanziale, tra cui e per metà a carico dei convenuti costituiti e soccombenti Controparte_3
, , . Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate o ritenute inammissibili, così decide:
pagina 7 di 8 - ACCERTA che parti attrici e hanno Parte_1 Parte_2 usucapito la proprietà esclusiva degli immobili siti in Chioggia – C638, fg. 37 part. 2825, ex 146
- PONE le spese di CTU per metà a carico di parti attrici e Parte_1
e per metà a carico di parti convenute Parte_2 [...]
, e , con Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 compensazione delle ulteriori spese di lite
- ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di trascrivere la presente sentenza
Venezia, così deciso il 29/08/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Contr Funzionario
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