Articolo 13 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 gennaio 1951
Art. 13.
La somma concessa a mutuo deve dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazione o ricostruzione gia' eseguita a cura e spese del proprietario, essere somministrata in piu' rate, a misura che progrediscano i lavori di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti l'ammontare dei lavori eseguiti alla data del certificato medesimo.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951