Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 41901
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Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 665 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione ha motivato la sua decisione basandosi su indici negativi e positivi emersi dalle sentenze di merito, tra cui il ruolo del ricorrente nella scissione di un gruppo camorristico, la sua posizione di promotore e organizzatore della nuova entità, e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che attestavano la sua militanza anche dopo l'arresto e in costanza di detenzione. La Corte ha ritenuto la motivazione immune da vizi e in linea con la giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 41901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41901
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

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