Decreto cautelare 17 marzo 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00625/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2021, proposto da
Iole Atzeni, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Angioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via G.B. Tuveri n. 16;
contro
Comune di Nurri, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Nurri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del Decreto di esproprio n. 1 del 19.02.2021 emesso dal responsabile deIl'Area Tecnica del Comune di Nurri, notificato in data 26 febbraio 2021;
-di tutti gli atti inerenti, presupposti e conseguenti, ivi compresi la comunicazione di immissione in possesso con relativi adempimenti di sgombero conseguenti, gli atti di determinazione tecnica n. 6 del 17.02.2021 e quelli di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, incluse la deliberazione G.C. n. 8 del 10.02.2021 e le note prot. 191,192,193,194 e 195 del 13.01.2021 di avvio del procedimento di determinazione della predetta indennità, nonché di quelli con cui viene disposta e richiesta la trascrizione nei registri immobiliari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nurri;
Vista la dichiarazione resa a verbale, con la quale parte ricorrente ha comunicato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. OL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente, nel corso dell’odierna udienza straordinaria, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese;
- che dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite vanno compensate, considerata la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
OL AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AR | TO AR |
IL SEGRETARIO