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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3344/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NERI FULVIO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO, 25 ROMA contro con il patrocinio dell'avv. COLONNA GREGORIO, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Indirizzo telematico
Oggetto: risarcimento danni o azione di rivalsa
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 18-3-
25, ha convenuto in giudizio per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento del complessivo importo di € 137.904,64 a titolo di risarcimento danni patrimoniali ovvero a titolo restitutorio.
La societa' ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte della clientela seguita dal convenuto, diverse segnalazioni circa il rilascio, da parte dello stesso, di informazioni non veritiere in ordine alle reali caratteristiche dei prodotti, al fine di indurli a sottoscriverli, nonche' circa la consegna di rendiconti non rispondenti alla reale situazione degli investimenti sottoscritti: a seguito di tali condotte, la al fine di scongiurare azioni legali Pt_1 preannunciate dai clienti, si era trovata costretta a risarcire, ai sensi dell'art. 31 TUF, i danni cagionati ai clienti per fatti imputabili esclusivamente alla responsabilita' del consulente pagina 1 di 5 finanziario, ed aveva sottoscritto accordi transattivi con 21 clienti, liquidando loro le somme ivi previste.
La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento ei danni subiti, pari alla differenza tra le somme corrisposte in applicazione degli accordi transattivi e le somme derivanti dal disinvestimento dei prodotti oggetto di contestazione e dal concordato accredito del controvalore in suo favore.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.La societa' ricorrente chiede la condanna del convenuto alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danno patrimoniali subiti o a titolo restitutorio, del complessivo importo di €
137.904,64.
Tale importo corrisponde alla differenza tra gli importi complessivamente erogati a 21 clienti,
a seguito di accordo transattivo, per un totale di € 419.427,03, ed il controvalore, pari ad €
281.522,39, dei prodotti contestati dai clienti, che la Banca e' stata autorizzata a disinvestire e ad accreditare a favore di se stessa.
La Banca ricorrente sostiene, infatti, di essere stata costretta a risarcire i clienti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del TUF, dei danni cagionati per fatti imputabili esclusivamente alla responsabilita' del ricorrente, nella sua qualita' di consulente finanziario.
In particolare a seguito di due reclami presentati da clienti in data 26-6-23 e 4-8-23, si erano tenuti due incontri con il convenuto e la Banca aveva svolto ulteriori indagini ed approfondimenti, nel corso dei quali , “è emerso che, nel corso del rapporto, il consulente, da un lato, nel collocare, e quindi, nel vendere, prodotti bancari e finanziari, ha fornito, quantomeno, a più di una quarantina di clienti, informazioni non veritiere circa i tassi di interesse applicati ed i prodotti sottoscritti, tra cui i c.d. “Med Plus Certificate”, e, dall'altro lato, ha consegnato, sempre con riferimento ai prodotti bancari e finanziari collocati, documentazione non ufficiale e rendicontazioni alterate”.
Il ricorrente afferma, invece, di non aver mai rilasciato informazioni non veritiere ai clienti e di aver sempre spiegato loro il funzionamento dei Ceritficates, nonche' di aver sempre concluso pagina 2 di 5 in maniera corretta con i clienti tutti i contratti di vendita dei prodotti finanziari che venivano proposti, da collocare ai clienti, da parte della Banca.
2. La domanda della Banca ricorrente non puo' trovare accoglimento, in quanto non e' stata offerta adeguata prova della riconducibilita' dei danni che la Banca pretende di avere subito a specifici comportamenti inadempienti del consulente finanziario.
La si limita ad affermare genericamente che il convenuto ha “(i) rilasciato informazioni Pt_1 non veritiere (come ad esempio, inesistenti garanzie di capitale) in ordine alle reali caratteristiche dei prodotti al fine di indurre i clienti alla sottoscrizione degli stessi e (ii) consegnato rendiconti non rispondenti alla reale situazione degli investimenti sottoscritti”, e che durante l'incontro del 2-11-23 il convenuto ha dichiarato di “aver prodotto e consegnato, nel corso del tempo, alla clientela rendicontazioni alterate riportanti controvalori ed interessi diversi rispetto a quelli reali, al fine di non comunicare ai diretti interessati il reale andamento degli investimenti sottoscritti, prospettando ai clienti una situazione patrimoniale
(ipotetica) alla scadenza naturale dei prodotti;
- aver alterato, per la produzione dei suddetti rendiconti, la documentazione ufficiale reperibile dal programma in uso ai consulenti finanziari della Banca (5D Mediolanum
Strategy);
- aver posto in essere tale comportamento in un momento di difficoltà riconducibile alle aspettative dei clienti, non in linea con le performance dei prodotti sottoscritti;
- aver eseguito i bonifici a favore di n. 8 clienti ( , IO Persona_1 Controparte_2
PA, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
) al fine di rimborsare agli stessi i costi sostenuti per la sottoscrizione Persona_6 dei relativi prodotti e/o la differenza tra gli importi investiti e quanto realizzato in fase di disinvestimento/riscatto nonché “extra tassi” sugli importi depositati;
- aver consegnato la documentazione artefatta ai n. 31 clienti ( Persona_7
, AG Di Gangi, Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
Emaleo Food srl, ST FE, , , Persona_12 Persona_13 Persona_14
, , , , Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_1 Persona_18
, , , Persona_19 Persona_20 Persona_21 Controparte_2 Persona_22
IO PA, , , Persona_23 CP_3 Controparte_4 Persona_2
, , ) CP_5 Persona_3 Controparte_6 Controparte_7 Persona_4 da egli stesso indicati”. pagina 3 di 5 La genericita' di tali allegazioni risulta evidente.
Nessuna indicazione viene offerta circa l'oggetto delle pretese informazioni non veritiere fornite a ciascuno dei 21 clienti indicati in ricorso o circa la natura della specifica documentazione che sarebbe stata alterata in ciascun caso.
Come sottolineato nella memoria di costituzione nel presente giudizio, manca la specificazione del contenuto delle presunte contestazioni avanzate dai clienti in relazione ai quali viene chiesto il risarcimento dei danni.
Cio', oltre a compromettere irrimediabilmente il diritto di difesa del convenuto, impedisce di valutare la sussistenza della responsabilita' del ricorrente.
L'onere della prova circa la configurabilita' di un inadempimento e circa il nesso causale con il preteso danno spettava alla ricorrente.
Il ricorso contiene una piu' specifica indicazione di comportamenti del ricorrente in violazione degli obblighi generali imposti dalla legge, dai regolamenti della CONSOB e della Banca
d'Italia, dal contratto stipulato tra le parti e da correttezza e buona fede solo per quanto riguarda i reclami proposti dalla cliente ( ““aver compilato in modo arbitrario ed Per_6 abusivo le sue profilazioni del rischio carpendone altresì la firma” e “aver investito in modo altrettanto arbitrario ed abusivo il suo patrimonio in strumenti finanziari non coerenti con le richieste di sicurezza e di brevità da lei sempre rappresentate, così esponendola a significative perdite”) e dal cliente (“il Sig. all'atto di collocamento dei Persona_5 CP_1 prodotti denominati “Med Plus Certificate”, aveva rilasciato loro informazioni non veritiere circa la garanzia del capitale ed aveva altresì fornito resoconti riportanti indicazioni patrimoniali non in linea con la loro reale situazione”).
Peraltro tali clienti non sono indicati nell'elenco dei clienti che la ha risarcito ed in Pt_1 relazione ai quali chiede a sua volta di essere risarcita nel presente giudizio.
La presente controversia deve, pertanto essere risolta sulla base di principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova.
A fronte di cio', nessun rilievo possono assumere gli altrettanto generici riconoscimenti e dichiarazioni rese dal convenuto in occasione degli incontri con la ricorrente, e neppure i bonifici effettuati dal convenuto a favore di alcuni clienti.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi €
6.000,00; fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 19/06/2025
il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3344/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NERI FULVIO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO, 25 ROMA contro con il patrocinio dell'avv. COLONNA GREGORIO, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Indirizzo telematico
Oggetto: risarcimento danni o azione di rivalsa
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 18-3-
25, ha convenuto in giudizio per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento del complessivo importo di € 137.904,64 a titolo di risarcimento danni patrimoniali ovvero a titolo restitutorio.
La societa' ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte della clientela seguita dal convenuto, diverse segnalazioni circa il rilascio, da parte dello stesso, di informazioni non veritiere in ordine alle reali caratteristiche dei prodotti, al fine di indurli a sottoscriverli, nonche' circa la consegna di rendiconti non rispondenti alla reale situazione degli investimenti sottoscritti: a seguito di tali condotte, la al fine di scongiurare azioni legali Pt_1 preannunciate dai clienti, si era trovata costretta a risarcire, ai sensi dell'art. 31 TUF, i danni cagionati ai clienti per fatti imputabili esclusivamente alla responsabilita' del consulente pagina 1 di 5 finanziario, ed aveva sottoscritto accordi transattivi con 21 clienti, liquidando loro le somme ivi previste.
La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento ei danni subiti, pari alla differenza tra le somme corrisposte in applicazione degli accordi transattivi e le somme derivanti dal disinvestimento dei prodotti oggetto di contestazione e dal concordato accredito del controvalore in suo favore.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.La societa' ricorrente chiede la condanna del convenuto alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danno patrimoniali subiti o a titolo restitutorio, del complessivo importo di €
137.904,64.
Tale importo corrisponde alla differenza tra gli importi complessivamente erogati a 21 clienti,
a seguito di accordo transattivo, per un totale di € 419.427,03, ed il controvalore, pari ad €
281.522,39, dei prodotti contestati dai clienti, che la Banca e' stata autorizzata a disinvestire e ad accreditare a favore di se stessa.
La Banca ricorrente sostiene, infatti, di essere stata costretta a risarcire i clienti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del TUF, dei danni cagionati per fatti imputabili esclusivamente alla responsabilita' del ricorrente, nella sua qualita' di consulente finanziario.
In particolare a seguito di due reclami presentati da clienti in data 26-6-23 e 4-8-23, si erano tenuti due incontri con il convenuto e la Banca aveva svolto ulteriori indagini ed approfondimenti, nel corso dei quali , “è emerso che, nel corso del rapporto, il consulente, da un lato, nel collocare, e quindi, nel vendere, prodotti bancari e finanziari, ha fornito, quantomeno, a più di una quarantina di clienti, informazioni non veritiere circa i tassi di interesse applicati ed i prodotti sottoscritti, tra cui i c.d. “Med Plus Certificate”, e, dall'altro lato, ha consegnato, sempre con riferimento ai prodotti bancari e finanziari collocati, documentazione non ufficiale e rendicontazioni alterate”.
Il ricorrente afferma, invece, di non aver mai rilasciato informazioni non veritiere ai clienti e di aver sempre spiegato loro il funzionamento dei Ceritficates, nonche' di aver sempre concluso pagina 2 di 5 in maniera corretta con i clienti tutti i contratti di vendita dei prodotti finanziari che venivano proposti, da collocare ai clienti, da parte della Banca.
2. La domanda della Banca ricorrente non puo' trovare accoglimento, in quanto non e' stata offerta adeguata prova della riconducibilita' dei danni che la Banca pretende di avere subito a specifici comportamenti inadempienti del consulente finanziario.
La si limita ad affermare genericamente che il convenuto ha “(i) rilasciato informazioni Pt_1 non veritiere (come ad esempio, inesistenti garanzie di capitale) in ordine alle reali caratteristiche dei prodotti al fine di indurre i clienti alla sottoscrizione degli stessi e (ii) consegnato rendiconti non rispondenti alla reale situazione degli investimenti sottoscritti”, e che durante l'incontro del 2-11-23 il convenuto ha dichiarato di “aver prodotto e consegnato, nel corso del tempo, alla clientela rendicontazioni alterate riportanti controvalori ed interessi diversi rispetto a quelli reali, al fine di non comunicare ai diretti interessati il reale andamento degli investimenti sottoscritti, prospettando ai clienti una situazione patrimoniale
(ipotetica) alla scadenza naturale dei prodotti;
- aver alterato, per la produzione dei suddetti rendiconti, la documentazione ufficiale reperibile dal programma in uso ai consulenti finanziari della Banca (5D Mediolanum
Strategy);
- aver posto in essere tale comportamento in un momento di difficoltà riconducibile alle aspettative dei clienti, non in linea con le performance dei prodotti sottoscritti;
- aver eseguito i bonifici a favore di n. 8 clienti ( , IO Persona_1 Controparte_2
PA, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
) al fine di rimborsare agli stessi i costi sostenuti per la sottoscrizione Persona_6 dei relativi prodotti e/o la differenza tra gli importi investiti e quanto realizzato in fase di disinvestimento/riscatto nonché “extra tassi” sugli importi depositati;
- aver consegnato la documentazione artefatta ai n. 31 clienti ( Persona_7
, AG Di Gangi, Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
Emaleo Food srl, ST FE, , , Persona_12 Persona_13 Persona_14
, , , , Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_1 Persona_18
, , , Persona_19 Persona_20 Persona_21 Controparte_2 Persona_22
IO PA, , , Persona_23 CP_3 Controparte_4 Persona_2
, , ) CP_5 Persona_3 Controparte_6 Controparte_7 Persona_4 da egli stesso indicati”. pagina 3 di 5 La genericita' di tali allegazioni risulta evidente.
Nessuna indicazione viene offerta circa l'oggetto delle pretese informazioni non veritiere fornite a ciascuno dei 21 clienti indicati in ricorso o circa la natura della specifica documentazione che sarebbe stata alterata in ciascun caso.
Come sottolineato nella memoria di costituzione nel presente giudizio, manca la specificazione del contenuto delle presunte contestazioni avanzate dai clienti in relazione ai quali viene chiesto il risarcimento dei danni.
Cio', oltre a compromettere irrimediabilmente il diritto di difesa del convenuto, impedisce di valutare la sussistenza della responsabilita' del ricorrente.
L'onere della prova circa la configurabilita' di un inadempimento e circa il nesso causale con il preteso danno spettava alla ricorrente.
Il ricorso contiene una piu' specifica indicazione di comportamenti del ricorrente in violazione degli obblighi generali imposti dalla legge, dai regolamenti della CONSOB e della Banca
d'Italia, dal contratto stipulato tra le parti e da correttezza e buona fede solo per quanto riguarda i reclami proposti dalla cliente ( ““aver compilato in modo arbitrario ed Per_6 abusivo le sue profilazioni del rischio carpendone altresì la firma” e “aver investito in modo altrettanto arbitrario ed abusivo il suo patrimonio in strumenti finanziari non coerenti con le richieste di sicurezza e di brevità da lei sempre rappresentate, così esponendola a significative perdite”) e dal cliente (“il Sig. all'atto di collocamento dei Persona_5 CP_1 prodotti denominati “Med Plus Certificate”, aveva rilasciato loro informazioni non veritiere circa la garanzia del capitale ed aveva altresì fornito resoconti riportanti indicazioni patrimoniali non in linea con la loro reale situazione”).
Peraltro tali clienti non sono indicati nell'elenco dei clienti che la ha risarcito ed in Pt_1 relazione ai quali chiede a sua volta di essere risarcita nel presente giudizio.
La presente controversia deve, pertanto essere risolta sulla base di principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova.
A fronte di cio', nessun rilievo possono assumere gli altrettanto generici riconoscimenti e dichiarazioni rese dal convenuto in occasione degli incontri con la ricorrente, e neppure i bonifici effettuati dal convenuto a favore di alcuni clienti.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi €
6.000,00; fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 19/06/2025
il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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