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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11163/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 ottobre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] domiciliato a Milano, in Via Asiago n. 9 con l'Avv. Parte_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nata a Padova, il 14 ottobre 1981 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] domiciliata a Milano, in Via Lazzaro Papi n. 19 con l'Avv. Carlo Rimini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Padova, il 5 giugno 2015 (anno 2015, atto n. 162, reg. Padova, parte II, serie A)
In separazione dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
3. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, III comma, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza. hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_3 contratto matrimonio a Padova, il 5 giugno 2015;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG