Art. 7. Vendita ad operatore di altri Paesi CEE
Il produttore agricolo esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilita', nel caso di vendita diretta ad un acquirente di altro Stato membro della Comunita', escluso il Portogallo, consegna a tale acquirente l'originale dell'attestazione di esonero redatta in conformita' del modulo di cui all'allegato II al presente decreto, rilasciata, a richiesta dello stesso produttore, dall'organo di controllo di cui al successivo art. 11 competente in ragione dell'ubicazione dell'azienda agricola, sulla base dell'atto di notorieta' o della dichiarazione sostitutiva di esso esibita dal produttore medesimo.
Analoga attestazione viene richiesta e consegnata all'acquirente appartenente ad altro Stato membro della Comunita' da parte del detentore di cereale acquistato da un produttore esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilita'.
Il produttore agricolo esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilita', nel caso di vendita diretta ad un acquirente di altro Stato membro della Comunita', escluso il Portogallo, consegna a tale acquirente l'originale dell'attestazione di esonero redatta in conformita' del modulo di cui all'allegato II al presente decreto, rilasciata, a richiesta dello stesso produttore, dall'organo di controllo di cui al successivo art. 11 competente in ragione dell'ubicazione dell'azienda agricola, sulla base dell'atto di notorieta' o della dichiarazione sostitutiva di esso esibita dal produttore medesimo.
Analoga attestazione viene richiesta e consegnata all'acquirente appartenente ad altro Stato membro della Comunita' da parte del detentore di cereale acquistato da un produttore esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilita'.