Ordinanza cautelare 14 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03501/2026REG.PROV.COLL.
N. 07926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7926 del 2025, proposto da
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tremante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA MI e FA ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON NO e ER ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Galluccio e Agostino Armando Carratù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5325 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA MI e FA ER e di ON NO e ER ON;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. EN QU;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
I signori MI MA e ER FA hanno impugnato la determinazione del Comune di Torre del Greco - 1° Settore Affari generali, istituzionali, servizi al cittadino e politiche educative n. 939 del 2 aprile 2025, avente a oggetto “ Approvazione verbale della commissione esaminatrice relativo alla procedura valutativa per progressione di carriera finalizzata alla copertura di n. 3 posti di funzionari amministrativi, rientranti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, riservata al personale di ruolo del Comune di Torre del Greco, ex art. 52 comma 1 bis del Dlgs n. 165/2001 e art. 15 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e contestuale nomina dei vincitori ”, oltre a ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla loro posizione giuridica.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso con sentenza n. 5325 del 2025, appellata dal Comune di Torre del Greco per i seguenti motivi di diritto:
I) omessa pronuncia – sull’inammissibilità e nullità del ricorso di primo grado - difetto di interesse attuale e concreto (art. 100 c.p.c., applicabile in via generale anche nel rito amministrativo) - impugnabilità dell'atto - atto presupposto immediatamente lesivo - omessa impugnazione – conseguenza - inammissibilità ricorso;
II) sul capo della sentenza che ha statuito sull’ammissibilità del ricorso collettivo – carenza dei requisiti – conseguenza - inammissibilità del ricorso di primo grado;
III) sul capo della sentenza che ha ritenuto il ricorso fondato – sulla esatta individuazione del titolo di accesso per la progressione economica professionale funzionari amministrativi previsto dal bando - infondatezza del motivo - sulla interpretazione del requisito di “ 3 anni di esperienza nel profilo amministrativo ”.
Si sono costituiti i signori MA MI e FA ER in resistenza e ON NO e ER ON in adesione all’appello.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
IR
Giunge in decisione l’appello proposto dal comune di Torre del Greco per la riforma della sentenza del Tar Campania n. 5325 del 2025 che ha accolto il ricorso dei signori MI e ER per l’annullamento della determinazione del comune di Torre del Greco - 1° Settore Affari generali, istituzionali, servizi al cittadino e politiche educative n. 939 del 2 aprile 2025, avente a oggetto “ Approvazione verbale della commissione esaminatrice relativo alla procedura valutativa per progressione di carriera finalizzata alla copertura di n. 3 posti di funzionari amministrativi, rientranti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, riservata al personale di ruolo del Comune di Torre del Greco, ex art. 52 comma 1 bis del Dlgs n. 165/2001 e art. 15 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e contestuale nomina dei vincitori ”, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti in primo grado.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, atteso che, avendo i ricorrenti contestato nel merito proprio ed unicamente l’ammissione alla procedura dei candidati collocatisi ai primi due posti in graduatoria, avrebbero dovuto necessariamente impugnare anche la determina dirigenziale di ammissione di detti candidati alla procedura, trattandosi di atto presupposto immediatamente lesivo dei loro interessi. Invero, diversamente da quanto statuito dal Tar, ciò che rileva nel caso di specie non sarebbe la mancata impugnazione del bando, bensì il diverso caso della mancata (e non solo tardiva) impugnazione dell’atto direttamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti di primo grado, oggi appellati, cioè la determina di ammissione dei candidati controinteressati, in quanto l’impugnazione dell’atto conclusivo è ammissibile esclusivamente quando si deducano vizi autonomi e specifici di tale atto, non quando si intendano far valere in via mediata le illegittimità dell’atto endoprocedimentale non tempestivamente contestato.
Ove, quindi, non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto renderebbe inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto consequenziale, potendo derogarsi a tale disciplina unicamente nel caso in cui l’atto presupposto non sia stato portato ritualmente a conoscenza del destinatario, ipotesi che tuttavia non ricorrerebbe nella fattispecie qui controversa. Ne discenderebbe, per l’appellante, la considerazione per cui l’illegittima ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti, se non contestata, diventa inoppugnabile e non può essere sindacata in via mediata attraverso l’impugnazione della graduatoria finale, salvo che non si deducano vizi autonomi e specifici di quest’ultima.
Con la seconda doglianza l’appellante lamenta l’erroneità del capo della sentenza impugnata che ha statuito l’ammissibilità del ricorso collettivo, in quanto, nel caso in questione, non ne sussisterebbero, invece, i requisiti, con la conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado.
Infine, con la terza censura l’appellante ha dedotto l’infondatezza del motivo accolto, invece, dalla sentenza impugnata, concernente l’esatta individuazione del titolo di accesso per la progressione economica professionale dei funzionari amministrativi previsto dal bando.
Invero, per l’appellante, il requisito di “ esperienza... nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ” indicato nel bando avrebbe dovuto essere interpretato come requisito di tre anni di esperienza come funzionario non nel più ristretto profilo amministrativo, bensì nella precedente categoria C del vecchio ordinamento, che ricomprendeva tutte le mansioni svolte nell’ampia categoria degli “Istruttori”, indipendentemente dalla specializzazione.
Di conseguenza, i controinteressati erano muniti del suddetto requisito, come legittimamente valutato dall’amministrazione.
L’appello è fondato per il terzo motivo dedotto, a prescindere dalle contestazioni sollevate nelle prime due doglianze.
Ed invero, i ricorrenti in primo grado, i signori FA ER e MA MI, classificatisi quarto e sesto nella graduatoria concorsuale, sostenevano che i vincitori controinteressati non fossero in possesso del requisito di esperienza nel profilo professionale di Istruttore amministrativo di cui al bando di concorso e, pertanto, non avrebbero dovuto essere ammessi alla procedura. L’Amministrazione avrebbe, infatti, valutato in modo difforme e contraddittorio, per giunta senza fornire al riguardo adeguata motivazione, l’esperienza professionale dei suddetti candidati, considerando equivalente all’esperienza nel profilo amministrativo richiesto quella maturata in profili diversi (di vigilanza, tecnico contabile), in violazione del principio di parità di trattamento e ragionevolezza.
La sentenza impugnata ha accolto il motivo di ricorso, statuendo che: “ Il Collegio ritiene che l’Amministrazione – nella redazione dell’Avviso di selezione per la copertura di tre dei posti vacanti con profilo professionale di Funzionario amministrativo – si sia autovincolata a considerare requisito di ammissione la pregressa triennale esperienza nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, il quale – sino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, il 1° aprile 2023 – non era assimilabile agli altri profili della medesima categoria C; ciò, peraltro, appare coerente con la finalità dell’Avviso di selezionare nuovi Funzionari amministrativi.
La difesa comunale non contesta nel merito nessuna delle affermazioni dei ricorrenti quanto al profilo posseduto dai controinteressati nell’arco temporale di riferimento; piuttosto, afferma che il fine “di valorizzare le professionalità interne all’Ente”, espresso nel Regolamento comunale sulle progressioni, giustificherebbe “un’interpretazione più ampia dell’esperienza per le progressioni interne”. Si tratta, tuttavia, di un’argomentazione postuma, che confligge con le previsioni testuali dell’Avviso di selezione.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui considera equivalente all’esperienza nel profilo di Istruttore amministrativo, connotato da uno specifico contenuto professionale, l’esperienza maturata (fino ad aprile 2023) in profili diversi ”.
Tali statuizioni non risultano condivisibili, anche alla luce delle nuove previsioni regolamentari del Comune.
Ed invero, il requisito dell’“ esperienza... nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ” indicato nel bando doveva essere letto proprio secondo l’interpretazione che ne ha dato l’amministrazione comunale, valorizzando il contenuto sostanziale delle mansioni svolte nell’ampia categoria degli “Istruttori”, corrispondente alla categoria C del vecchio ordinamento, piuttosto che con riferimento ai profili professionali. Ciò, come correttamente affermato dall’appellante, proprio in virtù della lettera del bando di gara, che si riferiva alla precedente esperienza “ nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ”, nonché in considerazione dell’evoluzione normativa, tesa al superamento della rigidità formale dei “profili” professionali che il nuovo ordinamento mirava a superare. Il fatto che il bando facesse riferimento alla “ categoria del precedente sistema di classificazione ” e non al “ profilo ” del precedente sistema, appare dirimente, atteso che, ricomprendendo la categoria C tutti i profili di Istruttore, indipendentemente dalla specializzazione, è evidente che la clausola è stata inserita proprio per garantire che tutti i dipendenti della categoria C/Area Istruttori, indipendentemente dal profilo specifico ricoperto, potessero accedere alla progressione, valorizzando la loro esperienza complessiva almeno triennale maturata nell’area.
Ciò è confermato anche dal fatto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro, atteso che la succitata disposizione normativa attribuisce rilievo esclusivamente al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal lavoratore, secondo un approccio sostanziale, sposato anche dalla giurisprudenza, che valorizza l’esperienza effettivamente maturata a prescindere dal profilo formale.
Ne consegue che del tutto ragionevolmente l’amministrazione comunale, in considerazione della specifica natura e della finalità della procedura selettiva di consentire alle pubbliche amministrazioni di pervenire, in deroga all’obbligo di accesso per concorso pubblico, a valorizzare le competenze, le attitudini e le capacità quotidianamente dimostrate dal dipendente, purché strettamente connesse con il lavoro da svolgere nell’Area superiore, abbia tenuto conto dell’esperienza pregressa dei signori ON e NO maturata per ben più dei richiesti tre anni nell’area di appartenenza (ex categoria C) nello svolgimento di mansioni amministrative, seppur di vigilanza e tecnico contabile.
Anche il regolamento comunale sulle progressioni, così come modificato, depone per questa interpretazione.
Il fine “ di valorizzare le professionalità interne all’Ente ”, espresso nel suddetto regolamento comunale giustifica, invero, come correttamente affermato dall’appellante, “ un’interpretazione più ampia dell’esperienza per le progressioni interne ”, ponendosi, altrimenti, il concorso in contraddizione con le nuove previsioni regolamentari.
Ne consegue la perfetta legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale nell’ammissione alla procedura concorsuale in questione dei candidati ON NO e ER ON.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
EN QU, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| EN QU | EG TI |
IL SEGRETARIO