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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
ME De ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2195 del R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato CELESTINO Parte_1
UG LU
ATTORE - OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avvocato CALLEA ANGELO FRANCESCO
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – risoluzione per inadempimento
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 539/2019, notificato in data 18.04.2019, con cui il Tribunale di Cosenza ha ad essa intimato il pagamento, in favore di , della somma di euro 9.259,80, Controparte_1 oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo del corrispettivo pattuito (euro 14.030,00) per la realizzazione di un impianto elettrico presso la sua sede di Cosenza, alla via XXIV maggio n. 60, e dell'ulteriore importo di euro 2.549,80, asseritamente dovuta a titolo di lavori extracontrattuali richiesti dalla società committente durante l'esecuzione della appaltata prestazione.
Ha in particolare dedotto l'opponente che la somma oggetto dell'ingiunzione non è dovuta in quanto la società opposta “è risultata gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte siccome compendiate nella proposta contrattuale (preventivo) a suo tempo formulata ed accettata dalla opponente società”, come documentato da relazione tecnica di parte a firma dell'ing. Per_1
. Ha eccepito, inoltre, la non conformità dei lavori realizzati dalla opposta sia rispetto al
[...] preventivo a suo tempo proposto alla società opponente e da quest'ultima accettata, sia rispetto alle prescrizioni di legge, non essendo stata rilasciata la certificazione di conformità relativa all'impianto elettrico per come prescritto dal DM 27/08. Ha dedotto, ancora, che contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto dalla nel monitorio, quest'ultima non aveva mai richiesto il Controparte_1 pagamento del saldo. Ed ha, infine, negato di avere essa commissionato lavori extra preventivo in corso d'opera.
Ha pertanto così concluso: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la proposta opposizione per i motivi di cui in narrativa, revocando ed annullando il monitorio opposto, e dichiarando che nulla è dovuto dalla opponente all'opposta. Con riserva di agire in separata sede per i danni subiti e subendi. Con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la che, resistendo all'opposizione, ha Controparte_1 eccepito, “in via assolutamente preliminare ed assorbente, la assoluta ed insanabile nullità dell'avverso atto oppositivo perché non firmato digitalmente, così come non lo è la relata di notifica, in totale incuranza delle disposizioni normative vigenti”. Ha poi nel merito, sostenuto l'infondatezza della domanda avversa, allegando che tutti i lavori – anche quelli aggiunti in deroga del capitolato – erano stati eseguiti in ottemperanza alle esigenze manifestate dalla opponente, la quale non aveva mai avuto nulla da contestare prima della richiesta di pagamento. Ha sostenuto, inoltre, l'opposta, che aveva impedito ai suoi operai di entrare nei locali per ultimare i lavori, e che la Parte_1 certificazione di legge relativa all'impianto sarebbe stata certamente rilasciata se non vi fosse stato tale impedimento.
Ha pertanto chiesto al Tribunale: “Preliminarmente la declaratoria di nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione e della notificazione per le causali di cui in narrativa e comunque di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del presente giudizio, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna alla refusione delle spese e competenze di lite distraende in favore del deducente procuratore. Solo in via estremamente gradata e nella non creduta ipotesi di non accoglimento immediato delle eccezioni pregiudiziali, si chiede, previa concessoria della provvisoria esecuzione, non essendo fondata la opposizione medesima sui requisiti richiesti dalla Legge di dichiarare
l'infondatezza della opposizione spiegata e di confermare il decreto ingiuntivo. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite distraende ed aggravate per la palese temerarietà della lite”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esaurita l'istruttoria orale, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, ritenuta la necessità di espletare CTU volta a verificare se i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico effettuati da fossero stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto CP_1 delle normative, anche di sicurezza, previste ex lege, la causa è stata rimessa sul ruolo.
Acquisite le risultanze peritali, con ordinanza del 09.06.2025, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione con assegnazione dei chiesti termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità insanabile dell'atto di citazione, formulata da parte opposta.
Come già statuito con l'ordinanza del 10 gennaio 2020, che deve qui intendersi integralmente richiamata a trascritta, la Corte di Cassazione ha escluso la nullità dell'atto notificato senza firma digitale, sia per la notifica di documenti originariamente informatici sia per documenti in formato analogico e notificati telematicamente, purché l'atto, come avvenuto nel caso di specie, sia convertito in formato pdf (Cass. civ., n. 17020/2018), in ragione del principio di raggiungimento dello scopo avendo avuto il destinatario con la conoscenza del contenuto dell'atto la possibilità di resistere in contraddittorio, nell'ottica dell'applicazione della disciplina sovranazionale relativo al giusto processo (Cass. civ., n. 22438/2018).
Si rappresenta, inoltre, che seppure gli artt. 125 e 163 c.p.c. prevedono che l'atto di citazione debba essere sottoscritto dalla parte, sia se essa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore che la rappresenta e difende, tuttavia, a mente dell'art. 18 DM 44/2011 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione”) non sussiste l'obbligo di sottoscrivere telematicamente il documento allegato alla notificazione.
Nel merito, si premette che, in virtù dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, vertendosi in materia di adempimento di obblighi negoziali, il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, si rileva che, nella specie, non è in contestazione il rapporto contrattuale tra le parti.
E' stato, peraltro, prodotto dal creditore opposto il preventivo/contratto del 26 luglio 2017 in cui sono elencati i lavori commissionati da ad con i relativi costi. Parte_1 CP_1
Anche sul costo dei lavori, come indicato in preventivo per le singole lavorazioni, non vi è alcuna contestazione.
L'opponente ha invece contestato di avere mai chiesto all'opposta l'esecuzione di lavori extracapitolato, negando anche che ne abbia comunque eseguito alcuno. CP_1
Ebbene, osserva il Tribunale che la prova assunta in corso di causa conduce a ritenere che, contrariamente a quanto dall'opponente allegato, abbia richiesto a parte opposta lavori non Parte_1 compresi nel preventivo anzidetto.
Il teste , dipendente di ha infatti riferito che erano stati eseguiti lavori Testimone_1 CP_1 extracapitolato, e che essi erano consistiti in “aggiunte di prese, telecamere, prese telefoniche, prese per trasmissione di dati” nonché di “interruttori per la linea di condizionamento e per la porta e per il compressore”. Il teste ha ancora riferito che erano state “installate anche 4 telecamere in più rispetto a quelle capitolate”, precisando che tali “opere erano state eseguite su indicazione del committente che indicava” ad esempio “il luogo ove posizionare la presa”. Il ha pure Tes_1 ricordato che, sempre su richiesta del committente, era stata modificata anche la cassetta del quadro generale elettrico, “da 48 a 36 moduli, per ragioni estetiche e di spazio, utilizzando 25-26 moduli e lasciando altri moduli per le future realizzazioni”. Rispondendo a specifica domanda, il teste ha riferito che tali modifiche erano state “pattuite a voce” “essendovi rapporti di amicizia Tes_1 tra le parti” ed ha infine dichiarato che nel mese di dicembre 2018 , l.r. di Parte_2 Parte_1 aveva impedito a lui e ai suoi colleghi, di completare i lavori di cui al preventivo, inibendo loro l'accesso alla sede della società, ma che i lavori extracapitolato anzidetti erano stati comunque già eseguiti.
Analoghe circostanze sono state dichiarate dal teste elettricista di il Testimone_2 CP_1 quale ha riferito che aveva richiesto in corso d'opera svariati interventi extra capitolato che Parte_1 egli aveva anche personalmente ricevuto, specificando che tali richieste riguardavano il posizionamento di “ulteriori punti prese, punti tv, punti telefonici, punti per 4 telecamere ulteriori, una porta trifase non preventivata ed un compressore trifase”. L' ha ricordato che non tutte Tes_2 le opere extracapitolato chieste da erano state realizzate. Ha in particolare riferito che erano Parte_1 stati realizzati: “la porta trifase, il compressore trifase, abbiamo modificato l'impianto da monofase
e trifase” nonché l'aggiunta di “4 punti per 4 telecamere”, mentre gli altri lavori non erano stati completati essendo stato impedito da l'accesso ai locali. Parte_1
Anche il teste , dipendente della dal 2017 al 2020, ha confermato che Testimone_3 CP_1 aveva chiesto delle modifiche ai lavori di cui al preventivo ed ha, in particolare, pure Parte_1 ricordato che tali richieste “venivano fatte anche in” sua “presenza sul cantiere dall'architetto di
”. Pt_1
Le lavorazioni su descritte che sono state, inoltre, rilevate e descritte nella perizia di parte attrice a firma dell'ingegnere , il quale ha invero anche evidenziato come alcune lavorazioni Persona_1 riscontrate, non presenti in preventivo, hanno apportato delle “migliorie al sistema”, facendo riferimento a: l'inserimento di un interruttore orario insieme ai due interruttori per luce, due interruttori trifase a protezione della porta basculante, n. 4 telecamere interne per l'impianto TVCC.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova della richiesta, in corso d'opera, da parte della committente di lavorazioni extracapitolato essendo emersa la richiesta dalle conformi ed univoche dichiarazioni dei testi – tutti a diretta conoscenza delle circostanze su cui hanno deposto per avere lavorato ed operato sul cantiere - ed essendo stato il loro narrato riscontrato in parte anche dalla perizia di parte opponente, per come prima evidenziato. ha inoltre depositato riepilogo di tali lavorazioni extra che prevede, sinteticamente, come CP_1
“lavorazioni extracapitolato”: la realizzazione di impianto citofonico;
la realizzazione della linea di alimentazione trifase + neutro serranda porta ingresso completa d'interruttore differenziale;
realizzazione linea di alimentazione trifase per compressore d'aria completa di interruttore differenziale nel quadro di comando;
realizzazione punti per impianto TVCC;
realizzazione impianto di sicurezza;
realizzazione dell'alimentazione trifase + neutro del quadro comandi;
la fornitura e posa in opera di copi illuminanti d'emergenza; la fornitura e posa in opera di placche;
la realizzazione di linee per accensioni luci gestite da un interruttore orario.
L'esecuzione di lavori extracapitolato è stata, infine, confermata anche dalla CTU espletata in corso di causa.
L'ausiliare, eseguito il delegato sopralluogo ed esaminati gli atti di causa, ha infatti accertato che oltre ai lavori di cui all'esaminato preventivo, ha effettuato una serie di altre lavorazioni, CP_1 compendiate nello specchietto riportato alle pagine 24 e 25 della relazione peritale.
ha, inoltre, eccepito l'inesatto adempimento da parte di rispetto alle Parte_1 CP_1 obbligazioni assunte in preventivo.
L'assunto è fondato, nei limiti di cui appresso.
Dall'istruttoria è, infatti, emerso che la società opposta è risultata parzialmente inadempiente alle obbligazioni assunte con per la realizzazione dell'impianto elettrico. Parte_1
Il legale rappresentante della , sentito ad interrogatorio formale Parte_1 Parte_2 all'udienza dell'11.03.2021, ha infatti dichiarato di aver mosso “numerose contestazioni telefoniche delle opere eseguite al sig. ed ai tecnici che hanno operato”, e di essere stato Controparte_2 costretto, a seguito di corto circuito, ad incaricare “l'ing. e la ditta Caira per l'esecuzione dei Per_1 lavori di ripristino”.
Le suddette dichiarazioni sono avvalorate sia dalla documentazione allegata all'atto introduttivo, con particolare riferimento alla relazione tecnica di parte e alla pec del 19 febbraio 2019 - dalla quale si evince che la società appaltante ha contestato alla numerose difformità dei lavori Controparte_1 eseguiti - sia dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste ing. all'udienza Persona_1 dell'11.03.2021. Quest'ultimo ha infatti confermato di essere stato incaricato dal “nel Pt_2 novembre 2018 per effettuare la verifica dell'impianto elettrico (…) perché il lamentava il Pt_2 malfunzionamento di alcuni impianti. Il malfunzionamento si verificava durante l'utilizzo”. Il teste ha riferito che, al momento del suo accesso ai locali, alcuni dei lavori presenti in preventivo non erano stati eseguiti, mentre quelli realizzati presentavano difformità rispetto al preventivo e alle regole d'arte. Ha, in particolare, dichiarato il teste: “Ho constatato che il trasformatore di sicurezza che serve ad alimentare i circuiti citofonici in bassa tensione era privo dei morsetti segregati che impediscono la interazione tra i conduttori a 230 400 volts con i conduttori a bassa tensione (12-24
v)”, ed ancora: “Una buona parte degli interruttori inseriti nel quadro elettrico non proteggono le linee a valle degli stessi da sovracorrenti ossia correnti da corto circuito. Ho verificato che nel controsoffitto sono stati posati cavi privi di guaine e di cassette. In ordine ad un paio di unità ho rilevato che gli alimentatori delle luci a led erano collegati con fase e neutro e senza collegamento a terra”.
Tali dichiarazioni, tra loro coerenti e riscontrate dalla documentazione in atti, confermano che l'impianto presentava difformità e malfunzionamenti puntualmente contestati alla ditta esecutrice. In tale contesto, il diniego di accesso ai locali opposto da non appare dunque arbitrario, Parte_1 ma rappresenta la conseguenza delle difformità riscontrate e della necessità di affidare il completamento dei lavori ad altra ditta.
Di contro, le dichiarazioni dei testi di parte opposta risultano tra loro incongruenti e contraddittorie, pertanto non consentono di delineare una ricostruzione alternativa della vicenda per cui è causa.
Il teste , dipendente della all'udienza dell'11.03.2021 ha Testimone_1 Controparte_1 dichiarato che, al momento in cui fu impedito l'accesso ai locali, “i lavori extracapitolato erano stati eseguiti ma i lavori complessivamente dovevano essere ancora completati”. Al contrario, all'udienza del 07.02.2022, gli altri due testi, e , anch'essi dipendenti di Testimone_2 Testimone_3
hanno dichiarato che i lavori extracapitolato erano stati ultimati. Particolarmente Controparte_1 inattendibile, poiché contraddittoria, appare la deposizione del teste il quale in un primo Tes_2 momento ha dichiarato che la società opponente non aveva “mai detto che i lavori non andavano bene, ma ci hanno riferito che andava tutto bene così come era e quindi era inutile che andassimo”, salvo poi ammettere che i lavori extracapitolato non erano stati ultimati, circostanza difficilmente conciliabile con l'asserita assenza di contestazioni non comprendendosi perchè, se i lavori non erano ultimati e non c'erano state lamentele, avrebbe dovuto impedirne la prosecuzione ed il Parte_1 completamento.
Le deduzioni di parte opponente hanno poi trovato definitivo riscontro all'esito dell'espletata CTU.
Il consulente d'ufficio, ing. ha infatti accertato che “vi sono delle lavorazioni Parte_3 previste in preventivo non eseguite, altre eseguite diversamente” rilevando, inoltre, che alcune delle opere eseguite presentano difformità rispetto alle regole d'arte ed alla normativa di settore, col risultato che l'impianto non è conforme alla normativa vigente nè utilizzabile in condizioni di sicurezza.
Tale accertamento conferma l'inadempimento della società appaltatrice e giustifica il diniego di accesso ai locali opposto da Parte_1 In ordine alla individuazione delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte ovvero difformi dalla normativa di settore, si rimanda al contenuto della relazione peritale, da intendersi in parte qua integralmente richiamato e trascritto.
Ai fini della quantificazione dell'importo effettivamente ancora dovuto, avuto riguardo alle lavorazioni incomplete ed ai costi da sostenere per il completamento dell'impianto secondo normativa, si osserva che il perito ha fatto riferimento ai prezziari della Regione Calabria relativi al periodo di riferimento, applicando: i prezziari del 2017 – epoca in cui è stato redatto il preventivo- per i lavori eseguiti fuori preventivo e per quelli previsti in preventivo e non eseguiti;
il preziario del
2024 – epoca della ctu – per stimare il costo dei lavori necessari alla messa a norma dell'impianto e al suo corretto funzionamento.
All'esito di tale ricostruzione, l'importo determinato dal perito risulta pari ad euro 3.932,13 oltre IVA, per un totale di euro 4.797,20.
Ritiene, sul punto, il Tribunale l'inutilizzabilità nel presente giudizio della documentazione (fatture) esibita dall'opponente in sede di perizia in ordine alle spese asseritamente affrontate per l'acquisto dei materiali utilizzati da per l'esecuzione dei lavori commissionati, trattandosi di Controparte_1 produzione avente ad oggetto la prova di un fatto (principale) la cui prova gravava sul deducente, come tale non acquisibile (tardivamente) dall'ausiliare.
Si richiama, sul punto, la recente pronuncia delle sezioni Unite della S.C. che hanno stabilito che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio” (Sezioni Unite, n.
3086/2022, richiamata anche da ordinanza n. 24590/2025).
Ne consegue che tali somme non possono essere oggetto di compensazione.
Alla luce delle risultanze peritali, condivise dal Tribunale avuto riguardo alla dettagliata descrizione
- supportata anche da rilievi fotografici – dei lavori effettuata dall'ausiliare e dalla logicità e coerenza delle conclusioni, deve, pertanto, ritenersi accertato che l'opponente deve corrispondere all'opposta la residua e minor somma di euro 3.932,13, oltre interessi moratori ex D. lgs 231/2002 (interessi commerciali) dalla domanda al soddisfo. Trattandosi di debito di valuta non può trovare accoglimento la richiesta di rivalutazione monetaria, in difetto di allegazione di un maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224, comma 1 c.c.
Il ridimensionamento della pretesa creditoria e l'intervenuto accertamento del parziale inesatto adempimento da parte di impone il rigetto della domanda avanzata dall'opposta ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.., non ravvisandosi alcuna temerarietà della lite.
Il decreto ingiuntivo opposto, fondato sull'originaria pretesa creditoria di euro 9.259,80, deve essere, per i motivi sinora esposti, revocato, poiché l'istruttoria ha dimostrato che il credito effettivamente vantato dall'opposta è inferiore rispetto all'importo dedotto in fase monitoria.
Le spese del presente giudizio (ivi comprese quella per la espletata CTU), seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro
5.201,00 a 26.000,00) a tariffa compresa tra minima e media in ragione della complessità della vertenza (fase di studio: euro 1.000,00, fase introduttiva: euro 800,00, fase di trattazione euro
1.500,00, fase decisionale euro1.500,00), con compensazione nella misura di 1/3 in ragione del ridimensionamento dell'azionata pretesa creditoria conseguente alla parziale fondatezza dei motivi di opposizione.
Le spese dell'ingiunzione rimangono, invece, a carico per l'intero dell'opponente che non ha adempiuto spontaneamente all'obbligazione così determinando la necessità della spiegata azione giudiziale.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che, secondo l'uniforme orientamento della Cassazione, “in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio” (tra le tante, v. Cass. civ., ordinanza n.
18125/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
539/2019;
- accerta e dichiara che l'importo complessivamente dovuto da a Parte_1 CP_1
è pari ad euro 3.932,13;
[...]
- condanna, in conseguenza, al pagamento in favore Controparte_1 dell'opposta della somma di euro 3.932,13, oltre interessi moratori, al saggio legale, dalla domanda al soddisfo;
- condanna, infine, l'opposta al pagamento delle spese legali sostenute da parte opponente che, compensate per 1/3, liquida in euro 3.200,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge, nonché al rimborso delle spese del monitorio, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 450,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti, nei termini di cui in motivazione, le spese della espletata
CTU, liquidate come da separato decreto.
Cosenza, 21/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa ME De ZO