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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/08/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1685/2023
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1685/2023 promossa da:
nato in [...], il [...], con l'avv.to _1
MANELLI GIANLUIGI
-RICORRENTE-
nei confronti di nata a [...], il [...], con l'avv.to CP
,
MUSCO SALVATORE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 3 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in VEGLIE
(LE), il 14/03/2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di VEGLIE (LE), al n. 2, P. II, Serie A, anno 2015).
Dall'unione coniugale sono nati PE il 24.06.2014, e PE il
,
15.01.2017. Con ricorso depositato il 24/02/2023, parte ricorrente chiedeva: - dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
- disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto-dovere paterno di visita, secondo un calendario ivi indicato;
- disporsi l'assegnazione di una porzione della casa coniugale alla sig.ra CP;
- "la casa coniugale sita nel Comune di Veglie (Le) alla via Vincenzo Bellini n. 13, di proprietà esclusiva del ricorrente, sarà oggetto di divisione in due porzioni, autonome ed indipendenti, con onere a carico del Sig. _1 di predisporre (a proprie spese) un vano bagno nella porzione che ne resterà priva a seguito della divisione, così da rendere le due parti completamente separate. La
Sig.ra sarà assegnataria di una delle due parti, ove vi CP
risiederà insieme ai figli PE e PE e sino al raggiungimento della maggiore età ed indipendenza economica degli stessi"; - porsi, a carico del sig. l'obbligo di versare, alla sig.ra CP , l'importo _1
mensile, di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, per ciascuno dei due figli nati all'interno del matrimonio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- "nulla è dovuto alla Sig.ra CP a titolo di assegno '
di mantenimento, non essendovi di fatto disparità, in ordine alle condizioni economiche dei coniugi ed essendo la stessa economicamente autonoma"; - porsi, a carico del sig. _1 l'obbligo di pagamento delle rate del
,
mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
"le due vetture [...] resteranno nella titolarità e nel possesso del Sig. _1 "; - il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che, nel corso degli anni, tra i coniugi era sorto un clima di tensioni
"tale da creare una crisi irreversibile del rapporto coniugale"; che, in ragione di ciò, dal mede di febbraio 2023, egli si era allontanato dalla casa coniugale;
che la moglie condivideva tale allontanamento;
che la moglie svolgeva l'attività lavorativa di bracciante agricolo ed era percettrice di un reddito complessivo, pari ad euro 5.738,00; che egli era attualmente disoccupato;
che egli sosteneva l'esborso mensile, di euro 502,57, a titolo di rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva, a sua volta, accogliersi le seguenti conclusioni: "- i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
- i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane dei minori. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
essendo i figli minori, si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso la madre, e, pertanto, si richiede l'assegnazione della casa coniugale alla IG CP;
- porre, a carico del signor _1 ed a favore della
,
sig.ra CP un assegno mensile complessivo, non inferiore ad euro
,
1.000,00, di cui euro 700,00, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli
(euro 350,00 per ciascuno), indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore dei ridetti figli e quali, soltanto a titolo di esempio non esaustivo, spese scolastiche, mediche, sportive, ecc., ed ulteriori euro 300,00, in favore, invece, della IG;
- Con CP
vittoria di spese, diritti e onorari di causa".
Deduceva che: -contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il rapporto di coniugio era sempre stato armonioso "fino al punto in cui il signor T_
[aveva] improvvisamente cambiato atteggiamento nei confronti della moglie e anche dei figli che sembravano essere diventati per lui solo un peso"; -il ricorrente si disinteressava dei propri figli;
-il ricorrente svolgeva attività lavorativa "senza, tra l'altro, pagare tasse".
In data 11.07.2023, si svolgeva l'udienza presidenziale.
Con provvedimento reso in data 12.07.2023, il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente: -disponeva l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare, e regolamentava l'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, secondo il calendario indicato all'interno della stessa ordinanza riservata;
-
poneva, a carico di _1 , l'obbligo di versare, a CP "la "
somma di euro 610,00, di cui euro 230, a titolo di contributo al mantenimento di ogni minore, ed euro 150, a titolo di mantenimento del coniuge, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT"; - poneva le spese straordinarie per i minori, individuate come da vigente protocollo del
Tribunale, a carico di entrambe le parti, in pari misura.
Il giudizio proseguiva. All'udienza del 3 aprile 2025, i procuratori delle parti, alla presenza dei rispettivi assistiti, rassegnavano conclusioni conformi, chiedendo,
concordemente, dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui alla convenzione transattiva, denominata "Accordo per la separazione consensuale dei coniugi", sottoscritta delle parti e dei rispettivi difensori fiduciari, in Lecce, il 14 febbraio 2025, e, quindi, depositata, in atti, in data 03.04.2025.
Il Giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il Tribunale, tenuto conto delle concordi dichiarazioni rese dalle parti, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti medesime di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che, almeno allo stato, possano consentire l'effettivo ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere dichiarata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, il Tribunale ritiene che debba senz'altro trovare accoglimento, nella presente sede, la richiesta congiuntamente formulata dalle parti di separarsi, consensualmente, alle condizioni, personali e patrimoniali, come da esse concordate in corso di causa, e, quindi, indicate nel corpo della citata convenzione transattiva, depositata il 3 aprile 2025. Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti ai superiori interessi, morali e materiali, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che nulla è stato osservato dal
PM.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 1685/2023, introdotto con ricorso depositato il 24 febbraio 2023, da _1 nato a '
OP (LE), in data 08/06/1988,
contro
CP nata a OP (LE), in data 06/05/1992, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede: 1) DICHIARA la separazione personale consensuale degli anzidetti coniugi, alle condizioni come dagli stessi concordate, in corso di causa, e, quindi, enumerate nella scrittura denominata "Accordo per la separazione consensuale dei coniugi", depositata, in atti, il 3 aprile 2025
(scrittura che si allega alla presente sentenza).
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore Avv. GIANLUIGI MANELLI Avv. SALVATORE MUSCO
Via L. Ariosto n. 43 - Tel. e Fax 0832.303786 Via F. Petrarca n. 25-73010 VEGLIE
73100 LECCE
ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Accordo per la separazione consensuale dei coniugi
Il Sig. AR ZZ, C.F. RZZMRC88H08C9781, nato a [...] 1'8.06.1988 ex residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianluigi Manelli;
- ricorrente, da una parte-
e la Sig.ra PA RI, C.F.: [...], nata a [...] il
06.05.1992 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Musco.
-resistente, dall'altra parte-
Premesso che
-in data 14.03.2015 i Sigg.ri AR ZZ e Sig.ra PA RI contraevano matrimonio in Veglie, giusta atto di matrimonio n. 2, parte II, serie A, anno 2015,
registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Veglie, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
- in costanza di matrimonio nascevano i figli CO in data 24.06.2014 (oggi 11
anni) e NC in data 15.01.2017 (oggi 8 anni);
- nel corso degli anni si instaurava un clima crescente di tensioni tra i coniugi, tale da creare una crisi irreversibile del rapporto coniugale;
in ragione di ciò, dal mese di febbraio 2023, il Sig. AR ZZ si determinava ad allontanarsi dalla residenza familiare, previa comunicazione formalizzata con nota del
24.01.2023 nei confronti della Sig.ra PA RI, che, dal canto suo, condivideva appieno la decisione assunta dal marito;
- stante l'impossibilità di addivenire ad una risoluzione consensuale, in data 24.02.2023 il Sig. AR ZZ proponeva ricorso di separazione giudiziale dinanzi al Tribunale
Civile di Lecce, che veniva iscritto a ruolo con n. 1685/23 ed assegnato al Presidente
Delegato Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, la quale fissava l'udienza per la
R o k 1 comparizione personale delle parti al giorno 11.07.2023; in seno a tale giudizio si costituiva anche la Sig.ra PA RI;
- in occasione dell'udienza di comparizione il Presidente Delegato Dott.ssa Maria
Gabriella Perrone, sentite le parti e dato atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati riservandosi di provvedere sulle ulteriori questioni indifferibili ed urgenti;
- con provvedimento del 12.07.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Presidente Delegato adottava i provvedimenti indifferibili ed urgenti, nominando sé stesso quale Giudice Istruttore e fissando innanzi a sé l'udienza di comparizione e trattazione;
a seguito della concessione dei termini di rito e l'avvio dell'istruttoria, la causa sarà chiamata all'udienza del 03.04.2025, per la verifica della composizione bonaria.
****
Nelle more dell'udienza, il Sig. AR ZZ e la Sig.ra PA RI, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, sono addivenuti ad una composizione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. i figli minori CO e NC saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale già alla stessa assegnata e sita in Veglie (Le) alla via V. Bellini n. 13;
3. i genitori affidatari, in maniera condivisa, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccenzion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà nel momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà nel momento dell'urgenza;
Przepraco Res вино вое 2 4. i figli minori potranno vedere (e rimanere con) il padre ogni qualvolta lo vorranno, previo accordo con la madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, e comunque sia almeno secondo il seguente piano genitoriale concordemente predisposto:
-durante l'anno scolastico, CO e NC trascorreranno due pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, con il padre nonché,
alternativamente, un fine settimana si ed uno no, dal venerdì sera alla domenica sera successiva, per ritornare dalla madre prima cena;
- durante le vacanze natalizie, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli ogni volta questi ne facciano richiesta, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente e comunque, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia o di Natale;
il giorno di San Silvestro o di Capodanno, il giorno di Santo Stefano o della Befana;
--durante le vacanze pasquali, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli ogni volta questi ne facciano richiesta, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente e comunque, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo;
- l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di luglio ed ulteriori 15 giorni nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato con la madre entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
- salvo diverso preventivo accordo che i coniugi vorranno raggiungere per le diverse circostanze o esigenze dei figli;
- i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico verranno concordati di volta in volta;
- i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà e con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma;
all Pardo Man
3 5. la casa coniugale sita nel Comune di Veglie (Le) alla via Vincenzo Bellini n. 13, di proprietà esclusiva del ricorrente, sarà assegnata alla Sig.ra PA RI che ivi manterrà la propria residenza insieme ai figli CO e NC, sino all'
indipendenza economica degli stessi;
6. Il Sig. AR ZZ, tenuto conto degli attuali redditi e delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra PA RI,
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 230,00
(duecentotrenta/00) a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio minore e sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi, che dovrà essere rivalutato annualmente, con decorrenza dall'omologa della separazione, secondo gli indici ISTAT costo vita con riferimento al mese di gennaio di ogni anno, oltre
-
P all'assegno unico universale che dovrà essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra
PA RI, come di fatto viene già percepito nella misura dell'intero; pertanto, il
Sig. AR ZZ conferma il consenso ed autorizza la Sig.ra PA RI a presentare domanda di autorizzazione all'emissione dell'assegno unico universale, affinché possa percepire interamente detto contributo da intendersi quale integrazione all'assegno di mantenimento sopra concordato;
7. i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per
CO e NC. Queste dovranno essere preventivamente comunicate all'altra parte e formalmente accettate, oltreché opportunamente documentate una volta sostenute;
il tutto in ossequio al protocollo del Tribunale Civile di Lecce;
8. la Sig.ra PA RI rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento in suo favore, essendo la stessa economicamente autonoma;
9. le rate dell'importo di euro 502,57 cadauna, relative al mutuo contratto per l'acquisto della residenza familiare, resteranno a carico del Sig. AR ZZ che se ne farà carico sino al saldo del residuo;
ferd. Potto beco Сабого ова 10. le due vetture, modello GO (tg. EV422KX, mezzo strumentale all'attività
lavorativa del ricorrente) e ES (tg. FN523KH) resteranno nella titolarità e nel possesso del Sig. AR ZZ.
11. La sig.ra RI PA si impegna fin d'ora a rimettere la querela presentata contro il sig. ZZ AR e AZ GE e per la quale è pendente il procedimento n.
7895/2023 R.G.N.R. Mod. 21 con udienza fissata innanzi al Tribunale Monocratico di
Lecce, sezione I, Giudice Marangio, per il giorno 13.03.2025.
12. il sig. ZZ AR si impegna, anche per la sig.ra AZ GE, a rimettere eventuali querele sporte contro la sig.ra RI PA.
Lecce, li 14.02.2025
LCS
AR ZZ PA RI
ЖО Jos fond Avv. Salvatore Musco Avv. Gianluigi Manelliприва
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1685/2023 promossa da:
nato in [...], il [...], con l'avv.to _1
MANELLI GIANLUIGI
-RICORRENTE-
nei confronti di nata a [...], il [...], con l'avv.to CP
,
MUSCO SALVATORE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 3 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in VEGLIE
(LE), il 14/03/2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di VEGLIE (LE), al n. 2, P. II, Serie A, anno 2015).
Dall'unione coniugale sono nati PE il 24.06.2014, e PE il
,
15.01.2017. Con ricorso depositato il 24/02/2023, parte ricorrente chiedeva: - dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
- disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto-dovere paterno di visita, secondo un calendario ivi indicato;
- disporsi l'assegnazione di una porzione della casa coniugale alla sig.ra CP;
- "la casa coniugale sita nel Comune di Veglie (Le) alla via Vincenzo Bellini n. 13, di proprietà esclusiva del ricorrente, sarà oggetto di divisione in due porzioni, autonome ed indipendenti, con onere a carico del Sig. _1 di predisporre (a proprie spese) un vano bagno nella porzione che ne resterà priva a seguito della divisione, così da rendere le due parti completamente separate. La
Sig.ra sarà assegnataria di una delle due parti, ove vi CP
risiederà insieme ai figli PE e PE e sino al raggiungimento della maggiore età ed indipendenza economica degli stessi"; - porsi, a carico del sig. l'obbligo di versare, alla sig.ra CP , l'importo _1
mensile, di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, per ciascuno dei due figli nati all'interno del matrimonio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- "nulla è dovuto alla Sig.ra CP a titolo di assegno '
di mantenimento, non essendovi di fatto disparità, in ordine alle condizioni economiche dei coniugi ed essendo la stessa economicamente autonoma"; - porsi, a carico del sig. _1 l'obbligo di pagamento delle rate del
,
mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
"le due vetture [...] resteranno nella titolarità e nel possesso del Sig. _1 "; - il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che, nel corso degli anni, tra i coniugi era sorto un clima di tensioni
"tale da creare una crisi irreversibile del rapporto coniugale"; che, in ragione di ciò, dal mede di febbraio 2023, egli si era allontanato dalla casa coniugale;
che la moglie condivideva tale allontanamento;
che la moglie svolgeva l'attività lavorativa di bracciante agricolo ed era percettrice di un reddito complessivo, pari ad euro 5.738,00; che egli era attualmente disoccupato;
che egli sosteneva l'esborso mensile, di euro 502,57, a titolo di rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva, a sua volta, accogliersi le seguenti conclusioni: "- i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
- i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane dei minori. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
essendo i figli minori, si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso la madre, e, pertanto, si richiede l'assegnazione della casa coniugale alla IG CP;
- porre, a carico del signor _1 ed a favore della
,
sig.ra CP un assegno mensile complessivo, non inferiore ad euro
,
1.000,00, di cui euro 700,00, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli
(euro 350,00 per ciascuno), indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore dei ridetti figli e quali, soltanto a titolo di esempio non esaustivo, spese scolastiche, mediche, sportive, ecc., ed ulteriori euro 300,00, in favore, invece, della IG;
- Con CP
vittoria di spese, diritti e onorari di causa".
Deduceva che: -contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il rapporto di coniugio era sempre stato armonioso "fino al punto in cui il signor T_
[aveva] improvvisamente cambiato atteggiamento nei confronti della moglie e anche dei figli che sembravano essere diventati per lui solo un peso"; -il ricorrente si disinteressava dei propri figli;
-il ricorrente svolgeva attività lavorativa "senza, tra l'altro, pagare tasse".
In data 11.07.2023, si svolgeva l'udienza presidenziale.
Con provvedimento reso in data 12.07.2023, il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente: -disponeva l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare, e regolamentava l'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, secondo il calendario indicato all'interno della stessa ordinanza riservata;
-
poneva, a carico di _1 , l'obbligo di versare, a CP "la "
somma di euro 610,00, di cui euro 230, a titolo di contributo al mantenimento di ogni minore, ed euro 150, a titolo di mantenimento del coniuge, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT"; - poneva le spese straordinarie per i minori, individuate come da vigente protocollo del
Tribunale, a carico di entrambe le parti, in pari misura.
Il giudizio proseguiva. All'udienza del 3 aprile 2025, i procuratori delle parti, alla presenza dei rispettivi assistiti, rassegnavano conclusioni conformi, chiedendo,
concordemente, dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui alla convenzione transattiva, denominata "Accordo per la separazione consensuale dei coniugi", sottoscritta delle parti e dei rispettivi difensori fiduciari, in Lecce, il 14 febbraio 2025, e, quindi, depositata, in atti, in data 03.04.2025.
Il Giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il Tribunale, tenuto conto delle concordi dichiarazioni rese dalle parti, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti medesime di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che, almeno allo stato, possano consentire l'effettivo ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere dichiarata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, il Tribunale ritiene che debba senz'altro trovare accoglimento, nella presente sede, la richiesta congiuntamente formulata dalle parti di separarsi, consensualmente, alle condizioni, personali e patrimoniali, come da esse concordate in corso di causa, e, quindi, indicate nel corpo della citata convenzione transattiva, depositata il 3 aprile 2025. Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti ai superiori interessi, morali e materiali, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che nulla è stato osservato dal
PM.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 1685/2023, introdotto con ricorso depositato il 24 febbraio 2023, da _1 nato a '
OP (LE), in data 08/06/1988,
contro
CP nata a OP (LE), in data 06/05/1992, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede: 1) DICHIARA la separazione personale consensuale degli anzidetti coniugi, alle condizioni come dagli stessi concordate, in corso di causa, e, quindi, enumerate nella scrittura denominata "Accordo per la separazione consensuale dei coniugi", depositata, in atti, il 3 aprile 2025
(scrittura che si allega alla presente sentenza).
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore Avv. GIANLUIGI MANELLI Avv. SALVATORE MUSCO
Via L. Ariosto n. 43 - Tel. e Fax 0832.303786 Via F. Petrarca n. 25-73010 VEGLIE
73100 LECCE
ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Accordo per la separazione consensuale dei coniugi
Il Sig. AR ZZ, C.F. RZZMRC88H08C9781, nato a [...] 1'8.06.1988 ex residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianluigi Manelli;
- ricorrente, da una parte-
e la Sig.ra PA RI, C.F.: [...], nata a [...] il
06.05.1992 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Musco.
-resistente, dall'altra parte-
Premesso che
-in data 14.03.2015 i Sigg.ri AR ZZ e Sig.ra PA RI contraevano matrimonio in Veglie, giusta atto di matrimonio n. 2, parte II, serie A, anno 2015,
registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Veglie, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
- in costanza di matrimonio nascevano i figli CO in data 24.06.2014 (oggi 11
anni) e NC in data 15.01.2017 (oggi 8 anni);
- nel corso degli anni si instaurava un clima crescente di tensioni tra i coniugi, tale da creare una crisi irreversibile del rapporto coniugale;
in ragione di ciò, dal mese di febbraio 2023, il Sig. AR ZZ si determinava ad allontanarsi dalla residenza familiare, previa comunicazione formalizzata con nota del
24.01.2023 nei confronti della Sig.ra PA RI, che, dal canto suo, condivideva appieno la decisione assunta dal marito;
- stante l'impossibilità di addivenire ad una risoluzione consensuale, in data 24.02.2023 il Sig. AR ZZ proponeva ricorso di separazione giudiziale dinanzi al Tribunale
Civile di Lecce, che veniva iscritto a ruolo con n. 1685/23 ed assegnato al Presidente
Delegato Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, la quale fissava l'udienza per la
R o k 1 comparizione personale delle parti al giorno 11.07.2023; in seno a tale giudizio si costituiva anche la Sig.ra PA RI;
- in occasione dell'udienza di comparizione il Presidente Delegato Dott.ssa Maria
Gabriella Perrone, sentite le parti e dato atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati riservandosi di provvedere sulle ulteriori questioni indifferibili ed urgenti;
- con provvedimento del 12.07.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Presidente Delegato adottava i provvedimenti indifferibili ed urgenti, nominando sé stesso quale Giudice Istruttore e fissando innanzi a sé l'udienza di comparizione e trattazione;
a seguito della concessione dei termini di rito e l'avvio dell'istruttoria, la causa sarà chiamata all'udienza del 03.04.2025, per la verifica della composizione bonaria.
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Nelle more dell'udienza, il Sig. AR ZZ e la Sig.ra PA RI, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, sono addivenuti ad una composizione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. i figli minori CO e NC saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale già alla stessa assegnata e sita in Veglie (Le) alla via V. Bellini n. 13;
3. i genitori affidatari, in maniera condivisa, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccenzion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà nel momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà nel momento dell'urgenza;
Przepraco Res вино вое 2 4. i figli minori potranno vedere (e rimanere con) il padre ogni qualvolta lo vorranno, previo accordo con la madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, e comunque sia almeno secondo il seguente piano genitoriale concordemente predisposto:
-durante l'anno scolastico, CO e NC trascorreranno due pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, con il padre nonché,
alternativamente, un fine settimana si ed uno no, dal venerdì sera alla domenica sera successiva, per ritornare dalla madre prima cena;
- durante le vacanze natalizie, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli ogni volta questi ne facciano richiesta, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente e comunque, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia o di Natale;
il giorno di San Silvestro o di Capodanno, il giorno di Santo Stefano o della Befana;
--durante le vacanze pasquali, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli ogni volta questi ne facciano richiesta, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente e comunque, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo;
- l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di luglio ed ulteriori 15 giorni nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato con la madre entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
- salvo diverso preventivo accordo che i coniugi vorranno raggiungere per le diverse circostanze o esigenze dei figli;
- i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico verranno concordati di volta in volta;
- i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà e con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma;
all Pardo Man
3 5. la casa coniugale sita nel Comune di Veglie (Le) alla via Vincenzo Bellini n. 13, di proprietà esclusiva del ricorrente, sarà assegnata alla Sig.ra PA RI che ivi manterrà la propria residenza insieme ai figli CO e NC, sino all'
indipendenza economica degli stessi;
6. Il Sig. AR ZZ, tenuto conto degli attuali redditi e delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra PA RI,
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 230,00
(duecentotrenta/00) a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio minore e sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi, che dovrà essere rivalutato annualmente, con decorrenza dall'omologa della separazione, secondo gli indici ISTAT costo vita con riferimento al mese di gennaio di ogni anno, oltre
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P all'assegno unico universale che dovrà essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra
PA RI, come di fatto viene già percepito nella misura dell'intero; pertanto, il
Sig. AR ZZ conferma il consenso ed autorizza la Sig.ra PA RI a presentare domanda di autorizzazione all'emissione dell'assegno unico universale, affinché possa percepire interamente detto contributo da intendersi quale integrazione all'assegno di mantenimento sopra concordato;
7. i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per
CO e NC. Queste dovranno essere preventivamente comunicate all'altra parte e formalmente accettate, oltreché opportunamente documentate una volta sostenute;
il tutto in ossequio al protocollo del Tribunale Civile di Lecce;
8. la Sig.ra PA RI rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento in suo favore, essendo la stessa economicamente autonoma;
9. le rate dell'importo di euro 502,57 cadauna, relative al mutuo contratto per l'acquisto della residenza familiare, resteranno a carico del Sig. AR ZZ che se ne farà carico sino al saldo del residuo;
ferd. Potto beco Сабого ова 10. le due vetture, modello GO (tg. EV422KX, mezzo strumentale all'attività
lavorativa del ricorrente) e ES (tg. FN523KH) resteranno nella titolarità e nel possesso del Sig. AR ZZ.
11. La sig.ra RI PA si impegna fin d'ora a rimettere la querela presentata contro il sig. ZZ AR e AZ GE e per la quale è pendente il procedimento n.
7895/2023 R.G.N.R. Mod. 21 con udienza fissata innanzi al Tribunale Monocratico di
Lecce, sezione I, Giudice Marangio, per il giorno 13.03.2025.
12. il sig. ZZ AR si impegna, anche per la sig.ra AZ GE, a rimettere eventuali querele sporte contro la sig.ra RI PA.
Lecce, li 14.02.2025
LCS
AR ZZ PA RI
ЖО Jos fond Avv. Salvatore Musco Avv. Gianluigi Manelliприва