Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza del 20.5.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato, a seguito della discussione orale, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3019/2019 R.G., vertente
T R A
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Salierno ( ), presso il cui studio sito in Portici (Na) alla Via Dalbono n. C.F._1
15 è elettivamente domiciliata – Email_1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Salomone ( ), presso il cui studio sito in Poggiomarino (NA) C.F._2 alla via D. Alighieri, n. 53 è elettivamente domiciliata – Email_2
1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1101/2019 del 03/05/2019, notificata in data 21.05.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 18/06/2019 la ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'opposizione con domanda riconvenzionale proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo emesso, Pt_1 per l'importo di euro 50.000,00, oltre interessi e spese della procedura, ad istanza della
[...]
Controparte_1
La somma ingiunta, portata da assegno bancario tratto sulla , a firma dell'amministratore Parte_2 della , emesso il 28.4.2008 e rimasto insoluto, era pretesa dalla n pagamento dei Parte_1 CP_1 lavori eseguiti fuori capitolato in relazione al contratto di appalto stipulato con l'opponente per la realizzazione di opere murarie e per la fornitura di impianti, arredi e servizi del punto vendita “Burger
King”, sito in Pompei (Na) alla Via Roma 71/bis.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere invece competente il Tribunale di Napoli. Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio per inesistenza del credito ingiunto. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatrice al pagamento dell'importo di € 131.431,76 a ristoro delle inadempienze contrattuali contestate all'opposta.
Esponeva che il pagamento del prezzo dell'appalto sarebbe dovuto avvenire mediante erogazione di leasing, concesso alla stazione appaltante dalla con contratto di locazione finanziaria Parte_3 appositamente stipulato, e che, in attesa dell'erogazione del finanziamento, a garanzia del pagamento Cont degli importi finanziati, la aveva consegnato alla n. 5 assegni dell'importo di 50.000,00 Pt_1 ciascuno, tratti sulla . Parte_2
Affermava, ancora, che il legale rappresentante della geom. pur CP_1 CP_2 essendosi impegnato, per iscritto, a restituire gli assegni ricevuti, una volta ottenuto il pagamento delle somme finanziate, ne restituiva solo quattro, trattenendo l'assegno bancario n. 0726062121-05 (posto poi a fondamento del monitorio).
Deduceva, altresì, che l'opposta aveva eseguito solo parzialmente le opere e le forniture pattuite e, pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società al pagamento della somma di €
2 131.431,76, determinata in ragione del valore complessivo delle inadempienze contrattuali salvo ulteriori verifiche anche a mezzo CTU tecnica – contabile.
Si costituiva la resistendo all'opposizione e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa, istruita con acquisizione documentale e prova testimoniale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata.
Il Tribunale rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale e confermava il D.I. opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, con le seguenti argomentazioni: “Nel caso in specie, a base del decreto ingiuntivo vi è un assegno bancario che prova l'esistenza del credito.
L'unico teste escusso non ha fornito prova sufficiente a dimostrare quanto sostenuto da parte Testimone_1 opponente. Il teste, in particolare riferisce ".......i quattro assegni bancari furono restituiti dopo l'erogazione del leasing"
Non vi è però agli atti prova del contratto di leasing.
Ne deriva che l'opposta ha positivamente dimostrato la sussistenza del debito per cui è stata emessa l'ingiunzione, mentre
l'opponente non ha fornito prova contraria.
Rigetta la domanda riconvenzionale perché non provata.”
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi integralmente la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto di gravame (prova testimoniale, interrogatorio formale, c.t.u.).
La si è costituita con comparsa del 27.11.2019 (per l'udienza del 28.11.2019, Controparte_1 differita di ufficio al 29.11.2019), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale di discussione e decisione ex 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
3 a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito argomentati.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, formulata in primo grado dalla e reiterata nell'atto di gravame. Pt_1
La lamenta che il primo giudice avrebbe omesso qualsivoglia riferimento relativamente all'esame ed Pt_1 accertamento della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata ad emettere il D.I. opposto sia nella motivazione, che nella decisione.
Motiva, dunque, la pretesa competenza del Tribunale di Napoli riportando diverse argomentazioni.
Ritiene che il rapporto sottostante l'emissione dell'assegno bancario, posto a fondamento del D.I. opposto, sia il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in causa e che, per questo motivo, trovi applicazione l'art. 24 dello stesso, in virtù del quale “per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza è del foro di Napoli”.
Allo stesso modo, in applicazione degli artt. 637, 19 e 20 c.p.c., la competenza si radicherebbe in capo al
Tribunale di Napoli per avere la sede legale a Napoli e per essere ivi sorta l'obbligazione. Parte_1
Cont La doglianza non è fondata, avendo la agito in monitorio sulla base del rapporto cartolare nascente dal titolo insoluto, non già del rapporto contrattuale, con la conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 24 del contratto d'appalto, correttamente individuando nel Tribunale di Torre Annunziata il giudice del luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
Il legislatore prevede, infatti, che per le cause relative a diritti di obbligazione il creditore possa scegliere il foro competente alternativo del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (art. 20 c.c.). Laddove
l'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro determinata nel suo ammontare essa va adempiuta al domicilio del creditore (art. 1182, co.3 c.c.).
Cont Esaminando la pretesa della indipendentemente dalla sua fondatezza, si ricava che ha agito per ottenere il pagamento del credito portato dall'assegno bancario dell'importo di euro 50.000,00. Ne deriva che l'obbligazione è certa nel suo ammontare e, dunque, rientra tra quelle pecuniarie cosiddette portabili, eseguibili presso il creditore.
Cont La sede legale della è posta in Boscoreale (Na). Si conferma, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale adito.
Nel merito si osserva quanto segue.
4 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice osserva nel caso di specie, a base del decreto ingiuntivo vi è un assegno bancario che prova l'esistenza del credito. L'unico teste escusso non ha fornito prova sufficiente a dimostrare quanto sostenuto Testimone_1 dall'opponente. Il teste, in particolare riferisce… i quattro assegni bancari furono restituiti dopo l'erogazione del leasing.
Non vi è però agli atti prova del contratto di leasing. Ne deriva che l'opposta ha positivamente dimostrato la sussistenza del debito per cui è stata emessa l'ingiunzione, mentre l'opponente non ha fornito prova contraria.
Lamenta, quindi, che la succinta motivazione del Tribunale non corrisponde alla realtà dei fatti ed è smentita dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso.
La doglianza è fondata.
La promessa di pagamento o ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024 ed altre).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato il rapporto sottostante all'emissione del titolo, allegando di aver rilasciato il titolo, insieme ad altri, a garanzia dell'erogazione del finanziamento e di non averlo ricevuto in restituzione quando il finanziamento è stato erogato.
Sono stati versati in atti il contratto di appalto ed il contratto di leasing finanziario (cfr. produzione di primo grado di parte opponente).
Cont Da tali atti emerge che la nel mese di febbraio 2008, ha stipulato con la un contratto di Pt_1 appalto, dell'importo complessivo di € 703.115,85, per la realizzazione di un punto vendita “Burger
King”.
Il 14/3/2008 la ha sottoscritto il contratto di locazione finanziaria n. 900489/001 con la Pt_1 Pt_3
affinché questa provvedesse al pagamento, in favore dell'appaltatrice, dell'intero importo pattuito
[...] nel contratto d'appalto.
Il 17/3/2008 la ha consegnato alla MG n. 5 assegni a garanzia del finanziamento, che sarebbero Pt_1 stati restituiti dopo l'erogazione del finanziamento stesso.
Il contratto di leasing indica chiaramente come utilizzatore la e come fornitore la Parte_1 [...]
e riporta nel dettaglio le opere oggetto della fornitura, che risultano essere le medesime di CP_1 quelle previste dal contratto d'appalto.
5 Cont Dopo l'erogazione del finanziamento, solo quattro dei cinque assegni sono stati restituiti dalla alla committente, sebbene vi fossero accordi scritti per la restituzione di tutti gli assegni dati in garanzia.
L'assegno bancario n. 0726062121-05, trattenuto, è stato posto, due anni dopo, a fondamento del monitorio.
Il teste, Sig ha dichiarato che era presente al momento della consegna dei Testimone_2 cinque assegni, e che essi erano stati emessi a garanzia del pagamento del corrispettivo pattuito a favore Cont della in quanto la tardava ad erogare il finanziamento. Ed ha riferito che uno di questi Pt_3
Cont assegni, quello oggetto del monitorio, veniva trattenuto dalla mentre gli altri quattro venivano restituiti circa dieci giorni dopo il versamento della somma finanziata.
E' acquisita, altresì, agli atti del giudizio fotocopia dei 5 assegni, datata 17/03/2008, firmata per ricevuta Cont dal sig. amministratore unico della recante la dichiarazione “rimettiamo n. 5 assegni CP_2 di € 50.000,00 cadauno ceduti in garanzia in attesa dei pagamenti del contratto di leasing n. 900489/001 suddetti titoli saranno restituiti a pagamento del leasing avvenuto” (cfr. doc. n. 9 Vol. II).
L'appellata non contesta il contratto d'appalto, né di aver ricevuto il finanziamento dalla né che Pt_3 il 17/3/2008 ha ricevuto cinque assegni dalla Pt_1
Sostiene, però, che uno degli assegni, il numero 0726062121-05, le è stato consegnato in acconto “dalla al termine dei lavori sull'importo delle opere realizzate in variante al capitolato d'appalto”. Controparte_1
In buona sostanza, nega che il titolo le sia stato consegnato, come gli altri, a garanzia dell'incasso del finanziamento, ma adduce che esso costituisse un acconto datole dalla committente in pagamento delle ulteriori opere realizzate, del valore complessivo di € 95.771,89, e che esso doveva essere posto all'incasso nei 60 giorni successivi all'apertura del Burger King, mentre il saldo del credito sarebbe avvenuto con successive rate mensili (cfr. doc. n.
4 - Racc. del 24/6/2010 in produzione di parte opposta).
La prospettazione di parte appellata non pare dotata di verosimiglianza.
Cont Le pretese ulteriori opere eseguite dalla oltre a non essere state concordate ed autorizzate per iscritto, non risultano pienamente provate, e sono state puntualmente contestate dalla committente.
Le opere eseguite in variante rispetto all'iniziale progetto sono analiticamente indicate nel Certificato di
Sopralluogo e collaudo finale (in atti) redatto in data 21.5.2008, a firma del D.L. OM. Per_1
, e sono state verosimilmente compensate in sede di erogazione del finanziamento atteso che,
[...] come pure emerge in atti, a fronte di un prezzo iniziale dell'appalto di euro 703.115,85, la ha CP_1
6 percepito dalla società finanziaria il superiore importo di euro 871.000,00, dunque una somma maggiore rispetto a quella pattuita (cfr. allegato n. 5 fascicolo primo grado di parte appellata).
I lavori extra capitolato, posti a fondamento dell'azione monitoria, sarebbero diversi rispetto a quelli certificati in sede di collaudo e consisterebbero in alcune modifiche alla fornitura di materiali con aggravio di spesa (cfr. Note conclusive autorizzate di primo grado), di cui, però, da un lato non vi è prova in atti, e dall'altro, non si comprende perché di esse non si sia dato atto in sede di collaudo.
Peraltro, non si comprende per quale motivo l'appaltatrice ha agito esclusivamente per la condanna della committente al pagamento della somma di € 50.000,00, portata dal citato assegno bancario, non anche del saldo di € 45.771,89.
Afferma, ancora, la MG che il Sig. avrebbe sottoscritto unicamente la ricezione dei cinque CP_2 assegni, e che la scrittura con la quale si impegnava alla loro restituzione era stata inserita successivamente, a stampatello, tra la firma ed il contenuto della ricevuta.
Non ha, però, conseguentemente provveduto ad esperire querela di falso per il lamentato riempimento presuntivamente avvenuto absque pactis.
Dichiara, inoltre, che le opere extra capitolato non erano state concordate per iscritto per una mera questione di celerità nell'esecuzione dei lavori, e che non aveva provveduto all'incasso dell'assegno perché, più volte, la le aveva chiesto di non procedere in tal senso in ragione delle sue Pt_1 temporanee difficoltà economiche.
Ebbene, l'art. 14 del contratto d'appalto indica quale data di avvio delle attività il giorno 5/3/2008.
Il D.L., geom. , comunicava all'ufficio tecnico della che i lavori Persona_1 Controparte_3 erano terminati il 21/5/2008 (cfr. certificato di collaudo finale, in atti).
A fronte di tali premesse, appare difficilmente sostenibile che, all'epoca del rilascio degli assegni
(17.3.2008), fossero state commissionate ed eseguite lavorazioni aggiuntive, oltre quelle contrattualmente convenute, che giustificassero la consegna del titolo. A tale data il finanziamento era Cont stato solo concesso, ma non ancora erogato a favore della ed i lavori erano iniziati da pochi giorni, in ogni caso non erano sicuramente terminati. Appare dunque incoerente la narrazione dell'appaltatrice, laddove deduce di aver ricevuto l'assegno (ricordiamo il 17/3/2008) al termine dei lavori.
In conclusione, diversamente da quanto argomentato dal Tribunale, le emergenze documentali sopra analizzate e la prova testimoniale acquisita devono ritenersi idonee a riscontrare le difese di parte opponente circa l'insussistenza del credito cartolare azionato in monitorio.
7 Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto, senza alcuna motivazione e /o illustrazione del ragionamento logico- giuridico seguito, della proposta domanda riconvenzionale.
La doglianza è infondata.
La ha contestato alla MG di aver omesso la fornitura di alcuni elementi tecnologici e l'esecuzione Pt_1 di alcune opere preventivate, nonché di aver fornito materiali costruttivi sostitutivi non conformi a quelli richiesti, in assenza del parere preventivo del DL e della committente.
A fondamento delle proprie doglianze allega una perizia giurata del Direttore dei lavori, OM.
, che quantificherebbe in € 131.431,76 tali inadempienze. Persona_1
Sennonché, tale allegazione pare incompatibile con l'attestazione, a firma del medesimo tecnico, di perfetta esecuzione delle opere previste ed eseguite e di conformità delle stesse al progetto depositato con la D.I.A., contenuta nel certificato di collaudo redatto in data 21.5.2008, più volte sopra menzionato.
A ben vedere, l'appellante fonda la pretesa azionata in via riconvenzionale sulla differenza tra il prezzo Cont iniziale dell'appalto (euro 703.115,85) e l'importo maggiore che la ha incassato dalla società finanziaria (euro € 871.000,00), deducendone che l'appaltatrice non avrebbe eseguito alcune opere pattuite.
La differenza, più che sulla non esecuzione delle opere preventivate, trova piuttosto giustificazione, come sopra esposto, nell'esecuzione delle opere in variante al progetto di cui si dà atto nel certificato di collaudo (realizzazione di n. 2 tompagni atti a creare un piccolo vano tecnico, sala interna a piano terra, etc.), e consente, di ritenere, in definitiva, non provata la pretesa riconvenzionale di parte opponente.
La sentenza deve essere, in definitiva, riformata nel senso dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo opposto, fermo restando il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
8 - In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta dalla società con citazione del 18.6.2019, e, per l'effetto, revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 20.05.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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