Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.521/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 103/2024 pubblicata in data 12 febbraio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
Contro
CP_1
elettivamente domiciliato a Piana di Monte Verna (CE) via S. Maria a Marciano
n.17 presso e nello studio dell'avv. Anna Marcuccio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: carta docente
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 06.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
1
[...]
all'erogazione del relativo beneficio oltre interessi o Parte_1
rivalutazione monetaria dalla mora al saldo e alla rifusione delle spese processuali.
In tale ricorso , premesso di essere stato docente a tempo CP_1
determinato con contratti fino al 30 giugno e al 31 agosto nelle annualità
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 domandava il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite carta elettronica per dette annualità.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del Parte_1
ricorso ed eccependo la parziale prescrizione.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva nei termini di cui sopra.
2. Proponeva appello il . Parte_1
Con il primo ed unico motivo di appello deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2934-2948 co 1 n.4 e del DPCM 28.11.2016 dell'art. 1 co
121 della legge n. 107/2015 e richiamava a sostegno dell'eccepita prescrizione pronunce di legittimità e di merito.
Concludeva chiedendo che, a parziale riforma della sentenza appellata, venisse dichiarata la prescrizione del diritto al percepimento del beneficio della carta docente con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 e che, quindi, fosse dichiarato il diritto dell'appellato ad usufruire della carta elettronica limitatamente agli anni scolastici 2018/2019,2019/2020,2020/2021, 2021/2022.
Si costituiva in data 22 febbraio 2025 eccependo l'improcedibilità CP_1 dell'appello per mancata notifica dello stesso al procuratore costituito.
Contestava, poi, l'eccezione di prescrizione nel merito sostenendo di aver interrotto la prescrizione.
Concludeva chiedendo che l'appello venisse dichiarato improcedibile e nel merito che venisse dichiarata nulla la parziale eccezione di prescrizione.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 6 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si rileva, innanzitutto, che l'appello ha ad oggetto solo la prescrizione del
2 diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2017/2018, mentre la statuizione contenuta nella sentenza in relazione agli altri anni scolastici non è stata impugnata ed è, pertanto, passata in giudicato.
Occorre, quindi, verificare se sia fondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per asserita mancata notifica al procuratore costituito in primo grado.
L'appello è stato notificato, seppure tardivamente in data 28 febbraio 2025, successivamente alla costituzione dell'appellato che ha formulato detta eccezione.
Dal momento che l'appello è stato, comunque, notificato anteriormente alla prima udienza ex art. 437 c.p.c., seppure in violazione del termine a comparire, lo stesso non può essere dichiarato improcedibile.
Si precisa, poi, che parte appellata, che peraltro si è costituita tempestivamente nel termine di cui all'art. 436 c.p.c., all'udienza ex art. 437 cpc ha insistito sull'eccezione di improcedibilità, ma, a seguito di esplicita richiesta in merito della Corte, ha dichiarato di non richiedere il differimento dell'udienza, che, pertanto, non è stata rinviata dalla Corte.
Né in contrario rileva che la notifica dell'appello sia avvenuta dopo la costituzione dell'appellata.
In tal senso si è, del resto, espressa la Suprema Corte in plurime pronunce.
In particolare si legge nella motivazione della sentenza della Suprema Corte
(Cass lav n. 333391/2021): “6.1. premesso che l'art. 394 cod. proc. civ. stabilisce che in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al quale la Corte ha rinviato la causa per cui nello specifico trovano applicazione le norme del codice di rito che regolano il processo del lavoro in sede di appello di cui agli artt. 433 e sgg. cod. proc. civ.
( Cass. n. 8650 del 1991), ritiene la Corte di confermare, in assenza di ragioni che ne rendano opportuna la rimeditazione, il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale, in relazione al rito del lavoro di appello, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, cod. proc. civ., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione
3 dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ.
(v. tra le altre, Cass. n. 28470 del 2018, n. 22166 del 2018, n. 9735 del 2018 n.
9404 del 2018, n. 5880 del 2017, n. 27395 del 2016, n. 20335 del 2016, n.19818 del 2013);
6.2. tale soluzione è stata ritenuta coerente sia con il contesto processuale delle norme di riferimento sia con il principio del giusto processo che non esaurisce la propria portata nella sola esigenza della «ragionevole durata», viceversa esclusivamente valorizzata dalla sentenza impugnata;
6.3. sotto il primo profilo è stato considerato che nel rito del lavoro il giudizio di appello è caratterizzato dalla netta distinzione tra la edictio actionis e la vocatio in ius;
la prima si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ. , con il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice ad quem nei termini di legge, con la conseguenza che il tempestivo deposito dell'atto di appello impedisce ogni decadenza dall'impugnazione; la vocatio in ius concerne il momento distinto e successivo relativo alla instaurazione del contraddittorio;
in relazione a tale ultima fase la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra inesistenza (materiale o giuridica) della notificazione e nullità della stessa ascrivendo al primo ambito oltre che la ipotesi della mancanza materiale dell'atto di notifica quella nella quale l'atto, benché materialmente esistente, presenti dei vizi tali che lo rendano già in astratto del tutto inidoneo alla scopo, come ad esempio quando la notifica è eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare (Cass. n. 8608 del 2006, n. 3001 del 2002) si dà impedire ogni possibilità di sanatoria;
nelle altre ipotesi, in cui si verifica violazione delle formalità o delle disposizioni di legge si è in presenza, al contrario, di nullità sanabili o attraverso la costituzione del convenuto o mediante il rinnovo della notifica (v. giurisprudenza cit. sub § 6.1.);
6.4. in particolare è stato osservato che tra inesistenza della notificazione degli atti introduttivi ed altri vizi minori della vocatio in ius (nullità della notifica;
mancato rispetto dei termini a comparire) intercorre una differenza qualitativa data dal fatto che il difetto processuale è meno grave (nullità della notifica, ove posta a raffronto con l'inesistenza) o addirittura non coinvolge proprio in sé
l'instaurazione del contraddittorio (notificazione senza rispetto dei termini a
4 comparire), ma solo i tempi utili all'esercizio del diritto di difesa (Cass. n.
9408/2018 cit., in motivazione); tanto esclude la possibilità di assimilare, come invece fa la Corte distrettuale, la notificazione effettuata in violazione dei termini a comparire alla «sostanziale inesistenza>> dell'atto e, sotto altro profilo, giustifica il differenziato trattamento riservato all'una e all'altra ipotesi dal codice di rito in tema di possibilità di sanatoria;
la violazione del termine a comparire, a differenza della notificazione inesistente, è quindi sanabile o mediante costituzione del convenuto o mediante ordine di rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; in quest'ultimo caso non è necessario, come invece opina il giudice del rinvio che il ritardo dipenda da fattori non imputabili al notificante, in quanto tale condizione non è richiesta dall'art. 291 cod. proc. civ.; la verifica della imputabilità o meno in relazione al mancato compimento di un atto, ai sensi del codice di rito - art. 153 cod. proc. civ. - è, infatti, destinata ad assumere rilievo solo in presenza di decadenza determinata dalla inosservanza di un termine perentorio, decadenza nello specifico esclusa in radice dalle richiamate norme processuali;
6.5. la soluzione qui condivisa non si pone in contrasto con superiori principi costituzionali e sovranazionali;
a riguardo occorre rimarcare che lo stesso art. 6 C.E.D.0 fa riferimento alla ragionevole durata, ma anche al diritto all'esame della propria causa, oltre che all'equità complessiva del processo, essendosi in tale prospettiva affermato che "il principio del giusto processo (....) non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso", dovendosi "evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, diritto ad un giudizio" (così Cass. Sez. Un. n.
5700 del 2014);
6.6. in particolare, nel rito del lavoro, in ragione del rilievo costituzionale degli interessi coinvolti, l'esigenza di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. ed il rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 C.E.D.U., impongono di attribuire una maggiore rilevanza allo scopo del processo – costituito dalla tendenziale finalizzazione ad una decisione di merito - e di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che,
5 comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo (Cass. n. 18410 del 2013)
6.7. l'equilibrio del sistema è quindi insito nello stesso art. 111 della
Costituzione, il quale rimette sia la ragionevole durata, sia più in generale il giusto processo, alla disciplina che di tali principi, in concreto, è attuata dalla legge;
”
L'eccezione di improcedibilità è, quindi, infondata.
Tanto precisato si ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
La Suprema Corte, infatti, (Cass. Lav n. 29961/2023) ha così statuito: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
6 Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. […]”.
In particolare in relazione alla prescrizione la Suprema Corte ha così motivato:
“La prescrizione: misura del periodo. 19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”.
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria
… non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n.
108).
In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e Parte_1
7 rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)…20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
La Suprema Corte, quindi, nella predetta pronuncia ha chiaramente affermato che l'azione di adempimento in forma specifica, quale quella proposta dall'odierno appellato, è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che “decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
8 dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Del resto la stessa parte appellata nel suo atto ha richiamato giurisprudenza che enunciando il medesimo principio asserisce che: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Orbene nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione è la diffida notificata in data 11 maggio 2023 tramite pec e, quindi, oltre il termine quinquennale.
Ne consegue, pertanto, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica di detta diffida perfezionata l'11 maggio 2023, che la supplenza è stata conferita dal 9 ottobre 2017 e quanto previsto dal DPCM 28 novembre 2016, che prevede che per l'anno scolastico 2017/2018 la registrazione è consentita dal 1 settembre 2017 al 30 ottobre 2017, che il diritto si è prescritto.
L'appello va, quindi, accolto e, a parziale modifica della sentenza, deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di a usufruire del CP_1
beneficio della carta elettronica del docente con riferimento all'anno scolastico
2017/2018.
Stante la reciproca soccombenza vanno compensate le spese dei due gradi di giudizio tra le parti nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 521/2024 RGA così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata dichiara la prescrizione del diritto di a usufruire del beneficio della CP_1 carta elettronica del docente con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 e la
9 conferma per il resto
2) Condanna il in persona del pro Parte_1 CP_2
tempore a rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio che CP_1
liquida per il primo grado di giudizio, previa compensazione di un terzo, nella restante somma di euro 1000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il grado di appello, previa compensazione di un terzo, nella restante somma di euro 500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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