CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6358 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
Così composta:
ET RS UN de Courtelary Presidente
Camillo Romandini Consigliere
MA CI Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1578 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Mannocchi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( Controparte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Paolo Spalletta che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Velletri n. 143/2023 resa nel procedimento 1142/2020 opposizione a decreto ingiuntivo - violazione diritto della concorrenza – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 1142/2020 ) Controparte_1
e convenivano presso il Tribunale di Velletri Controparte_2 Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.2428/2019 emesso per l'importo di € 457.745,63 nei confronti di e Parte_3 degli opponenti ( nonchè di un terzo, ), in solido con il primo, fino alla Parte_4 concorrenza di € 288.000,00 oltre accessori e spese;
il titolo sotteso era il rapporto di conto corrente 357.21 già in essere presso la filiale di che aveva Controparte_3 ceduto a il relativo credito. Parte_1
Il conto era stato acceso il diciassette marzo 2009 da e il trenta marzo Parte_3 successivo gli opponenti avevano rilasciato fideiussione per € 240.000,00, aumentata a
€288.000,00 il trenta settembre 2011.
Sostenevano di rivestire la qualifica di consumatore come il correntista, affermavano la violazione della disciplina consumeristica sotto vari profili, anche relativamente alla normativa in materia di concorrenza nonché comunque la nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e la nullità delle condizioni contrattuali di conto corrente.
Chiedevano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale respingeva l'istanza di sospensiva, disponeva CTU contabile e all'esito con sentenza 143 del 2023 revocava il decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti, compensava le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico in pari misura delle parti.
proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado Parte_1 con rigetto dell'opposizione.
Gli appellati si costituivano, resistevano all'appello principale e proponevano appello incidentale.
concludeva chiedendo : Parte_1
“rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2428/2019 (n. 5665/2019 RG) emesso dal Tribunale di Velletri in data
2 22.11.2019; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, condannare gli opponenti al pagamento del diverso importo risultante effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso di mora richiesto e liquidato in decreto;
In via incidentale: - rigettare integralmente tutti i motivi di appello incidentale in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre oneri di legge per il doppio grado di giudizio”
e concludevano chiedendo : Controparte_1 Controparte_2
“1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2. in via incidentale 2.1. per le ragioni indicate nei motivi di appello incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia: a. del contratto di fideiussione intercorso il 30 marzo 2009 tra la sig.r e l Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, da questa Controparte_4 ceduto all in persona del legale rappresentante pro tempore, che nel Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo opposto ha agito tramite il mandatari Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, a cui è a sua volta succeduta la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, b. del Parte_2 contratto di fideiussione intercorso il 30 marzo 2009, tra il sig Controparte_1
e la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 da questa ceduto alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, che nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto ha agito tramite il mandatario in persona del legale rappresentante pro tempore, a cui è a Controparte_5 sua volta succeduta la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, c. delle loro modifiche ed integrazioni, dei conseguenti rapporti contrattuali e di ogni atto ai medesimi collegato;
e, per l'effetto: A- dichiarare inefficace, nullo, annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.2428 del 2019 del 22 novembre 2019, emesso dal Tribunale di Velletri, dott. Mario Coderoni, nel procedimento n.5665/2019, repertorio n.3928/2019 del 22/11/2019 nei confronti di e di;
B- dichiarare Controparte_2 Controparte_1 invalida, inefficace e definitivamente estinta ogni obbligazione assunta in forza del contratto sopra precisato dalla sig.ra nei confronti dell'appellante ed in Controparte_2 particolare nei confronti: della , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore;
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore;
della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore;
C- dichiarare invalida, inefficace e definitivamente estinta ogni obbligazione assunta in forza del contratto sopra precisato dal sig. Controparte_1
nei confronti dell'appellante ed in particolare nei confronti: dell
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore;
della in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
D - rigettare ogni avversa domanda nei
3 confronti di e di .
3. in via Controparte_2 Controparte_1 incidentale, meramente subordinata 3.1. Nella denegata ma non temuta ipotesi in cui i contratti di fideiussione fossero ritenuti validi e la controparte non fosse dichiarata decaduta ex art.1957 c.c., si chiede di accertare e dichiarare: - l'illegittimità del tasso di interesse convenuto nel contratto di conto corrente n. 357.21 per violazione della L.108 del 1996, art.1815 c.c., art. 644 c.p. e successive integrazioni e modifiche. - l'assenza di determinazione del tasso applicabile agli sconfinamenti;
- l' applicabilità dell'art.36 Codice del consumo;
- la violazione dell'art.117 comma 7 del Testo Unico Bancario. -l'assenza di forma scritta in relazione alla pattuizione del tasso applicabile agli sconfinamenti. -la nullità del tasso di interesse ex art. 117 comma I,II,III, del Testo Unico Bancario. e, per l'effetto:
A- dichiarare inefficace, nullo, annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.2428 del 2019 del 22 novembre 2019, emesso dal Tribunale di Velletri, dott. Mario Coderoni, nel procedimento n.5665/2019, repertorio n.3928/2019 del 22/11/2019 nei confronti di e di;
B- dichiarare Controparte_2 Controparte_1 invalida, inefficace e definitivamente estinta ogni obbligazione assunta in forza del contratto sopra precisato dalla sig.ra nei confronti dell'appellante ed in Controparte_2 particolare nei confronti: della , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore;
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore;
della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore;
C- dichiarare invalida, inefficace e definitivamente estinta ogni obbligazione assunta in forza del contratto sopra precisato dal sig. Controparte_1
nei confronti dell'appellante ed in particolare nei confronti: dell
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore;
della in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
D - rigettare ogni avversa domanda nei confronti d e d . Controparte_2 Controparte_1
4. In ulteriore subordine nella denegata ma non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello principale e di rigetto dell'appello incidentale, si chiede di ridurre l'importo dovuto nei limiti di quanto verrà accertato dal CTU, qualora il Giudice decida di nominarlo per integrare la perizia di primo grado secondo quanto indicato nelle istanze istruttorie di seguito formulare e, comunque, in ulteriore subordine di ridurre l'importo dovuto nei limiti dell'importo determinato dal CTU predetto ove dovesse risultare inferiore all'importo massimo garantito.
5. in ogni caso. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge, da distrarsi, quelle relative all'appello, a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La Corte all'esito dell'udienza del ventinove settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025 riservava la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha in sintesi ritenuto parzialmente nulli i contratti di fideiussione per contrasto con la normativa a tutela della concorrenza essendo conformi al modello ABI oggetto di provvedimento sanzionatorio della Banca D'Italia n. 55 del 2005.
Ha di conseguenza affermato la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti e ritenuta l'intervenuta decadenza dell'opposta dall'azione contro i fideiussori opponenti.
Non ha proceduto all'esame delle questioni relative ai conteggi rispetto a cui era stata espletata CTU, ritenendole assorbite.
Con l'unico motivo di appello afferma : Parte_1
“Erronea/omessa/insufficiente motivazione della sentenza impugnata non avendo il Giudice di prime cure qualificato le garanzie rilasciate dagli odierni appellati quali contratti autonomi”.
Occorre in primo luogo rilevare come il provvedimento della Banca d'Italia 55 del 2005 con cui sono state sanzionate pratiche anticoncorrenziali ritenute abusive e, per quanto di interesse, è stata ritenuta lesiva della concorrenza la clausola che nel modulo ABI conteneva la deroga all'art. 1957 c.c., ha espressamente considerato solo fattispecie di fideiussioni omnibus.
La Giurisprudenza della Cassazione, che il Collegio condivide, ha escluso che il provvedimento abbia riguardato altre tipologie di garanzia e ciò corrisponde a esigenze di certezza delle contrattazioni nonché a un principio generale di interpretazione restrittiva delle ipotesi di nullità.
Per la fideiussione specifica a tale proposito si richiama Cass. I 19401 del 2024 , estensore
Campese, non massimata e per il contratto autonomo di garanzia Cass. I, estensore
Falabella 26847/2024.
Il Tribunale ha in tale contesto correttamente proceduto ad analizzare i contratti di garanzia;
ha in particolare affermato trattarsi di fideiussioni omnibus e ha ritenuto applicabile il provvedimento 55/2005 sopra indicato ritenendo non decisiva, in assenza di altri riscontri testuali, la sola clausola di pagamento “ a prima richiesta” contenuta nel contratto in quanto meramente derogatoria dell'art. 1945 c.c..
5 L'appellante afferma che, al contrario, detta clausola sarebbe decisiva ai fini della qualificazione e comunque, richiamando anche testualmente giurisprudenza di merito, la clausola dovrebbe leggersi insieme alle altre contenute nel contratto e in particolare la n. 2
( «Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare al le somme che Parte_5 dal stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che Pt_5 dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» ) e l'art. 8 ( Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate ).
Il motivo è fondato.
Occorre premettere come correttamente il Tribunale abbia ritenuto non dirimente la clausola di cui all'art. 7 in base a cui “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore quanto dovute per capitale, interessi e spese…”.
In detta clausola infatti non è contenuto l'obbligo di pagamento anche “senza eccezioni” per cui, in linea con quanto affermato da Cass. 31105/2024, “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”.
Il Tribunale però non ha considerato analiticamente le altre clausole contrattuali che, sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, devono ritenersi invece idonee a far ritenere trattarsi di un contratto autonomo di garanzia.
Come indicato in motivazione da Cass. SS.UU. 3947 del 2010 “….la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
6 principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.”
La Corte di Cassazione ( sentenza 14945/2025 in motivazione ) con una pronuncia che il
Collegio condivide, ha confermato la qualificazione di contratto autonomo di garanzia data dalla Corte di Appello in un'ipotesi pressochè sovrapponibile al caso di specie affermando
“la Corte di Appello ha così motivato: “il garante si è impegnato a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7). Inoltre si è stabilito che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la presente fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Orbene, la Corte è pervenuta al suddetto esito interpretativo, argomentando non solo dal rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta, ma anche dalla clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della “fideiussione” a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. E' dunque evidente che la Corte abbia ritenuto che le varie suddette clausole contrattuali fossero da interpretare, nel loro complessivo, quali espressione della scissione tra obbligazione principale e accessoria di garanzia, frutto dell'effettiva intenzione delle parti. Né è persuasivo il rilievo … nel senso di attribuire alla suddetta clausola dell'art. 8 del contratto in esame una valenza ermeneutica espressiva della contraria intenzione delle parti di stipulare un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione (ciò in quanto, se le parti avessero inteso concludere un contratto autonomo di garanzia, non avrebbero inserito nel contratto il predetto art. 8). Invero, seppure s'intenda sostenere che l'accezione di contratto autonomo di garanzia non avrebbe reso necessaria la clausola in questione, ciò però non equivale a ritenere irrilevante quest'ultima, il cui inserimento, anzi, può ragionevolmente aver informato il ragionamento della Corte territoriale nel senso di ritenere la norma contrattuale rafforzativa della reale volontà negoziale delle parti. Per le medesime ragioni, non può deporre a favore del ricorrente l'art. 9 della fideiussione del 10/11/2000, nello stabilire che «nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore, per inferirne che si tratterebbe di mera variante della fideiussione….”.
*******
7 Primo motivo di appello incidentale
Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 c.d.c., 121 comma I T.U.B. e 36 comma primo lett. c) del c.d.s. e 112 c.p.c.
Secondo motivo di appello incidentale
Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 c.d.c., 121 comma I T.U.B., 33 e 36 c.d.c., 1957 c.c. e 112 c.p.c.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica, devono essere accolti per cui la sentenza, pur condividendosi la doglianza dell'appellante, deve essere confermata, anche se con diversa motivazione.
Sulla base della più recente giurisprudenza della Cassazione, che la Corte condivide, per l'applicazione della disciplina consumeristica occorre riferirsi alla posizione del garante e non del garantito e ciò anche nelle ipotesi di contratto autonomo di garanzia.
Cass. 14537/2025 a tale proposito ha affermato
“In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie..”
Ebbene, come articolatamente indicato e documentato nell'atto di opposizione nonché ribadito costituendosi in appello e articolando specifico motivo di impugnazione incidentale deve ritenersi la qualità di consumatori dei garanti e di conseguenza deve affermarsi la nullità delle clausole, tra cui quella di deroga all'art. 1957 c.c. e in generale di tutte le clausole limitative della possibilità di proporre eccezioni non essendo stata rispettata in materia la disciplina consumeristica.
in particolare ha allegato di svolgere attività di lavoro dipendente Controparte_1
e non professionale.
In primo grado l'opposta odierna appellante ha ritenuto di escludere la qualifica di consumatore in capo al suddetto garante sulla base dell'asserzione in base a cui prestava
“attività lavorativa” nell'azienda del padre ( titolare del conto corrente e Parte_3 soggetto garantito ).
Ebbene, anche laddove detta circostanza fosse vera e anche volendo considerare il rapporto di filiazione, comunque tutto ciò non costituisce ex se una prova sufficiente del fatto che la garanzia sia stata rilasciata nell'ambito di un'attività professionale o imprenditoriale
8 dell'appellato e, più nello specifico, che il garante esercitasse tale attività con il padre gestendo l'azienda o percependo utili derivanti dai profitti imprenditoriali.
In base ai documenti depositati dalla s.r.l. infatti non emerge alcuna dichiarazione, iscrizione in camera di commercio, partita iva o simili a riscontro dell'asserzione né altre idonee richieste di prova .
poi è dipendente ministeriale, come da buste paga depositate. Controparte_2
L'elemento poi addotto a sostegno della tesi dell'attività imprenditoriale è insufficiente in quanto basato unicamente sul fatto, del tutto neutro e inconferente, che la garante all'epoca dei fatti fosse sindaco supplente in una società amministrata dal padre.
Atteso quanto detto la clausola n. 6 che deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi nulla non essendo stata oggetto di specifica trattativa né essendo sufficiente la sottoscrizione come clausola vessatoria.
Risulta poi per tabulas come il recesso dal rapporto di conto corrente sia intervenuto il quattordici novembre 2016 mentre la prima iniziativa giudiziale è quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo a novembre 2019.
L'appellante sostiene a tale proposito che sarebbe stato sufficiente la lettera di messa in mora anche perché si tratta di contratto autonomo di garanzia.
La difesa non è condivisibile.
E' infatti vero che in generale in caso di contratto autonomo di garanzia è sufficiente ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. che la lettera di messa in mora intervenga nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ( in questo caso sarebbe coincidente con il recesso della banca dal rapporto e la richiesta immediata di rientro dal debito in capo al correntista ).
Detta affermazione però non riguarda le ipotesi in cui come nel caso di specie sia nulla anche la clausola che limita la possibilità di proporre eccezioni in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 36 comma due lettera t del codice del consumo che reputa tali le clausole che sanciscono
“a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
9 modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
La conferma della sentenza impugnata comporta che le spese siano a carico dell'appellante con liquidazione come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, le spese del presente grado liquidate in complessivi € 10.500,00 oltre
[...] rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, ventinove settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA CI ET RS UN de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
Così composta:
ET RS UN de Courtelary Presidente
Camillo Romandini Consigliere
MA CI Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1578 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Mannocchi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( Controparte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Paolo Spalletta che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Velletri n. 143/2023 resa nel procedimento 1142/2020 opposizione a decreto ingiuntivo - violazione diritto della concorrenza – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 1142/2020 ) Controparte_1
e convenivano presso il Tribunale di Velletri Controparte_2 Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.2428/2019 emesso per l'importo di € 457.745,63 nei confronti di e Parte_3 degli opponenti ( nonchè di un terzo, ), in solido con il primo, fino alla Parte_4 concorrenza di € 288.000,00 oltre accessori e spese;
il titolo sotteso era il rapporto di conto corrente 357.21 già in essere presso la filiale di che aveva Controparte_3 ceduto a il relativo credito. Parte_1
Il conto era stato acceso il diciassette marzo 2009 da e il trenta marzo Parte_3 successivo gli opponenti avevano rilasciato fideiussione per € 240.000,00, aumentata a
€288.000,00 il trenta settembre 2011.
Sostenevano di rivestire la qualifica di consumatore come il correntista, affermavano la violazione della disciplina consumeristica sotto vari profili, anche relativamente alla normativa in materia di concorrenza nonché comunque la nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e la nullità delle condizioni contrattuali di conto corrente.
Chiedevano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale respingeva l'istanza di sospensiva, disponeva CTU contabile e all'esito con sentenza 143 del 2023 revocava il decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti, compensava le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico in pari misura delle parti.
proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado Parte_1 con rigetto dell'opposizione.
Gli appellati si costituivano, resistevano all'appello principale e proponevano appello incidentale.
concludeva chiedendo : Parte_1
“rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2428/2019 (n. 5665/2019 RG) emesso dal Tribunale di Velletri in data
2 22.11.2019; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, condannare gli opponenti al pagamento del diverso importo risultante effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso di mora richiesto e liquidato in decreto;
In via incidentale: - rigettare integralmente tutti i motivi di appello incidentale in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre oneri di legge per il doppio grado di giudizio”
e concludevano chiedendo : Controparte_1 Controparte_2
“1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2. in via incidentale 2.1. per le ragioni indicate nei motivi di appello incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia: a. del contratto di fideiussione intercorso il 30 marzo 2009 tra la sig.r e l Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, da questa Controparte_4 ceduto all in persona del legale rappresentante pro tempore, che nel Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo opposto ha agito tramite il mandatari Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, a cui è a sua volta succeduta la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, b. del Parte_2 contratto di fideiussione intercorso il 30 marzo 2009, tra il sig Controparte_1
e la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 da questa ceduto alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, che nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto ha agito tramite il mandatario in persona del legale rappresentante pro tempore, a cui è a Controparte_5 sua volta succeduta la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, c. delle loro modifiche ed integrazioni, dei conseguenti rapporti contrattuali e di ogni atto ai medesimi collegato;
e, per l'effetto: A- dichiarare inefficace, nullo, annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.2428 del 2019 del 22 novembre 2019, emesso dal Tribunale di Velletri, dott. Mario Coderoni, nel procedimento n.5665/2019, repertorio n.3928/2019 del 22/11/2019 nei confronti di e di;
B- dichiarare Controparte_2 Controparte_1 invalida, inefficace e definitivamente estinta ogni obbligazione assunta in forza del contratto sopra precisato dalla sig.ra nei confronti dell'appellante ed in Controparte_2 particolare nei confronti: della , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore;
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore;
della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore;
C- dichiarare invalida, inefficace e definitivamente estinta ogni obbligazione assunta in forza del contratto sopra precisato dal sig. Controparte_1
nei confronti dell'appellante ed in particolare nei confronti: dell
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore;
della in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
D - rigettare ogni avversa domanda nei
3 confronti di e di .
3. in via Controparte_2 Controparte_1 incidentale, meramente subordinata 3.1. Nella denegata ma non temuta ipotesi in cui i contratti di fideiussione fossero ritenuti validi e la controparte non fosse dichiarata decaduta ex art.1957 c.c., si chiede di accertare e dichiarare: - l'illegittimità del tasso di interesse convenuto nel contratto di conto corrente n. 357.21 per violazione della L.108 del 1996, art.1815 c.c., art. 644 c.p. e successive integrazioni e modifiche. - l'assenza di determinazione del tasso applicabile agli sconfinamenti;
- l' applicabilità dell'art.36 Codice del consumo;
- la violazione dell'art.117 comma 7 del Testo Unico Bancario. -l'assenza di forma scritta in relazione alla pattuizione del tasso applicabile agli sconfinamenti. -la nullità del tasso di interesse ex art. 117 comma I,II,III, del Testo Unico Bancario. e, per l'effetto:
A- dichiarare inefficace, nullo, annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.2428 del 2019 del 22 novembre 2019, emesso dal Tribunale di Velletri, dott. Mario Coderoni, nel procedimento n.5665/2019, repertorio n.3928/2019 del 22/11/2019 nei confronti di e di;
B- dichiarare Controparte_2 Controparte_1 invalida, inefficace e definitivamente estinta ogni obbligazione assunta in forza del contratto sopra precisato dalla sig.ra nei confronti dell'appellante ed in Controparte_2 particolare nei confronti: della , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore;
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore;
della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore;
C- dichiarare invalida, inefficace e definitivamente estinta ogni obbligazione assunta in forza del contratto sopra precisato dal sig. Controparte_1
nei confronti dell'appellante ed in particolare nei confronti: dell
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore;
della in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
D - rigettare ogni avversa domanda nei confronti d e d . Controparte_2 Controparte_1
4. In ulteriore subordine nella denegata ma non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello principale e di rigetto dell'appello incidentale, si chiede di ridurre l'importo dovuto nei limiti di quanto verrà accertato dal CTU, qualora il Giudice decida di nominarlo per integrare la perizia di primo grado secondo quanto indicato nelle istanze istruttorie di seguito formulare e, comunque, in ulteriore subordine di ridurre l'importo dovuto nei limiti dell'importo determinato dal CTU predetto ove dovesse risultare inferiore all'importo massimo garantito.
5. in ogni caso. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge, da distrarsi, quelle relative all'appello, a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La Corte all'esito dell'udienza del ventinove settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025 riservava la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha in sintesi ritenuto parzialmente nulli i contratti di fideiussione per contrasto con la normativa a tutela della concorrenza essendo conformi al modello ABI oggetto di provvedimento sanzionatorio della Banca D'Italia n. 55 del 2005.
Ha di conseguenza affermato la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti e ritenuta l'intervenuta decadenza dell'opposta dall'azione contro i fideiussori opponenti.
Non ha proceduto all'esame delle questioni relative ai conteggi rispetto a cui era stata espletata CTU, ritenendole assorbite.
Con l'unico motivo di appello afferma : Parte_1
“Erronea/omessa/insufficiente motivazione della sentenza impugnata non avendo il Giudice di prime cure qualificato le garanzie rilasciate dagli odierni appellati quali contratti autonomi”.
Occorre in primo luogo rilevare come il provvedimento della Banca d'Italia 55 del 2005 con cui sono state sanzionate pratiche anticoncorrenziali ritenute abusive e, per quanto di interesse, è stata ritenuta lesiva della concorrenza la clausola che nel modulo ABI conteneva la deroga all'art. 1957 c.c., ha espressamente considerato solo fattispecie di fideiussioni omnibus.
La Giurisprudenza della Cassazione, che il Collegio condivide, ha escluso che il provvedimento abbia riguardato altre tipologie di garanzia e ciò corrisponde a esigenze di certezza delle contrattazioni nonché a un principio generale di interpretazione restrittiva delle ipotesi di nullità.
Per la fideiussione specifica a tale proposito si richiama Cass. I 19401 del 2024 , estensore
Campese, non massimata e per il contratto autonomo di garanzia Cass. I, estensore
Falabella 26847/2024.
Il Tribunale ha in tale contesto correttamente proceduto ad analizzare i contratti di garanzia;
ha in particolare affermato trattarsi di fideiussioni omnibus e ha ritenuto applicabile il provvedimento 55/2005 sopra indicato ritenendo non decisiva, in assenza di altri riscontri testuali, la sola clausola di pagamento “ a prima richiesta” contenuta nel contratto in quanto meramente derogatoria dell'art. 1945 c.c..
5 L'appellante afferma che, al contrario, detta clausola sarebbe decisiva ai fini della qualificazione e comunque, richiamando anche testualmente giurisprudenza di merito, la clausola dovrebbe leggersi insieme alle altre contenute nel contratto e in particolare la n. 2
( «Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare al le somme che Parte_5 dal stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che Pt_5 dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» ) e l'art. 8 ( Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate ).
Il motivo è fondato.
Occorre premettere come correttamente il Tribunale abbia ritenuto non dirimente la clausola di cui all'art. 7 in base a cui “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore quanto dovute per capitale, interessi e spese…”.
In detta clausola infatti non è contenuto l'obbligo di pagamento anche “senza eccezioni” per cui, in linea con quanto affermato da Cass. 31105/2024, “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”.
Il Tribunale però non ha considerato analiticamente le altre clausole contrattuali che, sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, devono ritenersi invece idonee a far ritenere trattarsi di un contratto autonomo di garanzia.
Come indicato in motivazione da Cass. SS.UU. 3947 del 2010 “….la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
6 principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.”
La Corte di Cassazione ( sentenza 14945/2025 in motivazione ) con una pronuncia che il
Collegio condivide, ha confermato la qualificazione di contratto autonomo di garanzia data dalla Corte di Appello in un'ipotesi pressochè sovrapponibile al caso di specie affermando
“la Corte di Appello ha così motivato: “il garante si è impegnato a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7). Inoltre si è stabilito che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la presente fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Orbene, la Corte è pervenuta al suddetto esito interpretativo, argomentando non solo dal rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta, ma anche dalla clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della “fideiussione” a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. E' dunque evidente che la Corte abbia ritenuto che le varie suddette clausole contrattuali fossero da interpretare, nel loro complessivo, quali espressione della scissione tra obbligazione principale e accessoria di garanzia, frutto dell'effettiva intenzione delle parti. Né è persuasivo il rilievo … nel senso di attribuire alla suddetta clausola dell'art. 8 del contratto in esame una valenza ermeneutica espressiva della contraria intenzione delle parti di stipulare un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione (ciò in quanto, se le parti avessero inteso concludere un contratto autonomo di garanzia, non avrebbero inserito nel contratto il predetto art. 8). Invero, seppure s'intenda sostenere che l'accezione di contratto autonomo di garanzia non avrebbe reso necessaria la clausola in questione, ciò però non equivale a ritenere irrilevante quest'ultima, il cui inserimento, anzi, può ragionevolmente aver informato il ragionamento della Corte territoriale nel senso di ritenere la norma contrattuale rafforzativa della reale volontà negoziale delle parti. Per le medesime ragioni, non può deporre a favore del ricorrente l'art. 9 della fideiussione del 10/11/2000, nello stabilire che «nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore, per inferirne che si tratterebbe di mera variante della fideiussione….”.
*******
7 Primo motivo di appello incidentale
Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 c.d.c., 121 comma I T.U.B. e 36 comma primo lett. c) del c.d.s. e 112 c.p.c.
Secondo motivo di appello incidentale
Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 c.d.c., 121 comma I T.U.B., 33 e 36 c.d.c., 1957 c.c. e 112 c.p.c.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica, devono essere accolti per cui la sentenza, pur condividendosi la doglianza dell'appellante, deve essere confermata, anche se con diversa motivazione.
Sulla base della più recente giurisprudenza della Cassazione, che la Corte condivide, per l'applicazione della disciplina consumeristica occorre riferirsi alla posizione del garante e non del garantito e ciò anche nelle ipotesi di contratto autonomo di garanzia.
Cass. 14537/2025 a tale proposito ha affermato
“In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie..”
Ebbene, come articolatamente indicato e documentato nell'atto di opposizione nonché ribadito costituendosi in appello e articolando specifico motivo di impugnazione incidentale deve ritenersi la qualità di consumatori dei garanti e di conseguenza deve affermarsi la nullità delle clausole, tra cui quella di deroga all'art. 1957 c.c. e in generale di tutte le clausole limitative della possibilità di proporre eccezioni non essendo stata rispettata in materia la disciplina consumeristica.
in particolare ha allegato di svolgere attività di lavoro dipendente Controparte_1
e non professionale.
In primo grado l'opposta odierna appellante ha ritenuto di escludere la qualifica di consumatore in capo al suddetto garante sulla base dell'asserzione in base a cui prestava
“attività lavorativa” nell'azienda del padre ( titolare del conto corrente e Parte_3 soggetto garantito ).
Ebbene, anche laddove detta circostanza fosse vera e anche volendo considerare il rapporto di filiazione, comunque tutto ciò non costituisce ex se una prova sufficiente del fatto che la garanzia sia stata rilasciata nell'ambito di un'attività professionale o imprenditoriale
8 dell'appellato e, più nello specifico, che il garante esercitasse tale attività con il padre gestendo l'azienda o percependo utili derivanti dai profitti imprenditoriali.
In base ai documenti depositati dalla s.r.l. infatti non emerge alcuna dichiarazione, iscrizione in camera di commercio, partita iva o simili a riscontro dell'asserzione né altre idonee richieste di prova .
poi è dipendente ministeriale, come da buste paga depositate. Controparte_2
L'elemento poi addotto a sostegno della tesi dell'attività imprenditoriale è insufficiente in quanto basato unicamente sul fatto, del tutto neutro e inconferente, che la garante all'epoca dei fatti fosse sindaco supplente in una società amministrata dal padre.
Atteso quanto detto la clausola n. 6 che deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi nulla non essendo stata oggetto di specifica trattativa né essendo sufficiente la sottoscrizione come clausola vessatoria.
Risulta poi per tabulas come il recesso dal rapporto di conto corrente sia intervenuto il quattordici novembre 2016 mentre la prima iniziativa giudiziale è quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo a novembre 2019.
L'appellante sostiene a tale proposito che sarebbe stato sufficiente la lettera di messa in mora anche perché si tratta di contratto autonomo di garanzia.
La difesa non è condivisibile.
E' infatti vero che in generale in caso di contratto autonomo di garanzia è sufficiente ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. che la lettera di messa in mora intervenga nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ( in questo caso sarebbe coincidente con il recesso della banca dal rapporto e la richiesta immediata di rientro dal debito in capo al correntista ).
Detta affermazione però non riguarda le ipotesi in cui come nel caso di specie sia nulla anche la clausola che limita la possibilità di proporre eccezioni in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 36 comma due lettera t del codice del consumo che reputa tali le clausole che sanciscono
“a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
9 modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
La conferma della sentenza impugnata comporta che le spese siano a carico dell'appellante con liquidazione come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, le spese del presente grado liquidate in complessivi € 10.500,00 oltre
[...] rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, ventinove settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA CI ET RS UN de Courtelary
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