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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1496/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1496 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ileana Capurro (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Napoli (NA) alla via F. Lomonaco n. 3
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Il P.M. apponeva il visto in data 11.03.2025.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, chiedeva a questo Tribunale di accertare Parte_1
e dichiarare il diritto dello stesso alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, di autorizzare il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile e di sostituire il proprio nome in ”, ordinando agli ufficiali dello Per_1 stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti.
A sostegno della domanda parte istante deduceva di vivere una condizione di disforia di genere, avendo sin dall'infanzia evidenziato una psicosessualità femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti e ruoli femminili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di
”, con il quale è già abitualmente conosciuta nei rapporti interpersonali. Per_1
Ha aggiunto di essersi rivolta nel febbraio 2023 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di
Napoli (Dipartimento Assistenziale di Neuroscienze Controparte_1
) attraverso la quale le è stata diagnosticata “Disforia di Genere in soggetto maschile adulto,
[...] in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale” (cfr. Relazione AOU Federico II del
15.2.2023); ha altresì precisato che successivamente ha cominciato a seguire cura endocrinologica ad azione femminilizzante sotto stretto controllo medico (cfr. certificazioni endocrinologiche in atti).
Successivamente, ha proseguito il percorso psicodiagnostico presso la medesima struttura, attraverso il quale le è stata confermata la diagnosi di “Disforia di Genere in soggetto adulto, in assenza di disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione” (cfr. Relazione AOU Federico II del
18.7.2024).
All'udienza del 21.10.2025 il ricorrente, sottoposto a libero interrogatorio, confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo, insistendo nell'accoglimento dello stesso. In tale sede, presentatosi con aspetto e abbigliamento femminili, ribadiva di sentirsi e di essere socialmente conosciuto da sempre con il nome di ” e di aver intrapreso con piena convinzione il percorso di transizione, precisando di Per_1 proseguire la terapia ormonale e di voler accedere all'intervento di mastoplastica. Veniva sentita anche la madre del ricorrente la quale confermava la precoce manifestazione dell'identità di genere femminile del figlio e il pieno sostegno attuale della famiglia alla sua transizione.
Sulle conclusioni della parte la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che impedisce la piena realizzazione della sua identità psico- fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione. pagina 2 di 6 Le relazioni allegate agli atti dimostrano come parte ricorrente sia affetta da disforia di genere e che il desiderio di appartenere al genere femminile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile appaiono marcatamente evidenti.
Già dalla prima relazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II del 15.2.2023 emerge la radicata convinzione di appartenere al sesso femminile. Inoltre, dalla relazione dell'AOU Federico II del 18.7.2024 si evince quanto segue: “Conclusioni Diagnostiche - Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui effettuati, è possibile confermare la diagnosi, già precedentemente formulata, di Disforia di Genere in soggetto adulto, in assenza di disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione”. In ordine ai suggerimenti terapeutici, la medesima relazione sottolinea: “Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui clinici effettuati, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo Parte_1 dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si veda necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità, oltre che consentirgli/le una più facile ricerca di un'attività lavorativa. Sempre sulla base di quanto osservato, si ritiene che l'intervento affermativo/confermativo del genere sessuale, cui egli/ella non esclude di volersi sottoporre in futuro, possa contribuire a determinare un miglioramento del grado benessere psicologico e sociale della persona interessata”.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015
n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, dal fatto che sin dall'adolescenza ha avuto un comportamento come appartenente al genere femminile e che lo stesso ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico-psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza del 21.10.2025.
pagina 3 di 6 In ordine alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, osserva a riguardo il
Tribunale che con sentenza n. 142/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di ciò, accertata l'irreversibile transizione di dal genere maschile al Parte_1 genere femminile, non è allo stato più necessaria - in virtù del predetto intervento del giudice delle leggi - l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde anche prima dell'intervento della Corte Costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria, l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr.
Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, c. . CP_2 Per_2
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva – già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della Corte Costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della pagina 4 di 6 sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
“possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La Corte Costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico-comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà - se ritenuto necessario - liberamente accedere.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di , nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
), alla rettificazione dei dati anagrafici da maschile a femminile, C.F._1 ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in “ ”; Per_1
pagina 5 di 6 b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante trattamento medico- chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , con conseguente indicazione del sesso Parte_1 femminile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “maschile” debba leggersi ed intendersi invece quella
“femminile”;
d) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 27.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1496 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ileana Capurro (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Napoli (NA) alla via F. Lomonaco n. 3
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Il P.M. apponeva il visto in data 11.03.2025.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, chiedeva a questo Tribunale di accertare Parte_1
e dichiarare il diritto dello stesso alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, di autorizzare il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile e di sostituire il proprio nome in ”, ordinando agli ufficiali dello Per_1 stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti.
A sostegno della domanda parte istante deduceva di vivere una condizione di disforia di genere, avendo sin dall'infanzia evidenziato una psicosessualità femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti e ruoli femminili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di
”, con il quale è già abitualmente conosciuta nei rapporti interpersonali. Per_1
Ha aggiunto di essersi rivolta nel febbraio 2023 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di
Napoli (Dipartimento Assistenziale di Neuroscienze Controparte_1
) attraverso la quale le è stata diagnosticata “Disforia di Genere in soggetto maschile adulto,
[...] in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale” (cfr. Relazione AOU Federico II del
15.2.2023); ha altresì precisato che successivamente ha cominciato a seguire cura endocrinologica ad azione femminilizzante sotto stretto controllo medico (cfr. certificazioni endocrinologiche in atti).
Successivamente, ha proseguito il percorso psicodiagnostico presso la medesima struttura, attraverso il quale le è stata confermata la diagnosi di “Disforia di Genere in soggetto adulto, in assenza di disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione” (cfr. Relazione AOU Federico II del
18.7.2024).
All'udienza del 21.10.2025 il ricorrente, sottoposto a libero interrogatorio, confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo, insistendo nell'accoglimento dello stesso. In tale sede, presentatosi con aspetto e abbigliamento femminili, ribadiva di sentirsi e di essere socialmente conosciuto da sempre con il nome di ” e di aver intrapreso con piena convinzione il percorso di transizione, precisando di Per_1 proseguire la terapia ormonale e di voler accedere all'intervento di mastoplastica. Veniva sentita anche la madre del ricorrente la quale confermava la precoce manifestazione dell'identità di genere femminile del figlio e il pieno sostegno attuale della famiglia alla sua transizione.
Sulle conclusioni della parte la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che impedisce la piena realizzazione della sua identità psico- fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione. pagina 2 di 6 Le relazioni allegate agli atti dimostrano come parte ricorrente sia affetta da disforia di genere e che il desiderio di appartenere al genere femminile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile appaiono marcatamente evidenti.
Già dalla prima relazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II del 15.2.2023 emerge la radicata convinzione di appartenere al sesso femminile. Inoltre, dalla relazione dell'AOU Federico II del 18.7.2024 si evince quanto segue: “Conclusioni Diagnostiche - Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui effettuati, è possibile confermare la diagnosi, già precedentemente formulata, di Disforia di Genere in soggetto adulto, in assenza di disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione”. In ordine ai suggerimenti terapeutici, la medesima relazione sottolinea: “Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui clinici effettuati, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo Parte_1 dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si veda necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità, oltre che consentirgli/le una più facile ricerca di un'attività lavorativa. Sempre sulla base di quanto osservato, si ritiene che l'intervento affermativo/confermativo del genere sessuale, cui egli/ella non esclude di volersi sottoporre in futuro, possa contribuire a determinare un miglioramento del grado benessere psicologico e sociale della persona interessata”.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015
n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, dal fatto che sin dall'adolescenza ha avuto un comportamento come appartenente al genere femminile e che lo stesso ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico-psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza del 21.10.2025.
pagina 3 di 6 In ordine alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, osserva a riguardo il
Tribunale che con sentenza n. 142/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di ciò, accertata l'irreversibile transizione di dal genere maschile al Parte_1 genere femminile, non è allo stato più necessaria - in virtù del predetto intervento del giudice delle leggi - l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde anche prima dell'intervento della Corte Costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria, l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr.
Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, c. . CP_2 Per_2
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva – già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della Corte Costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della pagina 4 di 6 sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
“possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La Corte Costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico-comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà - se ritenuto necessario - liberamente accedere.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di , nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
), alla rettificazione dei dati anagrafici da maschile a femminile, C.F._1 ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in “ ”; Per_1
pagina 5 di 6 b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante trattamento medico- chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , con conseguente indicazione del sesso Parte_1 femminile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “maschile” debba leggersi ed intendersi invece quella
“femminile”;
d) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 27.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
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