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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/12/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 464/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 18 dicembre 2025 alle ore 10.18 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. LAMBERTI MARCO, oggi sostituito dall'avv. BELLINI MARCO;
Parte_1
Per , l'avv. IA CR, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. GIOVANNELLI SILVIA Per , l'avv. FALSO Controparte_2
CO, oggi sostituito dall'avv. GRIECO GIACINTO
L'avv. Bellini si riporta al contenuto del ricorso e alle conclusionoi ivi rassegnate chieendone l'accoglimento. L'avv. Giovannelli si riporta alla memoria difensiva, insistendo per l'accertamento della violazione del ne bis in idem, e chiedendo quindi il rigetto del ricorso. L'avv. Grieco si riporta agli atti difensivi, insistendo nelle eccezioni e conclusioni rassegnate.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione e si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.51 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IA CR, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
(C.F.: ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FALSO CO, elettivamente domiciliato come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 10 giugno 2025 ha convenuto in giudizio ed proponendo Parte_1 CP_3
opposizione ad intimazione di pagamento n. 089202490054486366000 [da intendersi cfr. doc. 1 ricorso] notificatale in data 17.5.2025 da PartitaIVA_3 Controparte_1
CP_
e relativa al mancato pagamento di avvisi di addebito concernenti crediti vantati da
[...] per la somma complessiva di € 10.664,56, ed in particolare:
i) avviso di addebito n. 3892013000500857000, asseritamente notificato in data 16.4.2013, per la somma di € 2.926,02 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
ii) avviso di addebito n. 38920130001250117000, asseritamente notificato il 03.01.2014, per la somma complessiva di € 5.799,12 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
iii) avviso di addebito n. 38920140000018452000, asseritamente notificato il 19.05.2014, per la somma complessiva di € 1.936,42 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2012.
A sostegno del ricorso, il ricorrente, chiesta preliminarmente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica concernente gli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione di pagamento, eccependone dunque l'illegittimità sulla scorta, in sintesi, delle seguenti doglianze: i) prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale tra l'asserita notifica degli atti prodromici e quella dell'intimazione opposta,
e, prima ancora, prescrizione delle pretese contributive sottostanti per omessa notificazione degli atti prodromici nel quinquennio dal sorgere del credito;
ii) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della stessa ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; iii) difetto di motivazione, tanto con riferimento alla omessa allegazione degli atti prodromici, tanto per la carenza degli elementi essenziali, nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
iv) invalidità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione.
Costituitisi tempestivamente, entrambi i convenuti, opponendosi in via preliminare all'istanza di sospensiva, hanno dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, chiedendone, a vario titolo, il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Inammissibilità per carenza di interesse ad agire e violazione del principio del ne bis in idem
Pregiudiziale, rispetto all'esame nel merito delle doglianze proposte dal ricorrente rispetto all'intimazione di pagamento opposta, risulta il vaglio della fondatezza dell'eccezione di bis in idem sollevata da entrambi gli enti resistenti. CP_ e hanno dedotto che, con sentenza di rigetto n. 98/2024 resa da questo Ufficio il CP_3
15.3.2024 (cfr. produzioni documentali di entrambi i resistenti), fosse stato definito un precedente giudizio (iscritto al n. R.G. 600/2022), inerente all'intimazione di pagamento n.
08920229001840202000, nel corso del quale l'odierna ricorrente aveva proposto doglianze di merito CP_ inerenti alle cartelle n. 08920110003186984000, n. 08920110014267332000 (parziale), alla cartella n. 08920140004136543000 ed agli avvisi di addebito n. 3892013000500857000, CP_4 CP_2
n. 38920130001250117000, n. 38920140000018452000 e n. 38920140000351969000. La pronuncia resa da questo Tribunale respingeva il ricorso e tutte le domande ivi contenute
Ebbene, a questo proposito, emerge per tabulas che oggetto del precedente giudizio già definito
CP_ come da ultimo indicato sono state proprio le pretese dedotte negli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento impugnata dalla nel presente giudizio (nella specie, avviso di Pt_1
addebito n. 3892013000500857000, n. 38920130001250117000 e n. 38920140000018452000). Sotto
CP_ tale profilo, poiché ha dedotto che la pronuncia suddetta non è stata impugnata dalla ricorrente, ne consegue che la pronuncia resa sul medesimo oggetto da questo Tribunale ha acquisito idoneità ad esplicare efficacia di giudicato esterno, nel caso di successiva riproposizione delle medesime domande inerenti ai medesimi crediti previdenziali ed assistenziali.
A fronte della sollevata eccezione di giudicato avanzata da entrambi i resistenti, e verificata la coincidenza dei titoli oggetto dell'avviso d'intimazione opposto nell'odierno giudizio con l'oggetto del precedente giudizio incardinato dinanzi a questo Ufficio e definito con sentenza di rigetto n. 98/2024, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per opposizione all'intimazione di pagamento
08920249005486366000, per difetto di interesse ad agire.
Inammissibilità dell'opposizione nella sua veste di opposizione ex art. 617 c.p.c. per tardività
Quanto alle censure in merito agli asseriti vizi formali dell'avviso di intimazione oggetto di giudizio,
ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. CP_3
L'eccezione è fondata.
Diversamente da quanto dichiarato in ricorso dalla la notificazione dell'atto opposto risulta Pt_1
avvenuta in data 14 maggio 2025 e non il 17.5.2025 (cfr. doc. 11 memoria ); il ricorso è stato CP_3
proposto in data 6 giugno 2025, dunque al ventitreesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto impugnato. Stante la perentorietà del termine di 20 giorni sancito dall'art. 617 c.p.c., il ricorso, nella sua veste di opposizione agli atti esecutivi, risulta tardivo e, dunque, inammissibile.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno dei resistenti vittoriosi, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 ad € 26.000), con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la natura meramente documentale della controversia.
Tenuto conto, inoltre, della manifesta inammissibilità del ricorso per come emersa dalle allegazioni dei resistenti e per come accertata nel presente giudizio, che denota una violazione dei doveri di lealtà nei confronti delle controparti ed una spendita della potestas agendi gravemente colpevole anche in quanto lesiva dell'interesse generale ad una efficiente amministrazione del servizio giustizia a causa della scarsa ponderazione da parte del ricorrente delle ragioni poste a base della domanda, si ritengono sussistenti giuste ragioni per condannare a corrispondere a ciascuna delle controparti la Parte_1
somma, equitativamente determinata, pari ad € 600,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto in considerazione il valore della controversia (cfr. in proposito Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n.
26435).
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. dev'essere condannata la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento agli avvisi di addebito n. 3892013000500857000, n. 38920130001250117000 e n. 38920140000018452000 di cui all'intimazione di pagamento n. 08920249005486366000 opposta, dichiarandola in parte qua esecutiva;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , liquidate in CP_3 complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
CP_ 4) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
5) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente CP_3 determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
6) Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 464/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 18 dicembre 2025 alle ore 10.18 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. LAMBERTI MARCO, oggi sostituito dall'avv. BELLINI MARCO;
Parte_1
Per , l'avv. IA CR, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. GIOVANNELLI SILVIA Per , l'avv. FALSO Controparte_2
CO, oggi sostituito dall'avv. GRIECO GIACINTO
L'avv. Bellini si riporta al contenuto del ricorso e alle conclusionoi ivi rassegnate chieendone l'accoglimento. L'avv. Giovannelli si riporta alla memoria difensiva, insistendo per l'accertamento della violazione del ne bis in idem, e chiedendo quindi il rigetto del ricorso. L'avv. Grieco si riporta agli atti difensivi, insistendo nelle eccezioni e conclusioni rassegnate.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione e si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.51 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IA CR, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
(C.F.: ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FALSO CO, elettivamente domiciliato come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 10 giugno 2025 ha convenuto in giudizio ed proponendo Parte_1 CP_3
opposizione ad intimazione di pagamento n. 089202490054486366000 [da intendersi cfr. doc. 1 ricorso] notificatale in data 17.5.2025 da PartitaIVA_3 Controparte_1
CP_
e relativa al mancato pagamento di avvisi di addebito concernenti crediti vantati da
[...] per la somma complessiva di € 10.664,56, ed in particolare:
i) avviso di addebito n. 3892013000500857000, asseritamente notificato in data 16.4.2013, per la somma di € 2.926,02 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
ii) avviso di addebito n. 38920130001250117000, asseritamente notificato il 03.01.2014, per la somma complessiva di € 5.799,12 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
iii) avviso di addebito n. 38920140000018452000, asseritamente notificato il 19.05.2014, per la somma complessiva di € 1.936,42 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2012.
A sostegno del ricorso, il ricorrente, chiesta preliminarmente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica concernente gli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione di pagamento, eccependone dunque l'illegittimità sulla scorta, in sintesi, delle seguenti doglianze: i) prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale tra l'asserita notifica degli atti prodromici e quella dell'intimazione opposta,
e, prima ancora, prescrizione delle pretese contributive sottostanti per omessa notificazione degli atti prodromici nel quinquennio dal sorgere del credito;
ii) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della stessa ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; iii) difetto di motivazione, tanto con riferimento alla omessa allegazione degli atti prodromici, tanto per la carenza degli elementi essenziali, nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
iv) invalidità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione.
Costituitisi tempestivamente, entrambi i convenuti, opponendosi in via preliminare all'istanza di sospensiva, hanno dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, chiedendone, a vario titolo, il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Inammissibilità per carenza di interesse ad agire e violazione del principio del ne bis in idem
Pregiudiziale, rispetto all'esame nel merito delle doglianze proposte dal ricorrente rispetto all'intimazione di pagamento opposta, risulta il vaglio della fondatezza dell'eccezione di bis in idem sollevata da entrambi gli enti resistenti. CP_ e hanno dedotto che, con sentenza di rigetto n. 98/2024 resa da questo Ufficio il CP_3
15.3.2024 (cfr. produzioni documentali di entrambi i resistenti), fosse stato definito un precedente giudizio (iscritto al n. R.G. 600/2022), inerente all'intimazione di pagamento n.
08920229001840202000, nel corso del quale l'odierna ricorrente aveva proposto doglianze di merito CP_ inerenti alle cartelle n. 08920110003186984000, n. 08920110014267332000 (parziale), alla cartella n. 08920140004136543000 ed agli avvisi di addebito n. 3892013000500857000, CP_4 CP_2
n. 38920130001250117000, n. 38920140000018452000 e n. 38920140000351969000. La pronuncia resa da questo Tribunale respingeva il ricorso e tutte le domande ivi contenute
Ebbene, a questo proposito, emerge per tabulas che oggetto del precedente giudizio già definito
CP_ come da ultimo indicato sono state proprio le pretese dedotte negli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento impugnata dalla nel presente giudizio (nella specie, avviso di Pt_1
addebito n. 3892013000500857000, n. 38920130001250117000 e n. 38920140000018452000). Sotto
CP_ tale profilo, poiché ha dedotto che la pronuncia suddetta non è stata impugnata dalla ricorrente, ne consegue che la pronuncia resa sul medesimo oggetto da questo Tribunale ha acquisito idoneità ad esplicare efficacia di giudicato esterno, nel caso di successiva riproposizione delle medesime domande inerenti ai medesimi crediti previdenziali ed assistenziali.
A fronte della sollevata eccezione di giudicato avanzata da entrambi i resistenti, e verificata la coincidenza dei titoli oggetto dell'avviso d'intimazione opposto nell'odierno giudizio con l'oggetto del precedente giudizio incardinato dinanzi a questo Ufficio e definito con sentenza di rigetto n. 98/2024, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per opposizione all'intimazione di pagamento
08920249005486366000, per difetto di interesse ad agire.
Inammissibilità dell'opposizione nella sua veste di opposizione ex art. 617 c.p.c. per tardività
Quanto alle censure in merito agli asseriti vizi formali dell'avviso di intimazione oggetto di giudizio,
ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. CP_3
L'eccezione è fondata.
Diversamente da quanto dichiarato in ricorso dalla la notificazione dell'atto opposto risulta Pt_1
avvenuta in data 14 maggio 2025 e non il 17.5.2025 (cfr. doc. 11 memoria ); il ricorso è stato CP_3
proposto in data 6 giugno 2025, dunque al ventitreesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto impugnato. Stante la perentorietà del termine di 20 giorni sancito dall'art. 617 c.p.c., il ricorso, nella sua veste di opposizione agli atti esecutivi, risulta tardivo e, dunque, inammissibile.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno dei resistenti vittoriosi, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 ad € 26.000), con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la natura meramente documentale della controversia.
Tenuto conto, inoltre, della manifesta inammissibilità del ricorso per come emersa dalle allegazioni dei resistenti e per come accertata nel presente giudizio, che denota una violazione dei doveri di lealtà nei confronti delle controparti ed una spendita della potestas agendi gravemente colpevole anche in quanto lesiva dell'interesse generale ad una efficiente amministrazione del servizio giustizia a causa della scarsa ponderazione da parte del ricorrente delle ragioni poste a base della domanda, si ritengono sussistenti giuste ragioni per condannare a corrispondere a ciascuna delle controparti la Parte_1
somma, equitativamente determinata, pari ad € 600,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto in considerazione il valore della controversia (cfr. in proposito Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n.
26435).
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. dev'essere condannata la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento agli avvisi di addebito n. 3892013000500857000, n. 38920130001250117000 e n. 38920140000018452000 di cui all'intimazione di pagamento n. 08920249005486366000 opposta, dichiarandola in parte qua esecutiva;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , liquidate in CP_3 complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
CP_ 4) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
5) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente CP_3 determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
6) Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.