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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/07/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1137 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi De Simone e Antonio Mariano Falbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lauropoli di Cassano, alla via Zara n. 1, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania, alla Via Giacomo Leopardi n.
63, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 CONVENUTO – OPPOSTO
NONCHÉ
P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Oriolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Castrovillari, alla via Locri n.22, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2022 del 22.02.2022 (R.G. n. 2823/2021), depositato in data 23.02.2022 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore del dell'importo di € Controparte_1
40.132,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 785041050215554A del 01.10.2019, relativa alla somministrazione di energia elettrica erogata dall'opposta ed emessa a seguito dell'accertamento, avvenuto in data 01.07.2019, di un allaccio abusivo alla rete elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva che il misuratore, relativamente al quale sarebbe stato accertato l'allaccio abusivo, serviva il proprio fondo sito in agro di Cassano, dotato di un impianto di irrigazione, utilizzato poche ore al giorno e nel solo periodo estivo;
che dal verbale redatto dai tecnici di non era possibile evincere la tipologia di allaccio alla rete Controparte_2 elettrica;
che detto verbale risultava, altresì, contraddittorio, in quanto rappresentava che la fornitura era cessata e che ciononostante l'energia continuava a essere fruita;
che nel verbale non venivano descritti gli apparecchi collegati alla rete elettrica;
che i consumi ricalcolati erano sproporzionati rispetto all'effettiva erogazione;
che il metodo di ricostruzione, effettuata da
[...]
era illegittimo;
che esso opponente aveva pagato, in favore dell'opposta, Controparte_3
pagina 2 di 8 somme maggiori rispetto al credito ingiunto;
che per il periodo successivo al 01.08.2018 lo stesso aveva sottoscritto un contratto con un diverso fornitore.
L'opponente chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamata in causa Controparte_2
e di accogliere l'opposizione.
[...]
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente in giudizio il
[...]
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva il ricalcolo dei consumi.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2 che chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
4. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa, all'udienza del
26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
pagina 3 di 8 Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, in materia di somministrazione, ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
pagina 4 di 8 - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 297/2020).
6. Orbene, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'erronea ricostruzione dei consumi.
Invero, a fronte dell'accertamento della manomissione del misuratore effettuata in data
01.07.2019, tale da impedire la fatturazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata ed usufruita, la società opposta, sulla base dei dati forniti dalla terza chiamata, ricalcolava i consumi erogati, emettendo la conseguente richiesta di pagamento degli stessi per il periodo dal 01.07.2014 al 31.07.2018.
La terza chiamata ha effettuato il ricalcolo dei consumi con decorrenza dal 01.07.2014, entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data dell'accertamento dell'allaccio abusivo.
Tuttavia, la terza chiamata non ha indicato e provato in che data si era effettivamente verificata la manomissione.
Per tale ragione, non essendovi prova della data di manomissione, i consumi dovevano essere ricostruiti per il periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
Invero, ai fini del periodo di ricostruzione dei consumi, per i casi di prelievo irregolare l'art. 16 del prevede che si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione Pt_2
200/99. Ebbene, l'art. 10 della delibera ARERA 200/1999, inserito nel titolo IV, prevede che “10.1
pagina 5 di 8 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo..”
Inoltre, la ricostruzione dei consumi deve avvenire o sulla base dell'errore di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, prendendo a riferimento i consumi “storici” del cliente riferiti a periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti la manomissione e non quello della potenza tecnicamente prelevabile, inapplicabile a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata disciplina.
Invero, l'art. 11 della delibera ARERA 200/1999, a proposito delle modalità di ricostruzione dei consumi, dispone che “per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.
L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del pagina 6 di 8 gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente...”.
Da tanto consegue l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto, come visto, i consumi dovevano essere ricostruiti a partire dai trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica e non poteva essere utilizzato per la ricostruzione dei consumi il criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
7. In merito alla CTU richiesta dalla terza chiamata, si rileva che la stessa risultava del tutto esplorativa, non avendo né l'opposta e né la terza chiamata allegato criteri alternativi di ricalcolo rispetto a quello della potenza tecnicamente prelevabile e non avendo dedotto alcunché rispetto all'errore di misurazione e ai consumi storici del cliente.
8. Per tale ragione, l'opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al dm. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Le spese vengono posto in capo all'opposta e alla terza chiamata, in solido, non avendo pregio l'eccezione, sollevata da parte opposta, circa il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla correttezza della ricostruzione dei consumi, atteso che la stessa, fondando la propria pretesa creditoria sui consumi ricostruiti, è certamente dotata di legittimazione processuale a contraddire sulle circostanze fondanti il proprio credito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il ed in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di € 4.200,00 (di cui € 1.000,00 Parte_1 per la fase di studio;
€ 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
pagina 7 di 8 1.500,00 per la fase decisoria) per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1137 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi De Simone e Antonio Mariano Falbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lauropoli di Cassano, alla via Zara n. 1, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania, alla Via Giacomo Leopardi n.
63, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 CONVENUTO – OPPOSTO
NONCHÉ
P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Oriolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Castrovillari, alla via Locri n.22, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2022 del 22.02.2022 (R.G. n. 2823/2021), depositato in data 23.02.2022 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore del dell'importo di € Controparte_1
40.132,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 785041050215554A del 01.10.2019, relativa alla somministrazione di energia elettrica erogata dall'opposta ed emessa a seguito dell'accertamento, avvenuto in data 01.07.2019, di un allaccio abusivo alla rete elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva che il misuratore, relativamente al quale sarebbe stato accertato l'allaccio abusivo, serviva il proprio fondo sito in agro di Cassano, dotato di un impianto di irrigazione, utilizzato poche ore al giorno e nel solo periodo estivo;
che dal verbale redatto dai tecnici di non era possibile evincere la tipologia di allaccio alla rete Controparte_2 elettrica;
che detto verbale risultava, altresì, contraddittorio, in quanto rappresentava che la fornitura era cessata e che ciononostante l'energia continuava a essere fruita;
che nel verbale non venivano descritti gli apparecchi collegati alla rete elettrica;
che i consumi ricalcolati erano sproporzionati rispetto all'effettiva erogazione;
che il metodo di ricostruzione, effettuata da
[...]
era illegittimo;
che esso opponente aveva pagato, in favore dell'opposta, Controparte_3
pagina 2 di 8 somme maggiori rispetto al credito ingiunto;
che per il periodo successivo al 01.08.2018 lo stesso aveva sottoscritto un contratto con un diverso fornitore.
L'opponente chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamata in causa Controparte_2
e di accogliere l'opposizione.
[...]
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente in giudizio il
[...]
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva il ricalcolo dei consumi.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2 che chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
4. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa, all'udienza del
26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
pagina 3 di 8 Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, in materia di somministrazione, ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
pagina 4 di 8 - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 297/2020).
6. Orbene, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'erronea ricostruzione dei consumi.
Invero, a fronte dell'accertamento della manomissione del misuratore effettuata in data
01.07.2019, tale da impedire la fatturazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata ed usufruita, la società opposta, sulla base dei dati forniti dalla terza chiamata, ricalcolava i consumi erogati, emettendo la conseguente richiesta di pagamento degli stessi per il periodo dal 01.07.2014 al 31.07.2018.
La terza chiamata ha effettuato il ricalcolo dei consumi con decorrenza dal 01.07.2014, entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data dell'accertamento dell'allaccio abusivo.
Tuttavia, la terza chiamata non ha indicato e provato in che data si era effettivamente verificata la manomissione.
Per tale ragione, non essendovi prova della data di manomissione, i consumi dovevano essere ricostruiti per il periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
Invero, ai fini del periodo di ricostruzione dei consumi, per i casi di prelievo irregolare l'art. 16 del prevede che si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione Pt_2
200/99. Ebbene, l'art. 10 della delibera ARERA 200/1999, inserito nel titolo IV, prevede che “10.1
pagina 5 di 8 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo..”
Inoltre, la ricostruzione dei consumi deve avvenire o sulla base dell'errore di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, prendendo a riferimento i consumi “storici” del cliente riferiti a periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti la manomissione e non quello della potenza tecnicamente prelevabile, inapplicabile a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata disciplina.
Invero, l'art. 11 della delibera ARERA 200/1999, a proposito delle modalità di ricostruzione dei consumi, dispone che “per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.
L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del pagina 6 di 8 gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente...”.
Da tanto consegue l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto, come visto, i consumi dovevano essere ricostruiti a partire dai trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica e non poteva essere utilizzato per la ricostruzione dei consumi il criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
7. In merito alla CTU richiesta dalla terza chiamata, si rileva che la stessa risultava del tutto esplorativa, non avendo né l'opposta e né la terza chiamata allegato criteri alternativi di ricalcolo rispetto a quello della potenza tecnicamente prelevabile e non avendo dedotto alcunché rispetto all'errore di misurazione e ai consumi storici del cliente.
8. Per tale ragione, l'opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al dm. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Le spese vengono posto in capo all'opposta e alla terza chiamata, in solido, non avendo pregio l'eccezione, sollevata da parte opposta, circa il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla correttezza della ricostruzione dei consumi, atteso che la stessa, fondando la propria pretesa creditoria sui consumi ricostruiti, è certamente dotata di legittimazione processuale a contraddire sulle circostanze fondanti il proprio credito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il ed in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di € 4.200,00 (di cui € 1.000,00 Parte_1 per la fase di studio;
€ 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
pagina 7 di 8 1.500,00 per la fase decisoria) per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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