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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NA NT IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A300962 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A300962 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 608/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un'indagine eseguita sui dati trasmessi con la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in epigrafe per il periodo d'imposta 2019 (che svolge l'attività di Studi Medici Convenzionati con il S.S.N.) sono state riscontrate delle discrasie tra quanto dichiarato nel quadro RE della medesima dichiarazione e i dati disponibili in anagrafe tributaria.
Con invito l'ente resistente ha richiesto di esibire tutta la dichiarazione contabile necessaria al fine di consentire una puntuale ricostruzione delle voci indicate del quadro RE ed in particolare dal rigo RE07 al rigo RE20.
In particolare è emerso che il contribuente ha dichiarato nel rigo RE20 un totale di spese pari ad € 45.355,00 così suddivisi
· RE14 Consumi € 35.753,00
· RE19 Altre spese documentate € 9.602,00 (di cui IRAP 10% € 8.939,00)
In risposta all'invito il contribuente ha fornito:
- Copia di fatture di acquisto e/o giustificativi dei costi dichiarati;
- Copia registri IVA acquisti;
- Situazione contabile al 31.12.2019
In data 10/12/2024 la parte produceva osservazioni allo schema di atto sopra richiamato, con la quale faceva presente che: «In virtù della documentazione prodotta risulta evidente la giustificabilità dei costi e la loro deducibilità; ne discende la non leggibilità dello schema d'atto e della pretesa economica in esso contenuta considerato che la contribuente ha rispettato la normativa fiscale e tributaria».
A seguito dell'esame della documentazione prodotta, l'ente resistente ha contestato che la parte, nella predetta memoria, non aveva fornito prova della sussistenza dei requisiti indicati nell'articolo 109 del Tuir, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, ritenendo coseguentemente di non riconoscere le osservazioni di parte.
Secondo parte resistente, il professionista avrebbe indebitamente dedotto costi, indicati nel quadro RE Rigo
RE14 e Rigo RE19 del Modello UnicoPF/2020 per l'anno d'imposta 2019, per € 29.568,00.
Tale importo di cui sopra è stato, dunque, considerato componente negativo di reddito indeducibile ex art. 54 e 109 del TUIR, per assenza dei requisiti di certezza e/o inerenza del costo.
Con ricorso, la contribuente in epigrafe ha impugnato l'avviso de quo sulla base dei seguenti motivi:
1) errata contestazione dei costi considerati indeducibili e indetraibili;
2) violazione dell'articolo 7 per Statuto del contribuente per assenza di “motivazione rafforzata” nell'avviso di accertamento notificato.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In relazione al primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la ripresa erariale, se ne rileva la solo parziale fondatezza.
È bene premettere che, come indicato anche nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2019, il rigo RE14 è destinato a raggruppare, in un unico importo, le spese sostenute nell'anno 2019 per utenze e consumi. In particolare, secondo le istruzioni al mod. Redditi 2020, vanno considerati:
- consumi di energia elettrica;
- spese relative agli impianti dlefonia fissa e mobile, ivi compresi i costi accessori.
Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Sostiene parte resistente che il dettaglio delle spese indicate nel rigo RE14, così come riportato dalla parte a pagina 3 e 4 del ricorso introduttivo, non sia conferente con i consumi sopra citati e, per tale ragione, sarebbero da considerare indeducibili.
Parte privata indicherebbe tra i costi anche gli acconti e i saldi IRPEF che non rappresentano dei costi bensì il risultato delle imposte da versare dopo la autoliquidazione della propria dichiarazione dei redditi.
Ritiene questo Collegio che l'(erronea) collocazione formale di uno o pù costi, in sede di adempimento degli obblighi dichiarativi, non ne implichi di per sè l'indeducibilità, per contro, dando ingresso ad un approccio formalistico e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò che deve considerarsi rilevante e' unicamente l'inerenza come relazione strumentale del costo rispetto alla produzione del correlato reddito o della collegata posta attiva del patrimonio.
Ciò premesso, le spese, considerate non inerenti e quantiifcate in € 4.093,00 come da tabella in atti, risultano, in parte, indeducibili in quanto si riferiscono ad acquisti e/o costi, effettivamente, non inerenti all'attività svolta.
Devono consderarsi non inerenti le spese per l'assicurazione così come per il bollo dell'auto, a prescindere dalla sua destinazione all'attività professionale, qund'anche avvenga in via esclusiva;
così come le spese sostenute per il sostenimento del ricorso giurisdizionale, proposto dalla ricorrente, per quanto inerente alla propria qualità di medico e destinato a ripercuotersi sulla propria sfera giuridica. Le medesime considerazioni sono mutuabili in relazione agli acconti e ai saldi IRPEF che, evidentemente, difettano del requisito di stretta strumentalità alla produzione del reditto che e' a fondamento della deducibilità (o della detraibilità) del costo, così come alla generica consulenza professionale evocata dalla ricorrente.
Parimenti infondata è la contestazione sul rilievo relativo alla indeducibilità dell'Irap 10% pari a € 8.939,00 ai fini Irpef.
Invero, l'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (anche “decreto IRAP”) prevede che la deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell'IRAP versata, può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. La deduzione spetta esclusivamente alla predetta condizione, pertanto, nel caso di specie, in assenza di oneri del personale o interessi passivi, la stessa risulta indeducibile.
Il primo motivo di ricorso è, dunque, solo parzialmente fondato.
2. In relazione al secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta un vizio di motivazione dell'avviso impugnato, se ne deve affermare l'infondatezza.
L'avviso di accertamento impugnato contiene, infatti, una motivazione sufficientemente completa ed esaustiva che ha elencato puntualmente tutti i passaggi amministrativi che hanno condotto all'emissione dell'avviso de quo.
Come già anticipato nei fatti di causa, infatti, il 10° dicembre 2024 la parte produceva osservazioni allo schema di atto sopra richiamato, con la quale faceva presente che: «In virtù della documentazione prodotta risulta(va) evidente la giustificabilità dei costi e la loro deducibilità; ne discende(va) la non leggibilità dello schema d'atto e della pretesa economica in esso contenuta considerato che la contribuente ha rispettato la normativa fiscale e tributaria».
A seguito dell'esame della documentazione prodotta l'ente resistente ha ritenuto che la parte nella predetta memoria non avesse fornito prova della sussistenza dei requisiti indicati nell'articolo 109 del Tuir, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, reputando, conseguentemente, di non riconoscere le osservazioni di parte.
Per tali ragioni anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Dunque, in definitiva, in accoglimento (parziale) del primo motivo di ricorso, solo alcuni dei costi in contestazione possono considerarsi deducibili.
Da ciò la sola parziale fondatezza del ricorso e la piena validità e legittimità dell'atto per la parte restante dal suo contenuto accertativo che deve considerarsi inefficace per le sole poste menzionate in parte motiva ed efficace per tutto il resto.
Stante il parziale accoglimento, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NA NT IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A300962 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A300962 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 608/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un'indagine eseguita sui dati trasmessi con la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in epigrafe per il periodo d'imposta 2019 (che svolge l'attività di Studi Medici Convenzionati con il S.S.N.) sono state riscontrate delle discrasie tra quanto dichiarato nel quadro RE della medesima dichiarazione e i dati disponibili in anagrafe tributaria.
Con invito l'ente resistente ha richiesto di esibire tutta la dichiarazione contabile necessaria al fine di consentire una puntuale ricostruzione delle voci indicate del quadro RE ed in particolare dal rigo RE07 al rigo RE20.
In particolare è emerso che il contribuente ha dichiarato nel rigo RE20 un totale di spese pari ad € 45.355,00 così suddivisi
· RE14 Consumi € 35.753,00
· RE19 Altre spese documentate € 9.602,00 (di cui IRAP 10% € 8.939,00)
In risposta all'invito il contribuente ha fornito:
- Copia di fatture di acquisto e/o giustificativi dei costi dichiarati;
- Copia registri IVA acquisti;
- Situazione contabile al 31.12.2019
In data 10/12/2024 la parte produceva osservazioni allo schema di atto sopra richiamato, con la quale faceva presente che: «In virtù della documentazione prodotta risulta evidente la giustificabilità dei costi e la loro deducibilità; ne discende la non leggibilità dello schema d'atto e della pretesa economica in esso contenuta considerato che la contribuente ha rispettato la normativa fiscale e tributaria».
A seguito dell'esame della documentazione prodotta, l'ente resistente ha contestato che la parte, nella predetta memoria, non aveva fornito prova della sussistenza dei requisiti indicati nell'articolo 109 del Tuir, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, ritenendo coseguentemente di non riconoscere le osservazioni di parte.
Secondo parte resistente, il professionista avrebbe indebitamente dedotto costi, indicati nel quadro RE Rigo
RE14 e Rigo RE19 del Modello UnicoPF/2020 per l'anno d'imposta 2019, per € 29.568,00.
Tale importo di cui sopra è stato, dunque, considerato componente negativo di reddito indeducibile ex art. 54 e 109 del TUIR, per assenza dei requisiti di certezza e/o inerenza del costo.
Con ricorso, la contribuente in epigrafe ha impugnato l'avviso de quo sulla base dei seguenti motivi:
1) errata contestazione dei costi considerati indeducibili e indetraibili;
2) violazione dell'articolo 7 per Statuto del contribuente per assenza di “motivazione rafforzata” nell'avviso di accertamento notificato.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In relazione al primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la ripresa erariale, se ne rileva la solo parziale fondatezza.
È bene premettere che, come indicato anche nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2019, il rigo RE14 è destinato a raggruppare, in un unico importo, le spese sostenute nell'anno 2019 per utenze e consumi. In particolare, secondo le istruzioni al mod. Redditi 2020, vanno considerati:
- consumi di energia elettrica;
- spese relative agli impianti dlefonia fissa e mobile, ivi compresi i costi accessori.
Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Sostiene parte resistente che il dettaglio delle spese indicate nel rigo RE14, così come riportato dalla parte a pagina 3 e 4 del ricorso introduttivo, non sia conferente con i consumi sopra citati e, per tale ragione, sarebbero da considerare indeducibili.
Parte privata indicherebbe tra i costi anche gli acconti e i saldi IRPEF che non rappresentano dei costi bensì il risultato delle imposte da versare dopo la autoliquidazione della propria dichiarazione dei redditi.
Ritiene questo Collegio che l'(erronea) collocazione formale di uno o pù costi, in sede di adempimento degli obblighi dichiarativi, non ne implichi di per sè l'indeducibilità, per contro, dando ingresso ad un approccio formalistico e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò che deve considerarsi rilevante e' unicamente l'inerenza come relazione strumentale del costo rispetto alla produzione del correlato reddito o della collegata posta attiva del patrimonio.
Ciò premesso, le spese, considerate non inerenti e quantiifcate in € 4.093,00 come da tabella in atti, risultano, in parte, indeducibili in quanto si riferiscono ad acquisti e/o costi, effettivamente, non inerenti all'attività svolta.
Devono consderarsi non inerenti le spese per l'assicurazione così come per il bollo dell'auto, a prescindere dalla sua destinazione all'attività professionale, qund'anche avvenga in via esclusiva;
così come le spese sostenute per il sostenimento del ricorso giurisdizionale, proposto dalla ricorrente, per quanto inerente alla propria qualità di medico e destinato a ripercuotersi sulla propria sfera giuridica. Le medesime considerazioni sono mutuabili in relazione agli acconti e ai saldi IRPEF che, evidentemente, difettano del requisito di stretta strumentalità alla produzione del reditto che e' a fondamento della deducibilità (o della detraibilità) del costo, così come alla generica consulenza professionale evocata dalla ricorrente.
Parimenti infondata è la contestazione sul rilievo relativo alla indeducibilità dell'Irap 10% pari a € 8.939,00 ai fini Irpef.
Invero, l'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (anche “decreto IRAP”) prevede che la deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell'IRAP versata, può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. La deduzione spetta esclusivamente alla predetta condizione, pertanto, nel caso di specie, in assenza di oneri del personale o interessi passivi, la stessa risulta indeducibile.
Il primo motivo di ricorso è, dunque, solo parzialmente fondato.
2. In relazione al secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta un vizio di motivazione dell'avviso impugnato, se ne deve affermare l'infondatezza.
L'avviso di accertamento impugnato contiene, infatti, una motivazione sufficientemente completa ed esaustiva che ha elencato puntualmente tutti i passaggi amministrativi che hanno condotto all'emissione dell'avviso de quo.
Come già anticipato nei fatti di causa, infatti, il 10° dicembre 2024 la parte produceva osservazioni allo schema di atto sopra richiamato, con la quale faceva presente che: «In virtù della documentazione prodotta risulta(va) evidente la giustificabilità dei costi e la loro deducibilità; ne discende(va) la non leggibilità dello schema d'atto e della pretesa economica in esso contenuta considerato che la contribuente ha rispettato la normativa fiscale e tributaria».
A seguito dell'esame della documentazione prodotta l'ente resistente ha ritenuto che la parte nella predetta memoria non avesse fornito prova della sussistenza dei requisiti indicati nell'articolo 109 del Tuir, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, reputando, conseguentemente, di non riconoscere le osservazioni di parte.
Per tali ragioni anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Dunque, in definitiva, in accoglimento (parziale) del primo motivo di ricorso, solo alcuni dei costi in contestazione possono considerarsi deducibili.
Da ciò la sola parziale fondatezza del ricorso e la piena validità e legittimità dell'atto per la parte restante dal suo contenuto accertativo che deve considerarsi inefficace per le sole poste menzionate in parte motiva ed efficace per tutto il resto.
Stante il parziale accoglimento, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio.