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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GA ER, AT
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1427/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. ISCR n. 03076202300001510000 TRIB SPEC TER 2012
- COM. PREV. ISCR n. 03076202300001510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM. PREV. ISCR n. 03076202300001510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- COM. PREV. ISCR n. 03076202300001510000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012098362000 TRIB SPEC TER 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012098362000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012098362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012098362000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 dicembre 2023, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (CPI) n. 03076202300001510000, nonché la sottesa cartella di pagamento n. 03020160012098362000, relativa a crediti per IRPEF e IRAP 2012 e 2013, lamentando:
a) Inammissibilità della costituzione di AdER per difetto di legittimazione processuale del difensore Avv. Difensore_2 (Avvocato del libero Foro) per invalidità della procura speciale ad litem.
b) Nullità della notifica della CPI per mancato perfezionamento a mezzo PEC e successiva notifica mediante deposito telematico e pubblicazione, in quanto l'indirizzo PEC del contribuente era risultato "non valido e attivo" (errore 5.1.1), anziché esaurito o inattivo.
c) Nullità degli atti presupposti (cartella) per omessa o invalida notifica e intervenuta prescrizione/decadenza del credito.
d) Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'emissione della CPI.
Con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si è costituita in giudizio con controdeduzioni, eccependo in via preliminare:
a) Inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03020160012098362000, in quanto regolarmente notificata a mezzo PEC in data 25 ottobre 2016 (come da Ricevuta di Avvenuta Consegna prodotta), con conseguente ineluttabile decadenza del termine di impugnazione (60 giorni).
b) La propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa tributaria, di competenza dell'Ente Impositore, chiedendo la chiamata in causa di quest'ultimo.
Nel merito, ha sostenuto la legittimità della propria costituzione e della procura conferita al difensore, la validità della notifica della CPI ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, e l'infondatezza dell'eccezione di omesso contraddittorio.
All'udienza del 30.01.2025, il Collegio, udito il relatore, ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'Eccezione di Inammissibilità del Ricorso avverso la Cartella di Pagamento.
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso limitatamente all'impugnazione della cartella di pagamento n. 03020160012098362000 è fondata e va accolta.
Come dimostrato dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna prodotta in atti dalla Resistente, la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data
25 ottobre 2016.
Il ricorso è stato notificato solo in data 21 dicembre 2023, ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'impugnazione degli atti impositivi. Il ricorso, pertanto, è inammissibile nella parte in cui investe autonomamente la cartella esattoriale.
L'impugnazione della cartella può ritenersi ammissibile solo in via mediata, in quanto atto presupposto della
CPI, ma in tal caso l'opposizione è limitata a vizi che si riflettono sull'atto esecutivo (es. estinzione o prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica). Poiché la cartella è stata validamente notificata, il debito in essa contenuto si è consolidato in mancanza di tempestiva opposizione.
Sull'Eccezione di Inammissibilità per Difetto di Legittimazione Processuale di AdER
L'eccezione sollevata dal ricorrente circa il difetto di procura ad litem del difensore di AdER è infondata e va rigettata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un Ente Pubblico Economico (EPE) che, a seguito della riforma operata dal D.L. n. 193/2016 (convertito con L. n. 225/2016), è succeduta a titolo universale alle società del
Gruppo Equitalia. A differenza dell'Agenzia delle Entrate (Ente Pubblico non Economico), l'AdER non è tenuta a valersi necessariamente dell'Avvocatura dello Stato e può, per legge, avvalersi di Avvocati del libero
Foro, purché muniti di regolare procura.
Non emergendo specifici e provati vizi sulla procura depositata agli atti (conferita all'Avv. Difensore_2), la difesa della Resistente è da ritenersi pienamente legittima e l'eccezione è rigettata.
Sulla Validità della Notifica della CPI e l'Omesso Contraddittorio
Il motivo di ricorso relativo alla nullità della notifica della CPI n. 03076202300001510000 è infondato.
La Resistente ha proceduto alla notifica a mezzo PEC, che è fallita a causa dell'indirizzo risultante non valido e attivo (errore 5.1.1). Tale esito ha legittimato il ricorso alla procedura sussidiaria del deposito telematico e successiva pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso a tale procedura è legittimo in tutti i casi in cui la notifica non si perfezioni per cause imputabili al destinatario, inclusa la non validità o non attivazione dell'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri. La notifica del 23 novembre 2023 tramite deposito telematico e pubblicazione è, pertanto, valida.
Il motivo di ricorso sull'omesso contraddittorio preventivo è infondato. La Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (CPI) è l'atto con cui l'Agente della Riscossione avvisa il contribuente dell'intenzione di procedere all'iscrizione di ipoteca (atto pre-esecutivo), garantendo ex post il diritto al contraddittorio, come stabilito dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19667/2014).
Nel caso di specie, il diritto al contraddittorio è stato garantito proprio dalla CPI impugnata, che ha consentito al contribuente di proporre il presente ricorso per contestare la pignorabilità del bene o l'esistenza del credito.
Non è richiesto un ulteriore contraddittorio prima dell'invio della CPI, specialmente quando il debito sotteso si è consolidato per mancata tempestiva opposizione della cartella originaria (nella fattispecie notificata nel
2016). La CPI è essa stessa l'atto che avvia il contraddittorio sulla misura cautelare.
Le ulteriori censure relative alla prescrizione del credito e alla mancanza di prova del debito sono assorbite o comunque infondate.
La notifica della cartella in data 25/10/2016 ha interrotto i termini di prescrizione del credito. I successivi atti interruttivi prodotti da AdER (Avvisi di Intimazione del 2018, 2019 e 2022) mantengono l'efficacia del credito.
Inoltre, la prova dell'esistenza del credito si fonda non solo sulla cartella (di cui è provata la notifica), ma anche sui successivi atti interruttivi e sulla regolarità dei ruoli sottesi, che la Resistente ha dimostrato essere attivi e validi. L'impossibilità di AdER di produrre la copia di atti più vecchi di cinque anni (come da risposta all'accesso agli atti) non inficia la validità della cartella la cui notifica è, come visto, documentalmente provata.
Il ricorso deve essere rigettato, sia per l'inammissibilità dell'impugnazione diretta della cartella di pagamento, sia per l'infondatezza dei motivi di ricorso avverso la Comunicazione Preventiva di Iscrizione
Ipotecaria.
Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, data la natura delle questioni preliminari trattate e l'orientamento giurisprudenziale in evoluzione su alcuni temi di diritto processuale tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sez. 1°, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. n. 1427/2024:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 03020160012098362000 per intervenuta decadenza del termine di ricorso.
RIGETTA il ricorso avverso la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
03076202300001510000.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice AT (R. Garzulli)
Il Presidente (C. Sgotto)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GA ER, AT
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1427/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. ISCR n. 03076202300001510000 TRIB SPEC TER 2012
- COM. PREV. ISCR n. 03076202300001510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM. PREV. ISCR n. 03076202300001510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- COM. PREV. ISCR n. 03076202300001510000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012098362000 TRIB SPEC TER 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012098362000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012098362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012098362000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 dicembre 2023, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (CPI) n. 03076202300001510000, nonché la sottesa cartella di pagamento n. 03020160012098362000, relativa a crediti per IRPEF e IRAP 2012 e 2013, lamentando:
a) Inammissibilità della costituzione di AdER per difetto di legittimazione processuale del difensore Avv. Difensore_2 (Avvocato del libero Foro) per invalidità della procura speciale ad litem.
b) Nullità della notifica della CPI per mancato perfezionamento a mezzo PEC e successiva notifica mediante deposito telematico e pubblicazione, in quanto l'indirizzo PEC del contribuente era risultato "non valido e attivo" (errore 5.1.1), anziché esaurito o inattivo.
c) Nullità degli atti presupposti (cartella) per omessa o invalida notifica e intervenuta prescrizione/decadenza del credito.
d) Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'emissione della CPI.
Con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si è costituita in giudizio con controdeduzioni, eccependo in via preliminare:
a) Inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03020160012098362000, in quanto regolarmente notificata a mezzo PEC in data 25 ottobre 2016 (come da Ricevuta di Avvenuta Consegna prodotta), con conseguente ineluttabile decadenza del termine di impugnazione (60 giorni).
b) La propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa tributaria, di competenza dell'Ente Impositore, chiedendo la chiamata in causa di quest'ultimo.
Nel merito, ha sostenuto la legittimità della propria costituzione e della procura conferita al difensore, la validità della notifica della CPI ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, e l'infondatezza dell'eccezione di omesso contraddittorio.
All'udienza del 30.01.2025, il Collegio, udito il relatore, ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'Eccezione di Inammissibilità del Ricorso avverso la Cartella di Pagamento.
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso limitatamente all'impugnazione della cartella di pagamento n. 03020160012098362000 è fondata e va accolta.
Come dimostrato dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna prodotta in atti dalla Resistente, la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data
25 ottobre 2016.
Il ricorso è stato notificato solo in data 21 dicembre 2023, ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'impugnazione degli atti impositivi. Il ricorso, pertanto, è inammissibile nella parte in cui investe autonomamente la cartella esattoriale.
L'impugnazione della cartella può ritenersi ammissibile solo in via mediata, in quanto atto presupposto della
CPI, ma in tal caso l'opposizione è limitata a vizi che si riflettono sull'atto esecutivo (es. estinzione o prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica). Poiché la cartella è stata validamente notificata, il debito in essa contenuto si è consolidato in mancanza di tempestiva opposizione.
Sull'Eccezione di Inammissibilità per Difetto di Legittimazione Processuale di AdER
L'eccezione sollevata dal ricorrente circa il difetto di procura ad litem del difensore di AdER è infondata e va rigettata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un Ente Pubblico Economico (EPE) che, a seguito della riforma operata dal D.L. n. 193/2016 (convertito con L. n. 225/2016), è succeduta a titolo universale alle società del
Gruppo Equitalia. A differenza dell'Agenzia delle Entrate (Ente Pubblico non Economico), l'AdER non è tenuta a valersi necessariamente dell'Avvocatura dello Stato e può, per legge, avvalersi di Avvocati del libero
Foro, purché muniti di regolare procura.
Non emergendo specifici e provati vizi sulla procura depositata agli atti (conferita all'Avv. Difensore_2), la difesa della Resistente è da ritenersi pienamente legittima e l'eccezione è rigettata.
Sulla Validità della Notifica della CPI e l'Omesso Contraddittorio
Il motivo di ricorso relativo alla nullità della notifica della CPI n. 03076202300001510000 è infondato.
La Resistente ha proceduto alla notifica a mezzo PEC, che è fallita a causa dell'indirizzo risultante non valido e attivo (errore 5.1.1). Tale esito ha legittimato il ricorso alla procedura sussidiaria del deposito telematico e successiva pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso a tale procedura è legittimo in tutti i casi in cui la notifica non si perfezioni per cause imputabili al destinatario, inclusa la non validità o non attivazione dell'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri. La notifica del 23 novembre 2023 tramite deposito telematico e pubblicazione è, pertanto, valida.
Il motivo di ricorso sull'omesso contraddittorio preventivo è infondato. La Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (CPI) è l'atto con cui l'Agente della Riscossione avvisa il contribuente dell'intenzione di procedere all'iscrizione di ipoteca (atto pre-esecutivo), garantendo ex post il diritto al contraddittorio, come stabilito dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19667/2014).
Nel caso di specie, il diritto al contraddittorio è stato garantito proprio dalla CPI impugnata, che ha consentito al contribuente di proporre il presente ricorso per contestare la pignorabilità del bene o l'esistenza del credito.
Non è richiesto un ulteriore contraddittorio prima dell'invio della CPI, specialmente quando il debito sotteso si è consolidato per mancata tempestiva opposizione della cartella originaria (nella fattispecie notificata nel
2016). La CPI è essa stessa l'atto che avvia il contraddittorio sulla misura cautelare.
Le ulteriori censure relative alla prescrizione del credito e alla mancanza di prova del debito sono assorbite o comunque infondate.
La notifica della cartella in data 25/10/2016 ha interrotto i termini di prescrizione del credito. I successivi atti interruttivi prodotti da AdER (Avvisi di Intimazione del 2018, 2019 e 2022) mantengono l'efficacia del credito.
Inoltre, la prova dell'esistenza del credito si fonda non solo sulla cartella (di cui è provata la notifica), ma anche sui successivi atti interruttivi e sulla regolarità dei ruoli sottesi, che la Resistente ha dimostrato essere attivi e validi. L'impossibilità di AdER di produrre la copia di atti più vecchi di cinque anni (come da risposta all'accesso agli atti) non inficia la validità della cartella la cui notifica è, come visto, documentalmente provata.
Il ricorso deve essere rigettato, sia per l'inammissibilità dell'impugnazione diretta della cartella di pagamento, sia per l'infondatezza dei motivi di ricorso avverso la Comunicazione Preventiva di Iscrizione
Ipotecaria.
Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, data la natura delle questioni preliminari trattate e l'orientamento giurisprudenziale in evoluzione su alcuni temi di diritto processuale tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sez. 1°, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. n. 1427/2024:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 03020160012098362000 per intervenuta decadenza del termine di ricorso.
RIGETTA il ricorso avverso la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
03076202300001510000.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice AT (R. Garzulli)
Il Presidente (C. Sgotto)