Art. 1308.
(Clausole di esonero da responsabilita').
Le clausole di esonero da responsabilita' e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilita' si e' avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.
(Clausole di esonero da responsabilita').
Le clausole di esonero da responsabilita' e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilita' si e' avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.