Art. 26. (Promessa di matrimonio) 1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
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1 settembre 1995
1 settembre 1995
Commentario • 1
- 1. Matrimonio omosessuale all'estero: unico riconoscimento italiano passa dal downgrading (11696/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 maggio 2018 · 0.88404024
Il limite effettivo al riconoscimento degli effetti di un atto celebrato all'estero, in ordine ai rapporti di famiglia, è costituito dal complesso dei principi anche di natura valoriale, costituzionale e convenzionale che, sul fondamento della dignità della persona, della uguaglianza di genere e della non discriminazione tra generi ed in relazione all'orientamento sessuale, determinano l'orizzonte non oltrepassabile dell'ordine pubblico internazionale. Un atto o provvedimento straniero che sia rispettoso di tale limite merita di essere riconosciuto nel nostro ordinamento con riferimento specifico agli effetti che è destinato a produrre. In Italia, la legge italiana prevale rispetto a …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Catania, sentenza 05/04/2022, n. 1511Provvedimento: […] pagina 8 di 12 Resta tuttavia da esaminare il profilo, pur rilevato da parte attrice, dell'operatività, nella vicenda de qua, della clausola di salvaguardia posta a tutela dell'ordine pubblico del foro (art. 16 Legge 218/1995 ed art. 26 di “Roma II” secondo cui “l'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”).Leggi di più...
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