Articolo 2 della Legge 9 novembre 1961, n. 1242
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 dicembre 1961
Art. 2.
Per la fase istruttoria e di relazione dei lavori di competenza della Commissione permanente possono essere utilizzati, a titolo di incarico, i membri della Commissione medesima nonche' estranei all'Amministrazione dello Stato.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, determina per ciascun esercizio finanziario il contingente degli incaricati; con lo stesso o con successivo decreto interministeriale saranno determinati il compenso ed il trattamento da attribuire agli incaricati stessi in relazione alle prestazioni ed ai compiti ad essi affidati.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1961
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