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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. ON CA, all'esito dell'udienza del
03/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3728/2018 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...], ed ivi residente in C/da Ponte 47A, C.F. Parte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio C.F._1
Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 27/11/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
A) L'istante, ha svolto la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del Comune di appartenenza;
Nel 2014 ha lavorato per gg. 102 dal 26/07/2014 al 31/12/2014, alle dipendenze della
[...]
con sede in Tortorici (ME) Via Vitanza n.8;. Il ricorrente si Controparte_2 occupava presso l'azienda agricola di tutte le operazioni branciantili richieste per le culture esistenti. CP_ B) Con nota che si allega del 15/05/2018, ricevuta il 30/05/2018 la Sede comunicava al ricorrente che erano state pagate in più sulla prestazioni di indennità di disoccupazione agricola cat.
DSAGR n. 015665405122, nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014; asserendo che: “La prestazine è divenuta indebita a seguito della cancellazione giornate anno 2014 dell'
[...]
”. E chiedeva il pagamento della somma pari ad € 5.435,51 già Controparte_2 incassata dal ricorrente. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha inoltrato ricorso amministrativo, senza ricevere alcuna risposta, conseguentemente per il perfezionarsi del silenzio rigetto si deve procedere all'azione giudiziaria;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva, in data 26/02/2020, depositando memoria che nulla ha a che vedere con il CP_1 presente giudizio. CP_ Infatti, la memoria di costituzione dell' riguarda il procedimento RGN 1904/2019, avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo, di altro soggetto.
Nel corso del giudizio, esibiva, con riserva di produzione, le sentenze n.2540/2023, e, n.572/2025, emesse da questo Tribunale, da altri giudicanti, tra gli stessi soggetti di causa, e riguardanti il rigetto della chiesta iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l'anno 2013 e indebito disoccupazione agricola anno 2013 (sentenza n.2540/2023), ed il rigetto della chiesta iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2014 e indebito disoccupazione agricola anno 2014
(sentenza n.572/2025), che ha statuito anche per l'annualità 2015.
La causa istruita con la documentazione prodotta, e revocato il provvedimento ammissivo della prova, all'esito dell'odierna udienza veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha prodotto le sentenze n.2540/2023, e, n.572/2025, emesse da questo Tribunale, da altri giudicanti, tra gli stessi soggetti di causa, e riguardanti il rigetto della chiesta iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l'anno 2013 e indebito disoccupazione agricola anno 2013
(sentenza n.2540/2023), ed il rigetto della chiesta iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2014 e indebito disoccupazione agricola anno 2014 (sentenza n.572/2025), che ha statuito anche per l'annualità 2015.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ed il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2014, con le sentenze citate comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e del rigetto della domanda di disoccupazione agricola, come nel caso in esame, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, per le ragioni sopra spiegate, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate CP_ necessarie (102 nel biennio) per l'ottenimento della prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita.
Trattandosi di prestazione economica, avendo la parte ricorrente impugnato il provvedimento cui CP_ l' chiede la restituzione di somme, visto la dichiarazione in atti, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 03/12/2025
Il Giudice on.
ON CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. ON CA, all'esito dell'udienza del
03/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3728/2018 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...], ed ivi residente in C/da Ponte 47A, C.F. Parte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio C.F._1
Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 27/11/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
A) L'istante, ha svolto la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del Comune di appartenenza;
Nel 2014 ha lavorato per gg. 102 dal 26/07/2014 al 31/12/2014, alle dipendenze della
[...]
con sede in Tortorici (ME) Via Vitanza n.8;. Il ricorrente si Controparte_2 occupava presso l'azienda agricola di tutte le operazioni branciantili richieste per le culture esistenti. CP_ B) Con nota che si allega del 15/05/2018, ricevuta il 30/05/2018 la Sede comunicava al ricorrente che erano state pagate in più sulla prestazioni di indennità di disoccupazione agricola cat.
DSAGR n. 015665405122, nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014; asserendo che: “La prestazine è divenuta indebita a seguito della cancellazione giornate anno 2014 dell'
[...]
”. E chiedeva il pagamento della somma pari ad € 5.435,51 già Controparte_2 incassata dal ricorrente. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha inoltrato ricorso amministrativo, senza ricevere alcuna risposta, conseguentemente per il perfezionarsi del silenzio rigetto si deve procedere all'azione giudiziaria;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva, in data 26/02/2020, depositando memoria che nulla ha a che vedere con il CP_1 presente giudizio. CP_ Infatti, la memoria di costituzione dell' riguarda il procedimento RGN 1904/2019, avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo, di altro soggetto.
Nel corso del giudizio, esibiva, con riserva di produzione, le sentenze n.2540/2023, e, n.572/2025, emesse da questo Tribunale, da altri giudicanti, tra gli stessi soggetti di causa, e riguardanti il rigetto della chiesta iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l'anno 2013 e indebito disoccupazione agricola anno 2013 (sentenza n.2540/2023), ed il rigetto della chiesta iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2014 e indebito disoccupazione agricola anno 2014
(sentenza n.572/2025), che ha statuito anche per l'annualità 2015.
La causa istruita con la documentazione prodotta, e revocato il provvedimento ammissivo della prova, all'esito dell'odierna udienza veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha prodotto le sentenze n.2540/2023, e, n.572/2025, emesse da questo Tribunale, da altri giudicanti, tra gli stessi soggetti di causa, e riguardanti il rigetto della chiesta iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l'anno 2013 e indebito disoccupazione agricola anno 2013
(sentenza n.2540/2023), ed il rigetto della chiesta iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2014 e indebito disoccupazione agricola anno 2014 (sentenza n.572/2025), che ha statuito anche per l'annualità 2015.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ed il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2014, con le sentenze citate comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e del rigetto della domanda di disoccupazione agricola, come nel caso in esame, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, per le ragioni sopra spiegate, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate CP_ necessarie (102 nel biennio) per l'ottenimento della prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita.
Trattandosi di prestazione economica, avendo la parte ricorrente impugnato il provvedimento cui CP_ l' chiede la restituzione di somme, visto la dichiarazione in atti, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 03/12/2025
Il Giudice on.
ON CA