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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1512 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. FILIPPONE PAOLA, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
18/06/2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/12/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di VI (NA) (al
N.80, Parte II, Serie A, Anno 2009). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 707/2018 del 19/06/2018.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, a Nola (NA) il 28/10/2010, le parti Persona_1 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio.
Il Pubblico Ministero con visto del 18/08/2024 nulla ha opposto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e La Parte_1 Parte_2 separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) l'affidamento condiviso del figlio minore il quale coabiterà con la madre Persona_1 Pt_1
presso l'abitazione in Scisciano alla via Palazzuolo n 26.
[...]
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sul figlio minore prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita alla educazione ed all'equilibrio psicofisico dello stesso. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. La madre avrà diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione poiché con essa convivente ed inoltre in caso di irreperibilità del padre avrà diritto di assumere le decisioni urgenti.
3)La Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione Pt_1
e quella del figlio, purché ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso. Pt_2
4)Il Sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio alla settimana, più Pt_2 precisamente il sabato o la domenica a fine settimana alternati (una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica), dalle ore 17:00 alle ore 20:00. I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, previo accordo con la Sig.ra senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla frequentazione Pt_1 del figlio.
5) Relativamente alle vacanze estive, il figlio avrà diritto di trascorrere, con il padre, almeno 7 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze del minore. Per le festività che riguardano entrambi i genitori, costoro potranno trascorrere con il minore le varie festività, ricorrenze e compleanni, che riguardano personalmente la madre ed il padre. Per i compleanni del bambino ad anni alternati trascorrerà il pranzo con un genitore e la sera con l'altro a partire dall'anno 2024 pranzo con la madre e cena con il padre e così alternatamente negli anni successivi. Festività natalizie, pasquali verranno gestite ad anni alterni con un calendario così scadenzato: anno 2024 /2025 vigilie alternate 24-12 con la madre e 31-12 con il padre, 25-12 con il padre -e-1-1 con la madre, 26 -12 con il padre, giorno della befana con la madre;
Domenica di Pasqua 2025 con il padre e lunedì di pasquetta con la madre per gli anni successivi verranno invertiti i giorni e così di seguito.
7) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e dovranno rendersi reperibili. 8) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra mensilmente la somma di € 250,00 Pt_2 Pt_1
(euro duecentocinquanta), così come concordato in sede di separazione e successivamente aumentato secondo indici ISTAT, a titolo di concorso spese per il mantenimento del figlio. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto attraverso versamento su Postepay Iban [...] entro il giorno cinque di ogni mese. Il sig. autorizza la signora alla riscossione dell'assegno familiare nella misura del Pt_2 Pt_1
100 % ed il sig. espressamente rinuncia ad ogni pretesa e/o richiesta autonoma sullo stesso Pt_2 e pertanto l'unica avente dritto alla riscossione, alla richiesta ed al godimento dell'assegno familiare in favore del minore sarà la sig. Pt_1
Ciascun genitore dovrà contribuire NELLA MISURA DEL 50% al pagamento, delle spese
STRAORDINARIE che si rendessero necessarie per la prole secondo lo schema di massima e seguendo le indicazioni del Protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, Parte divorzio e procedimenti ex art 316 cc stilato tra di Nola ed il Tribunale di Nola del 20/05/2021, detto Protocollo viene letto, compreso ed accettato dalle parti mediante sottoscrizione di tutte le n 8 pagine di detto Protocollo d'Intesa che costituiscono, un tutt'uno con la presente dichiarazione, costituendone i dettami e le linee guida in esso sanciti ,parte integrante delle pattuizioni del divorzio Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento Pt_2 fintanto che il figlio non sarà economicamente indipendente.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso il figlio potranno essere modificati e nel Pt_2 caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. Pt_2
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
11) le parti dichiarano che non esistono di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
1512 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VI
(NA) il 12/12/2009 tra i coniugi e (trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di VI (NA) al N.80, Parte II, Serie A, Anno 2009).);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di VI (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di VI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice