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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SURINI DIEGO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 12883420155
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Valle D'Aosta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 025/0008371/63.00.00/AOO ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IA le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: richiama le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 75/2025 del 17/11/'25 la società Società_1 xxx S.p.A, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante dell'impresa, Rappresentante_1, impugnava il diniego della R.A.V.A, del rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica di euro 181,69, a seguito della sentenza, emessa dal Tribunale di Milano, n. 1808/2025 per le prestazioni di fornitura di energia elettrica effettuate nei confronti della Associazione_1 da parte di xxx spa.
La società ricorrente opera nel mercato della distribuzione dell'energia elettrica ed è soggetto obbligato ad applicare le accise sulle forniture di energia elettrica, versando le imposte L'AR , trasferendo l'onere economico sui clienti.
Nel 2011 la Commissione Europea evidenziava il contrasto del D.L. n. 511/1988 con l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio Direttiva 2008/118/CE (allegato n. 3 – testo della Direttiva 2008/118/
CE). La Commissione Europea ha determinato che l'Addizionale fosse carente della “finalità specifica” richiesta dalla riferita Direttiva per consentire agli Stati membri dell'Unione di applicare tributi aggiuntivi L'accisa di fonte comunitaria considerandola una sovrapposizione alla medesima.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura d'infrazione e il conseguente rinvio della questione innanzi alla Corte di Giustizia, ha, dunque, abrogato l'Addizionale a decorrere dL'anno 2012
(con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale).
Con la soppressione del tributo i clienti finali richiedevano la restituzione del tributo pagato con istanze di rimborso indirizzate alle autorità fiscali. Ne scaturiva un contenzioso concluso in Corte di Cassazione, che ribadiva quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea . Inoltre la Suprema Corte specificava che i soli fornitori erano legittimati a chiedere il rimborso L'AR, mentre i consumatori finali erano legittimati ad agire in sede civile per ottenere il rimborso dell'accisa versata nei confronti dei propri fornitori. In seguito alla richiesta di rimborso da parte di Associazione_1 alla società ricorrente, ne scaturiva un contenzioso che con la pronuncia del Tribunale, vedeva costretta la società ricorrente a restituire le somme indebitamente versate, a xxx. La società ricorrente a sua volta chiedeva alla VA e L'Agenzia delle Dogane la restituzione dell'imposta oggetto di controversia. La VA negava il rimborso dichiarando la propria incompetenza.
La ricorrente ribadisce di aver richiesto alla Regione e L'Agenzia delle Dogane la restituzione delle addizionali corrisposte al proprio cliente finale L'esito del contenzioso civile instaurato tra le parti.
Richiesta che la ricorrente indirizzava in primo luogo alla VA, in quanto le addizionali erano corrisposte in relazione a delle forniture di energia con potenza disponibile non superiore a 200 kw. In seguito al diniego al rimborso da parte della Regione, la società ricorrente lo impugnava ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. g, del D.lgs. 546/92.
Nell'odierna fase ricorsuae la ricorrente eccepisce: 1) Illegittimità del diniego per violazione dell'art. 2, c.
6, del D.L 23/2011, come convertito in Legge 44/2012 e dell'art. 14, c. 4, del TUA;
2) Sulla carenza di legittimazione passiva, illegittimità del diniego per essere stata la Regione destinataria del pagamento ex art. 6 c. 4 D.L. 28/11/1988, n. 511 ; 3) Illegittimità del diniego per violazione del principio di leale collaborazione in violazione dell'art. 10 della L 212/2000.
Conclude la ricorrente chiedendo la restituzione dell'importo di euro 181,69 versato a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica oltre agli interessi legali.
La VA con atto di controdeduzioni si costituisce in giudizio e dichiara che la società Ricorrente_1 S.P. A., in data 4 luglio 2025, presentava L'Agenzia delle Dogane e alla Regione, istanza di rimborso dell'addizionale L'accisa sull'energia elettrica, a seguito della sentenza n. 1808/2025 del Tribunale ordinario di Milano, passata in giudicato in data 7 aprile 2025, che l'ha vista soccombere innanzi alla richiesta di restituzione fatta dL'Associazione_1 (rimborso ammontante ad euro 150.001,69 di cui euro 181,69 per forniture effettuate nella Regione). La parte resistente specifica che il diniego al rimborso è giustificabile per difetto di legittimità passiva e richiama espressamente la sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez V, n. 21883/2024, la quale ha enunciato il principio che il legittimato passivo delle richieste in parola è esclusivamente l'Agenzia delle Dogane, peraltro anch'essa destinataria dell'istanza di rimborso.
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 agosto 2024, n. 21883, ha statuito definitivamente la carenza di legittimazione passiva delle Province (e, quindi, in Valle d'Aosta della
Regione) nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, per non essere le Province, bensì l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ente tenuto al rimborso del tributo. Conclude la VA dichiarando che l'istanza è stata presentata erroneamente ad un ente non legittimato al rimborso e chiede di conseguenza di dichiarare il difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Risulta infatti assorbente il rilievo, recettivo delle argomentazioni difensive della Regione Autonoma Valle
d'Aosta, del difetto di titolarità passiva del rapporto tributario, al quale la richiesta di rimborso svolta dalla società ricorrente faceva riferimento.
Tanto precisato, occorre rilevare che, secondo quanto stabilito in maniera definitiva dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 21883 del 02.08.2024, sussiste la carenza di legittimazione passiva della
VA, nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW. Ciò in quanto la Regione non é tenuta al rimborso del tributo, rimborso cui è tenuta, invece, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tributo in questione, addizionale provinciale sulle accise in relazione a forniture di energia elettrica, conserva inalterata la sua natura di tributo erariale, la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, ancorché devoluta, ex art. 117 Cost., ad enti territoriali (Corte Cost. n. 53/2013). La VA, quindi, rappresenta un semplice soggetto destinatario del mero trasferimento di risorse previsto per legge dallo
Stato agli Enti locali. In conclusione, va ribadito che titolare del tributo in questione è lo Stato, ovvero l'Amministrazione finanziaria, da individuare nel nostro caso nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale è da ritenersi unica legittimata passiva al rimborso richiesto dalla ricorrente;
rimborso e relativi presupposti che devono essere fatti rientrare nell'attività di riscossione e del contenzioso prevista in capo L'Agenzia. Non si ritiene possibile, ai sensi di legge, attribuire tali attività in capo ad altri soggetti, come gli enti locali, anche se sono stati gli effettivi beneficiari dei versamenti delle somme in questione: esse rimangono relative ad una imposta avente natura “erariale” che, come tale, rientra nella competenza dello
Stato. Per tutto quanto sopra specificato, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della VA e respingere il ricorso. La particolarità della fattispecie trattata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
1) La Corte, in composizione Monocratica respinge il ricorso;
2) Spese compensate.
Aosta 02.02.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SURINI DIEGO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 12883420155
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Valle D'Aosta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 025/0008371/63.00.00/AOO ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IA le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: richiama le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 75/2025 del 17/11/'25 la società Società_1 xxx S.p.A, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante dell'impresa, Rappresentante_1, impugnava il diniego della R.A.V.A, del rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica di euro 181,69, a seguito della sentenza, emessa dal Tribunale di Milano, n. 1808/2025 per le prestazioni di fornitura di energia elettrica effettuate nei confronti della Associazione_1 da parte di xxx spa.
La società ricorrente opera nel mercato della distribuzione dell'energia elettrica ed è soggetto obbligato ad applicare le accise sulle forniture di energia elettrica, versando le imposte L'AR , trasferendo l'onere economico sui clienti.
Nel 2011 la Commissione Europea evidenziava il contrasto del D.L. n. 511/1988 con l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio Direttiva 2008/118/CE (allegato n. 3 – testo della Direttiva 2008/118/
CE). La Commissione Europea ha determinato che l'Addizionale fosse carente della “finalità specifica” richiesta dalla riferita Direttiva per consentire agli Stati membri dell'Unione di applicare tributi aggiuntivi L'accisa di fonte comunitaria considerandola una sovrapposizione alla medesima.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura d'infrazione e il conseguente rinvio della questione innanzi alla Corte di Giustizia, ha, dunque, abrogato l'Addizionale a decorrere dL'anno 2012
(con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale).
Con la soppressione del tributo i clienti finali richiedevano la restituzione del tributo pagato con istanze di rimborso indirizzate alle autorità fiscali. Ne scaturiva un contenzioso concluso in Corte di Cassazione, che ribadiva quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea . Inoltre la Suprema Corte specificava che i soli fornitori erano legittimati a chiedere il rimborso L'AR, mentre i consumatori finali erano legittimati ad agire in sede civile per ottenere il rimborso dell'accisa versata nei confronti dei propri fornitori. In seguito alla richiesta di rimborso da parte di Associazione_1 alla società ricorrente, ne scaturiva un contenzioso che con la pronuncia del Tribunale, vedeva costretta la società ricorrente a restituire le somme indebitamente versate, a xxx. La società ricorrente a sua volta chiedeva alla VA e L'Agenzia delle Dogane la restituzione dell'imposta oggetto di controversia. La VA negava il rimborso dichiarando la propria incompetenza.
La ricorrente ribadisce di aver richiesto alla Regione e L'Agenzia delle Dogane la restituzione delle addizionali corrisposte al proprio cliente finale L'esito del contenzioso civile instaurato tra le parti.
Richiesta che la ricorrente indirizzava in primo luogo alla VA, in quanto le addizionali erano corrisposte in relazione a delle forniture di energia con potenza disponibile non superiore a 200 kw. In seguito al diniego al rimborso da parte della Regione, la società ricorrente lo impugnava ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. g, del D.lgs. 546/92.
Nell'odierna fase ricorsuae la ricorrente eccepisce: 1) Illegittimità del diniego per violazione dell'art. 2, c.
6, del D.L 23/2011, come convertito in Legge 44/2012 e dell'art. 14, c. 4, del TUA;
2) Sulla carenza di legittimazione passiva, illegittimità del diniego per essere stata la Regione destinataria del pagamento ex art. 6 c. 4 D.L. 28/11/1988, n. 511 ; 3) Illegittimità del diniego per violazione del principio di leale collaborazione in violazione dell'art. 10 della L 212/2000.
Conclude la ricorrente chiedendo la restituzione dell'importo di euro 181,69 versato a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica oltre agli interessi legali.
La VA con atto di controdeduzioni si costituisce in giudizio e dichiara che la società Ricorrente_1 S.P. A., in data 4 luglio 2025, presentava L'Agenzia delle Dogane e alla Regione, istanza di rimborso dell'addizionale L'accisa sull'energia elettrica, a seguito della sentenza n. 1808/2025 del Tribunale ordinario di Milano, passata in giudicato in data 7 aprile 2025, che l'ha vista soccombere innanzi alla richiesta di restituzione fatta dL'Associazione_1 (rimborso ammontante ad euro 150.001,69 di cui euro 181,69 per forniture effettuate nella Regione). La parte resistente specifica che il diniego al rimborso è giustificabile per difetto di legittimità passiva e richiama espressamente la sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez V, n. 21883/2024, la quale ha enunciato il principio che il legittimato passivo delle richieste in parola è esclusivamente l'Agenzia delle Dogane, peraltro anch'essa destinataria dell'istanza di rimborso.
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 agosto 2024, n. 21883, ha statuito definitivamente la carenza di legittimazione passiva delle Province (e, quindi, in Valle d'Aosta della
Regione) nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, per non essere le Province, bensì l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ente tenuto al rimborso del tributo. Conclude la VA dichiarando che l'istanza è stata presentata erroneamente ad un ente non legittimato al rimborso e chiede di conseguenza di dichiarare il difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Risulta infatti assorbente il rilievo, recettivo delle argomentazioni difensive della Regione Autonoma Valle
d'Aosta, del difetto di titolarità passiva del rapporto tributario, al quale la richiesta di rimborso svolta dalla società ricorrente faceva riferimento.
Tanto precisato, occorre rilevare che, secondo quanto stabilito in maniera definitiva dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 21883 del 02.08.2024, sussiste la carenza di legittimazione passiva della
VA, nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW. Ciò in quanto la Regione non é tenuta al rimborso del tributo, rimborso cui è tenuta, invece, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tributo in questione, addizionale provinciale sulle accise in relazione a forniture di energia elettrica, conserva inalterata la sua natura di tributo erariale, la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, ancorché devoluta, ex art. 117 Cost., ad enti territoriali (Corte Cost. n. 53/2013). La VA, quindi, rappresenta un semplice soggetto destinatario del mero trasferimento di risorse previsto per legge dallo
Stato agli Enti locali. In conclusione, va ribadito che titolare del tributo in questione è lo Stato, ovvero l'Amministrazione finanziaria, da individuare nel nostro caso nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale è da ritenersi unica legittimata passiva al rimborso richiesto dalla ricorrente;
rimborso e relativi presupposti che devono essere fatti rientrare nell'attività di riscossione e del contenzioso prevista in capo L'Agenzia. Non si ritiene possibile, ai sensi di legge, attribuire tali attività in capo ad altri soggetti, come gli enti locali, anche se sono stati gli effettivi beneficiari dei versamenti delle somme in questione: esse rimangono relative ad una imposta avente natura “erariale” che, come tale, rientra nella competenza dello
Stato. Per tutto quanto sopra specificato, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della VA e respingere il ricorso. La particolarità della fattispecie trattata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
1) La Corte, in composizione Monocratica respinge il ricorso;
2) Spese compensate.
Aosta 02.02.2026