Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2026, proposto da
OS GI, TA MA, MI CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camerota, non costituito in giudizio;
nei confronti
So.G.E.T. S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Camerota (SA) prot. n. 0001966/2026 del 27.1.2026 (avente ad oggetto “Rif. Sentenza TAR Salerno n. 01881/2025, pubblicata in data 13.11.2025. Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 35 del 30.11.2017 - Art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.”), con il quale si è nuovamente ingiunto ai ricorrenti il “pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 60.000,00 euro, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. OL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti impugnano il provvedimento del Comune di Camerota n. 1966 del 27.01.2026 che, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 1881/2025, ha liquidato in euro 60.000,00 la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 35 del 30.11.2017; MA TA impugna altresì il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2026/117695 del 06.03.2026, emesso a suo carico dal concessionario per la riscossione per l’intera somma, oltre accessori.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.
La sentenza n. 1881/2025 ha annullato la precedente identica sanzione pecuniaria per omessa motivazione sulle ragioni dell’aumento della sanzione fino al triplo, ovverosia nel massimo previsto dall’art. 8 della legge n. 689/1981.
Nel confermare il detto importo, il Comune ha rassegnato la seguente motivazione:
- “gli abusi sono stati realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico, idrogeologico, sismica di valore 3, in zona a pericolosità d’ambito da frana elevata P3, in area protetta, ed hanno alterato irreversibilmente il bene tutelato e determinato un rischio concreto per la pubblica incolumità”;
- “i trasgressori, pur diffidati, non hanno posto in essere alcuna attività riparatoria o correttiva, mantenendo la situazione di irregolarità anche dopo l’accertamento e addirittura proseguendo l’attività edificatoria abusiva”;
- “i trasgressori avevano già ricevuto ordinanze di demolizione per la stessa violazione e le loro personalità indicano una scarsa propensione a rispettare le norme”;
- “gli abusi contestati sono all’interno di una struttura turistico-ricettiva denominata Residence Villa Arcangelo, con conseguente vantaggio economico derivante dall’ampliamento non autorizzato di cubatura ad uso turistico-ricettivo”;
- “la titolare della struttura turistica possiede elevata capacità reddituale, desumibile dal volume dalle ultime dichiarazioni fiscali reperite presso l’ufficio tributi dell’ente”.
Tale motivazione e la conseguente sanzione non appaiono del tutto congrue.
Per vero, coglie nel segno la censura per cui non si è temuto conto “ (a) della relazione tecnica a firma dell’ing. Dante Leoni del 22.8.2018, sulla già avvenuta demolizione del fabbricato oggetto della prima ordinanza di demolizione n. 4/2001 e (b) dell’ulteriore relazione tecnica di pari data, sull’unitarietà edilizia delle diverse parti dello stesso fabbricato oggetto delle tre successive ordinanze di demolizione n. 02/2007, n. 30/2008 e n. 05/2009”.
Tali circostanze sono valutabili ai fini dell’art. 11 della legge n. 689/1981, il quale prevede che, nella determinazione della sanzione, deve aversi riguardo, tra l’altro, «all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione».
Pertanto, in applicazione dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., che estende al merito il poteri del giudice amministrativo «per tutte le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall’art. 123», la sanzione inflitta, da comminare in solido ai trasgressori, va ridotta a complessivi euro 35.00,00, partendo dalla pena base (fissa, trattandosi di abuso in area vincolata) di euro 20.000,00, aumentata di euro 15.000,00 in relazione al numero dei trasgressori.
Conseguentemente, dev’essere annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2026/117695 del 06.03.2026, che si basa sulla somma di euro 60.000,00, già iscritta a ruolo.
La reciproca soccombenza consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta in euro 35.00,00 ed annulla il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2026/117695 del 06.03.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL AN, Presidente, Estensore
NA AR, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL AN |
IL SEGRETARIO