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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3855/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3855/2021 avente ad oggetto proprietà, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LANZA GIUSEPPE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. IACHELLA GIOVANNI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Piaccia al Tribunale
I) Dichiarare la violazione, da parte dei convenuti, del rispetto delle distanze legali previste in tema di vedute, di cui all'art. 905 c.c.; II) Per l'effetto, ordinare ai convenuti l'arretramento della costruzione ove sono ricavate le vedute dirette di cui in premessa fino a 1,5 metri dal confine del fondo degli attori o, in alternativa, la chiusura delle vedute;
III) Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore degli attori, in solido, dei danni dagli stessi subiti a causa della predetta violazione, per un ammontare di €. 20.000,00 o di quell'altra somma che verrà equitativamente determinata;
IV) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 1 di 5 CONVENUTI
Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione deduzione e difesa rigettare la domanda attrice sia nell'an e sia nel quantum debeatur, per improcedibilità, improponibilità, infondatezza ovvero per qualsiasi altra statuizione ben visa.
Con vittoria di spese e compensi legali.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e – Parte_1 Parte_2 premettendo di essere proprietari di un immobile sito a via Govoni n. 3, censito al CP_2
NCEU al foglio A/141 mappale 188, confinante con l'immobile sito in via Clemente Rebora n. 7, censito al NCEU al foglio A/141 mappale 325 sub 3, di proprietà di e Controparte_1
nel quale questi ultimi, a partire dall'anno 2006, avevano realizzato un nuovo CP_2 manufatto con vedute prospicienti sul fondo degli attori, in violazione delle distanze legali – chiedevano al Tribunale di dichiarare la violazione da parte dei convenuti delle distanze legali ex art. 905 c.c., di ordinare l'arretramento della costruzione dove erano ricavate le vedute dirette fino a 1,5 metri dal confine del fondo e di condannare i convenuti al risarcimento del danno per l'importo di € 20.000,00. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e Controparte_1 CP_2 eccependo il difetto della condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 nonché l'usucapione in quanto la struttura originaria, realizzata prima del 1995, comprendeva una terrazza che consentiva l'affaccio sul fondo degli attori, terrazza che era stata chiusa tra il 1995 e il 1997, lasciando la veduta nello stato attuale. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda degli attori. Espletata la mediazione e disposta CTU, all'udienza del 21/01/2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità della domanda – per omessa convocazione delle parti personalmente innanzi al mediatore – essendo stata formulata dai convenuti solo nella comparsa conclusionale, atto dal contenuto meramente illustrativo di difese ed eccezioni già formulate, e non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. Ritiene questo Giudice che l'eccezione di irregolare esperimento della mediazione deve essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., in questo senso, Corte d'appello Ancona n. 189/2022). Nella specie, parte convenuta, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 31/5/2022, cioè la prima successiva alla mediazione, ha chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. senza formulare eccezioni sulla regolarità della mediazione;
nessuna eccezione è stata formulata neanche nella successiva udienza del 7/11/2022, avendo parte convenuta unicamente richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. e il rigetto delle prove di parte attrice. Nel merito, la domanda degli attori è fondata e deve pertanto essere accolta. Come risulta dalla CTU – le cui conclusioni puntualmente motivate e logicamente coerenti vanno senz'altro accolte – i convenuti hanno realizzato all'interno della loro proprietà, identificata al foglio 141, mappale 325, sub 3, una tettoia chiusa adibita a vano cucina, quasi al confine con la proprietà dei coniugi e precisamente a Parte_1 Parte_2 circa 33 cm dall'asse del muro di confine che divide le due proprietà. La tettoia addossata per un lato alla casa esistente dei signori è stata realizzata CP_3 con muretti in blocchi di tufo per un'altezza di circa un metro;
i muretti perimetrali sono stati realizzati a ridosso dei muri di confine con la proprietà e con un'altra Parte_3 proprietà. Strutturalmente la tettoia è stata realizzata con pilastri e copertura inclinata in legno, mentre perimetralmente è stata chiusa con infissi in alluminio preverniciato e doghe in legno;
pagina 3 di 5 su un lato, precisamente sul lato sud/ovest, dalla tettoia adibita a vano cucina, attraverso una finestra ci si affaccia sulla proprietà dei coniugi;
la distanza della Parte_3 finestra al fondo è di circa 33 cm. Il CTU ha poi precisato, esaminando le foto satellitari del sito Google Earth, che il periodo di realizzazione della tettoia in legno chiusa lateralmente è compreso tra il 11 Maggio 2004 e il 20 Giugno 2009. Il CTU ha inoltre chiarito, rispondendo alle osservazioni dei convenuti, che i muretti interni che sostengono i pilastri e la copertura della tettoia, sono stati realizzati nello stesso periodo della realizzazione della tettoia (11/05/2004 – 20/06/2009); il muretto interno realizzato a ridosso dei muri di confine ha sempre permesso lo stesso affaccio sul lotto dei signori , sia con la tettoia chiusa con finestre o senza. Parte_3
Alla luce di quanto accertato dal CTU, risulta violato il disposto dell'art. 905 c.c., a tenore del quale “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”; la distanza tra la veduta aperta dai convenuti e il fondo degli attori è di 33 centimetri circa, inferiore al metro e mezzo previsto dalla norma citata. È infondata l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti in quanto la tettoia in legno chiusa nella quale si apre la veduta è stata realizzata tra il 2004 e il 2009, per cui non è decorso il termine di vent'anni prima dell'instaurazione del presente giudizio;
anche i muretti interni che sostengono i pilastri e la copertura della tettoia sono stati realizzati nello stesso periodo, per cui non è emersa la sussistenza precedente di una struttura che consentisse l'affaccio sul fondo degli attori. A tale riguardo, non sono ammissibili le prove testimoniali richieste dai convenuti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., in quanto gli articolati sono formulati in modo generico e contengono valutazioni non demandabili ai testimoni. I convenuti devono pertanto essere condannati ad arretrare la tettoia chiusa adibita a vano cucina, sita all'interno della loro proprietà, identificata in catasto al foglio 141, mappale 325, sub 3, fino alla distanza di un metro e mezzo dal confine con la proprietà dei coniugi Parte_1
e identificata in catasto al foglio 141, mappale 188.
[...] Parte_2
I convenuti devono altresì essere condannati al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l'abusiva imposizione della servitù a carico del loro fondo. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile (ed integrative di queste) relative alle distanze da rispettare in caso di costruzione di balconi o terrazze che permettano di affacciarsi sul fondo vicino si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento "de facto" del fondo predetto, con conseguente obbligo di risarcimento danni senza la necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. n. 2095/2000; n. 11196/2010); il danno subito dal proprietario confinante “deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà” (Cass. n. 21501/2018). Ritiene questo Giudice che il danno subito dagli attori vada liquidato in via equitativa nell'importo di € 10.000,00, tenuto conto del tempo trascorso dalla realizzazione della veduta in violazione delle distanze.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto esposto, e devono essere condannati, in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, a corrispondere agli attori la somma di € 10.000,00, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3855/2021: NA e ad arretrare la tettoia chiusa adibita a vano Controparte_1 CP_2 cucina, sita all'interno della loro proprietà, identificata in catasto al foglio 141, mappale 325, sub 3, fino alla distanza di un metro e mezzo dal confine con la proprietà dei coniugi Parte_1
e identificata in catasto al foglio 141, mappale 188.
[...] Parte_2
NA e in solido tra loro, a corrispondere agli attori la Controparte_1 CP_2 somma di € 10.000,00, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. NA parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dei convenuti. Ragusa, 28/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3855/2021 avente ad oggetto proprietà, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LANZA GIUSEPPE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. IACHELLA GIOVANNI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Piaccia al Tribunale
I) Dichiarare la violazione, da parte dei convenuti, del rispetto delle distanze legali previste in tema di vedute, di cui all'art. 905 c.c.; II) Per l'effetto, ordinare ai convenuti l'arretramento della costruzione ove sono ricavate le vedute dirette di cui in premessa fino a 1,5 metri dal confine del fondo degli attori o, in alternativa, la chiusura delle vedute;
III) Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore degli attori, in solido, dei danni dagli stessi subiti a causa della predetta violazione, per un ammontare di €. 20.000,00 o di quell'altra somma che verrà equitativamente determinata;
IV) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 1 di 5 CONVENUTI
Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione deduzione e difesa rigettare la domanda attrice sia nell'an e sia nel quantum debeatur, per improcedibilità, improponibilità, infondatezza ovvero per qualsiasi altra statuizione ben visa.
Con vittoria di spese e compensi legali.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e – Parte_1 Parte_2 premettendo di essere proprietari di un immobile sito a via Govoni n. 3, censito al CP_2
NCEU al foglio A/141 mappale 188, confinante con l'immobile sito in via Clemente Rebora n. 7, censito al NCEU al foglio A/141 mappale 325 sub 3, di proprietà di e Controparte_1
nel quale questi ultimi, a partire dall'anno 2006, avevano realizzato un nuovo CP_2 manufatto con vedute prospicienti sul fondo degli attori, in violazione delle distanze legali – chiedevano al Tribunale di dichiarare la violazione da parte dei convenuti delle distanze legali ex art. 905 c.c., di ordinare l'arretramento della costruzione dove erano ricavate le vedute dirette fino a 1,5 metri dal confine del fondo e di condannare i convenuti al risarcimento del danno per l'importo di € 20.000,00. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e Controparte_1 CP_2 eccependo il difetto della condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 nonché l'usucapione in quanto la struttura originaria, realizzata prima del 1995, comprendeva una terrazza che consentiva l'affaccio sul fondo degli attori, terrazza che era stata chiusa tra il 1995 e il 1997, lasciando la veduta nello stato attuale. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda degli attori. Espletata la mediazione e disposta CTU, all'udienza del 21/01/2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità della domanda – per omessa convocazione delle parti personalmente innanzi al mediatore – essendo stata formulata dai convenuti solo nella comparsa conclusionale, atto dal contenuto meramente illustrativo di difese ed eccezioni già formulate, e non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. Ritiene questo Giudice che l'eccezione di irregolare esperimento della mediazione deve essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., in questo senso, Corte d'appello Ancona n. 189/2022). Nella specie, parte convenuta, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 31/5/2022, cioè la prima successiva alla mediazione, ha chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. senza formulare eccezioni sulla regolarità della mediazione;
nessuna eccezione è stata formulata neanche nella successiva udienza del 7/11/2022, avendo parte convenuta unicamente richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. e il rigetto delle prove di parte attrice. Nel merito, la domanda degli attori è fondata e deve pertanto essere accolta. Come risulta dalla CTU – le cui conclusioni puntualmente motivate e logicamente coerenti vanno senz'altro accolte – i convenuti hanno realizzato all'interno della loro proprietà, identificata al foglio 141, mappale 325, sub 3, una tettoia chiusa adibita a vano cucina, quasi al confine con la proprietà dei coniugi e precisamente a Parte_1 Parte_2 circa 33 cm dall'asse del muro di confine che divide le due proprietà. La tettoia addossata per un lato alla casa esistente dei signori è stata realizzata CP_3 con muretti in blocchi di tufo per un'altezza di circa un metro;
i muretti perimetrali sono stati realizzati a ridosso dei muri di confine con la proprietà e con un'altra Parte_3 proprietà. Strutturalmente la tettoia è stata realizzata con pilastri e copertura inclinata in legno, mentre perimetralmente è stata chiusa con infissi in alluminio preverniciato e doghe in legno;
pagina 3 di 5 su un lato, precisamente sul lato sud/ovest, dalla tettoia adibita a vano cucina, attraverso una finestra ci si affaccia sulla proprietà dei coniugi;
la distanza della Parte_3 finestra al fondo è di circa 33 cm. Il CTU ha poi precisato, esaminando le foto satellitari del sito Google Earth, che il periodo di realizzazione della tettoia in legno chiusa lateralmente è compreso tra il 11 Maggio 2004 e il 20 Giugno 2009. Il CTU ha inoltre chiarito, rispondendo alle osservazioni dei convenuti, che i muretti interni che sostengono i pilastri e la copertura della tettoia, sono stati realizzati nello stesso periodo della realizzazione della tettoia (11/05/2004 – 20/06/2009); il muretto interno realizzato a ridosso dei muri di confine ha sempre permesso lo stesso affaccio sul lotto dei signori , sia con la tettoia chiusa con finestre o senza. Parte_3
Alla luce di quanto accertato dal CTU, risulta violato il disposto dell'art. 905 c.c., a tenore del quale “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”; la distanza tra la veduta aperta dai convenuti e il fondo degli attori è di 33 centimetri circa, inferiore al metro e mezzo previsto dalla norma citata. È infondata l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti in quanto la tettoia in legno chiusa nella quale si apre la veduta è stata realizzata tra il 2004 e il 2009, per cui non è decorso il termine di vent'anni prima dell'instaurazione del presente giudizio;
anche i muretti interni che sostengono i pilastri e la copertura della tettoia sono stati realizzati nello stesso periodo, per cui non è emersa la sussistenza precedente di una struttura che consentisse l'affaccio sul fondo degli attori. A tale riguardo, non sono ammissibili le prove testimoniali richieste dai convenuti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., in quanto gli articolati sono formulati in modo generico e contengono valutazioni non demandabili ai testimoni. I convenuti devono pertanto essere condannati ad arretrare la tettoia chiusa adibita a vano cucina, sita all'interno della loro proprietà, identificata in catasto al foglio 141, mappale 325, sub 3, fino alla distanza di un metro e mezzo dal confine con la proprietà dei coniugi Parte_1
e identificata in catasto al foglio 141, mappale 188.
[...] Parte_2
I convenuti devono altresì essere condannati al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l'abusiva imposizione della servitù a carico del loro fondo. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile (ed integrative di queste) relative alle distanze da rispettare in caso di costruzione di balconi o terrazze che permettano di affacciarsi sul fondo vicino si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento "de facto" del fondo predetto, con conseguente obbligo di risarcimento danni senza la necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. n. 2095/2000; n. 11196/2010); il danno subito dal proprietario confinante “deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà” (Cass. n. 21501/2018). Ritiene questo Giudice che il danno subito dagli attori vada liquidato in via equitativa nell'importo di € 10.000,00, tenuto conto del tempo trascorso dalla realizzazione della veduta in violazione delle distanze.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto esposto, e devono essere condannati, in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, a corrispondere agli attori la somma di € 10.000,00, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3855/2021: NA e ad arretrare la tettoia chiusa adibita a vano Controparte_1 CP_2 cucina, sita all'interno della loro proprietà, identificata in catasto al foglio 141, mappale 325, sub 3, fino alla distanza di un metro e mezzo dal confine con la proprietà dei coniugi Parte_1
e identificata in catasto al foglio 141, mappale 188.
[...] Parte_2
NA e in solido tra loro, a corrispondere agli attori la Controparte_1 CP_2 somma di € 10.000,00, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. NA parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dei convenuti. Ragusa, 28/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5