Sentenza 9 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01929/2026REG.PROV.COLL.
N. 03233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2024, proposto da ST BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Sanguinetto, non costituito in giudizio.
nei confronti
Regione Veneto, ON SC, Comune di Concamarise, Comune di Gazzo Veronese, Comune di Salizzole, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1392 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. ZI SA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. ST BE è proprietario di terreni siti nel Comune di Sanguinetto, identificati catastalmente al foglio 17, mappali 115-116, e confinanti con quelli di proprietà dell’odierno controinteressato ON SC, individuati al medesimo foglio, mappali nn. 107, 82 e 16.
2. Espone l’appellante che, sui predetti mappali limitrofi a quelli di sua titolarità, venivano edificate abusivamente opere funzionali alla realizzazione di una struttura adibita a maneggio, con annesso servizio di ricovero per cavalli.
Espone altresì che, in sede di approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) adottato congiuntamente dai Comuni di Sanguinetto, Salizzole, Concamarise e Gazzo Veronese, ON SC presentava, in data 3 settembre 2009, una osservazione per “ l'inserimento di una nuova attività sportivo ricreativa di equitazione con conseguente posa di box per cavalli e realizzazione di relativi spazi di servizio ” all’interno di detto strumento urbanistico. Precisa l’appellante che in relazione a tale osservazione la Commissione Regionale VAS, con parere reso in data 15 aprile 2011, si esprimeva in senso negativo a causa della vicinanza del progetto proposto con il tratto autostradale Bogara – Mare. Successivamente l’osservazione presentata dal sig. SC veniva accolta in data 18 agosto 2011, in sede di conferenza di servizi, con conseguente inserimento nel PATI.
La Giunta regionale del Veneto ha, dunque, adottato la deliberazione n. 1787 del 6 novembre 2011, con cui è stata ratificata l’approvazione del PATI dei Comuni di Sanguinetto, Salizzole, Concamarise e Gazzo Veronese, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004.
3. La deliberazione di approvazione e gli atti presupposti, unitamente al provvedimento decisorio adottato in esito alla conferenza di servizi del 17 agosto 2011 e alla Valutazione Tecnica Regionale n. 53 del 29 luglio 2011, sono stati impugnati da ST BE innanzi al T.a.r. per il Veneto che, con sentenza n. 1392 del 2023, ha respinto il ricorso.
4. ST BE ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Motivo d’appello: Error in iudicando – Errata ed illogica motivazione della sentenza per violazione dell’art. 4, L. Reg. 23.04.2004, n. 11 e degli artt. 4 e 15, D. L.vo 152/2006, nonché della direttiva 2001/42/CE ed errata motivazione in ordine al sollevato eccesso di potere per contraddittorietà del contenuto dell’atto approvativo del PATI e alla violazione dell’art. 3, L. 07.08.1990, n. 241 sotto il profilo della carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (1° e 2° motivo di ricorso) .
Parte appellante ha contestato la sentenza del T.a.r. nella parte in cui afferma che il parere VAS sul PATI non avrebbe contenuto negativo, quando, invece, lo stesso è certamente sfavorevole alla realizzazione del progetto.
II. Motivo d’appello: Error in iudicando – Errata motivazione della sentenza in ordine alla violazione del combinato disposto degli artt. 16 e 15 della L. 11/2004 .
La sentenza viene, poi, contestata nella parte in cui ha escluso l’obbligo di ripubblicazione del Piano a seguito dell’accoglimento, da parte della Conferenza dei Servizi del 17 agosto 2011, dell’osservazione promossa dal controinteressato. L’appellante rileva che, sebbene in via generale la mancata ripubblicazione del piano possa ritenersi ammissibile in presenza di modifiche “obbligatorie”, essa si impone allorquando l’Amministrazione introduca nuove previsioni che superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, tanto più se in contrasto con una valutazione ambientale negativa. Nel caso di specie l’intervento regionale e quello comunale non potrebbero qualificarsi come modifica obbligatoria, ma come modifica “concordata” o “facoltativa”, tale da comportare l’obbligo di ripubblicazione posto a tutela dei cittadini e dei confinanti con l’area interessata da modificazione. il T.a.r. avrebbe errato nel qualificare le modifiche come puntuali e, dunque, nel ritenere non sussistente l’obbligo di nuova pubblicazione nel caso di specie.
III. Motivo d’appello: Error in iudicando – Errata motivazione della sentenza in ordine al censurato - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria - Violazione art. 216 del TULS, nonché contraddittorietà intrinseca degli atti.
Il T.a.r. sarebbe incorso in palese errore perché non avrebbe, poi, ravvisato la violazione dell’art. 216 del TULPS, il quale prescrive che le attività insalubri di prima classe debbano essere isolate e poste lontane dalle abitazioni, mentre il maneggio in contestazione è posto vicino alle abitazioni.
IV. Motivo di appello: Error in iudicando – Errata motivazione della sentenza in ordine alla violazione dell’art. 94, D. L.vo 152/2006 .
Parte appellante deduce l’ulteriore erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la violazione dell’art. 94 del D. L. n. 152/2006, che vieta l’insediamento di industrie insalubri entro il raggio di duecento metri rispetto al punto di captazione o di derivazione delle acque superficiali destinati al consumo umano.
5. All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato nei limiti di seguito specificati.
Il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione del PATI nella parte in cui è stata inserita una nuova attività sportivo ricreativa di equitazione con conseguente posa di box per cavalli e realizzazione di relativi spazi di servizio, confinanti con aree di proprietà dell’odierno appellante.
Quest’ultimo con il primo motivo di appello ha contestato che il PATI avrebbe previsto tale attività nonostante il parere VAS di carattere negativo.
6.1. Nel citato parere, che consta di 38 pagine, si legge, a pag. 32 (richiamata dal T.a.r.), che “ Nel merito di alcune azioni del PATI, segnatamente, il riconoscimento quali ambiti ad edificazione diffusa di carattere produttivo, appare necessario individuare specifiche misure di mitigazione a tutela degli ambiti ad edificazione diffusa residenziale, ovvero di ambiti ad urbanizzazione consolidata ”.
Parte appellante, per avvalorare la tesi del carattere negativo del parere, valorizza esclusivamente la seguente parte contenuta a pag. 30, con cui, in risposta alla proposta di ritenere accoglibile l’osservazione n. 14 di parte controinteressata, si precisa che: “ Non si concorda con il parere del valutatore in quanto l’ambito non è interessato da costruzioni (sulla Carta della Trasformabilità vengono riportati soltanto due fabbricati di piccolissime dimensioni) e le funzioni che dovrebbero esservi inserite non sono state valutate. Si rileva, altresì, che a ridosso viene riportato il tracciato dell’autostrada Nogara-Mare ”.
Si tratta, all’evidenzia, di una riflessione, sintetica e sibillina, che di certo non può essere ritenuta preclusiva all’inserimento dell’attività in questione all’interno del PATI, né vincolante per la successiva Conferenza di servizi.
6.2. Ritiene, peraltro, il Collegio che la VAS non si è espressa in termini negativi rispetto all’intervento, ma favorevole, pur dettando alcune prescrizioni che richiedono un approfondimento istruttorio. In particolare, in relazione alle osservazioni di parte controinteressata si legge quanto segue: “ modifica sostenibile a livello di Rapporto Ambientale influente per la parte di possibile incidenza sul Corridoio Infrastrutturale previsto dalle Tavole del PATI. (…) Si prescrive che in fase attuativa eventuali interventi potranno essere attuati previa verifica del tracciato esecutivo finale dell’infrastruttura in oggetto ”.
6.3. Successivamente, la valutazione tecnica regionale ha giustificato la scelta di accogliere in via definitiva l’osservazione c.14 in ragione del fatto che le modifiche da essa portate (inserimento di zona destinata a servizi) non interferirebbero con il tracciato autostradale (nuova autostrada Nogara-Mare), modificato in sede di approvazione del progetto.
6.4. Non si tratta, dunque, come erroneamente rileva parte appellante, di confondere il parere V.a.s. con il parere espresso dalla Valutazione tecnica regionale, in quanto quest’ultimo ha sostanzialmente, in linea con la V.a.s., verificato il tracciato esecutivo finale dell’infrastruttura precisando la non interferenza con il tracciato autostradale.
6.5. Secondo parte appellante la V.a.s. si esprimeva in termini generali per quanto riguardava il tracciato finale esecutivo dell’infrastruttura senza esplicitare su quale elemento confinante l’amministrazione procedente poi dovesse focalizzarsi e, quindi, l’amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi solo a verificare la compatibilità con il tratto autostradale.
Sul punto, tuttavia, va ricordato che le valutazioni dell’amministrazioni in materia ambientale sono espressioni di discrezionalità sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Nel caso di specie, gli argomenti utilizzati dalla parte appellante non sono idonei a ritenere la scelta dell’amministrazione palesemente illogica o irragionevole, considerando la complessità dell’istruttoria, che ha anche condotto anche ad una modifica di progetto, e in considerazione della circostanza che l’argomento maggiormente ostativo all’inserimento dell’attività sportiva risultava proprio la distanza dal tratto autostradale, superato dalla modifica del progetto.
Peraltro, parte appellante non ha dedotto elementi utili per ritenere la scelta dell’amministrazione del tutto irragionevole o illogica, limitandosi solo a contestazioni meramente formali.
Il primo motivo di appello è, quindi, infondato.
7. Con il secondo motivo di appello, l’appellante ha impugnato la delibera della Giunta Regionale nella parte in cui ha approvato il PAT, censurandone la mancata ripubblicazione a seguito dell’accoglimento dell’osservazione del controinteressato da parte della Conferenza di Servizi del 17.08.2011, in contrasto con il parere VAS.
7.1. La giurisprudenza di questa Sezione, riportata anche da parte appellante, ha evidenziato che “ proprio con specifico riferimento all’obbligo di ripubblicazione del piano a seguito delle modificazioni che possono essere introdotte dalla Regione al momento dell’approvazione, si è altresì puntualizzato che occorre distinguere tra modifiche “obbligatorie” (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi), modifiche “facoltative ” ( consistenti in innovazioni non sostanziali) e modifiche “concordate” (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune). Mentre per le modifiche “facoltative” e “concordate”, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche “obbligatorie” tale obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale, come risulta essersi verificato nella fattispecie in esame ” (cfr., Cons. Stato, sez. IV, s n. 1028 dell’1.02.2024).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il Piano non andava ripubblicato, in quanto l’accoglimento dell’osservazione del controinteressato non ha comportato una modifica essenziale dello stesso tale da imporre la ripubblicazione.
7.2. Del resto, la tesi di parte appellante, secondo cui la ripubblicazione andava effettuata perché il parere Vas è stato superato dalla Conferenza di Servizi, non è condivisa dal Collegio, non sussistendo alcun contrasto tra la decisione finale e la Vas.
8. Con il terzo motivo di appello, parte appellante ripropone i motivi 4 e 5 del ricorso di primo grado e, in particolare, la violazione dell’art. 216 del TULS secondo cui “ le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni, la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco compilato dal consiglio suepriore di sanità è approvato dal Ministero della Sanità, sentito il ministro del lavoro e della previdenza sociale e serve di norma per l’esecuzione delle presenti disposizioni ”.
Come correttamente sostiene il Tar, le doglianze riproposte al 3 motivo di appello sono infondate perché non vanno fatte valere contro il Piano, atto a carattere generale, ma in sede di eventuale autorizzazione, perché il Piano ha, infatti, lo scopo di “ fissare gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ”. Il contenuto del PATI, nella parte in cui prevede la destinazione dell’area di proprietà del controinteressato a " Servizi di interesse comune di maggior rilevanza ”, non si pone quindi in contrasto con le menzionate disposizioni, né appare in grado allo stato, in assenza di determinazioni attuative, di pregiudicare i valori sanitari e ambientali protetti.
In sede, quindi, di eventuale autorizzazione dovrà essere attentamente valutato il rispetto dell’art. 216 del TULS da parte dell’ente competente, in base ad una rigorosa delle circostanze del caso concreto.
9. Medesime argomentazioni conducono alla reiezione anche del quarto motivo di appello con cui si deduce la violazione dell’art. 94 del d.lgs. 152 del 2006. Tale norma, come evidenziato anche dal T.a.r., detta i criteri per l’individuazione delle “aree di salvaguardia” delle acque superficiali destinate al consumo umano, vietando, al comma 4, lo svolgimento di una serie di attività, potenzialmente pericolose, all’interno della “zona di rispetto” che, in assenza di diversa specificazione da parte delle regioni, “ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione” (comma 6).
Anche in questo caso, quindi, per verificare il rispetto della citata norma è necessario verificare le specifiche caratteristiche dell’insediamento e la sua concreta pericolosità, non potendo essere effettuate siffatte valutazioni già in sede di pianificazione strategica.
L’appello va, pertanto, respinto.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NE, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
ZI SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI SA | IN NE |
IL SEGRETARIO