Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2021, proposto da
Società Enea di TI GI & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
del provvedimento con cui il Dirigente del Comune di Lecce, Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Ufficio Demanio Marittimo, con nota prot.n.139108/20 del 23.11.20 comunicava il rigetto della domanda di proroga della concessione demaniale marittima n.4 del 22.4.09 ex art 1, comma 682 e 683, della L.145/18; nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto ed in particolare e ove occorra della del 342 del 11.11.20; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere un formale atto di proroga della concessione demaniale marittima oggetto di causa sino alla data del 31.12.2033 e conseguentemente a mantenere installate, tutte le strutture assentite con i titoli edilizi e paesaggistici nella titolarità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. LV SP e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con atto in data 23.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle relative domande.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
LV SP, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LV SP | IO AS |
IL SEGRETARIO