Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 30/03/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2026, proposto da
AN AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, AN Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0026709 del 20 gennaio 2026, successivamente conosciuto, con il quale la Regione Puglia ha comunicato il rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione, intimando il rilascio immediato del bene; del preavviso di rigetto di cui alla "nota prot. 340274 del 23/06/2025", ove esistente e ancorché non conosciuto.
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe recante rigetto dell’istanza di conferma del titolo per l’occupazione di un’area destinata a parcheggio e strumentale rispetto all’attività di esercizio di stabilimento balneare.
A supporto della domanda il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione;
Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione;
Violazione del principio di legittimo affidamento ed eccesso di potere per irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa;
Violazione art. 3 L. 241/90 ed eccesso di potere sotto altro profilo.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando le avverse deduzioni, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso anche nel merito.
All’udienza camerale del 25 marzo 2026 il ricorso è stato introitato per la decisione, previo avviso alle parti dell’intendimento del Collegio di definizione del ricorso nel merito con sentenza ex art. 60 c.p.a..
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, in relazione alla natura assorbente del primo motivo di censura.
Con tale motivo il ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 e del principio di partecipazione, assumendo in particolare di non aver mai ricevuto il preavviso di rigetto dell’istanza, con conseguente privazione della possibilità di proficua interlocuzione con l’amministrazione.
Rileva il Collegio che la deduzione di tale motivo di censura non è circoscritta all’aspetto meramente formale, atteso che il ricorrente evidenzia nel merito varie circostanze fattuali e giuridiche che, ove adeguatamente valutate dall’amministrazione regionale, avrebbero astrattamente potuto determinare un differente esito del procedimento sotto vari profili.
Tale motivo appare per sua natura assolutamente preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.
Il ricorrente peraltro ha documentalmente provato la fondatezza della censura, atteso che il preavviso di rigetto è stato comunicato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (spiaggiaazzurra@pec.it), corrispondente ad una società con sede a Ruvo di Puglia, invece che all’indirizzo pec della ricorrente (spiaggiazzurra@pec.it).
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti e fatte salve le ulteriori determinazioni che saranno adottate dall’amministrazione regionale dopo il rituale contraddittorio partecipativo.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AS |
IL SEGRETARIO