TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 30/03/2026, n. 483
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Sentenza breve 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 e del principio di partecipazione

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, dato che il preavviso di rigetto è stato comunicato ad un indirizzo PEC errato, impedendo al ricorrente di partecipare al procedimento.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione

    La censura è assorbita dalla fondatezza del primo motivo relativo alla violazione del contraddittorio.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    La censura è assorbita dalla fondatezza del primo motivo relativo alla violazione del contraddittorio.

  • Altro
    Violazione del principio di legittimo affidamento ed eccesso di potere per irragionevolezza e perplessità dell'azione amministrativa

    La censura è assorbita dalla fondatezza del primo motivo relativo alla violazione del contraddittorio.

  • Altro
    Violazione art. 3 L. 241/90 ed eccesso di potere sotto altro profilo

    La censura è assorbita dalla fondatezza del primo motivo relativo alla violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 e del principio di partecipazione

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, dato che il preavviso di rigetto è stato comunicato ad un indirizzo PEC errato, impedendo al ricorrente di partecipare al procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 30/03/2026, n. 483
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 483
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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