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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2633/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14319/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500001044. TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2815/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'avviso di accertamento TARI n. 19362500001044 relativa al mancato pagamento
TARI 2021 per l'importo complessivo di € 913,00 notificato in data 1.07.2025, ha proposto ricorso in data
18.07.2025, depositandolo in data 26.07.2025 avente n. di R.G. 14319/2025, eccependo:
– la nullità dell'avviso di pagamento TARI 2021 per duplicazione della richiesta di pagamento in ragione della esistenza di pluralità di possessori;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce Publiservizi S.r.l. che insiste per la pretesa tributaria sostenendo che l'assolvimento della tassa rifiuti da parte del padre del ricorrente non impedisce alla Publiservizi s.r.l. di accertare, a carico del sig. Ricorrente_1, la sussistenza di un'ulteriore e autonoma obbligazione tributaria relativa alla TARI. Asseriva, invero, che il presupposto impositivo scaturiva dalla disamina dello stato di famiglia, laddove - ictu oculi - risultava che il ricorrente risiedeva alla Indirizzo_1, piano terra interno 2, mentre il padre alla Indirizzo_1. Di conseguenza, si era determinata, internamente - senza alcun rilievo ai fini fiscaliuna scissione, con l' originario nucleo familiare;
pertanto, tale circostanza fattuale e di diritto, aveva reso il ricorrente unico soggetto passivo dell'obbligazione tributaria. Allega sentenza n. 7442/25, non appellata, di codesta Corte di Giustizia che si è espressa in senso favorevole alla resistente nel giudizio avente ad oggetto la tari anno 2023.
Parte ricorrente deposita memoria difensiva con cui specifica che la sentenza n. 7442/2025 non soltanto è stata appellata ma è stata anche riformata con la sentenza n. 7324/2025 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado, con la quale sono state accolte le doglianze del ricorrente.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, e le relative ricevute pec risultano depositate in formato .eml. Quanto al merito si osserva, come in effetti in altra sentenza riferita ad altra annualità, che nell'avviso di pagamento non vi è alcuna un'identificazione o un dettaglio catastale che permetta di individuare un diverso immobile rispetto a quello sito alla Indirizzo_2 in cui l'imposta è stata assolta, come sostenuto nelle controdeduzioni, e/o di associare la richiesta TARI ad un diverso immobile sito alla Indirizzo_2 p.t. ove dovrebbe risiedere autonomamente parte ricorrente, risultando, per di più dalla visura catastale depositata dal ricorrente appare che l'immobile di proprietà del genitore ove abita l'intera famiglia ed ove viene assolta l'imposta TARI ha una superficie di circa 242,00 mq, è identificato invero alla Indirizzo_2 p.t., per cui avendo una superficie ben superiore a quella indicata nell'avviso di pagamento pari a mq 100,00 deve essere desunto che l'imposta il cui regolare pagamento effettuato dal genitore è fatto assodato e non contestato appare assolta sull'intera superficie catastale dell'immobile compresa quella di pertinenza del ricorrente e nulla, quindi, può essere richiesto ulteriormente. Il pagamento della TARI effettuato dal padre del ricorrente sull'intera superficie di
242 mq, l'assenza di un'autonoma unità immobiliare identificata come "piano terra int. 2" sono elementi decisivi. La mera indicazione della residenza anagrafica al "piano terra int. 2" non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma unità immobiliare soggetta a tassazione, in assenza di riscontri catastali, risultando di palese evidenza l'illegittimità dell'atto impugnato e la necessaria conseguente integrale riforma della sentenza gravata. L'ente, perpetrando tale richiesta di pagamento senza previa verificare la reale debenza delle somme, anche in considerazione delle pronunce già emesse, ha costretto parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, manifestandosi a carico della parte resistente una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass. 4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di “colpa grave” si è espressa la Cassazione definendola nel “senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia
“agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa” (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data
03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria, che può essere disposto in modo del tutto autonomo dall'On. Giudicante anche in carenza di espressa richiesta di parte ricorrente. Pertanto, atteso che non sussiste alcun difetto di legittimazione dell'ente esattore e che esso non può essere opposto all'opponente, rientrando nella sfera di rapporti tra la P.A. e l'ente esattore e all'eventuale responsabilità contrattuale, interna a tali rapporti, il ricorso dev'essere accolto per le mentovate ragioni, e parte resistente condannata ex art. 96 c.p.c. ad un importo che viene stabilito in via equitativa, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
– condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 100,00 (euro cento / 00) stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 230,00
(euro centotrenta / 00) di cui € 30,00 per CUT, in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
SO NI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14319/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500001044. TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2815/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'avviso di accertamento TARI n. 19362500001044 relativa al mancato pagamento
TARI 2021 per l'importo complessivo di € 913,00 notificato in data 1.07.2025, ha proposto ricorso in data
18.07.2025, depositandolo in data 26.07.2025 avente n. di R.G. 14319/2025, eccependo:
– la nullità dell'avviso di pagamento TARI 2021 per duplicazione della richiesta di pagamento in ragione della esistenza di pluralità di possessori;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce Publiservizi S.r.l. che insiste per la pretesa tributaria sostenendo che l'assolvimento della tassa rifiuti da parte del padre del ricorrente non impedisce alla Publiservizi s.r.l. di accertare, a carico del sig. Ricorrente_1, la sussistenza di un'ulteriore e autonoma obbligazione tributaria relativa alla TARI. Asseriva, invero, che il presupposto impositivo scaturiva dalla disamina dello stato di famiglia, laddove - ictu oculi - risultava che il ricorrente risiedeva alla Indirizzo_1, piano terra interno 2, mentre il padre alla Indirizzo_1. Di conseguenza, si era determinata, internamente - senza alcun rilievo ai fini fiscaliuna scissione, con l' originario nucleo familiare;
pertanto, tale circostanza fattuale e di diritto, aveva reso il ricorrente unico soggetto passivo dell'obbligazione tributaria. Allega sentenza n. 7442/25, non appellata, di codesta Corte di Giustizia che si è espressa in senso favorevole alla resistente nel giudizio avente ad oggetto la tari anno 2023.
Parte ricorrente deposita memoria difensiva con cui specifica che la sentenza n. 7442/2025 non soltanto è stata appellata ma è stata anche riformata con la sentenza n. 7324/2025 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado, con la quale sono state accolte le doglianze del ricorrente.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, e le relative ricevute pec risultano depositate in formato .eml. Quanto al merito si osserva, come in effetti in altra sentenza riferita ad altra annualità, che nell'avviso di pagamento non vi è alcuna un'identificazione o un dettaglio catastale che permetta di individuare un diverso immobile rispetto a quello sito alla Indirizzo_2 in cui l'imposta è stata assolta, come sostenuto nelle controdeduzioni, e/o di associare la richiesta TARI ad un diverso immobile sito alla Indirizzo_2 p.t. ove dovrebbe risiedere autonomamente parte ricorrente, risultando, per di più dalla visura catastale depositata dal ricorrente appare che l'immobile di proprietà del genitore ove abita l'intera famiglia ed ove viene assolta l'imposta TARI ha una superficie di circa 242,00 mq, è identificato invero alla Indirizzo_2 p.t., per cui avendo una superficie ben superiore a quella indicata nell'avviso di pagamento pari a mq 100,00 deve essere desunto che l'imposta il cui regolare pagamento effettuato dal genitore è fatto assodato e non contestato appare assolta sull'intera superficie catastale dell'immobile compresa quella di pertinenza del ricorrente e nulla, quindi, può essere richiesto ulteriormente. Il pagamento della TARI effettuato dal padre del ricorrente sull'intera superficie di
242 mq, l'assenza di un'autonoma unità immobiliare identificata come "piano terra int. 2" sono elementi decisivi. La mera indicazione della residenza anagrafica al "piano terra int. 2" non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma unità immobiliare soggetta a tassazione, in assenza di riscontri catastali, risultando di palese evidenza l'illegittimità dell'atto impugnato e la necessaria conseguente integrale riforma della sentenza gravata. L'ente, perpetrando tale richiesta di pagamento senza previa verificare la reale debenza delle somme, anche in considerazione delle pronunce già emesse, ha costretto parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, manifestandosi a carico della parte resistente una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass. 4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di “colpa grave” si è espressa la Cassazione definendola nel “senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia
“agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa” (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data
03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria, che può essere disposto in modo del tutto autonomo dall'On. Giudicante anche in carenza di espressa richiesta di parte ricorrente. Pertanto, atteso che non sussiste alcun difetto di legittimazione dell'ente esattore e che esso non può essere opposto all'opponente, rientrando nella sfera di rapporti tra la P.A. e l'ente esattore e all'eventuale responsabilità contrattuale, interna a tali rapporti, il ricorso dev'essere accolto per le mentovate ragioni, e parte resistente condannata ex art. 96 c.p.c. ad un importo che viene stabilito in via equitativa, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
– condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 100,00 (euro cento / 00) stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 230,00
(euro centotrenta / 00) di cui € 30,00 per CUT, in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
SO NI