Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 118/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 8.5.2025, letti gli atti della causa n. 118/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Ricciardi n. 3 bis, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo D'Aurizio del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Ricciardi n. 3 bis, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Palladinetti del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente: dichiarazione di separazione coniugale, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative alla IG minore e ai rapporti economici tra le parti.
Conclusioni del resistente: dichiarazione di separazione coniugale, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative alla IG minore e ai rapporti economici tra le parti.
Conclusioni del p.m.: //
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal coniuge sig. Parte_1 CP_1
, con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Treglio (CH) il 18.9.1993 (trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1993),
Per pattuendo il regime matrimoniale della comunione dei beni, e dal quale sono nate due figlie, (il 5.2.1999
a Chieti) e (il 13.9.2009 a Chieti), affermando che le profonde incompatibilità tra i loro caratteri Per_2 hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, al punto che, di comune accordo, il sig. si CP_1
era trasferito in altra abitazione. Ha chiesto, altresì, l'affidamento della IG minore ad entrambi i Per_2
genitori con collocamento prevalente presso di sé, la disciplina del diritto di visita del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la previsione dell'obbligo, a carico del sig. , di contribuire al CP_1
mantenimento suo e delle figlie, con assegni mensili di importo pari rispettivamente ad € 1.200,00 in suo
Per favore, ad € 800,00 in favore della IG minore e ad € 300,00 in favore della IG maggiorenne , Per_2
con ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie nella misura del
70% a carico del sig. e del 30% a suo carico, l'attribuzione a sé dell'intero importo dell'assegno CP_1
unico, l'assegnazione a sé della casa coniugale con previsione dell'obbligo, a carico del resistente, di contribuire alle spese di gestione e manutenzione della stessa, nella misura di € 350,00 mensili.
Il sig. si è costituito in giudizio, senza opporsi alla dichiarazione di separazione, ma Controparte_1
contestando la disciplina del diritto di visita della IG minore prospettata dalla ricorrente e le istanze di natura economica, sostenendo che le incomprensioni e le scelte di vita non condivise hanno determinato il venir meno della comunione di vita materiale e spirituale tra loro.
Ha chiesto, quindi, l'assegnazione a sé del garage sito in Chieti, in via Ricciardi n. 3 bis;
il libero esercizio del diritto di visita nei confronti della IG minore, vista l'età della stessa;
la determinazione dell'importo dei contributi di mantenimento in misura pari rispettivamente ad € 300,00 a favore della sig.ra e ad € 600,00 Pt_1
a favore della IG , con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 60% a Per_2
suo carico e del 40% a carico della madre e con l'esclusione degli obblighi di mantenimento a favore della
Per IG , maggiorenne ed economicamente indipendente;
la previsione dell'obbligo, a carico della sig.ra di restituirgli la somma di € 25.000,00 e l'autovettura Mercedes Minicountry. Pt_1
All'udienza del 7.5.2025, il giudice istruttore, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, ha trattenuto il procedimento in decisione collegiale sullo status, riservandosi l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti all'esito del deposito, da parte del resistente, della documentazione reddituale e bancaria mancante.
Osserva il collegio che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i signori e è Pt_1 CP_1
pacifica, come emerge in maniera evidente dalla richiesta concorde di separazione da essi formulata, dall'avvenuto allontanamento del sig. dall'abitazione familiare, e dai contrasti in ordine alla CP_1
disciplina del diritto di visita della IG minore e alle condizioni economiche della separazione.
Ricorrono quindi i presupposti stabiliti dall'art. 151 c.c. perché venga dichiarata la separazione coniugale dei signori e , con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati Parte_1 Controparte_1
con separata ordinanza del giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , con ricorso depositato il 3.2.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la separazione coniugale dei signori e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Treglio (CH) in data 18.9.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1993;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti con separata ordinanza emessa dal giudice istruttore.
Chieti, 8/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco