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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4490/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/07/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'intimazione di pagamento sopra indicato, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 129.242,00, riferita a numerose cartelle di pagamento.
La società ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nonchè l'intervenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'azione di riscossione, per essere decorso il termine previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 per la notifica delle medesime cartelle.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ha contestato le avverse pretese, asserendo la rituale notifica di tutte le cartelle esattoriali prodromiche e producendo a tal fine le relate di notifica.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie illustrative in data 30/12/2025, insistendo in particolare sulla nullità della notifica della cartella n. 29320230034828272000, per violazione della procedura di notifica a mezzo PEC prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è solo parzialmente fondato.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, infatti, si rileva che, fatta eccezione per la cartella n. 29320230034828272000 di cui si dirà appresso, per tutte le cartelle elencate nell'atto impugnato è stata fornita idonea prova della loro rituale notifica alla società contribuente.
Le relate di notifica depositate dalla resistente attestano il perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo pec per le cartelle nn. 29320220020360224000, 29320220066288068000, 29320220067880186000,
29320220069291968000, 29320230009677234000, 29320230037663560000, 29320230051815433000,
29320230054611804000, 29320230054611905000 e 29320240007037835000. Per tali atti, le eccezioni di omessa notifica e di conseguente decadenza sollevate dalla ricorrente risultano infondate e devono essere respinte. Diversa valutazione, come anticipato, deve essere operata con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320230034828272000.
In effetti, dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge, infatti, che venne effettuato un unico tentativo di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), che diede esito negativo in quanto "l'indirizzo del destinatario risultava non valido". Di conseguenza, non può dirsi che l'atto in questione sia stato validamente notificato all'interessato.
Nel caso di specie, poi, l'Agente della Riscossione non ha fornito alcuna prova di aver effettuato un secondo tentativo di notifica via PEC, né di aver successivamente proceduto alla notifica secondo le modalità tradizionali (artt. 137 e ss. c.p.c.).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, in quanto viene leso il diritto di difesa del contribuente, il quale si trova privato della possibilità di conoscere e contestare la pretesa tributaria prima che essa diventi esecutiva.
La mancata notifica della cartella n. 29320230034828272000 determina, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente. Tale cartella, come detto, era relativa a IVA per gli anni 2015-2017
e IRES per l'anno 2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre 2021. Non essendosi perfezionata alcuna notifica entro tale termine, il diritto dell'Amministrazione alla riscossione delle somme portate da tale cartella deve ritenersi irrimediabilmente estinto.
Alla luce di quanto sopra, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata limitatamente all'importo relativo alla cartella di pagamento n. 29320230034828272000, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320230034828272000. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 4000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore della parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il Presidente Francesco Albo Il Relatore Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4490/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022391304000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/07/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'intimazione di pagamento sopra indicato, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 129.242,00, riferita a numerose cartelle di pagamento.
La società ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nonchè l'intervenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'azione di riscossione, per essere decorso il termine previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 per la notifica delle medesime cartelle.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ha contestato le avverse pretese, asserendo la rituale notifica di tutte le cartelle esattoriali prodromiche e producendo a tal fine le relate di notifica.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie illustrative in data 30/12/2025, insistendo in particolare sulla nullità della notifica della cartella n. 29320230034828272000, per violazione della procedura di notifica a mezzo PEC prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è solo parzialmente fondato.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, infatti, si rileva che, fatta eccezione per la cartella n. 29320230034828272000 di cui si dirà appresso, per tutte le cartelle elencate nell'atto impugnato è stata fornita idonea prova della loro rituale notifica alla società contribuente.
Le relate di notifica depositate dalla resistente attestano il perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo pec per le cartelle nn. 29320220020360224000, 29320220066288068000, 29320220067880186000,
29320220069291968000, 29320230009677234000, 29320230037663560000, 29320230051815433000,
29320230054611804000, 29320230054611905000 e 29320240007037835000. Per tali atti, le eccezioni di omessa notifica e di conseguente decadenza sollevate dalla ricorrente risultano infondate e devono essere respinte. Diversa valutazione, come anticipato, deve essere operata con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320230034828272000.
In effetti, dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge, infatti, che venne effettuato un unico tentativo di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), che diede esito negativo in quanto "l'indirizzo del destinatario risultava non valido". Di conseguenza, non può dirsi che l'atto in questione sia stato validamente notificato all'interessato.
Nel caso di specie, poi, l'Agente della Riscossione non ha fornito alcuna prova di aver effettuato un secondo tentativo di notifica via PEC, né di aver successivamente proceduto alla notifica secondo le modalità tradizionali (artt. 137 e ss. c.p.c.).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, in quanto viene leso il diritto di difesa del contribuente, il quale si trova privato della possibilità di conoscere e contestare la pretesa tributaria prima che essa diventi esecutiva.
La mancata notifica della cartella n. 29320230034828272000 determina, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente. Tale cartella, come detto, era relativa a IVA per gli anni 2015-2017
e IRES per l'anno 2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre 2021. Non essendosi perfezionata alcuna notifica entro tale termine, il diritto dell'Amministrazione alla riscossione delle somme portate da tale cartella deve ritenersi irrimediabilmente estinto.
Alla luce di quanto sopra, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata limitatamente all'importo relativo alla cartella di pagamento n. 29320230034828272000, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320230034828272000. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 4000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore della parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il Presidente Francesco Albo Il Relatore Francesco Testa