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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 201/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: dr. Aponte Roberto Presidente dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato
DA
con socio unico, codice fiscale e numero Parte_1 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma appartenente al P.IVA_1 CP_1 [...]
– Partita Iva , REA n. RM-1559585 (qui di seguito, ), E PER CP_2 P.IVA_2 Parte_1 ESSA, QUALE MANDATARIA, giusta procura speciale a rogito Notaio Dott.ssa di Persona_1 Roma del 22/3/2023 (rep. 20088 – racc. 9857 – Doc. 6), la Controparte_3 con codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
[...] P.IVA_3 Roma REA 1581658, appartenente al - Partita Iva rappresentata Controparte_4 P.IVA_2 e difesa dall'Avv. Alessandro RUSSI (C.F. ) del Foro di Roma indirizzo PEC C.F._1
ove dichiara di voler ricevere le notificazioni degli atti e Email_1 comunicazioni di cancelleria;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
CP_5
1
[...] EREDITÀ GIACENTE del Sig. Persona_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PER L'ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, non ritenendo esservi ragionevoli probabilità di accoglimento dello stesso, attesa la manifesta infondatezza del gravame;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande avanzate dalla e dal Sig. CP_5 [...]
, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi svolti, confermando Persona_2 integralmente, sia in parte motiva sia dispositiva, l'efficacia e la validità dell'impugnata Sentenza n. 376/2020 emessa in data 28/2/2020 dal Tribunale di Busto Arsizio. In tutti i casi, con vittoria delle spese del doppio grado di Giudizio”;
MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza n. 28062/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 30.10.2024, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 1141/2022 della Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 5.4.2022, ha riassunto il giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione immobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c. introdotto innanzi al Tribunale di Busto Arsizio da e . CP_5 Persona_2 In tale giudizio il Tribunale ha rigettato ogni motivo di opposizione formulato dagli attori con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite e di un'ulteriore somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 1141/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello formulato dagli opponenti perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente ex art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 28.2.2020. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione articolando un unico motivo CP_5 con cui ha dedotto “Violazione ex art. 360 nr. 3 c.p.c. dell'art. 83 del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia”, commi 1-2, convertito con modificazioni nella legge nr. 27 del 2020 e dell'art. 36 D.L. 23/202, convertito con modificazioni nella legge nr. 40 del 2020”. Il motivo è stato accolto dalla Suprema Corte, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano con la seguente motivazione “Per effetto della disciplina emergenziale indicata in rubrica, i termini processuali sono rimasti inequivocamente sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 e, pertanto, per sessantaquattro giorni. Ne deriva che, nella specie, il termine breve per impugnare con l'appello la decisione di primo grado, stante la avvenuta sua notifica in data 28 febbraio 2020, veniva a scadere il 1° giugno 2020. Pertanto, l'appello della notificato il CP_5 27 maggio 2020, non poteva che essere considerato tempestivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana … la sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell'appello, provvedendo, all'esito, anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
2. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato sia alla società sia all'eredità CP_5 giacente di , nelle more deceduto, ha formulato le Persona_2 Parte_1 conclusioni esposte in premessa, chiedendo una pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto
2 dagli opponenti o comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza, con conseguente conferma integrale della pronuncia emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 10.6.2025. Alla successiva udienza del 30.9.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alla parte termine per il deposito della comparsa conclusionale. La causa è stata poi discussa dal Collegio nella camera di consiglio del 9.12.2025.
3. Occorre premettere che, in ipotesi di annullamento con rinvio cd. “restitutorio”, come nel caso di specie, deve procedersi ad esaminare nel merito i motivi di critica alla pronuncia di primo grado articolati dagli opponenti con l'atto di impugnazione notificato il 27.5.2020. Con il primo motivo di appello è riproposta, con le stesse argomentazioni spese in primo grado, l'eccezione di “difetto di un titolo esecutivo in capo all'opposta spendibile nei confronti di Parte_1 un ex socio a responsabilità limitata della società debitrice – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 477 c.p.c.”. Il motivo è infondato e va disatteso. Come emerge dagli atti e documenti di causa depositati anche in questo giudizio da Parte_1
l'allora atteso il mancato recupero del proprio credito scaturente dal mutuo
[...] CP_6 fondiario del 15.3.2004 nei confronti della Edil Ticino s.r.l. nell'ambito della relativa fase liquidatoria della società (cancellata dal registro delle Imprese il 10.8.2009), ha notificato atto di precetto di pagamento nei confronti del sig. quale socio unico della Edil Ticino al solo Persona_2 ed esclusivo scopo di procedere poi ad incardinare la procedura esecutiva immobiliare RGE n. 507/2019 ex artt. 602-603 c.p.c. in danno della terza proprietaria degli immobili ipotecati, la convenuta CP_5 Ebbene, come puntualmente osservato dal giudice di primo grado, gli effetti sostanziali del venir meno dello "schermo" societario sulle obbligazioni facenti capo al soggetto estinto sono stati chiariti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6070 del 12.3.2013, con cui si è stabilito che “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali…”
. La Suprema Corte ha invero precisato che la disposizione dell'art. 2495 comma 2 c.c. – secondo la quale “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi” - è dettata proprio dalla finalità di evitare che i soci della società debitrice, con un comportamento unilaterale ed insindacabile (ovvero la decisione di porre in liquidazione la società), dispongano arbitrariamente di un diritto altrui, espropriando di fatto il creditore ed addirittura “facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano”. Ne deriva che i debiti non soddisfatti dalla società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvi i limiti di responsabilità indicati dall'art. 2495 c.c.. Inoltre, come già evidenziato dal Tribunale di Busto Arsizio con argomentazione che gli appellanti non hanno nemmeno analiticamente confutato, la possibilità che il socio sia chiamato a rispondere dell'obbligazione con il proprio patrimonio personale e la misura di tale responsabilità costituiscono un aspetto ulteriore e distinto, ancorato a quanto eventualmente percepito in base al bilancio finale di
3 liquidazione approvato (sempre Cass. n. 6070 del 12.3.2013 ha rimarcato: “Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore”). Le Sezioni Unite, nella medesima pronuncia, hanno anche precisato che “il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica”: ne deriva che anche le garanzie reali prestate da terzi (o gravanti su beni nel frattempo trasferiti a terzi, come nel caso di specie) che assistono il credito non perdono la propria efficacia e validità per il solo fatto che l'originaria debitrice sia cancellata dal registro delle imprese, né per l'eventualità che i soci non abbiano beneficiato di alcun riparto all'esito della fase di liquidazione. Ne deriva il rigetto di tale motivo di gravame, in quanto, alla luce degli esposti principi, non sussiste alcuna violazione dell'art. 477 c.p.c.: il titolo esecutivo originariamente formato contro la società cancellata legittimava pienamente creditore procedente, ad agire in via esecutiva Parte_1 sull'immobile della società terza proprietaria, senza necessità di munirsi di un nuovo CP_5 titolo nei confronti del socio/successore; va aggiunto che, come già evidenziato, il precetto è stato correttamente notificato (ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario), oltre che al terzo proprietario, al Dott. quale unico socio di Edil Ticino S.r.l. in liquidazione, Persona_2 in quanto l'effetto estintivo ha definitivamente privato l'ente della capacità di stare in giudizio. Infine, come ritenuto dal Tribunale con argomentazioni pienamente condivisibili, “non risulta nemmeno violato il disposto di cui all'art. 2945 comma II c.c. che limita la responsabilità del socio, in quanto – pacificamente – nessuna esecuzione è stata intrapresa sul patrimonio del Dott.
. Il fatto che il creditore non avesse intenzione di incardinare una procedura Persona_2 esecutiva nei confronti del socio ma, invece, di agire solo contro il terzo proprietario è stato palesato già con l'atto di precetto e ribadito con il pignoramento”. Da qui il rigetto per infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione fondata sull'art. 2949 c.c., in quanto il credito azionato da è Parte_1 quello originario vantato dalla banca verso la società estinta e non un diverso credito sorto ex novo nei confronti del socio/liquidatore.
Con il secondo motivo di gravame è dedotta l'assenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, quindi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 DPR 7 del 1976. Gli appellanti ripropongono in particolare la tesi della natura condizionata del contratto di mutuo fondiario e della sua pretesa inidoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Occorre innanzitutto riportare quanto emerge dagli atti e documenti di causa. Con il contratto di finanziamento stipulato in data 15.3.2004 ai sensi degli artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 la a.r.l. ha accordato alla mutuataria (poi divenuta Controparte_7
) un finanziamento di un milione di euro, da utilizzare totalmente entro Controparte_8 il 31.3.2006 salvo proroga e da erogarsi in una o più soluzioni “in relazione allo stato di avanzamento delle opere finanziate, a giudizio della Banca” e comunque solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca di primo grado concessa a garanzia della restituzione del prestito. Con il successivo atto finale di determinazione del piano di ammortamento, decurtazione, svincolo e frazionamento ipotecario stipulato in data 29.4.2009, le parti hanno congiuntamente dichiarato che, sulla base del predetto contratto, erano state effettuate n. 19 erogazioni – ivi dettagliatamente indicate
- per un importo complessivo finanziato di € 982.000,00; hanno quindi concordato di ridurre definitivamente il finanziamento a tale minore importo rispetto a quello originario (nonché di ridurre e frazionare l'ipoteca) ed hanno pattuito i termini e le condizioni del rimborso tra cui, in particolare, il numero e la periodicità delle rate ed il tasso di interesse corrispettivo. Entrambi gli atti sono stati redatti da notaio e muniti di formula esecutiva. Gli appellanti ribadiscono, con le stesse argomentazioni spese in primo grado, che i due atti, sia pure unitariamente considerati, non costituirebbero titolo esecutivo poiché i singoli atti intermedi di
4 erogazione e quietanza non sono stati effettuati per atto pubblico contestuale alla traditio delle somme di volta in volta messe a disposizione della mutuataria. Si tratta di una tesi infondata. La Suprema Corte, pronunciandosi sull'idoneità dei titoli stragiudiziali (atti pubblici quali quelli in esame) ad assolvere la funzione di titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., ha costantemente ribadito che è necessario che gli stessi contengano l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, la quale, invece, non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell'atto bensì dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce (si vedano, ad es., Cass. n. 15219/05; Cass. n. 477/83; Cass. n. 19738/14). Con specifico riferimento, poi, alla validità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, la Suprema Corte ha statuito che “non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (cfr., Cass., ord. n. 34116/2023). Orbene, tali elementi ricorrono senza dubbio nel caso in esame. Come sopra ricordato, nell'atto finale di determinazione del piano di ammortamento, decurtazione, svincolo e frazionamento ipotecario del 29.4.2009 le parti hanno concordemente dichiarato che la banca – sulla base della fonte contrattuale costituita dal precedente finanziamento ipotecario, specificamente richiamato nello stesso atto – aveva corrisposto a favore di Controparte_9 l'importo complessivo di € 982.000,00 (in più tranche, nelle date ivi dettagliatamente indicate, cui si rimanda). La mutuataria quindi si è espressamente obbligata “a rimborsare il finanziamento, per la somma complessivamente erogata di Euro 982.000,00 (novecentottantaduemila/00) mediante il pagamento di n. 59 (cinquantanove) rate semestrali” a decorrere dal 31.12.2009, secondo il piano di ammortamento allegato, e si è altresì obbligata a corrispondere gli interessi nella misura indicata (art. 4; doc. 8 fascicolo di primo grado dell'opposta . Parte_1 Si condivide quindi la seguente affermazione del Tribunale secondo la quale “L'atto notarile cristallizza con certezza la sussistenza di un'obbligazione restitutoria già esistente al momento della dichiarazione negoziale e determinata nel suo ammontare, cui corrisponde un credito certo e liquido della banca, e tanto è sufficiente per affermare la legittimità dell'azione esecutiva promossa dalla creditrice (non essendo peraltro neppure in contestazione che il credito sia anche esigibile, stante il palese inadempimento della debitrice, cancellata dal registro delle imprese)”. Così come appare del tutto irrilevante la circostanza che ciascuna delle erogazioni e quietanze intermedie non sia contenuta in un autonomo atto pubblico, poiché i due atti congiuntamente considerati documentano inequivocabilmente – con le forme richieste dall'art. 474 c.p.c. - il conseguimento della disponibilità giuridica dell'intera somma mutuata da parte della società mutuataria, nel pieno rispetto della realità propria del contratto, e quindi l'obbligo restitutorio attuale della mutuataria e non dipendente da eventi futuri o incerti. Ancora, come sottolineato dal giudice di primo grado, è indubbio che “vi sia stata la traditio del denaro, come dichiarato dalle parti davanti a notaio, previa positiva verifica dell'iscrizione ipotecaria di primo grado (adempimento al quale era condizionata l'erogazione del finanziamento), anch'essa risultante dall'atto pubblico del 29.4.2009”. Anche il secondo motivo di gravame va in definitiva disatteso.
E' infine pretestuoso e infondato il terzo motivo di gravame, con cui è riproposta l'eccezione di intervenuto giudicato e conseguente violazione dell'art. 2909 c.c. da parte del primo giudice. Alcun giudicato può infatti considerarsi intervenuto nel caso di specie, e la lettura della sentenza n. 628/2018 fornita dagli appellanti è del tutto fuorviante e infondata, dovendo al contrario essere
5 esclusa qualunque ipotesi di “estinzione del diritto di credito della non essendo mai stata tale CP_7 questione oggetto di pronunce di merito da parte di altri giudici. Dall'esame della citata sentenza del Tribunale di Milano si evince in particolare che Controparte_7
ha convenuto in giudizio, tra gli altri, formulando nei suoi confronti le seguenti
[...] CP_5 domande: i) “accertare e dichiarare la titolarità del diritto di sequela in favore della Controparte_7
nei confronti della sig.ra e della di espropriare i beni vincolati
[...] Parte_2 CP_5 a garanzia del proprio credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2808 c.c. e degli artt. 2911 e ss. c.c.”; ii)
“accertato e dichiarato il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta illecita dei convenuti condannare la sig.ra e la in solido tra loro o Parte_2 CP_5 comunque in ragione del rispettivo grado di responsabilità rispetto all'illecito, a risarcire alla
[...]
l somma corrispondente al danno da quest'ultima subito e pari al differenziale Controparte_7 rappresentato, sotto il profilo patrimoniale, dalla esposizione debitoria della Edil Ticino s.r.l. rimasta insoluta e sulla quale l'Istituto di credito a causa della condotta dei convenuti, non ha potuto soddisfarsi, per un importo, quanto meno, pari ad € 2.167.768,79…”. La prima domanda è stata respinta per difetto dell'interesse ad agire, avendo il Tribunale rilevato che
“Non vi è alcuna contestazione in astratto da parte dei convenuti titolari degli immobili ipotecati circa l'esistenza, l'estensione, la permanenza ed altro della detta garanzia reale sui propri cespiti… La prova dell'iscrizione della garanzia presso i RR.II (a carattere costitutivo ) assorbe in sé i profili relativi all'esistenza o meno del diritto di seguito, del diritto di far espropriare il bene e di soddisfarsi in via preferenziale sugli altri creditori, poiché effetti naturali che connotano legalmente la garanzia ipotecaria che non possono essere oggetto di separato accertamento rispetto all'esistenza della prima. Sono facoltà e caratteristiche coessenziale alla stessa … non vi è alcuna incertezza oggettiva
o soggettiva circa il diritto di ipoteca iscritto a carico dei beni indicati in atti;
non vi è alcuna possibilità ed utilità giuridica di accertare l'esistenza del diritto di seguito e del diritto di far espropriare i detti beni in quanto facoltà inerenti all'iscrizione ipotecaria…”. Quindi, come ben evidenziato dal Tribunale di Busto Arsizio, non solo tale pronuncia non ha accertato l'inesistenza del
“diritto di sequela” sui beni qui pignorati ma, anzi, ha accertato che il diritto della banca era assolutamente incontestato, tanto da reputare superflua l'azione da essa proposta in quanto diritto discendente direttamente dalla legge, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza necessità di procedere ad un accertamento giudiziale. Ancora, con la medesima sentenza n. 628/2018, il Tribunale di Milano ha respinto anche l'ulteriore domanda di accertamento della responsabilità aquiliana di per mancanza dei presupposti CP_5 di cui all'art. 2043 c.c., non risultando provati il fatto colposo, né il dolo e nemmeno il nesso causale tra le condotte contestate alle convenute ed il danno lamentato dalla banca. La sentenza, però, non contiene alcuna statuizione in ordine al diritto di credito vantato dalla CP_7 verso la mutuataria, fondato all'evidenza su di un titolo differente, ovvero il contratto di mutuo che non è mai stato oggetto né di quel giudizio né di altri. Infine, come osservato dal primo giudice, “né dal contenuto degli atti di causa né dalla sentenza è possibile trarre la conclusione che abbia rinunciato (anche solo Controparte_7 implicitamente) al proprio diritto di credito, pacificamente rimasto insoddisfatto. La circostanza poi che la banca abbia cercato di ottenere un autonomo titolo esecutivo contro il terzo attuale proprietario degli immobili, sulla base di una diversa causa petendi non incompatibile con la permanenza dell'obbligazione in capo all'originaria debitrice non è certo Controparte_8 significativa della intenzione del creditore di abdicare al diritto incorporato nel titolo esecutivo stragiudiziale”. L'appello va in definitiva rigettato.
4. Le spese del giudizio di appello, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono l'integrale soccombenza delle convenute e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M.
6 n. 147/2022, tenendo conto, oltre al valore della controversia – euro 771.616,74, quale importo del credito per cui si procede -, dei parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei parametri minimi per fase di trattazione quanto al giudizio di secondo grado ed al presente giudizio di rinvio. Vengono applicati i parametri minimi anche per la fase decisionale del giudizio di rinvio stante la contumacia delle convenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n. 28062/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 30.10.2024, definitivamente pronunciando, così decide:
- RIGETTA l'appello proposto da (quale socio della Persona_2
) e avverso la sentenza n. 376/2020 del Tribunale Controparte_8 CP_5 di Busto Arsizio, pubblicata il 28.2.2020 e notificata in pari data;
- ON e l'eredità giacente di , rappresentata dal CP_5 Persona_2 curatore, al pagamento in favore di (rappresentata dalla Parte_1 mandataria ) delle spese processuali del giudizio di appello, Controparte_3 liquidate in complessivi euro 22.333,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- ON e l'eredità giacente di , rappresentata dal CP_5 Persona_2 curatore, al pagamento in favore di (rappresentata dalla Parte_1 mandataria ) delle spese processuali del giudizio avanti la Corte Controparte_3 di Cassazione, liquidate in complessivi € 14.005,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- ON e l'eredità giacente di , rappresentata dal CP_5 Persona_2 curatore, al pagamento in favore di (rappresentata dalla Parte_1 mandataria ) delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_3 rinvio, liquidate in complessivi € 17.590,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
Così deciso in Milano, il 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: dr. Aponte Roberto Presidente dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato
DA
con socio unico, codice fiscale e numero Parte_1 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma appartenente al P.IVA_1 CP_1 [...]
– Partita Iva , REA n. RM-1559585 (qui di seguito, ), E PER CP_2 P.IVA_2 Parte_1 ESSA, QUALE MANDATARIA, giusta procura speciale a rogito Notaio Dott.ssa di Persona_1 Roma del 22/3/2023 (rep. 20088 – racc. 9857 – Doc. 6), la Controparte_3 con codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
[...] P.IVA_3 Roma REA 1581658, appartenente al - Partita Iva rappresentata Controparte_4 P.IVA_2 e difesa dall'Avv. Alessandro RUSSI (C.F. ) del Foro di Roma indirizzo PEC C.F._1
ove dichiara di voler ricevere le notificazioni degli atti e Email_1 comunicazioni di cancelleria;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
CP_5
1
[...] EREDITÀ GIACENTE del Sig. Persona_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PER L'ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, non ritenendo esservi ragionevoli probabilità di accoglimento dello stesso, attesa la manifesta infondatezza del gravame;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande avanzate dalla e dal Sig. CP_5 [...]
, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi svolti, confermando Persona_2 integralmente, sia in parte motiva sia dispositiva, l'efficacia e la validità dell'impugnata Sentenza n. 376/2020 emessa in data 28/2/2020 dal Tribunale di Busto Arsizio. In tutti i casi, con vittoria delle spese del doppio grado di Giudizio”;
MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza n. 28062/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 30.10.2024, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 1141/2022 della Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 5.4.2022, ha riassunto il giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione immobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c. introdotto innanzi al Tribunale di Busto Arsizio da e . CP_5 Persona_2 In tale giudizio il Tribunale ha rigettato ogni motivo di opposizione formulato dagli attori con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite e di un'ulteriore somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 1141/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello formulato dagli opponenti perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente ex art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 28.2.2020. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione articolando un unico motivo CP_5 con cui ha dedotto “Violazione ex art. 360 nr. 3 c.p.c. dell'art. 83 del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia”, commi 1-2, convertito con modificazioni nella legge nr. 27 del 2020 e dell'art. 36 D.L. 23/202, convertito con modificazioni nella legge nr. 40 del 2020”. Il motivo è stato accolto dalla Suprema Corte, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano con la seguente motivazione “Per effetto della disciplina emergenziale indicata in rubrica, i termini processuali sono rimasti inequivocamente sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 e, pertanto, per sessantaquattro giorni. Ne deriva che, nella specie, il termine breve per impugnare con l'appello la decisione di primo grado, stante la avvenuta sua notifica in data 28 febbraio 2020, veniva a scadere il 1° giugno 2020. Pertanto, l'appello della notificato il CP_5 27 maggio 2020, non poteva che essere considerato tempestivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana … la sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell'appello, provvedendo, all'esito, anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
2. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato sia alla società sia all'eredità CP_5 giacente di , nelle more deceduto, ha formulato le Persona_2 Parte_1 conclusioni esposte in premessa, chiedendo una pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto
2 dagli opponenti o comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza, con conseguente conferma integrale della pronuncia emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 10.6.2025. Alla successiva udienza del 30.9.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alla parte termine per il deposito della comparsa conclusionale. La causa è stata poi discussa dal Collegio nella camera di consiglio del 9.12.2025.
3. Occorre premettere che, in ipotesi di annullamento con rinvio cd. “restitutorio”, come nel caso di specie, deve procedersi ad esaminare nel merito i motivi di critica alla pronuncia di primo grado articolati dagli opponenti con l'atto di impugnazione notificato il 27.5.2020. Con il primo motivo di appello è riproposta, con le stesse argomentazioni spese in primo grado, l'eccezione di “difetto di un titolo esecutivo in capo all'opposta spendibile nei confronti di Parte_1 un ex socio a responsabilità limitata della società debitrice – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 477 c.p.c.”. Il motivo è infondato e va disatteso. Come emerge dagli atti e documenti di causa depositati anche in questo giudizio da Parte_1
l'allora atteso il mancato recupero del proprio credito scaturente dal mutuo
[...] CP_6 fondiario del 15.3.2004 nei confronti della Edil Ticino s.r.l. nell'ambito della relativa fase liquidatoria della società (cancellata dal registro delle Imprese il 10.8.2009), ha notificato atto di precetto di pagamento nei confronti del sig. quale socio unico della Edil Ticino al solo Persona_2 ed esclusivo scopo di procedere poi ad incardinare la procedura esecutiva immobiliare RGE n. 507/2019 ex artt. 602-603 c.p.c. in danno della terza proprietaria degli immobili ipotecati, la convenuta CP_5 Ebbene, come puntualmente osservato dal giudice di primo grado, gli effetti sostanziali del venir meno dello "schermo" societario sulle obbligazioni facenti capo al soggetto estinto sono stati chiariti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6070 del 12.3.2013, con cui si è stabilito che “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali…”
. La Suprema Corte ha invero precisato che la disposizione dell'art. 2495 comma 2 c.c. – secondo la quale “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi” - è dettata proprio dalla finalità di evitare che i soci della società debitrice, con un comportamento unilaterale ed insindacabile (ovvero la decisione di porre in liquidazione la società), dispongano arbitrariamente di un diritto altrui, espropriando di fatto il creditore ed addirittura “facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano”. Ne deriva che i debiti non soddisfatti dalla società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvi i limiti di responsabilità indicati dall'art. 2495 c.c.. Inoltre, come già evidenziato dal Tribunale di Busto Arsizio con argomentazione che gli appellanti non hanno nemmeno analiticamente confutato, la possibilità che il socio sia chiamato a rispondere dell'obbligazione con il proprio patrimonio personale e la misura di tale responsabilità costituiscono un aspetto ulteriore e distinto, ancorato a quanto eventualmente percepito in base al bilancio finale di
3 liquidazione approvato (sempre Cass. n. 6070 del 12.3.2013 ha rimarcato: “Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore”). Le Sezioni Unite, nella medesima pronuncia, hanno anche precisato che “il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica”: ne deriva che anche le garanzie reali prestate da terzi (o gravanti su beni nel frattempo trasferiti a terzi, come nel caso di specie) che assistono il credito non perdono la propria efficacia e validità per il solo fatto che l'originaria debitrice sia cancellata dal registro delle imprese, né per l'eventualità che i soci non abbiano beneficiato di alcun riparto all'esito della fase di liquidazione. Ne deriva il rigetto di tale motivo di gravame, in quanto, alla luce degli esposti principi, non sussiste alcuna violazione dell'art. 477 c.p.c.: il titolo esecutivo originariamente formato contro la società cancellata legittimava pienamente creditore procedente, ad agire in via esecutiva Parte_1 sull'immobile della società terza proprietaria, senza necessità di munirsi di un nuovo CP_5 titolo nei confronti del socio/successore; va aggiunto che, come già evidenziato, il precetto è stato correttamente notificato (ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario), oltre che al terzo proprietario, al Dott. quale unico socio di Edil Ticino S.r.l. in liquidazione, Persona_2 in quanto l'effetto estintivo ha definitivamente privato l'ente della capacità di stare in giudizio. Infine, come ritenuto dal Tribunale con argomentazioni pienamente condivisibili, “non risulta nemmeno violato il disposto di cui all'art. 2945 comma II c.c. che limita la responsabilità del socio, in quanto – pacificamente – nessuna esecuzione è stata intrapresa sul patrimonio del Dott.
. Il fatto che il creditore non avesse intenzione di incardinare una procedura Persona_2 esecutiva nei confronti del socio ma, invece, di agire solo contro il terzo proprietario è stato palesato già con l'atto di precetto e ribadito con il pignoramento”. Da qui il rigetto per infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione fondata sull'art. 2949 c.c., in quanto il credito azionato da è Parte_1 quello originario vantato dalla banca verso la società estinta e non un diverso credito sorto ex novo nei confronti del socio/liquidatore.
Con il secondo motivo di gravame è dedotta l'assenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, quindi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 DPR 7 del 1976. Gli appellanti ripropongono in particolare la tesi della natura condizionata del contratto di mutuo fondiario e della sua pretesa inidoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Occorre innanzitutto riportare quanto emerge dagli atti e documenti di causa. Con il contratto di finanziamento stipulato in data 15.3.2004 ai sensi degli artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 la a.r.l. ha accordato alla mutuataria (poi divenuta Controparte_7
) un finanziamento di un milione di euro, da utilizzare totalmente entro Controparte_8 il 31.3.2006 salvo proroga e da erogarsi in una o più soluzioni “in relazione allo stato di avanzamento delle opere finanziate, a giudizio della Banca” e comunque solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca di primo grado concessa a garanzia della restituzione del prestito. Con il successivo atto finale di determinazione del piano di ammortamento, decurtazione, svincolo e frazionamento ipotecario stipulato in data 29.4.2009, le parti hanno congiuntamente dichiarato che, sulla base del predetto contratto, erano state effettuate n. 19 erogazioni – ivi dettagliatamente indicate
- per un importo complessivo finanziato di € 982.000,00; hanno quindi concordato di ridurre definitivamente il finanziamento a tale minore importo rispetto a quello originario (nonché di ridurre e frazionare l'ipoteca) ed hanno pattuito i termini e le condizioni del rimborso tra cui, in particolare, il numero e la periodicità delle rate ed il tasso di interesse corrispettivo. Entrambi gli atti sono stati redatti da notaio e muniti di formula esecutiva. Gli appellanti ribadiscono, con le stesse argomentazioni spese in primo grado, che i due atti, sia pure unitariamente considerati, non costituirebbero titolo esecutivo poiché i singoli atti intermedi di
4 erogazione e quietanza non sono stati effettuati per atto pubblico contestuale alla traditio delle somme di volta in volta messe a disposizione della mutuataria. Si tratta di una tesi infondata. La Suprema Corte, pronunciandosi sull'idoneità dei titoli stragiudiziali (atti pubblici quali quelli in esame) ad assolvere la funzione di titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., ha costantemente ribadito che è necessario che gli stessi contengano l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, la quale, invece, non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell'atto bensì dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce (si vedano, ad es., Cass. n. 15219/05; Cass. n. 477/83; Cass. n. 19738/14). Con specifico riferimento, poi, alla validità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, la Suprema Corte ha statuito che “non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (cfr., Cass., ord. n. 34116/2023). Orbene, tali elementi ricorrono senza dubbio nel caso in esame. Come sopra ricordato, nell'atto finale di determinazione del piano di ammortamento, decurtazione, svincolo e frazionamento ipotecario del 29.4.2009 le parti hanno concordemente dichiarato che la banca – sulla base della fonte contrattuale costituita dal precedente finanziamento ipotecario, specificamente richiamato nello stesso atto – aveva corrisposto a favore di Controparte_9 l'importo complessivo di € 982.000,00 (in più tranche, nelle date ivi dettagliatamente indicate, cui si rimanda). La mutuataria quindi si è espressamente obbligata “a rimborsare il finanziamento, per la somma complessivamente erogata di Euro 982.000,00 (novecentottantaduemila/00) mediante il pagamento di n. 59 (cinquantanove) rate semestrali” a decorrere dal 31.12.2009, secondo il piano di ammortamento allegato, e si è altresì obbligata a corrispondere gli interessi nella misura indicata (art. 4; doc. 8 fascicolo di primo grado dell'opposta . Parte_1 Si condivide quindi la seguente affermazione del Tribunale secondo la quale “L'atto notarile cristallizza con certezza la sussistenza di un'obbligazione restitutoria già esistente al momento della dichiarazione negoziale e determinata nel suo ammontare, cui corrisponde un credito certo e liquido della banca, e tanto è sufficiente per affermare la legittimità dell'azione esecutiva promossa dalla creditrice (non essendo peraltro neppure in contestazione che il credito sia anche esigibile, stante il palese inadempimento della debitrice, cancellata dal registro delle imprese)”. Così come appare del tutto irrilevante la circostanza che ciascuna delle erogazioni e quietanze intermedie non sia contenuta in un autonomo atto pubblico, poiché i due atti congiuntamente considerati documentano inequivocabilmente – con le forme richieste dall'art. 474 c.p.c. - il conseguimento della disponibilità giuridica dell'intera somma mutuata da parte della società mutuataria, nel pieno rispetto della realità propria del contratto, e quindi l'obbligo restitutorio attuale della mutuataria e non dipendente da eventi futuri o incerti. Ancora, come sottolineato dal giudice di primo grado, è indubbio che “vi sia stata la traditio del denaro, come dichiarato dalle parti davanti a notaio, previa positiva verifica dell'iscrizione ipotecaria di primo grado (adempimento al quale era condizionata l'erogazione del finanziamento), anch'essa risultante dall'atto pubblico del 29.4.2009”. Anche il secondo motivo di gravame va in definitiva disatteso.
E' infine pretestuoso e infondato il terzo motivo di gravame, con cui è riproposta l'eccezione di intervenuto giudicato e conseguente violazione dell'art. 2909 c.c. da parte del primo giudice. Alcun giudicato può infatti considerarsi intervenuto nel caso di specie, e la lettura della sentenza n. 628/2018 fornita dagli appellanti è del tutto fuorviante e infondata, dovendo al contrario essere
5 esclusa qualunque ipotesi di “estinzione del diritto di credito della non essendo mai stata tale CP_7 questione oggetto di pronunce di merito da parte di altri giudici. Dall'esame della citata sentenza del Tribunale di Milano si evince in particolare che Controparte_7
ha convenuto in giudizio, tra gli altri, formulando nei suoi confronti le seguenti
[...] CP_5 domande: i) “accertare e dichiarare la titolarità del diritto di sequela in favore della Controparte_7
nei confronti della sig.ra e della di espropriare i beni vincolati
[...] Parte_2 CP_5 a garanzia del proprio credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2808 c.c. e degli artt. 2911 e ss. c.c.”; ii)
“accertato e dichiarato il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta illecita dei convenuti condannare la sig.ra e la in solido tra loro o Parte_2 CP_5 comunque in ragione del rispettivo grado di responsabilità rispetto all'illecito, a risarcire alla
[...]
l somma corrispondente al danno da quest'ultima subito e pari al differenziale Controparte_7 rappresentato, sotto il profilo patrimoniale, dalla esposizione debitoria della Edil Ticino s.r.l. rimasta insoluta e sulla quale l'Istituto di credito a causa della condotta dei convenuti, non ha potuto soddisfarsi, per un importo, quanto meno, pari ad € 2.167.768,79…”. La prima domanda è stata respinta per difetto dell'interesse ad agire, avendo il Tribunale rilevato che
“Non vi è alcuna contestazione in astratto da parte dei convenuti titolari degli immobili ipotecati circa l'esistenza, l'estensione, la permanenza ed altro della detta garanzia reale sui propri cespiti… La prova dell'iscrizione della garanzia presso i RR.II (a carattere costitutivo ) assorbe in sé i profili relativi all'esistenza o meno del diritto di seguito, del diritto di far espropriare il bene e di soddisfarsi in via preferenziale sugli altri creditori, poiché effetti naturali che connotano legalmente la garanzia ipotecaria che non possono essere oggetto di separato accertamento rispetto all'esistenza della prima. Sono facoltà e caratteristiche coessenziale alla stessa … non vi è alcuna incertezza oggettiva
o soggettiva circa il diritto di ipoteca iscritto a carico dei beni indicati in atti;
non vi è alcuna possibilità ed utilità giuridica di accertare l'esistenza del diritto di seguito e del diritto di far espropriare i detti beni in quanto facoltà inerenti all'iscrizione ipotecaria…”. Quindi, come ben evidenziato dal Tribunale di Busto Arsizio, non solo tale pronuncia non ha accertato l'inesistenza del
“diritto di sequela” sui beni qui pignorati ma, anzi, ha accertato che il diritto della banca era assolutamente incontestato, tanto da reputare superflua l'azione da essa proposta in quanto diritto discendente direttamente dalla legge, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza necessità di procedere ad un accertamento giudiziale. Ancora, con la medesima sentenza n. 628/2018, il Tribunale di Milano ha respinto anche l'ulteriore domanda di accertamento della responsabilità aquiliana di per mancanza dei presupposti CP_5 di cui all'art. 2043 c.c., non risultando provati il fatto colposo, né il dolo e nemmeno il nesso causale tra le condotte contestate alle convenute ed il danno lamentato dalla banca. La sentenza, però, non contiene alcuna statuizione in ordine al diritto di credito vantato dalla CP_7 verso la mutuataria, fondato all'evidenza su di un titolo differente, ovvero il contratto di mutuo che non è mai stato oggetto né di quel giudizio né di altri. Infine, come osservato dal primo giudice, “né dal contenuto degli atti di causa né dalla sentenza è possibile trarre la conclusione che abbia rinunciato (anche solo Controparte_7 implicitamente) al proprio diritto di credito, pacificamente rimasto insoddisfatto. La circostanza poi che la banca abbia cercato di ottenere un autonomo titolo esecutivo contro il terzo attuale proprietario degli immobili, sulla base di una diversa causa petendi non incompatibile con la permanenza dell'obbligazione in capo all'originaria debitrice non è certo Controparte_8 significativa della intenzione del creditore di abdicare al diritto incorporato nel titolo esecutivo stragiudiziale”. L'appello va in definitiva rigettato.
4. Le spese del giudizio di appello, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono l'integrale soccombenza delle convenute e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M.
6 n. 147/2022, tenendo conto, oltre al valore della controversia – euro 771.616,74, quale importo del credito per cui si procede -, dei parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei parametri minimi per fase di trattazione quanto al giudizio di secondo grado ed al presente giudizio di rinvio. Vengono applicati i parametri minimi anche per la fase decisionale del giudizio di rinvio stante la contumacia delle convenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n. 28062/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 30.10.2024, definitivamente pronunciando, così decide:
- RIGETTA l'appello proposto da (quale socio della Persona_2
) e avverso la sentenza n. 376/2020 del Tribunale Controparte_8 CP_5 di Busto Arsizio, pubblicata il 28.2.2020 e notificata in pari data;
- ON e l'eredità giacente di , rappresentata dal CP_5 Persona_2 curatore, al pagamento in favore di (rappresentata dalla Parte_1 mandataria ) delle spese processuali del giudizio di appello, Controparte_3 liquidate in complessivi euro 22.333,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- ON e l'eredità giacente di , rappresentata dal CP_5 Persona_2 curatore, al pagamento in favore di (rappresentata dalla Parte_1 mandataria ) delle spese processuali del giudizio avanti la Corte Controparte_3 di Cassazione, liquidate in complessivi € 14.005,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- ON e l'eredità giacente di , rappresentata dal CP_5 Persona_2 curatore, al pagamento in favore di (rappresentata dalla Parte_1 mandataria ) delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_3 rinvio, liquidate in complessivi € 17.590,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
Così deciso in Milano, il 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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